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Registro Infortuni: Obblighi, SINP Digitale e Denunce INAIL

Risposte approfondite sugli obblighi del registro infortuni dopo l'abrogazione dell'art. 403 DPR 547/55: come funziona il SINP digitale INAIL, termini di denuncia per infortuni e malattie professionali, gestione degli infortuni in smart working, valore probatorio in giudizio e diritti del datore di lavoro durante le ispezioni, con riferimento al D.Lgs. 81/08, al DPR 1124/1965 e al D.Lgs. 38/2000.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'abrogazione dell'art. 403 DPR 547/55 non ha eliminato l'obbligo di registrare gli infortuni: il D.Lgs. 81/08 lo ha mantenuto all'art. 18, comma 1, lett. r), aggiornandolo con il sistema digitale SINP in sostituzione del registro cartaceo. Supportiamo le aziende nella gestione delle denunce INAIL entro i termini di legge, nell'analisi degli infortuni ai fini dell'aggiornamento del DVR e nella verifica della conformità in caso di ispezione degli organi di vigilanza.

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Queste FAQ affrontano i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, RLS e consulenti in materia di registro infortuni, con riferimento al D.Lgs. 81/08 (artt. 18, 53, 54), al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, alla L. 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro agile) e alle circolari INAIL sul sistema SINP.

Domande frequenti sul registro infortuni e gli obblighi di leggeFAQ

Il registro infortuni è ancora obbligatorio dopo l'abrogazione dell'art. 403 DPR 547/55? Chi deve tenerlo?
L'art. 403 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 — che imponeva la tenuta del registro infortuni cartaceo con modello ministeriale standardizzato — è stato abrogato dall'art. 304, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), entrato in vigore il 15 maggio 2008. L'abrogazione dell'art. 403 DPR 547/55 non ha però eliminato l'obbligo sostanziale di registrare gli infortuni: il D.Lgs. 81/08 ha conservato e rafforzato tale obbligo all'art. 18, comma 1, lettera r), imponendo a tutti i datori di lavoro di «istituire il registro degli infortuni e comunicare annualmente all'INAIL i dati relativi agli infortuni che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento». Parallelamente, l'art. 8 del D.Lgs. 81/08 ha istituito il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), con la finalità di raccogliere e condividere in forma digitale le informazioni su infortuni, malattie professionali e rischi lavorativi. L'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevedeva che il vecchio registro infortuni cartaceo rimanesse in uso fino all'entrata in operatività del SINP. Con il D.M. 25 maggio 2016 e le successive misure tecniche di implementazione, il SINP è diventato operativo e il registro cartaceo è stato definitivamente abolito a decorrere dal 23 dicembre 2016 (come confermato dalla Circolare INAIL del 2016). Dal 23 dicembre 2016, quindi, il datore di lavoro non ha più l'obbligo di compilare e conservare il vecchio modello cartaceo vistato dall'RLS, ma deve assolvere l'obbligo di registrazione attraverso le comunicazioni telematiche all'INAIL tramite il portale istituzionale. Sono soggetti all'obbligo di registrazione tutti i datori di lavoro, senza alcuna soglia dimensionale minima: imprese individuali, società di persone e di capitali, enti pubblici, organizzazioni no profit, studi professionali, condomini che abbiano almeno un dipendente, imprenditori agricoli. L'obbligo si estende anche agli infortuni occorsi a lavoratori somministrati (interinali) che operino nell'unità produttiva del datore di lavoro utilizzatore, agli stagisti e tirocinanti, agli apprendisti e ai lavoratori a progetto, nella misura in cui essi siano esposti ai rischi dell'organizzazione lavorativa del datore di lavoro. La responsabilità dell'istituzione e dell'aggiornamento del registro incombe in capo al datore di lavoro anche quando questi ne deleghi operativamente la gestione al RSPP, all'HR manager o a un consulente esterno: la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 richiede requisiti formali precisi (atto scritto, poteri decisionali e finanziari adeguati, accettazione scritta del delegato) e non è applicabile all'obbligo di registrazione in modo informale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) espone il datore di lavoro alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 81/08.
Come si compila il registro infortuni digitale INAIL (SINP)? Quali dati vanno inseriti?
Il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), istituito dall'art. 8 del D.Lgs. 81/08, è accessibile dal datore di lavoro (o da un suo delegato o intermediario abilitato) attraverso il portale istituzionale dell'INAIL (www.inail.it), previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L'adempimento principale che il datore di lavoro deve compiere nel sistema INAIL è la denuncia/comunicazione di infortunio, che costituisce la modalità digitale di aggiornamento del registro. Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escluso il giorno dell'evento), la denuncia deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. I dati obbligatori da inserire in ogni comunicazione di infortunio comprendono quattro categorie principali. Primo, i dati identificativi del lavoratore infortunato: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazionalità, titolo di studio, qualifica professionale e inquadramento contrattuale (CCNL applicato, livello, tipologia contrattuale — a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, somministrazione, ecc.) e data di assunzione. Secondo, i dati del datore di lavoro e dell'unità produttiva: ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede dell'unità produttiva in cui il lavoratore era adibito. Terzo, i dati dell'evento infortunistico: data, ora e luogo dell'infortunio (in azienda, in itinere, in trasferta, in smart working); la modalità di accadimento (descrizione narrativa di come si è verificato l'evento); l'agente causale (macchina, utensile, sostanza chimica, caduta dall'alto, sforzo fisico, aggressione da terzi, sinistro stradale, ecc.); la sede anatomica della lesione e la natura dell'infortunio (ferita, frattura, distorsione, contusione, ustione, intossicazione acuta, ecc.); indicazione se trattasi di infortunio in itinere, specificando il mezzo di trasporto utilizzato. Quarto, i dati medico-sanitari e di assenza: giorni di prognosi indicati nel certificato medico iniziale; eventuale ricovero ospedaliero con indicazione della struttura; data di inizio dell'assenza dal lavoro; data di presunta ripresa del lavoro; data effettiva di rientro (da comunicare a posteriori tramite aggiornamento della pratica). A partire dall'entrata in vigore dell'art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, anche il medico certificatore (medico di pronto soccorso, medico di medicina generale, medico specialista) ha l'obbligo autonomo di trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico di infortunio entro tre giorni dall'emissione. Il sistema INAIL aggancia automaticamente il certificato medico del medico alla pratica aperta dal datore di lavoro, consentendo di verificare la coerenza tra i dati. Il datore di lavoro deve aggiornare la pratica in caso di proroga della prognosi, di modifica della diagnosi o di variazione della data di rientro al lavoro. È obbligatorio conservare la documentazione di supporto alla comunicazione — certificato medico originale, verbale interno di primo soccorso, eventuale testimonianza — per almeno dieci anni, ai fini dei controlli degli organi di vigilanza.
