FAQ Sicurezza Presse — Meccaniche e Idrauliche: obblighi D.Lgs. 81/08
Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza delle presse meccaniche e idrauliche in ambito industriale: obblighi normativi D.Lgs. 81/08 e Direttiva Macchine, verifiche periodiche INAIL, dispositivi di protezione (EN 692, EN 693, EN ISO 13851, EN ISO 13855), formazione operatori e gestione delle non conformità.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 81/08 Titolo III, l'Allegato VII e la Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) impongono al datore di lavoro obblighi precisi per la scelta, la messa in servizio, la verifica periodica e l'uso in sicurezza delle presse meccaniche e idrauliche. Ti aiutiamo a strutturare la valutazione del rischio, a selezionare i dispositivi di protezione conformi alle norme armonizzate e a gestire le verifiche periodiche INAIL con la documentazione tecnica necessaria.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e responsabili di produzione in merito alla corretta gestione della sicurezza delle presse meccaniche e idrauliche nei reparti di stampaggio, tranciatura e imbutitura, con riferimento puntuale alla normativa vigente e alle norme tecniche armonizzate.
Domande frequenti sulla sicurezza delle presseFAQ
Quali obblighi normativi si applicano alle presse meccaniche?
Le presse meccaniche e idrauliche ricadono nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08 Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", che agli artt. 69-87 definisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta, alla messa in servizio, all'uso e alla manutenzione delle attrezzature. L'Allegato V al D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza per attrezzature già in uso prima del recepimento della Direttiva Macchine, mentre l'Allegato VI regolamenta le condizioni d'impiego. Per le macchine immesse sul mercato dopo il 1° gennaio 1995, il riferimento principale è la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010, che impone la marcatura CE e la redazione del fascicolo tecnico da parte del costruttore. Sul piano delle norme tecniche armonizzate, le presse meccaniche sono disciplinate dalla EN 692:2005+A1:2009, che specifica i requisiti di sicurezza per le presse a eccentrico, mentre le presse idrauliche sono regolamentate dalla EN 693:2001+A2:2011. Entrambe le norme presuppongono l'applicazione dei principi generali di EN ISO 12100 per l'integrazione della sicurezza nella progettazione. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione tecnica e il registro di controllo di ciascuna pressa e garantire l'idoneità dell'attrezzatura rispetto alla valutazione del rischio svolta ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08.
Quali sono i principali rischi delle presse?
Le presse meccaniche e idrauliche presentano un profilo di rischio articolato che il datore di lavoro è tenuto a valutare integralmente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il rischio meccanico è il più significativo: lo schiacciamento e il cesoiamento nella zona di chiusura dello stampo rappresentano la causa principale di infortuni gravi e mortali, spesso derivanti dall'accesso non intenzionale o involontario alla zona pericolosa durante il ciclo operativo. L'intrappolamento tra parti mobili — slitta, biella, albero motore — può verificarsi nelle fasi di manutenzione o regolazione qualora le procedure di isolamento energia non siano rispettate. L'espulsione di frammenti di materiale o di utensili rotti costituisce un rischio di proiezione da non sottovalutare, specie nelle lavorazioni a freddo di lamiera. Il rumore, disciplinato dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08, raggiunge in molti cicli di stampaggio livelli superiori agli 85 dB(A), rendendo obbligatoria la valutazione secondo EN ISO 9612 e l'adozione di misure di protezione collettiva e individuale. Le vibrazioni trasmesse alla struttura possono interessare sia la postazione dell'operatore sia gli edifici adiacenti. Per le presse idrauliche si aggiungono i rischi legati agli olii minerali: contatto cutaneo e inalazione di nebbie oleose con effetti cancerogeni, rischio di incendio in caso di perdite e formazione di atmosfere pericolose. Il rischio elettrico, specie su impianti datati, e il rischio ergonomico connesso alla postura fissa e ai movimenti ripetitivi completano il quadro complessivo da affrontare.
Quando sono obbligatorie le verifiche periodiche delle presse?
