FAQ Macchine e Marcatura CE — Sicurezza D.Lgs. 81/08
Obblighi di sicurezza per le macchine sul posto di lavoro: dal manuale d'uso alla dichiarazione di conformità CE, dalle verifiche periodiche alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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La marcatura CE e la documentazione tecnica delle macchine sono requisiti fondamentali che il datore di lavoro deve verificare prima di mettere in servizio qualsiasi attrezzatura. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo parco macchine e supportiamo la gestione documentale necessaria per la conformità al D.Lgs. 81/08 Titolo III e alla normativa di prodotto.
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Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili acquisti in merito alla marcatura CE delle macchine, agli obblighi documentali previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010), alle verifiche periodiche ex D.Lgs. 81/08 Titolo III e alle novità introdotte dal Regolamento UE 2023/1230 applicabile dal 20 gennaio 2027.
Domande frequenti su macchine e marcatura CEFAQ
Cosa significa la marcatura CE su una macchina e cosa garantisce al datore di lavoro?
La marcatura CE apposta su una macchina costituisce la dichiarazione del fabbricante che il prodotto è conforme a tutte le Direttive europee applicabili, in primo luogo la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010). Essa attesta che la macchina è stata progettata e costruita in modo da soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) contenuti nell'Allegato I della Direttiva, e che è stata sottoposta alla procedura di valutazione della conformità prevista dall'Allegato VIII (per le macchine non incluse nell'elenco dell'Allegato IV) o ad esame CE di tipo da parte di un Organismo Notificato (per le categorie più pericolose dell'Allegato IV). La marcatura CE non sostituisce la valutazione del rischio del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, né esonera dall'obbligo di verificare che la macchina sia adeguata alle condizioni effettive di impiego, ma costituisce la prova documentale che il fabbricante ha assolto gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa di prodotto. Il datore di lavoro che acquista una macchina con marcatura CE, manuale d'uso e dichiarazione di conformità in regola adempie agli obblighi di cui all'art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/08 relativi all'idoneità dell'attrezzatura.
Il datore di lavoro può usare una macchina priva di marcatura CE o con documentazione CE incompleta?
L'art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee di prodotto applicabili al momento della loro immissione in commercio. Una macchina priva di marcatura CE, o con documentazione CE incompleta (ad esempio senza dichiarazione di conformità, senza manuale d'uso in italiano o senza fascicolo tecnico disponibile), non soddisfa tale requisito e non può essere messa in servizio o utilizzata, salvo che non rientri nelle deroghe temporali previste per macchine costruite prima dell'entrata in vigore delle Direttive pertinenti (cfr. domanda successiva). L'utilizzo di una macchina non conforme espone il datore di lavoro alle sanzioni di cui all'art. 87 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, configura una responsabilità aggravata sia sul piano penale (art. 590 c.p. per lesioni colpose) che sul piano civile. Ti supportiamo nella verifica della completezza della documentazione tecnica CE delle attrezzature presenti in azienda e nell'individuazione delle misure correttive applicabili.
Quali documenti deve richiedere il datore di lavoro all'acquisto di una macchina nuova?
All'acquisto di una macchina nuova il datore di lavoro deve esigere dal fornitore o fabbricante un insieme documentale preciso, previsto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e dall'art. 70 D.Lgs. 81/08. In particolare: (1) Dichiarazione CE di conformità, redatta secondo l'Allegato II, parte 1, sezione A della Direttiva 2006/42/CE, firmata dal fabbricante o suo mandatario, che riporta i dati identificativi della macchina, le Direttive applicate, le norme armonizzate utilizzate e l'eventuale Organismo Notificato intervenuto; (2) Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana, contenente le istruzioni per l'installazione, la messa in servizio, l'uso corretto e in sicurezza, la regolazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i rischi residui, i DPI necessari e le procedure di emergenza, ai sensi dell'Allegato I, punto 1.7.4 della Direttiva; (3) Identificazione della macchina con targa CE riportante fabbricante, anno di fabbricazione, denominazione e numero di serie; (4) Per le macchine dell'Allegato IV (presse, seghe circolari, torni, ecc.) la documentazione relativa all'esame CE di tipo o alla garanzia qualità totale. Il fascicolo tecnico costruttivo non va consegnato all'acquirente ma deve essere conservato dal fabbricante e reso disponibile alle autorità su richiesta per almeno 10 anni.
Come si gestisce la sicurezza di una macchina acquistata usata, priva di marcatura CE o prodotta prima del 1996?