Entro quando va denunciata una malattia professionale rispetto a un infortunio?
I termini per la denuncia di un infortunio sul lavoro e per la denuncia di una malattia professionale sono distinti e significativamente diversi, ed è essenziale che il datore di lavoro li conosca entrambi con precisione, poiché la violazione dei termini comporta sanzioni autonome. Per gli infortuni sul lavoro, i termini sono disciplinati dall'art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico infortuni) come modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, e dall'art. 54 del D.Lgs. 81/08. In particolare: per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escludendo il giorno dell'evento), la denuncia deve essere trasmessa all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio; per gli infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'evento, anche in assenza del certificato medico, tramite il portale INAIL o, nei casi di urgenza assoluta, a mezzo telefono o telegramma, con successiva regolarizzazione della comunicazione in forma scritta. Parallelamente alla denuncia INAIL, il datore di lavoro deve dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura o Commissariato) per gli infortuni mortali o con pericolo di vita, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 81/08. Per le malattie professionali, i termini sono disciplinati dall'art. 53, comma 5, del DPR 1124/1965: la denuncia deve essere presentata all'INAIL entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico che attesti la sussistenza della malattia professionale e la sua origine lavorativa. Si noti che in passato il termine era di quindici giorni; la riduzione a cinque giorni è avvenuta con le modifiche normative successive. Il termine per la denuncia di malattia professionale decorre non dalla data in cui il lavoratore manifesta i sintomi, ma dalla data in cui il datore di lavoro riceve il documento medico che certifica la malattia professionale: questo significa che, se il medico competente o il medico curante del lavoratore rilascia il certificato e lo consegna al datore di lavoro, i cinque giorni decorrono da tale consegna. Il datore di lavoro che riceva notizia informale della diagnosi di malattia professionale senza il certificato formale deve comunque attivarsi immediatamente per acquisire la documentazione medica. Un elemento critico introdotto dal D.Lgs. 38/2000 è l'estensione dell'indennizzo INAIL al danno biologico permanente derivante da malattia professionale (oltre che da infortunio): il lavoratore affetto da malattia professionale può richiedere l'indennizzo anche per menomazioni dell'integrità psicofisica di grado superiore al 6%, indipendentemente dalla perdita di capacità lavorativa. Ai fini della prescrizione del diritto alle prestazioni INAIL per malattia professionale, il termine triennale di prescrizione decorre dalla data in cui il lavoratore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della natura professionale della malattia (c.d. dies a quo della conoscenza medico-legale), secondo il costante orientamento della Cassazione.
Quali infortuni vanno registrati nel registro e quali devono essere denunciati all'INAIL?
La distinzione tra obbligo di registrazione e obbligo di denuncia formale all'INAIL è fondamentale per la corretta gestione degli adempimenti. I due obblighi hanno soglie diverse, basi giuridiche distinte e comportano adempimenti con modalità e tempistiche differenziate. Quanto all'obbligo di registrazione nel sistema SINP/INAIL, l'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i dati relativi agli infortuni che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno dell'evento. Pertanto, sono soggetti a registrazione tutti gli infortuni con prognosi pari o superiore a un giorno (a partire dal giorno successivo all'evento): questo include anche gli infortuni con prognosi di uno, due o tre giorni, che non richiedono denuncia formale all'INAIL ma devono comunque risultare nel flusso annuale dei dati. Quanto all'obbligo di denuncia formale all'INAIL (art. 53 DPR 1124/1965, art. 53 D.Lgs. 81/08), il presupposto è un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso il giorno dell'evento: quindi, un infortunio avvenuto il lunedì che comporta astensione martedì, mercoledì e giovedì (tre giorni) non è soggetto a denuncia; se l'astensione si protrae anche al venerdì (quarto giorno), la denuncia diventa obbligatoria entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Per gli infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia è obbligatoria entro ventiquattro ore dall'evento indipendentemente dalla prognosi. Gli infortuni che non comportano alcun giorno di assenza dal lavoro (l'infortunato viene medicato e rientra al lavoro lo stesso giorno) non sono soggetti né a denuncia INAIL né a comunicazione annuale obbligatoria, ma è fortemente raccomandato che il datore di lavoro li registri in un sistema di tracciamento interno — sia per rispettare lo spirito dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 (analisi degli infortuni come base per l'aggiornamento del DVR), sia per disporre di dati utili all'analisi delle cause ricorrenti. I cosiddetti quasi-infortuni (near miss), ovvero gli eventi pericolosi che non hanno causato lesioni al lavoratore ma avrebbero potuto causarle (ad esempio, la caduta di un oggetto dall'alto che ha mancato un lavoratore di pochi centimetri), non sono soggetti a obblighi formali di registrazione nel registro infortuni, ma la normativa ISO 45001 e le linee guida INAIL sulla prevenzione raccomandano di registrarli in un apposito sistema interno, come strumento di prevenzione proattiva. Il D.Lgs. 38/2000 ha esteso la copertura INAIL anche agli infortuni in itinere avvenuti con mezzo privato qualora l'uso del mezzo privato fosse necessario (per assenza di trasporto pubblico adeguato, per esigenze di orario, per la distanza non percorribile a piedi), e tali infortuni sono soggetti agli stessi obblighi di denuncia degli infortuni sul posto di lavoro.