L'Allegato VII al D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, include espressamente le presse eccentriche e le presse idrauliche tra le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie. Ai sensi dell'art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a sottoporre tali attrezzature a verifiche periodiche volte ad assicurarne il mantenimento in buone condizioni di sicurezza. La prima verifica periodica è effettuata dall'INAIL, mentre le verifiche successive sono svolte dalle ASL/ARPA o, su richiesta del datore di lavoro, da soggetti pubblici o privati abilitati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. La periodicità prevista dall'Allegato VII per le presse eccentriche e idrauliche è biennale, ovvero una verifica ogni due anni. Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL la messa in servizio dell'attrezzatura tramite il portale informatico dedicato, trasmettendo la documentazione tecnica (libretto di istruzione, dichiarazione di conformità CE o dichiarazione del costruttore per macchine ante-direttiva). Le verifiche comprendono un esame documentale, un esame a vista e prove funzionali dei dispositivi di sicurezza. Il superamento con esito positivo della verifica deve essere attestato in un verbale che il datore di lavoro è tenuto a conservare. In caso di modifiche sostanziali all'attrezzatura, la sequenza delle verifiche riparte dalla prima verifica INAIL. L'inottemperanza agli obblighi di verifica periodica è sanzionata ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 81/08.
Quali dispositivi di sicurezza deve avere una pressa?
I dispositivi di sicurezza obbligatori su una pressa dipendono dalla valutazione del rischio svolta ai sensi di EN ISO 12100 e dal tipo di lavorazione, ma la normativa tecnica armonizzata EN 692 (presse meccaniche) e EN 693 (presse idrauliche) identifica le misure minime applicabili. Il comando bimanuale (doppio comando), normato dalla EN ISO 13851, impone che entrambe le mani dell'operatore siano impegnate su due pulsanti distanti almeno 260 mm per avviare il ciclo, impedendo fisicamente che le mani si trovino nella zona di chiusura dello stampo al momento dell'impatto. Le fotobarriere AOPD (Active Opto-electronic Protective Device) conformi alla EN IEC 61496-1/-2 rilevano la presenza delle mani o del corpo nella zona pericolosa e interrompono il ciclo prima della chiusura dello stampo. I ripari fissi, i ripari interbloccati con dispositivi di blocco normati da EN ISO 14119, e i ripari regolabili devono proteggere le zone di accesso laterale e posteriore alla zona di pericolo. La marcia a impulsi (jog), che consente l'avanzamento controllato della slitta solo con pressione continuata del comando, è richiesta per le operazioni di regolazione stampo. Il sistema di controllo della funzione di sicurezza deve essere progettato secondo EN ISO 13849-1 con livello di prestazione (PL) adeguato al livello di rischio determinato, generalmente PLd o PLe per le funzioni di arresto di emergenza e di protezione della zona di chiusura. I dispositivi ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment) devono essere correttamente posizionati rispetto alla distanza di sicurezza calcolata secondo EN ISO 13855. Ogni dispositivo di sicurezza deve essere oggetto di controllo funzionale prima di ogni turno lavorativo e di manutenzione programmata secondo le indicazioni del fabbricante.
La pressa usata acquistata senza marcatura CE può essere messa in servizio?
La risposta dipende dall'anno di costruzione della macchina e dalla presenza o meno di modifiche sostanziali. Le macchine costruite e immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 (data di recepimento della prima Direttiva Macchine 89/392/CEE in Italia) non erano soggette all'obbligo di marcatura CE e rientrano nella categoria delle "attrezzature ante-direttiva". Per queste macchine, il D.Lgs. 17/2010 non impone la marcatura CE retroattivamente, ma il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di verificare che soddisfino i requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V prima della messa in servizio. Tale verifica deve essere documentata e condotta da un tecnico competente in grado di valutare la conformità della macchina ai requisiti strutturali, ai dispositivi di protezione e ai sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente. Qualora la pressa acquistata senza marcatura CE sia stata costruita dopo il 21 settembre 1996, il venditore è tenuto a fornire la documentazione di conformità; in assenza, la macchina non può essere messa in servizio senza una riqualificazione tecnica completa che porti all'emissione di una nuova dichiarazione di conformità CE da parte del soggetto che esegue la riqualificazione, il quale assume così la veste giuridica di "fabbricante" ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 17/2010. In ogni caso, indipendentemente dalla marcatura CE, ogni pressa messa in servizio deve essere sottoposta alla prima verifica INAIL ai sensi dell'Allegato VII D.Lgs. 81/08 prima dell'effettivo utilizzo produttivo. Il datore di lavoro che mette in servizio una macchina non conforme rischia le sanzioni penali previste dall'art. 87 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, la responsabilità ai sensi dell'art. 589-590 c.p.
