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FAQ lavoro dei minori e sicurezza

Le regole della L. 977/1967 per chi assume adolescenti: età minima, lavori vietati, valutazione dei rischi, visita medica, orari, riposi e formazione.

Risposta rapida

Un minore può lavorare dai 16 anni, dopo l’obbligo di istruzione. Non può essere adibito ai lavori dell’Allegato I della L. 977/1967, salvo deroghe formative. Prima dell’assunzione il datore di lavoro deve fare una valutazione dei rischi specifica, informare i genitori e far eseguire la visita medica. Gli adolescenti lavorano al massimo 8 ore al giorno e 40 a settimana, mai di notte.

La tutela dei minori è nella L. 977/1967, modificata dai D.Lgs. 345/1999 e 262/2000, e si aggiunge agli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008.

Domande frequenti sul lavoro dei minoriFAQ

Da che età un minore può lavorare?
Dopo aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo di istruzione di almeno 10 anni (art. 3 L. 977/1967 e art. 1, comma 622, L. 296/2006). Prima di questa età il lavoro è vietato, salvo le attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo, che richiedono l’assenso scritto dei genitori e l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (art. 4). La legge distingue tra bambini (sotto i 15 anni o ancora soggetti all’obbligo scolastico) e adolescenti (tra 15 e 18 anni non più soggetti all’obbligo).
Quali lavori sono vietati ai minori?
I lavori, i processi e le lavorazioni elencati nell’Allegato I della L. 977/1967 (art. 6): tra gli altri, lavori con esposizione a determinati agenti chimici, biologici e fisici (compreso il rumore oltre determinati livelli), uso delle macchine e attrezzature pericolose indicate nell’allegato, lavori nei macelli, fabbricazione e manipolazione di esplosivi. L’elenco va controllato voce per voce sul testo dell’allegato prima di assegnare la mansione. Sono ammesse deroghe solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario e sotto la sorveglianza di formatori competenti, alle condizioni dell’art. 6, comma 2.
Serve una valutazione dei rischi specifica per il minore?
Sì. Prima di adibire un minore al lavoro, e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi tenendo conto in particolare dello sviluppo non ancora completo, della mancanza di esperienza e di consapevolezza dei rischi, delle attrezzature, degli agenti e dell’organizzazione del lavoro (art. 7 L. 977/1967). I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale vanno informati sui possibili rischi e sulle misure adottate.
Il minore deve fare la visita medica prima dell’assunzione?
Il D.L. 69/2013 (art. 42) ha eliminato l’obbligo dei certificati di idoneità rilasciati dal medico del servizio pubblico, lasciando la visita del medico competente quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria secondo il D.Lgs. 81/2008. Resta però l’art. 8 della L. 977/1967, che richiede la visita medica preventiva e periodica dei minori, e l’interpretazione sul coordinamento tra le due norme non è univoca. Per prudenza conviene far eseguire dal medico competente la visita preventiva prima dell’inizio del lavoro.
Quante ore può lavorare un adolescente?
Non più di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali (art. 18 L. 977/1967). Se l’orario giornaliero supera 4 ore e mezza, ha diritto a un riposo intermedio di almeno un’ora, riducibile a mezz’ora dai contratti collettivi (art. 20). Il riposo settimanale è di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica (art. 22).
Un minore può lavorare di notte?
No, di regola. Il lavoro notturno è vietato ai minori per un periodo di almeno 12 ore consecutive che comprende l’intervallo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7 (art. 15 L. 977/1967). Le eccezioni riguardano casi di forza maggiore e le attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie autorizzate, con limiti di orario.
Che formazione deve ricevere un lavoratore minorenne?
La stessa formazione generale e specifica degli altri lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, da completare prima dell’inizio dell’attività, con particolare attenzione all’addestramento pratico e alla verifica della comprensione. Il datore di lavoro deve assicurare una vigilanza adeguata tramite il preposto, tenendo conto della minore esperienza.
Gli studenti in tirocinio o in percorsi scuola-lavoro sono tutelati?
Sì. Gli allievi degli istituti di istruzione e i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori quando usano laboratori, attrezzature e agenti di rischio (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008). L’azienda ospitante deve garantire formazione specifica sui rischi, DPI e vigilanza, e non può adibire i minori alle lavorazioni vietate se non nei limiti delle deroghe formative.

Fonti normative

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