Cosa rischia il datore di lavoro che non tiene il registro infortuni?
Le conseguenze della mancata tenuta del registro infortuni — o del suo aggiornamento carente o della mancata trasmissione delle denunce all'INAIL — si articolano su più piani: amministrativo, penale e civile, con implicazioni anche sul piano assicurativo e reputazionale. Sul piano delle sanzioni amministrative, l'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r) (omessa istituzione o mancato aggiornamento del registro infortuni). Gli importi delle sanzioni amministrative vengono periodicamente aggiornati sulla base degli indici ISTAT. La violazione è di natura amministrativa e non penale, il che significa che il procedimento è gestito dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) secondo le procedure del D.Lgs. 124/2004 e della L. 689/1981, con possibilità per il datore di lavoro di presentare scritti difensivi e di avvalersi del pagamento in misura ridotta. Alcune violazioni in materia di registro possono essere oggetto di prescrizione obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 758/1994) con possibilità di estinguere il reato mediante regolarizzazione, ma solo per le fattispecie penalmente rilevanti. Per la omessa o tardiva denuncia di infortunio all'INAIL (art. 53 DPR 1124/1965), la sanzione è anch'essa di natura amministrativa per le ipotesi ordinarie; diventa invece penalmente rilevante nel caso di omessa denuncia di infortunio mortale o con pericolo di vita (art. 54 D.Lgs. 81/08): in tale ipotesi è previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda. Sul piano della responsabilità penale per l'evento lesivo, è fondamentale chiarire che la mancata tenuta del registro non è di per sé causalmente collegata all'infortunio, ma una gestione carente della documentazione infortunistica è spesso sintomatica di una più generale insufficienza del sistema di gestione della sicurezza: nelle indagini per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, il PM e i consulenti tecnici dell'accusa esaminano sistematicamente il registro infortuni per verificare se eventi simili erano già occorsi in passato e se il datore di lavoro aveva adottato misure correttive adeguate. La mancata registrazione di un infortunio precedente analogo è un elemento di prova della negligenza del datore di lavoro. Sul piano della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies), gli infortuni gravi o mortali che si verifichino nell'ambito di una carente gestione della sicurezza espongono la persona giuridica a sanzioni pecuniarie e interdittive. L'INAIL, infine, può applicare maggiorazioni del tasso di premio (oscillazione del tasso per sinistrosità — sistema OT23/OT24) in caso di elevata frequenza infortunistica non adeguatamente gestita, con ricadute economiche significative sul costo assicurativo aziendale.
Il registro infortuni vale come prova in giudizio? Come tutelarsi?
Il registro degli infortuni — sia nella sua forma cartacea storica che nell'attuale versione digitale accessibile tramite il portale INAIL — ha piena efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi, e questa duplice valenza (strumento di prova favorevole o sfavorevole al datore di lavoro) rende fondamentale la sua corretta gestione fin dal primo momento. Nei procedimenti civili per risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, il lavoratore infortunato (o i suoi eredi in caso di infortunio mortale) può produrre in giudizio i dati del registro infortuni estratti dal portale INAIL per dimostrare: la frequenza degli infortuni accaduti nella stessa unità produttiva o nello stesso reparto, come indizio di inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro; la presenza di infortuni analoghi occorsi in precedenza, come prova che il datore era a conoscenza del rischio specifico e non aveva adottato misure correttive efficaci (c.d. dolo eventuale o colpa con previsione). Simmetricamente, il datore di lavoro può utilizzare il registro per dimostrare che l'infortunio era il primo evento di quel tipo nell'unità produttiva, che dopo infortuni precedenti aveva adottato misure di prevenzione documentate, e che il sistema di gestione della sicurezza era complessivamente adeguato. Nei procedimenti penali per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza, il pubblico ministero acquisisce d'ufficio il registro infortuni e i verbali di ispezione precedenti come elementi del fascicolo investigativo. La presenza nel registro di infortuni analoghi non seguiti da misure correttive adeguate è uno degli elementi più frequentemente valorizzati dalle corti per affermare la colpa del datore di lavoro. Per tutelarsi efficacemente, il datore di lavoro deve adottare alcune misure pratiche. Primo, dopo ogni infortunio (anche minore), deve condurre un'indagine interna documentata (root cause analysis) con verbale scritto che individui le cause, i fattori contributivi e le misure correttive pianificate: questo documento — datato e firmato dal RSPP, dal preposto e, ove opportuno, dall'RLS — è la prova più efficace della reazione diligente del datore di lavoro. Secondo, deve aggiornare il DVR in esito all'analisi di ogni infortunio significativo, come richiesto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08, che impone la revisione della valutazione dei rischi «in occasione di infortuni significativi». Terzo, deve conservare la documentazione dell'implementazione delle misure correttive (ordini di acquisto di DPI, prove di formazione erogata, modifiche ai macchinari, aggiornamenti delle procedure) come controprova dell'adozione di misure adeguate. Quarto, non deve mai alterare retroattivamente le registrazioni nel registro o nella documentazione interna, poiché la falsificazione di atti aziendali costituisce reato autonomo ai sensi degli artt. 483 e 2638 c.c. e peggiorerebbe notevolmente la posizione del datore di lavoro in giudizio. I dati del SINP sono accessibili all'INAIL, agli organi di vigilanza e — in sede di procedimento giudiziario — alla magistratura, che li può acquisire tramite richiesta alle amministrazioni competenti: il datore di lavoro deve essere consapevole che i suoi dati storici di sinistrosità sono sempre potenzialmente disponibili alle autorità.
Come si gestisce un infortunio avvenuto durante il telelavoro/smart working?