Come si forma un operatore di presse?
La formazione degli operatori di presse è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 a più livelli. L'art. 37 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, nonché alle procedure di emergenza. L'art. 73 D.Lgs. 81/08 prevede che, per l'uso delle attrezzature di lavoro, i lavoratori ricevano una formazione specifica che affronti le condizioni d'impiego delle attrezzature e le situazioni anormali prevedibili. Per le presse incluse nell'Allegato VII, l'addestramento pratico è obbligatorio e deve essere svolto da personale esperto in affiancamento, con attestazione scritta nel registro di addestramento. Il contenuto formativo deve coprire: le caratteristiche tecniche della pressa specifica utilizzata; l'identificazione e il funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza installati; le procedure di avviamento, conduzione e arresto in condizioni normali e di emergenza; le manovre di regolazione e cambio stampo con attrezzatura isolata; le procedure di blocco energetico (lockout/tagout) durante la manutenzione; i rischi specifici (meccanici, rumore, vibrazioni, olii) e i DPI da indossare; le procedure di segnalazione dei guasti e delle anomalie ai dispositivi di sicurezza. La durata della formazione specifica non è fissata da una norma unica ma deve essere proporzionata alla complessità della macchina e al profilo del lavoratore, come indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i contenuti della formazione. Il registro di addestramento, firmato dal lavoratore e dal docente/tutor, costituisce prova documentale dell'avvenuta formazione ed è esibibile in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza.
Cosa si intende per doppio comando a distanza di sicurezza?
Il doppio comando bimanuale è un dispositivo di protezione che impone l'impiego contemporaneo di entrambe le mani dell'operatore per avviare e mantenere il ciclo operativo della pressa, garantendo così che le mani non possano trovarsi nella zona pericolosa al momento della chiusura dello stampo. La norma tecnica di riferimento è la EN ISO 13851:2019 "Sicurezza del macchinario — Dispositivi di comando a due mani", che classifica i dispositivi in tre tipi (I, II, III) in base al livello di resistenza alla neutralizzazione: il tipo IIIC, che richiede l'azionamento e il rilascio sincronizzato entro 0,5 secondi, è quello generalmente richiesto per le presse. Il principio di funzionamento si basa sulla "distanza di sicurezza": la posizione dei comandi deve essere calcolata in modo che, anche rilasciando entrambi i pulsanti immediatamente dopo l'avvio del ciclo, le mani dell'operatore non possano raggiungere la zona pericolosa prima che la slitta abbia completato la corsa pericolosa. Il calcolo della distanza di sicurezza è regolato dalla EN ISO 13855:2010 "Sicurezza del macchinario — Posizionamento dei dispositivi di protezione in relazione alle velocità di avvicinamento delle parti del corpo umano", che fornisce la formula: S = K × (t1 + t2), dove S è la distanza minima in mm, K è la velocità di avvicinamento (2.000 mm/s per le mani), t1 è il tempo di risposta del dispositivo di protezione e t2 è il tempo di arresto della macchina. La funzione di sicurezza realizzata dal doppio comando deve essere progettata secondo EN ISO 13849-1 con livello di prestazione (PL) congruente con il risultato della stima del rischio, tipicamente PLd categoria 3 per le presse di piccola e media dimensione. L'efficacia del doppio comando dipende anche dall'impossibilità di neutralizzarlo: la EN ISO 13851 prescrive che il dispositivo non possa essere bloccato in posizione attiva con mezzi semplici (nastri, fascette, ecc.).