Le macchine costruite e immesse in commercio prima del 21 settembre 1996 (data di applicazione della prima Direttiva Macchine 89/392/CEE in Italia) non sono soggette all'obbligo di marcatura CE. Tuttavia, anche tali attrezzature devono soddisfare i requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08 (recepimento della Direttiva 2009/104/CE sull'uso delle attrezzature), che definiscono standard di protezione, segnaletica, comandi e dispositivi di sicurezza che ogni datore di lavoro deve garantire indipendentemente dall'anno di fabbricazione. Per le macchine usate con marcatura CE, il datore di lavoro acquirente deve ottenere copia della dichiarazione di conformità originale e del manuale d'uso. In assenza di documentazione CE su una macchina che avrebbe dovuto averla, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio specifica ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, adottare misure integrative di protezione collettiva e individuale, e verificare con un tecnico abilitato la conformità ai requisiti minimi dell'Allegato V. In casi estremi, qualora la macchina non sia adeguabile ai requisiti minimi, essa non può essere utilizzata. La "messa in conformità" ai RESS della Direttiva Macchine non è invece obbligatoria per le macchine già in servizio, ma è raccomandata per macchine che vengono modificate in modo sostanziale, poiché in tal caso si configura una nuova immissione in commercio.
Quando è obbligatorio il registro delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro?
L'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 prevede che le attrezzature soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'Allegato VII dello stesso decreto — quali gru a torre, gru mobili, ponti mobili sviluppabili su carro, ascensori da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg e scale aeree ad inclinazione variabile — debbano essere sottoposte a verifiche periodiche da parte di ASL/ARPA (prima verifica periodica) o soggetti abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro (verifiche successive), ai sensi del DM 11 aprile 2011. Le risultanze di tali verifiche devono essere registrate nel libretto di immatricolazione o nel registro delle verifiche, che il datore di lavoro deve conservare e tenere disponibile per gli organi di vigilanza. Per le attrezzature non incluse nell'Allegato VII non è previsto un registro obbligatorio per legge, ma la prassi prudente impone di documentare comunque le attività di manutenzione e controllo periodico nel registro delle manutenzioni, ai fini della prova dell'adempimento degli obblighi generali dell'art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08.
Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 Titolo III per le attrezzature di lavoro (verifiche, manutenzione, uso)?
Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87) disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro in modo organico. L'art. 69 fornisce le definizioni di "attrezzatura di lavoro", "uso di attrezzatura" e "zona pericolosa". L'art. 70 stabilisce i requisiti di conformità delle attrezzature. L'art. 71 è il perno del sistema e fissa gli obblighi del datore di lavoro: (a) scegliere attrezzature idonee al lavoro da svolgere e conformi alle disposizioni legislative; (b) installare e collocare le attrezzature in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per gli altri lavoratori; (c) adottare misure di protezione per i rischi non eliminati; (d) assicurare la manutenzione delle attrezzature nel tempo, conservandone la conformità ai requisiti di sicurezza; (e) tenere aggiornato il registro delle manutenzioni (art. 71, comma 4); (f) effettuare verifiche periodiche ai sensi dell'Allegato VII e DM 11/04/2011; (g) assicurare formazione e informazione adeguate per l'uso delle attrezzature. L'art. 73 impone al datore di lavoro di formare specificamente i lavoratori sull'uso delle attrezzature e di individuare i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature particolari (gru, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili) che devono possedere specifici requisiti professionali ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Il Regolamento UE 2023/1230 cosa cambia rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE?
Il Regolamento UE 2023/1230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 29 giugno 2023, sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE a partire dal 20 gennaio 2027 (data di applicazione). A differenza di una Direttiva, il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, superando così la frammentazione legislativa. Le principali novità rispetto alla Direttiva 2006/42/CE riguardano: (1) Integrazione esplicita delle macchine con intelligenza artificiale (AI) e componenti software, con requisiti specifici per i sistemi di autoapprendimento che possono modificare il comportamento della macchina nel tempo; (2) Possibilità di trasmettere il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità in formato digitale (non più necessariamente su carta), con specifiche condizioni; (3) Introduzione della "dichiarazione di conformità digitale" e del fascicolo tecnico in formato elettronico; (4) Adeguamento ai requisiti del Nuovo Approccio Legislativo e del Regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; (5) Aggiornamento dell'Allegato IV (elenco macchine ad alto rischio soggette a procedura di valutazione di conformità con Organismo Notificato). Fino al 20 gennaio 2027 si applica la Direttiva 2006/42/CE; le macchine immesse in commercio entro tale data rimangono soggette alla Direttiva anche dopo. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in base alla data di immissione sul mercato delle attrezzature della tua azienda.
Quali sono le sanzioni per l'uso di macchine non conformi o senza documentazione CE?