La gestione degli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività in modalità di lavoro agile (smart working o telelavoro) costituisce una delle problematiche più recenti e dibattute nell'ambito del diritto della sicurezza sul lavoro, resa attuale dalla massiccia diffusione del lavoro a distanza avvenuta a partire dal 2020. Il quadro normativo di riferimento è l'art. 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Statuto del lavoro autonomo e disciplina del lavoro agile), che ha espressamente esteso la tutela INAIL al lavoratore agile per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nei luoghi di lavoro e durante le attività connesse agli spostamenti necessari all'esecuzione del lavoro. La norma ha dunque riconosciuto la copertura assicurativa INAIL anche per il lavoratore che operi dalla propria abitazione o da un altro luogo diverso dalla sede aziendale, a condizione che l'infortunio sia avvenuto durante le ore lavorative concordate nell'accordo individuale di smart working e in connessione causale con l'attività lavorativa. La giurisprudenza e le circolari INAIL hanno chiarito che il nesso causale con il lavoro è il criterio discriminante: un infortunio occorso al lavoratore agile mentre si alzava dalla scrivania di casa per rispondere a una chiamata di lavoro è coperto; un infortunio avvenuto durante una pausa non retribuita per attività domestiche non connesse al lavoro potrebbe non esserlo. Quanto agli obblighi del datore di lavoro in caso di infortunio durante smart working, essi sono identici a quelli previsti per gli infortuni in sede: se la prognosi supera tre giorni, deve presentare denuncia all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico; per infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia è dovuta entro ventiquattro ore. La denuncia deve indicare nel campo «luogo di accadimento» che l'infortunio è avvenuto durante lavoro agile e specificare, per quanto possibile, le circostanze dell'evento. Il datore di lavoro è tenuto altresì a registrare l'infortunio nel SINP con le stesse modalità degli infortuni in sede. Una criticità pratica rilevante riguarda la ricostruzione delle circostanze dell'infortunio: il datore di lavoro non ha accesso diretto al luogo in cui l'infortunio è avvenuto e non dispone di testimoni né di sistemi di videosorveglianza. È quindi essenziale che il datore di lavoro, non appena informato dell'infortunio, acquisisca dal lavoratore una dichiarazione scritta dettagliata sull'accaduto (data, ora, luogo, attività svolta, modalità dell'evento, natura della lesione) e che il certificato medico riporti correttamente le modalità di accadimento riferite dal paziente. Sul piano preventivo, l'art. 22 della L. 81/2017 impone al datore di lavoro di fornire al lavoratore agile, prima dell'avvio del lavoro in modalità agile, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento del lavoro fuori dai locali aziendali. Il DVR deve essere aggiornato per includere la valutazione dei rischi del lavoro agile (rischi ergonomici, rischi da videoterminale, rischi legati agli impianti elettrici domestici) e l'accordo individuale di smart working deve definire i luoghi in cui il lavoratore è autorizzato a prestare l'attività. L'infortuni in itinere durante smart working sono coperti solo per il tragitto tra il luogo di lavoro agile e la sede aziendale quando lo spostamento è necessario e avviene secondo le modalità previste dall'accordo.
Il registro infortuni deve essere esibito all'ispettore del lavoro? Quali diritti ha il datore?
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di esibire il registro degli infortuni — e più in generale tutta la documentazione sulla sicurezza, inclusi i dati registrati nel SINP — agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta nell'esercizio delle loro funzioni ispettive. Questa non è una facoltà dell'ispettore ma un diritto espressamente riconosciuto dalla legge, la cui violazione configura un autonomo illecito a carico del datore di lavoro. Gli organi legittimati a richiedere l'esibizione del registro infortuni sono: gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dei suoi uffici territoriali (ITL), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124; i funzionari ispettivi dell'INAIL, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/08 e del DPR 1124/1965, per gli accertamenti su specifici infortuni o malattie professionali; il personale dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ASL/ATS, in qualità di organo di vigilanza ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/08; il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro (NAS e nuclei specializzati in sicurezza sul lavoro) in caso di indagini delegate dalla Procura della Repubblica. Gli ispettori possono accedere all'azienda anche senza preavviso e richiedere immediatamente l'esibizione del registro. Ostacolare, ritardare o rifiutare l'esibizione della documentazione agli organi di vigilanza costituisce violazione autonomamente sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08. Premesso l'obbligo di collaborare con gli ispettori, il datore di lavoro dispone tuttavia di una serie di diritti procedurali che non devono essere ignorati. Il datore di lavoro ha il diritto di verificare le credenziali dell'ispettore richiedendo l'esibizione del tesserino di riconoscimento ufficiale (art. 7 D.Lgs. 124/2004). Ha il diritto di farsi assistere da un consulente del lavoro, da un avvocato o da un rappresentante dell'associazione di categoria durante l'ispezione, ancorché non possa esigere il rinvio dell'accesso ispettivo in attesa dell'arrivo dell'assistente. Ha il diritto di ricevere, al termine dell'accesso ispettivo, copia del verbale di primo accesso (art. 14 D.Lgs. 124/2004), che deve contenere l'identificazione degli ispettori, la descrizione delle operazioni compiute, i documenti acquisiti e le eventuali dichiarazioni rese. Prima dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori (ordinanza ingiunzione, verbale di accertamento e notificazione, disposizione ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 124/2004), il datore di lavoro ha diritto al contraddittorio: può presentare memorie scritte e documentazione entro il termine indicato dagli ispettori, di norma non inferiore a quindici giorni. In caso di adozione di provvedimenti ritenuti illegittimi, il datore di lavoro può proporre ricorso al Direttore della struttura territoriale INL (art. 14 D.Lgs. 124/2004) entro trenta giorni dalla notificazione, o ricorso al giudice ordinario o al TAR a seconda della natura del provvedimento. È infine essenziale tenere presente che l'ITL e l'INAIL dispongono di accesso diretto ai flussi del SINP attraverso i propri sistemi informativi: ciò significa che, in sede di ispezione, l'ispettore può già disporre di un prospetto degli infortuni denunciati dal datore di lavoro e confrontarlo con i dati che risultano dalla documentazione interna, individuando eventuali discordanze tra le denunce presentate e gli infortuni effettivamente occorsi. Il datore di lavoro non deve mai fornire informazioni o dichiarazioni contraddittorie rispetto ai dati già registrati nel SINP.