Cosa fare se una pressa non supera la verifica periodica?
Se all'esito della verifica periodica la pressa non soddisfa i requisiti di sicurezza previsti, l'organo verificatore (INAIL per la prima verifica, ASL/ARPA o soggetto abilitato per le successive) redige un verbale con esito negativo e formula una prescrizione tecnica che descrive le non conformità riscontrate e le azioni correttive necessarie, indicando il termine entro cui devono essere sanate. Il datore di lavoro è tenuto a sospendere immediatamente l'utilizzo della pressa: continuare a impiegarla in presenza di una prescrizione di inidoneità costituisce violazione dell'art. 71 co. 3 D.Lgs. 81/08 e della prescrizione stessa, con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 87 D.Lgs. 81/08 e, nei casi più gravi, responsabilità ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. per omicidio colposo o lesioni personali colpose. Il datore di lavoro deve quindi procedere all'adeguamento tecnico della macchina, che può comportare la sostituzione o la revisione dei dispositivi di sicurezza difettosi, la riparazione di elementi strutturali, l'aggiornamento del sistema di controllo delle funzioni di sicurezza secondo EN ISO 13849-1 o l'installazione di nuovi dispositivi di protezione conformi alle norme armonizzate. Al termine degli interventi, prima della rimessa in servizio, è necessario richiedere una nuova verifica all'organo competente, che attestherà la risoluzione delle non conformità con un verbale di esito positivo. La documentazione relativa alle non conformità, agli interventi eseguiti e alla verifica di ricollaudo deve essere conservata nel fascicolo della macchina. In caso di prescrizione emessa dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 758/1994, il datore di lavoro deve adempiere entro il termine indicato e comunicare l'adempimento all'organo di vigilanza per l'estinzione del reato contravvenzionale mediante oblazione.
Quali obblighi normativi si applicano alle presse meccaniche?
Le presse meccaniche e idrauliche ricadono nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08 Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", che agli artt. 69-87 definisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta, alla messa in servizio, all'uso e alla manutenzione delle attrezzature. L'Allegato V al D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza per attrezzature già in uso prima del recepimento della Direttiva Macchine, mentre l'Allegato VI regolamenta le condizioni d'impiego. Per le macchine immesse sul mercato dopo il 1° gennaio 1995, il riferimento principale è la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010, che impone la marcatura CE e la redazione del fascicolo tecnico da parte del costruttore. Sul piano delle norme tecniche armonizzate, le presse meccaniche sono disciplinate dalla EN 692:2005+A1:2009, che specifica i requisiti di sicurezza per le presse a eccentrico, mentre le presse idrauliche sono regolamentate dalla EN 693:2001+A2:2011. Entrambe le norme presuppongono l'applicazione dei principi generali di EN ISO 12100 per l'integrazione della sicurezza nella progettazione. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione tecnica e il registro di controllo di ciascuna pressa e garantire l'idoneità dell'attrezzatura rispetto alla valutazione del rischio svolta ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08.
Quali sono i principali rischi delle presse?
Le presse meccaniche e idrauliche presentano un profilo di rischio articolato che il datore di lavoro è tenuto a valutare integralmente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il rischio meccanico è il più significativo: lo schiacciamento e il cesoiamento nella zona di chiusura dello stampo rappresentano la causa principale di infortuni gravi e mortali, spesso derivanti dall'accesso non intenzionale o involontario alla zona pericolosa durante il ciclo operativo. L'intrappolamento tra parti mobili — slitta, biella, albero motore — può verificarsi nelle fasi di manutenzione o regolazione qualora le procedure di isolamento energia non siano rispettate. L'espulsione di frammenti di materiale o di utensili rotti costituisce un rischio di proiezione da non sottovalutare, specie nelle lavorazioni a freddo di lamiera. Il rumore, disciplinato dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08, raggiunge in molti cicli di stampaggio livelli superiori agli 85 dB(A), rendendo obbligatoria la valutazione secondo EN ISO 9612 e l'adozione di misure di protezione collettiva e individuale. Le vibrazioni trasmesse alla struttura possono interessare sia la postazione dell'operatore sia gli edifici adiacenti. Per le presse idrauliche si aggiungono i rischi legati agli olii minerali: contatto cutaneo e inalazione di nebbie oleose con effetti cancerogeni, rischio di incendio in caso di perdite e formazione di atmosfere pericolose. Il rischio elettrico, specie su impianti datati, e il rischio ergonomico connesso alla postura fissa e ai movimenti ripetitivi completano il quadro complessivo da affrontare.