Il quadro sanzionatorio per l'uso di attrezzature non conformi è articolato su più livelli. Sul versante del datore di lavoro, l'art. 87, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli obblighi dell'art. 70 (uso di attrezzature non conformi). L'art. 87, comma 4, D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni ulteriori in caso di violazione degli obblighi di manutenzione e verifica periodica (art. 71). Sul versante del fabbricante, l'art. 23 D.Lgs. 81/08 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature da lavoro non conformi alle norme di sicurezza; la violazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 10.328 a 41.316 euro. Il D.Lgs. 17/2010 (attuazione Direttiva Macchine) prevede sanzioni specifiche per il fabbricante/importatore che immette in commercio macchine non conformi o prive di marcatura CE: ammende da 5.000 a 30.000 euro e ritiro del prodotto dal mercato. In caso di infortuni correlati all'uso di macchine non conformi, la responsabilità penale del datore di lavoro può concorrere con quella del fabbricante, con conseguenze più gravi sul piano dell'art. 590 c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime) o dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo).
La "dichiarazione di incorporazione" di una quasi-macchina è diversa dalla dichiarazione di conformità CE?
Sì, si tratta di documenti profondamente diversi per natura giuridica e implicazioni pratiche. La quasi-macchina è, ai sensi dell'art. 2, lettera g), D.Lgs. 17/2010, un insieme che costituisce quasi una macchina ma che, da solo, non è in grado di svolgere un'applicazione specifica: tipicamente componenti destinati ad essere incorporati in una macchina completa o assemblati con altre quasi-macchine (ad esempio un gruppo robotico senza sistema di controllo, un riduttore industriale, un gruppo di azionamento idraulico). Il fabbricante di una quasi-macchina non deve apporre la marcatura CE né rilasciare la dichiarazione CE di conformità, ma deve: (1) redigere la documentazione tecnica pertinente (Allegato VII, parte B, D.Lgs. 17/2010); (2) redigere le istruzioni per l'assemblaggio (Allegato VI); (3) rilasciare la dichiarazione di incorporazione (Allegato II, parte 1, sezione B), con la quale attesta che la quasi-macchina è conforme ai RESS applicabili e che non potrà essere messa in servizio finché la macchina finale in cui sarà incorporata non sarà stata dichiarata conforme alla Direttiva Macchine nel suo insieme. È il fabbricante della macchina finale — colui che assembla la quasi-macchina — a dover valutare la conformità dell'insieme, redigere la propria dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE. Il datore di lavoro che acquista componenti di questo tipo deve quindi verificare che la macchina finale assemblata sia provvista di regolare marcatura CE complessiva.
Cosa significa la marcatura CE su una macchina e cosa garantisce al datore di lavoro?
La marcatura CE apposta su una macchina costituisce la dichiarazione del fabbricante che il prodotto è conforme a tutte le Direttive europee applicabili, in primo luogo la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010). Essa attesta che la macchina è stata progettata e costruita in modo da soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) contenuti nell'Allegato I della Direttiva, e che è stata sottoposta alla procedura di valutazione della conformità prevista dall'Allegato VIII (per le macchine non incluse nell'elenco dell'Allegato IV) o ad esame CE di tipo da parte di un Organismo Notificato (per le categorie più pericolose dell'Allegato IV). La marcatura CE non sostituisce la valutazione del rischio del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, né esonera dall'obbligo di verificare che la macchina sia adeguata alle condizioni effettive di impiego, ma costituisce la prova documentale che il fabbricante ha assolto gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa di prodotto. Il datore di lavoro che acquista una macchina con marcatura CE, manuale d'uso e dichiarazione di conformità in regola adempie agli obblighi di cui all'art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/08 relativi all'idoneità dell'attrezzatura.
Il datore di lavoro può usare una macchina priva di marcatura CE o con documentazione CE incompleta?
L'art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee di prodotto applicabili al momento della loro immissione in commercio. Una macchina priva di marcatura CE, o con documentazione CE incompleta (ad esempio senza dichiarazione di conformità, senza manuale d'uso in italiano o senza fascicolo tecnico disponibile), non soddisfa tale requisito e non può essere messa in servizio o utilizzata, salvo che non rientri nelle deroghe temporali previste per macchine costruite prima dell'entrata in vigore delle Direttive pertinenti (cfr. domanda successiva). L'utilizzo di una macchina non conforme espone il datore di lavoro alle sanzioni di cui all'art. 87 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, configura una responsabilità aggravata sia sul piano penale (art. 590 c.p. per lesioni colpose) che sul piano civile. Ti supportiamo nella verifica della completezza della documentazione tecnica CE delle attrezzature presenti in azienda e nell'individuazione delle misure correttive applicabili.