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Domande frequentiFAQ

Il registro infortuni è ancora obbligatorio dopo l'abrogazione dell'art. 403 DPR 547/55? Chi deve tenerlo?
L'art. 403 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 — che imponeva la tenuta del registro infortuni cartaceo con modello ministeriale standardizzato — è stato abrogato dall'art. 304, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), entrato in vigore il 15 maggio 2008. L'abrogazione dell'art. 403 DPR 547/55 non ha però eliminato l'obbligo sostanziale di registrare gli infortuni: il D.Lgs. 81/08 ha conservato e rafforzato tale obbligo all'art. 18, comma 1, lettera r), imponendo a tutti i datori di lavoro di «istituire il registro degli infortuni e comunicare annualmente all'INAIL i dati relativi agli infortuni che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento». Parallelamente, l'art. 8 del D.Lgs. 81/08 ha istituito il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), con la finalità di raccogliere e condividere in forma digitale le informazioni su infortuni, malattie professionali e rischi lavorativi. L'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevedeva che il vecchio registro infortuni cartaceo rimanesse in uso fino all'entrata in operatività del SINP. Con il D.M. 25 maggio 2016 e le successive misure tecniche di implementazione, il SINP è diventato operativo e il registro cartaceo è stato definitivamente abolito a decorrere dal 23 dicembre 2016 (come confermato dalla Circolare INAIL del 2016). Dal 23 dicembre 2016, quindi, il datore di lavoro non ha più l'obbligo di compilare e conservare il vecchio modello cartaceo vistato dall'RLS, ma deve assolvere l'obbligo di registrazione attraverso le comunicazioni telematiche all'INAIL tramite il portale istituzionale. Sono soggetti all'obbligo di registrazione tutti i datori di lavoro, senza alcuna soglia dimensionale minima: imprese individuali, società di persone e di capitali, enti pubblici, organizzazioni no profit, studi professionali, condomini che abbiano almeno un dipendente, imprenditori agricoli. L'obbligo si estende anche agli infortuni occorsi a lavoratori somministrati (interinali) che operino nell'unità produttiva del datore di lavoro utilizzatore, agli stagisti e tirocinanti, agli apprendisti e ai lavoratori a progetto, nella misura in cui essi siano esposti ai rischi dell'organizzazione lavorativa del datore di lavoro. La responsabilità dell'istituzione e dell'aggiornamento del registro incombe in capo al datore di lavoro anche quando questi ne deleghi operativamente la gestione al RSPP, all'HR manager o a un consulente esterno: la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 richiede requisiti formali precisi (atto scritto, poteri decisionali e finanziari adeguati, accettazione scritta del delegato) e non è applicabile all'obbligo di registrazione in modo informale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) espone il datore di lavoro alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 81/08.
Come si compila il registro infortuni digitale INAIL (SINP)? Quali dati vanno inseriti?
Il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), istituito dall'art. 8 del D.Lgs. 81/08, è accessibile dal datore di lavoro (o da un suo delegato o intermediario abilitato) attraverso il portale istituzionale dell'INAIL (www.inail.it), previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L'adempimento principale che il datore di lavoro deve compiere nel sistema INAIL è la denuncia/comunicazione di infortunio, che costituisce la modalità digitale di aggiornamento del registro. Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escluso il giorno dell'evento), la denuncia deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. I dati obbligatori da inserire in ogni comunicazione di infortunio comprendono quattro categorie principali. Primo, i dati identificativi del lavoratore infortunato: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazionalità, titolo di studio, qualifica professionale e inquadramento contrattuale (CCNL applicato, livello, tipologia contrattuale — a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, somministrazione, ecc.) e data di assunzione. Secondo, i dati del datore di lavoro e dell'unità produttiva: ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede dell'unità produttiva in cui il lavoratore era adibito. Terzo, i dati dell'evento infortunistico: data, ora e luogo dell'infortunio (in azienda, in itinere, in trasferta, in smart working); la modalità di accadimento (descrizione narrativa di come si è verificato l'evento); l'agente causale (macchina, utensile, sostanza chimica, caduta dall'alto, sforzo fisico, aggressione da terzi, sinistro stradale, ecc.); la sede anatomica della lesione e la natura dell'infortunio (ferita, frattura, distorsione, contusione, ustione, intossicazione acuta, ecc.); indicazione se trattasi di infortunio in itinere, specificando il mezzo di trasporto utilizzato. Quarto, i dati medico-sanitari e di assenza: giorni di prognosi indicati nel certificato medico iniziale; eventuale ricovero ospedaliero con indicazione della struttura; data di inizio dell'assenza dal lavoro; data di presunta ripresa del lavoro; data effettiva di rientro (da comunicare a posteriori tramite aggiornamento della pratica). A partire dall'entrata in vigore dell'art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, anche il medico certificatore (medico di pronto soccorso, medico di medicina generale, medico specialista) ha l'obbligo autonomo di trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico di infortunio entro tre giorni dall'emissione. Il sistema INAIL aggancia automaticamente il certificato medico del medico alla pratica aperta dal datore di lavoro, consentendo di verificare la coerenza tra i dati. Il datore di lavoro deve aggiornare la pratica in caso di proroga della prognosi, di modifica della diagnosi o di variazione della data di rientro al lavoro. È obbligatorio conservare la documentazione di supporto alla comunicazione — certificato medico originale, verbale interno di primo soccorso, eventuale testimonianza — per almeno dieci anni, ai fini dei controlli degli organi di vigilanza.
Entro quando va denunciata una malattia professionale rispetto a un infortunio?