Quando sono obbligatorie le verifiche periodiche delle presse?
L'Allegato VII al D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, include espressamente le presse eccentriche e le presse idrauliche tra le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie. Ai sensi dell'art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a sottoporre tali attrezzature a verifiche periodiche volte ad assicurarne il mantenimento in buone condizioni di sicurezza. La prima verifica periodica è effettuata dall'INAIL, mentre le verifiche successive sono svolte dalle ASL/ARPA o, su richiesta del datore di lavoro, da soggetti pubblici o privati abilitati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. La periodicità prevista dall'Allegato VII per le presse eccentriche e idrauliche è biennale, ovvero una verifica ogni due anni. Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL la messa in servizio dell'attrezzatura tramite il portale informatico dedicato, trasmettendo la documentazione tecnica (libretto di istruzione, dichiarazione di conformità CE o dichiarazione del costruttore per macchine ante-direttiva). Le verifiche comprendono un esame documentale, un esame a vista e prove funzionali dei dispositivi di sicurezza. Il superamento con esito positivo della verifica deve essere attestato in un verbale che il datore di lavoro è tenuto a conservare. In caso di modifiche sostanziali all'attrezzatura, la sequenza delle verifiche riparte dalla prima verifica INAIL. L'inottemperanza agli obblighi di verifica periodica è sanzionata ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 81/08.
Quali dispositivi di sicurezza deve avere una pressa?
I dispositivi di sicurezza obbligatori su una pressa dipendono dalla valutazione del rischio svolta ai sensi di EN ISO 12100 e dal tipo di lavorazione, ma la normativa tecnica armonizzata EN 692 (presse meccaniche) e EN 693 (presse idrauliche) identifica le misure minime applicabili. Il comando bimanuale (doppio comando), normato dalla EN ISO 13851, impone che entrambe le mani dell'operatore siano impegnate su due pulsanti distanti almeno 260 mm per avviare il ciclo, impedendo fisicamente che le mani si trovino nella zona di chiusura dello stampo al momento dell'impatto. Le fotobarriere AOPD (Active Opto-electronic Protective Device) conformi alla EN IEC 61496-1/-2 rilevano la presenza delle mani o del corpo nella zona pericolosa e interrompono il ciclo prima della chiusura dello stampo. I ripari fissi, i ripari interbloccati con dispositivi di blocco normati da EN ISO 14119, e i ripari regolabili devono proteggere le zone di accesso laterale e posteriore alla zona di pericolo. La marcia a impulsi (jog), che consente l'avanzamento controllato della slitta solo con pressione continuata del comando, è richiesta per le operazioni di regolazione stampo. Il sistema di controllo della funzione di sicurezza deve essere progettato secondo EN ISO 13849-1 con livello di prestazione (PL) adeguato al livello di rischio determinato, generalmente PLd o PLe per le funzioni di arresto di emergenza e di protezione della zona di chiusura. I dispositivi ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment) devono essere correttamente posizionati rispetto alla distanza di sicurezza calcolata secondo EN ISO 13855. Ogni dispositivo di sicurezza deve essere oggetto di controllo funzionale prima di ogni turno lavorativo e di manutenzione programmata secondo le indicazioni del fabbricante.
La pressa usata acquistata senza marcatura CE può essere messa in servizio?
