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FAQ registro infortuni e comunicazioni INAIL

Il registro infortuni non è più obbligatorio: ecco quali comunicazioni restano dovute all’INAIL in caso di infortunio o malattia professionale.

Risposta rapida

Il registro infortuni è abolito dal 23 dicembre 2015 (D.Lgs. 151/2015). Restano obbligatorie la denuncia all’INAIL degli infortuni con prognosi oltre tre giorni (entro due giorni, entro 24 ore se mortali) e la comunicazione entro 48 ore di quelli con almeno un giorno di assenza.

Riferimenti: D.Lgs. 151/2015, art. 21; DPR 1124/1965, art. 53; D.Lgs. 81/2008, artt. 18 e 29.

Domande frequenti sul registro infortuniFAQ

Il registro infortuni è ancora obbligatorio?
No. L’obbligo di tenuta del registro infortuni è stato abolito dal 23 dicembre 2015 dal D.Lgs. 151/2015 (art. 21, comma 4), che ha abrogato la norma che lo prevedeva. Non va quindi più vidimato né compilato. Le informazioni sugli infortuni confluiscono nelle banche dati dell’INAIL e nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
Cosa resta obbligatorio quando avviene un infortunio?
La denuncia all’INAIL degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento, entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico; per gli infortuni mortali o con pericolo di morte entro 24 ore e con qualunque mezzo (art. 53 del DPR 1124/1965). La denuncia si invia online. Dal 12 ottobre 2017 è inoltre obbligatoria la comunicazione all’INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore (art. 18, comma 1, lett. r, del D.Lgs. 81/2008).
L’infortunio va comunicato anche all’autorità di pubblica sicurezza?
Dal 2015 la denuncia di infortunio all’autorità di pubblica sicurezza è assolta con l’invio telematico all’INAIL, che mette i dati a disposizione degli organi competenti. Restano gli obblighi verso l’autorità giudiziaria per i fatti che possono costituire reato, che di solito arrivano tramite il pronto soccorso o l’organo di vigilanza.
E le malattie professionali?
Il datore di lavoro trasmette all’INAIL la denuncia di malattia professionale entro cinque giorni dalla data in cui il lavoratore gli ha comunicato la manifestazione della malattia (art. 53 del DPR 1124/1965), allegando il certificato medico. Il medico che riconosce la malattia ha propri obblighi di segnalazione.
Conviene tenere comunque un registro interno?
Sì, come strumento di prevenzione, non come adempimento. Un registro interno di infortuni, medicazioni e quasi incidenti, con le cause e le azioni correttive, alimenta l’aggiornamento della valutazione dei rischi (che va rielaborata a seguito di infortuni significativi, art. 29, comma 3) e i dati da esaminare nella riunione periodica.
Cosa fare dopo un infortunio grave?
Soccorrere, mettere in sicurezza l’area senza alterare lo stato dei luoghi oltre il necessario, informare l’organo di vigilanza se richiesto, inviare la denuncia nei termini, analizzare le cause con RSPP, preposti e rappresentante per la sicurezza, aggiornare il DVR entro 30 giorni quando l’infortunio è significativo (art. 29, comma 3).

Fonti normative

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