I termini per la denuncia di un infortunio sul lavoro e per la denuncia di una malattia professionale sono distinti e significativamente diversi, ed è essenziale che il datore di lavoro li conosca entrambi con precisione, poiché la violazione dei termini comporta sanzioni autonome. Per gli infortuni sul lavoro, i termini sono disciplinati dall'art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico infortuni) come modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, e dall'art. 54 del D.Lgs. 81/08. In particolare: per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escludendo il giorno dell'evento), la denuncia deve essere trasmessa all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio; per gli infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'evento, anche in assenza del certificato medico, tramite il portale INAIL o, nei casi di urgenza assoluta, a mezzo telefono o telegramma, con successiva regolarizzazione della comunicazione in forma scritta. Parallelamente alla denuncia INAIL, il datore di lavoro deve dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura o Commissariato) per gli infortuni mortali o con pericolo di vita, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 81/08. Per le malattie professionali, i termini sono disciplinati dall'art. 53, comma 5, del DPR 1124/1965: la denuncia deve essere presentata all'INAIL entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico che attesti la sussistenza della malattia professionale e la sua origine lavorativa. Si noti che in passato il termine era di quindici giorni; la riduzione a cinque giorni è avvenuta con le modifiche normative successive. Il termine per la denuncia di malattia professionale decorre non dalla data in cui il lavoratore manifesta i sintomi, ma dalla data in cui il datore di lavoro riceve il documento medico che certifica la malattia professionale: questo significa che, se il medico competente o il medico curante del lavoratore rilascia il certificato e lo consegna al datore di lavoro, i cinque giorni decorrono da tale consegna. Il datore di lavoro che riceva notizia informale della diagnosi di malattia professionale senza il certificato formale deve comunque attivarsi immediatamente per acquisire la documentazione medica. Un elemento critico introdotto dal D.Lgs. 38/2000 è l'estensione dell'indennizzo INAIL al danno biologico permanente derivante da malattia professionale (oltre che da infortunio): il lavoratore affetto da malattia professionale può richiedere l'indennizzo anche per menomazioni dell'integrità psicofisica di grado superiore al 6%, indipendentemente dalla perdita di capacità lavorativa. Ai fini della prescrizione del diritto alle prestazioni INAIL per malattia professionale, il termine triennale di prescrizione decorre dalla data in cui il lavoratore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della natura professionale della malattia (c.d. dies a quo della conoscenza medico-legale), secondo il costante orientamento della Cassazione.
Quali infortuni vanno registrati nel registro e quali devono essere denunciati all'INAIL?
La distinzione tra obbligo di registrazione e obbligo di denuncia formale all'INAIL è fondamentale per la corretta gestione degli adempimenti. I due obblighi hanno soglie diverse, basi giuridiche distinte e comportano adempimenti con modalità e tempistiche differenziate. Quanto all'obbligo di registrazione nel sistema SINP/INAIL, l'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i dati relativi agli infortuni che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno dell'evento. Pertanto, sono soggetti a registrazione tutti gli infortuni con prognosi pari o superiore a un giorno (a partire dal giorno successivo all'evento): questo include anche gli infortuni con prognosi di uno, due o tre giorni, che non richiedono denuncia formale all'INAIL ma devono comunque risultare nel flusso annuale dei dati. Quanto all'obbligo di denuncia formale all'INAIL (art. 53 DPR 1124/1965, art. 53 D.Lgs. 81/08), il presupposto è un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso il giorno dell'evento: quindi, un infortunio avvenuto il lunedì che comporta astensione martedì, mercoledì e giovedì (tre giorni) non è soggetto a denuncia; se l'astensione si protrae anche al venerdì (quarto giorno), la denuncia diventa obbligatoria entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Per gli infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia è obbligatoria entro ventiquattro ore dall'evento indipendentemente dalla prognosi. Gli infortuni che non comportano alcun giorno di assenza dal lavoro (l'infortunato viene medicato e rientra al lavoro lo stesso giorno) non sono soggetti né a denuncia INAIL né a comunicazione annuale obbligatoria, ma è fortemente raccomandato che il datore di lavoro li registri in un sistema di tracciamento interno — sia per rispettare lo spirito dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 (analisi degli infortuni come base per l'aggiornamento del DVR), sia per disporre di dati utili all'analisi delle cause ricorrenti. I cosiddetti quasi-infortuni (near miss), ovvero gli eventi pericolosi che non hanno causato lesioni al lavoratore ma avrebbero potuto causarle (ad esempio, la caduta di un oggetto dall'alto che ha mancato un lavoratore di pochi centimetri), non sono soggetti a obblighi formali di registrazione nel registro infortuni, ma la normativa ISO 45001 e le linee guida INAIL sulla prevenzione raccomandano di registrarli in un apposito sistema interno, come strumento di prevenzione proattiva. Il D.Lgs. 38/2000 ha esteso la copertura INAIL anche agli infortuni in itinere avvenuti con mezzo privato qualora l'uso del mezzo privato fosse necessario (per assenza di trasporto pubblico adeguato, per esigenze di orario, per la distanza non percorribile a piedi), e tali infortuni sono soggetti agli stessi obblighi di denuncia degli infortuni sul posto di lavoro.
Cosa rischia il datore di lavoro che non tiene il registro infortuni?