Quali documenti deve richiedere il datore di lavoro all'acquisto di una macchina nuova?
All'acquisto di una macchina nuova il datore di lavoro deve esigere dal fornitore o fabbricante un insieme documentale preciso, previsto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e dall'art. 70 D.Lgs. 81/08. In particolare: (1) Dichiarazione CE di conformità, redatta secondo l'Allegato II, parte 1, sezione A della Direttiva 2006/42/CE, firmata dal fabbricante o suo mandatario, che riporta i dati identificativi della macchina, le Direttive applicate, le norme armonizzate utilizzate e l'eventuale Organismo Notificato intervenuto; (2) Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana, contenente le istruzioni per l'installazione, la messa in servizio, l'uso corretto e in sicurezza, la regolazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i rischi residui, i DPI necessari e le procedure di emergenza, ai sensi dell'Allegato I, punto 1.7.4 della Direttiva; (3) Identificazione della macchina con targa CE riportante fabbricante, anno di fabbricazione, denominazione e numero di serie; (4) Per le macchine dell'Allegato IV (presse, seghe circolari, torni, ecc.) la documentazione relativa all'esame CE di tipo o alla garanzia qualità totale. Il fascicolo tecnico costruttivo non va consegnato all'acquirente ma deve essere conservato dal fabbricante e reso disponibile alle autorità su richiesta per almeno 10 anni.
Come si gestisce la sicurezza di una macchina acquistata usata, priva di marcatura CE o prodotta prima del 1996?
Le macchine costruite e immesse in commercio prima del 21 settembre 1996 (data di applicazione della prima Direttiva Macchine 89/392/CEE in Italia) non sono soggette all'obbligo di marcatura CE. Tuttavia, anche tali attrezzature devono soddisfare i requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08 (recepimento della Direttiva 2009/104/CE sull'uso delle attrezzature), che definiscono standard di protezione, segnaletica, comandi e dispositivi di sicurezza che ogni datore di lavoro deve garantire indipendentemente dall'anno di fabbricazione. Per le macchine usate con marcatura CE, il datore di lavoro acquirente deve ottenere copia della dichiarazione di conformità originale e del manuale d'uso. In assenza di documentazione CE su una macchina che avrebbe dovuto averla, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio specifica ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, adottare misure integrative di protezione collettiva e individuale, e verificare con un tecnico abilitato la conformità ai requisiti minimi dell'Allegato V. In casi estremi, qualora la macchina non sia adeguabile ai requisiti minimi, essa non può essere utilizzata. La "messa in conformità" ai RESS della Direttiva Macchine non è invece obbligatoria per le macchine già in servizio, ma è raccomandata per macchine che vengono modificate in modo sostanziale, poiché in tal caso si configura una nuova immissione in commercio.
Quando è obbligatorio il registro delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro?
L'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 prevede che le attrezzature soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'Allegato VII dello stesso decreto — quali gru a torre, gru mobili, ponti mobili sviluppabili su carro, ascensori da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg e scale aeree ad inclinazione variabile — debbano essere sottoposte a verifiche periodiche da parte di ASL/ARPA (prima verifica periodica) o soggetti abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro (verifiche successive), ai sensi del DM 11 aprile 2011. Le risultanze di tali verifiche devono essere registrate nel libretto di immatricolazione o nel registro delle verifiche, che il datore di lavoro deve conservare e tenere disponibile per gli organi di vigilanza. Per le attrezzature non incluse nell'Allegato VII non è previsto un registro obbligatorio per legge, ma la prassi prudente impone di documentare comunque le attività di manutenzione e controllo periodico nel registro delle manutenzioni, ai fini della prova dell'adempimento degli obblighi generali dell'art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08.
Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 Titolo III per le attrezzature di lavoro (verifiche, manutenzione, uso)?
Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87) disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro in modo organico. L'art. 69 fornisce le definizioni di "attrezzatura di lavoro", "uso di attrezzatura" e "zona pericolosa". L'art. 70 stabilisce i requisiti di conformità delle attrezzature. L'art. 71 è il perno del sistema e fissa gli obblighi del datore di lavoro: (a) scegliere attrezzature idonee al lavoro da svolgere e conformi alle disposizioni legislative; (b) installare e collocare le attrezzature in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per gli altri lavoratori; (c) adottare misure di protezione per i rischi non eliminati; (d) assicurare la manutenzione delle attrezzature nel tempo, conservandone la conformità ai requisiti di sicurezza; (e) tenere aggiornato il registro delle manutenzioni (art. 71, comma 4); (f) effettuare verifiche periodiche ai sensi dell'Allegato VII e DM 11/04/2011; (g) assicurare formazione e informazione adeguate per l'uso delle attrezzature. L'art. 73 impone al datore di lavoro di formare specificamente i lavoratori sull'uso delle attrezzature e di individuare i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature particolari (gru, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili) che devono possedere specifici requisiti professionali ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Il Regolamento UE 2023/1230 cosa cambia rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE?