La risposta dipende dall'anno di costruzione della macchina e dalla presenza o meno di modifiche sostanziali. Le macchine costruite e immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 (data di recepimento della prima Direttiva Macchine 89/392/CEE in Italia) non erano soggette all'obbligo di marcatura CE e rientrano nella categoria delle "attrezzature ante-direttiva". Per queste macchine, il D.Lgs. 17/2010 non impone la marcatura CE retroattivamente, ma il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di verificare che soddisfino i requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V prima della messa in servizio. Tale verifica deve essere documentata e condotta da un tecnico competente in grado di valutare la conformità della macchina ai requisiti strutturali, ai dispositivi di protezione e ai sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente. Qualora la pressa acquistata senza marcatura CE sia stata costruita dopo il 21 settembre 1996, il venditore è tenuto a fornire la documentazione di conformità; in assenza, la macchina non può essere messa in servizio senza una riqualificazione tecnica completa che porti all'emissione di una nuova dichiarazione di conformità CE da parte del soggetto che esegue la riqualificazione, il quale assume così la veste giuridica di "fabbricante" ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 17/2010. In ogni caso, indipendentemente dalla marcatura CE, ogni pressa messa in servizio deve essere sottoposta alla prima verifica INAIL ai sensi dell'Allegato VII D.Lgs. 81/08 prima dell'effettivo utilizzo produttivo. Il datore di lavoro che mette in servizio una macchina non conforme rischia le sanzioni penali previste dall'art. 87 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, la responsabilità ai sensi dell'art. 589-590 c.p.
Come si forma un operatore di presse?
La formazione degli operatori di presse è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 a più livelli. L'art. 37 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, nonché alle procedure di emergenza. L'art. 73 D.Lgs. 81/08 prevede che, per l'uso delle attrezzature di lavoro, i lavoratori ricevano una formazione specifica che affronti le condizioni d'impiego delle attrezzature e le situazioni anormali prevedibili. Per le presse incluse nell'Allegato VII, l'addestramento pratico è obbligatorio e deve essere svolto da personale esperto in affiancamento, con attestazione scritta nel registro di addestramento. Il contenuto formativo deve coprire: le caratteristiche tecniche della pressa specifica utilizzata; l'identificazione e il funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza installati; le procedure di avviamento, conduzione e arresto in condizioni normali e di emergenza; le manovre di regolazione e cambio stampo con attrezzatura isolata; le procedure di blocco energetico (lockout/tagout) durante la manutenzione; i rischi specifici (meccanici, rumore, vibrazioni, olii) e i DPI da indossare; le procedure di segnalazione dei guasti e delle anomalie ai dispositivi di sicurezza. La durata della formazione specifica non è fissata da una norma unica ma deve essere proporzionata alla complessità della macchina e al profilo del lavoratore, come indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i contenuti della formazione. Il registro di addestramento, firmato dal lavoratore e dal docente/tutor, costituisce prova documentale dell'avvenuta formazione ed è esibibile in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza.
Cosa si intende per doppio comando a distanza di sicurezza?