Le conseguenze della mancata tenuta del registro infortuni — o del suo aggiornamento carente o della mancata trasmissione delle denunce all'INAIL — si articolano su più piani: amministrativo, penale e civile, con implicazioni anche sul piano assicurativo e reputazionale. Sul piano delle sanzioni amministrative, l'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r) (omessa istituzione o mancato aggiornamento del registro infortuni). Gli importi delle sanzioni amministrative vengono periodicamente aggiornati sulla base degli indici ISTAT. La violazione è di natura amministrativa e non penale, il che significa che il procedimento è gestito dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) secondo le procedure del D.Lgs. 124/2004 e della L. 689/1981, con possibilità per il datore di lavoro di presentare scritti difensivi e di avvalersi del pagamento in misura ridotta. Alcune violazioni in materia di registro possono essere oggetto di prescrizione obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 758/1994) con possibilità di estinguere il reato mediante regolarizzazione, ma solo per le fattispecie penalmente rilevanti. Per la omessa o tardiva denuncia di infortunio all'INAIL (art. 53 DPR 1124/1965), la sanzione è anch'essa di natura amministrativa per le ipotesi ordinarie; diventa invece penalmente rilevante nel caso di omessa denuncia di infortunio mortale o con pericolo di vita (art. 54 D.Lgs. 81/08): in tale ipotesi è previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda. Sul piano della responsabilità penale per l'evento lesivo, è fondamentale chiarire che la mancata tenuta del registro non è di per sé causalmente collegata all'infortunio, ma una gestione carente della documentazione infortunistica è spesso sintomatica di una più generale insufficienza del sistema di gestione della sicurezza: nelle indagini per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, il PM e i consulenti tecnici dell'accusa esaminano sistematicamente il registro infortuni per verificare se eventi simili erano già occorsi in passato e se il datore di lavoro aveva adottato misure correttive adeguate. La mancata registrazione di un infortunio precedente analogo è un elemento di prova della negligenza del datore di lavoro. Sul piano della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies), gli infortuni gravi o mortali che si verifichino nell'ambito di una carente gestione della sicurezza espongono la persona giuridica a sanzioni pecuniarie e interdittive. L'INAIL, infine, può applicare maggiorazioni del tasso di premio (oscillazione del tasso per sinistrosità — sistema OT23/OT24) in caso di elevata frequenza infortunistica non adeguatamente gestita, con ricadute economiche significative sul costo assicurativo aziendale.
Il registro infortuni vale come prova in giudizio? Come tutelarsi?
Il registro degli infortuni — sia nella sua forma cartacea storica che nell'attuale versione digitale accessibile tramite il portale INAIL — ha piena efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi, e questa duplice valenza (strumento di prova favorevole o sfavorevole al datore di lavoro) rende fondamentale la sua corretta gestione fin dal primo momento. Nei procedimenti civili per risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, il lavoratore infortunato (o i suoi eredi in caso di infortunio mortale) può produrre in giudizio i dati del registro infortuni estratti dal portale INAIL per dimostrare: la frequenza degli infortuni accaduti nella stessa unità produttiva o nello stesso reparto, come indizio di inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro; la presenza di infortuni analoghi occorsi in precedenza, come prova che il datore era a conoscenza del rischio specifico e non aveva adottato misure correttive efficaci (c.d. dolo eventuale o colpa con previsione). Simmetricamente, il datore di lavoro può utilizzare il registro per dimostrare che l'infortunio era il primo evento di quel tipo nell'unità produttiva, che dopo infortuni precedenti aveva adottato misure di prevenzione documentate, e che il sistema di gestione della sicurezza era complessivamente adeguato. Nei procedimenti penali per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza, il pubblico ministero acquisisce d'ufficio il registro infortuni e i verbali di ispezione precedenti come elementi del fascicolo investigativo. La presenza nel registro di infortuni analoghi non seguiti da misure correttive adeguate è uno degli elementi più frequentemente valorizzati dalle corti per affermare la colpa del datore di lavoro. Per tutelarsi efficacemente, il datore di lavoro deve adottare alcune misure pratiche. Primo, dopo ogni infortunio (anche minore), deve condurre un'indagine interna documentata (root cause analysis) con verbale scritto che individui le cause, i fattori contributivi e le misure correttive pianificate: questo documento — datato e firmato dal RSPP, dal preposto e, ove opportuno, dall'RLS — è la prova più efficace della reazione diligente del datore di lavoro. Secondo, deve aggiornare il DVR in esito all'analisi di ogni infortunio significativo, come richiesto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08, che impone la revisione della valutazione dei rischi «in occasione di infortuni significativi». Terzo, deve conservare la documentazione dell'implementazione delle misure correttive (ordini di acquisto di DPI, prove di formazione erogata, modifiche ai macchinari, aggiornamenti delle procedure) come controprova dell'adozione di misure adeguate. Quarto, non deve mai alterare retroattivamente le registrazioni nel registro o nella documentazione interna, poiché la falsificazione di atti aziendali costituisce reato autonomo ai sensi degli artt. 483 e 2638 c.c. e peggiorerebbe notevolmente la posizione del datore di lavoro in giudizio. I dati del SINP sono accessibili all'INAIL, agli organi di vigilanza e — in sede di procedimento giudiziario — alla magistratura, che li può acquisire tramite richiesta alle amministrazioni competenti: il datore di lavoro deve essere consapevole che i suoi dati storici di sinistrosità sono sempre potenzialmente disponibili alle autorità.
Come si gestisce un infortunio avvenuto durante il telelavoro/smart working?