Il Regolamento UE 2023/1230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 29 giugno 2023, sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE a partire dal 20 gennaio 2027 (data di applicazione). A differenza di una Direttiva, il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, superando così la frammentazione legislativa. Le principali novità rispetto alla Direttiva 2006/42/CE riguardano: (1) Integrazione esplicita delle macchine con intelligenza artificiale (AI) e componenti software, con requisiti specifici per i sistemi di autoapprendimento che possono modificare il comportamento della macchina nel tempo; (2) Possibilità di trasmettere il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità in formato digitale (non più necessariamente su carta), con specifiche condizioni; (3) Introduzione della "dichiarazione di conformità digitale" e del fascicolo tecnico in formato elettronico; (4) Adeguamento ai requisiti del Nuovo Approccio Legislativo e del Regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; (5) Aggiornamento dell'Allegato IV (elenco macchine ad alto rischio soggette a procedura di valutazione di conformità con Organismo Notificato). Fino al 20 gennaio 2027 si applica la Direttiva 2006/42/CE; le macchine immesse in commercio entro tale data rimangono soggette alla Direttiva anche dopo. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in base alla data di immissione sul mercato delle attrezzature della tua azienda.
Quali sono le sanzioni per l'uso di macchine non conformi o senza documentazione CE?
Il quadro sanzionatorio per l'uso di attrezzature non conformi è articolato su più livelli. Sul versante del datore di lavoro, l'art. 87, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli obblighi dell'art. 70 (uso di attrezzature non conformi). L'art. 87, comma 4, D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni ulteriori in caso di violazione degli obblighi di manutenzione e verifica periodica (art. 71). Sul versante del fabbricante, l'art. 23 D.Lgs. 81/08 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature da lavoro non conformi alle norme di sicurezza; la violazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 10.328 a 41.316 euro. Il D.Lgs. 17/2010 (attuazione Direttiva Macchine) prevede sanzioni specifiche per il fabbricante/importatore che immette in commercio macchine non conformi o prive di marcatura CE: ammende da 5.000 a 30.000 euro e ritiro del prodotto dal mercato. In caso di infortuni correlati all'uso di macchine non conformi, la responsabilità penale del datore di lavoro può concorrere con quella del fabbricante, con conseguenze più gravi sul piano dell'art. 590 c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime) o dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo).
La "dichiarazione di incorporazione" di una quasi-macchina è diversa dalla dichiarazione di conformità CE?
Sì, si tratta di documenti profondamente diversi per natura giuridica e implicazioni pratiche. La quasi-macchina è, ai sensi dell'art. 2, lettera g), D.Lgs. 17/2010, un insieme che costituisce quasi una macchina ma che, da solo, non è in grado di svolgere un'applicazione specifica: tipicamente componenti destinati ad essere incorporati in una macchina completa o assemblati con altre quasi-macchine (ad esempio un gruppo robotico senza sistema di controllo, un riduttore industriale, un gruppo di azionamento idraulico). Il fabbricante di una quasi-macchina non deve apporre la marcatura CE né rilasciare la dichiarazione CE di conformità, ma deve: (1) redigere la documentazione tecnica pertinente (Allegato VII, parte B, D.Lgs. 17/2010); (2) redigere le istruzioni per l'assemblaggio (Allegato VI); (3) rilasciare la dichiarazione di incorporazione (Allegato II, parte 1, sezione B), con la quale attesta che la quasi-macchina è conforme ai RESS applicabili e che non potrà essere messa in servizio finché la macchina finale in cui sarà incorporata non sarà stata dichiarata conforme alla Direttiva Macchine nel suo insieme. È il fabbricante della macchina finale — colui che assembla la quasi-macchina — a dover valutare la conformità dell'insieme, redigere la propria dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE. Il datore di lavoro che acquista componenti di questo tipo deve quindi verificare che la macchina finale assemblata sia provvista di regolare marcatura CE complessiva.
Fonti normative
Artt. 69-87 D.Lgs. 81/08 — Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro)
Art. 23 D.Lgs. 81/08 — Divieto di fabbricazione e vendita di macchine non conformi