Il doppio comando bimanuale è un dispositivo di protezione che impone l'impiego contemporaneo di entrambe le mani dell'operatore per avviare e mantenere il ciclo operativo della pressa, garantendo così che le mani non possano trovarsi nella zona pericolosa al momento della chiusura dello stampo. La norma tecnica di riferimento è la EN ISO 13851:2019 "Sicurezza del macchinario — Dispositivi di comando a due mani", che classifica i dispositivi in tre tipi (I, II, III) in base al livello di resistenza alla neutralizzazione: il tipo IIIC, che richiede l'azionamento e il rilascio sincronizzato entro 0,5 secondi, è quello generalmente richiesto per le presse. Il principio di funzionamento si basa sulla "distanza di sicurezza": la posizione dei comandi deve essere calcolata in modo che, anche rilasciando entrambi i pulsanti immediatamente dopo l'avvio del ciclo, le mani dell'operatore non possano raggiungere la zona pericolosa prima che la slitta abbia completato la corsa pericolosa. Il calcolo della distanza di sicurezza è regolato dalla EN ISO 13855:2010 "Sicurezza del macchinario — Posizionamento dei dispositivi di protezione in relazione alle velocità di avvicinamento delle parti del corpo umano", che fornisce la formula: S = K × (t1 + t2), dove S è la distanza minima in mm, K è la velocità di avvicinamento (2.000 mm/s per le mani), t1 è il tempo di risposta del dispositivo di protezione e t2 è il tempo di arresto della macchina. La funzione di sicurezza realizzata dal doppio comando deve essere progettata secondo EN ISO 13849-1 con livello di prestazione (PL) congruente con il risultato della stima del rischio, tipicamente PLd categoria 3 per le presse di piccola e media dimensione. L'efficacia del doppio comando dipende anche dall'impossibilità di neutralizzarlo: la EN ISO 13851 prescrive che il dispositivo non possa essere bloccato in posizione attiva con mezzi semplici (nastri, fascette, ecc.).
Cosa fare se una pressa non supera la verifica periodica?
Se all'esito della verifica periodica la pressa non soddisfa i requisiti di sicurezza previsti, l'organo verificatore (INAIL per la prima verifica, ASL/ARPA o soggetto abilitato per le successive) redige un verbale con esito negativo e formula una prescrizione tecnica che descrive le non conformità riscontrate e le azioni correttive necessarie, indicando il termine entro cui devono essere sanate. Il datore di lavoro è tenuto a sospendere immediatamente l'utilizzo della pressa: continuare a impiegarla in presenza di una prescrizione di inidoneità costituisce violazione dell'art. 71 co. 3 D.Lgs. 81/08 e della prescrizione stessa, con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 87 D.Lgs. 81/08 e, nei casi più gravi, responsabilità ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. per omicidio colposo o lesioni personali colpose. Il datore di lavoro deve quindi procedere all'adeguamento tecnico della macchina, che può comportare la sostituzione o la revisione dei dispositivi di sicurezza difettosi, la riparazione di elementi strutturali, l'aggiornamento del sistema di controllo delle funzioni di sicurezza secondo EN ISO 13849-1 o l'installazione di nuovi dispositivi di protezione conformi alle norme armonizzate. Al termine degli interventi, prima della rimessa in servizio, è necessario richiedere una nuova verifica all'organo competente, che attestherà la risoluzione delle non conformità con un verbale di esito positivo. La documentazione relativa alle non conformità, agli interventi eseguiti e alla verifica di ricollaudo deve essere conservata nel fascicolo della macchina. In caso di prescrizione emessa dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 758/1994, il datore di lavoro deve adempiere entro il termine indicato e comunicare l'adempimento all'organo di vigilanza per l'estinzione del reato contravvenzionale mediante oblazione.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo III — Uso delle attrezzature di lavoro (artt. 69-87)
D.Lgs. 81/08 Allegato V — Requisiti minimi di sicurezza per attrezzature ante-direttiva
D.Lgs. 81/08 Allegato VI — Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 Allegato VII — Attrezzature soggette a verifiche periodiche
D.Lgs. 17/2010 — Attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE
D.M. 11 aprile 2011 — Discipline delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
EN 692:2005+A1:2009 — Presse meccaniche — Sicurezza
EN 693:2001+A2:2011 — Presse idrauliche — Sicurezza
EN ISO 13849-1:2015 — Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza
EN ISO 13851:2019 — Sicurezza del macchinario — Dispositivi di comando a due mani
EN ISO 13855:2010 — Sicurezza del macchinario — Posizionamento dei dispositivi di protezione
EN IEC 61496-1/-2 — Sicurezza del macchinario — Attrezzature di protezione elettrosensibili (ESPE)
EN ISO 14119:2013 — Sicurezza del macchinario — Dispositivi di interblocco associati a ripari
EN ISO 12100:2010 — Sicurezza del macchinario — Principi generali di progettazione
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.