La gestione degli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività in modalità di lavoro agile (smart working o telelavoro) costituisce una delle problematiche più recenti e dibattute nell'ambito del diritto della sicurezza sul lavoro, resa attuale dalla massiccia diffusione del lavoro a distanza avvenuta a partire dal 2020. Il quadro normativo di riferimento è l'art. 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Statuto del lavoro autonomo e disciplina del lavoro agile), che ha espressamente esteso la tutela INAIL al lavoratore agile per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nei luoghi di lavoro e durante le attività connesse agli spostamenti necessari all'esecuzione del lavoro. La norma ha dunque riconosciuto la copertura assicurativa INAIL anche per il lavoratore che operi dalla propria abitazione o da un altro luogo diverso dalla sede aziendale, a condizione che l'infortunio sia avvenuto durante le ore lavorative concordate nell'accordo individuale di smart working e in connessione causale con l'attività lavorativa. La giurisprudenza e le circolari INAIL hanno chiarito che il nesso causale con il lavoro è il criterio discriminante: un infortunio occorso al lavoratore agile mentre si alzava dalla scrivania di casa per rispondere a una chiamata di lavoro è coperto; un infortunio avvenuto durante una pausa non retribuita per attività domestiche non connesse al lavoro potrebbe non esserlo. Quanto agli obblighi del datore di lavoro in caso di infortunio durante smart working, essi sono identici a quelli previsti per gli infortuni in sede: se la prognosi supera tre giorni, deve presentare denuncia all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico; per infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia è dovuta entro ventiquattro ore. La denuncia deve indicare nel campo «luogo di accadimento» che l'infortunio è avvenuto durante lavoro agile e specificare, per quanto possibile, le circostanze dell'evento. Il datore di lavoro è tenuto altresì a registrare l'infortunio nel SINP con le stesse modalità degli infortuni in sede. Una criticità pratica rilevante riguarda la ricostruzione delle circostanze dell'infortunio: il datore di lavoro non ha accesso diretto al luogo in cui l'infortunio è avvenuto e non dispone di testimoni né di sistemi di videosorveglianza. È quindi essenziale che il datore di lavoro, non appena informato dell'infortunio, acquisisca dal lavoratore una dichiarazione scritta dettagliata sull'accaduto (data, ora, luogo, attività svolta, modalità dell'evento, natura della lesione) e che il certificato medico riporti correttamente le modalità di accadimento riferite dal paziente. Sul piano preventivo, l'art. 22 della L. 81/2017 impone al datore di lavoro di fornire al lavoratore agile, prima dell'avvio del lavoro in modalità agile, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento del lavoro fuori dai locali aziendali. Il DVR deve essere aggiornato per includere la valutazione dei rischi del lavoro agile (rischi ergonomici, rischi da videoterminale, rischi legati agli impianti elettrici domestici) e l'accordo individuale di smart working deve definire i luoghi in cui il lavoratore è autorizzato a prestare l'attività. L'infortuni in itinere durante smart working sono coperti solo per il tragitto tra il luogo di lavoro agile e la sede aziendale quando lo spostamento è necessario e avviene secondo le modalità previste dall'accordo.
Il registro infortuni deve essere esibito all'ispettore del lavoro? Quali diritti ha il datore?
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di esibire il registro degli infortuni — e più in generale tutta la documentazione sulla sicurezza, inclusi i dati registrati nel SINP — agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta nell'esercizio delle loro funzioni ispettive. Questa non è una facoltà dell'ispettore ma un diritto espressamente riconosciuto dalla legge, la cui violazione configura un autonomo illecito a carico del datore di lavoro. Gli organi legittimati a richiedere l'esibizione del registro infortuni sono: gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dei suoi uffici territoriali (ITL), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124; i funzionari ispettivi dell'INAIL, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/08 e del DPR 1124/1965, per gli accertamenti su specifici infortuni o malattie professionali; il personale dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ASL/ATS, in qualità di organo di vigilanza ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/08; il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro (NAS e nuclei specializzati in sicurezza sul lavoro) in caso di indagini delegate dalla Procura della Repubblica. Gli ispettori possono accedere all'azienda anche senza preavviso e richiedere immediatamente l'esibizione del registro. Ostacolare, ritardare o rifiutare l'esibizione della documentazione agli organi di vigilanza costituisce violazione autonomamente sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08. Premesso l'obbligo di collaborare con gli ispettori, il datore di lavoro dispone tuttavia di una serie di diritti procedurali che non devono essere ignorati. Il datore di lavoro ha il diritto di verificare le credenziali dell'ispettore richiedendo l'esibizione del tesserino di riconoscimento ufficiale (art. 7 D.Lgs. 124/2004). Ha il diritto di farsi assistere da un consulente del lavoro, da un avvocato o da un rappresentante dell'associazione di categoria durante l'ispezione, ancorché non possa esigere il rinvio dell'accesso ispettivo in attesa dell'arrivo dell'assistente. Ha il diritto di ricevere, al termine dell'accesso ispettivo, copia del verbale di primo accesso (art. 14 D.Lgs. 124/2004), che deve contenere l'identificazione degli ispettori, la descrizione delle operazioni compiute, i documenti acquisiti e le eventuali dichiarazioni rese. Prima dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori (ordinanza ingiunzione, verbale di accertamento e notificazione, disposizione ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 124/2004), il datore di lavoro ha diritto al contraddittorio: può presentare memorie scritte e documentazione entro il termine indicato dagli ispettori, di norma non inferiore a quindici giorni. In caso di adozione di provvedimenti ritenuti illegittimi, il datore di lavoro può proporre ricorso al Direttore della struttura territoriale INL (art. 14 D.Lgs. 124/2004) entro trenta giorni dalla notificazione, o ricorso al giudice ordinario o al TAR a seconda della natura del provvedimento. È infine essenziale tenere presente che l'ITL e l'INAIL dispongono di accesso diretto ai flussi del SINP attraverso i propri sistemi informativi: ciò significa che, in sede di ispezione, l'ispettore può già disporre di un prospetto degli infortuni denunciati dal datore di lavoro e confrontarlo con i dati che risultano dalla documentazione interna, individuando eventuali discordanze tra le denunce presentate e gli infortuni effettivamente occorsi. Il datore di lavoro non deve mai fornire informazioni o dichiarazioni contraddittorie rispetto ai dati già registrati nel SINP.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 8 — SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 18, comma 1, lett. r) — obbligo di tenuta del registro infortuni
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 53 e 54 — denuncia degli infortuni mortali e con pericolo di vita
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 304, comma 1 — abrogazione del DPR 547/55
  • DPR 27 aprile 1955 n. 547, art. 403 — registro infortuni (abrogato dal D.Lgs. 81/08)
  • DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico infortuni) — artt. 53 ss., denuncia di infortuni e malattie professionali
  • D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 — indennizzo del danno biologico, infortuni in itinere
  • L. 22 maggio 2017 n. 81, art. 23 — tutela INAIL per il lavoratore agile
  • D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, art. 21 — certificato medico telematico INAIL
  • D.M. 25 maggio 2016 — abrogazione del registro infortuni cartaceo e operatività SINP
  • Circolari INAIL sul sistema SINP — modalità di registrazione digitale degli infortuni

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