FAQ Impianti Sportivi e Piscine: sicurezza e obblighi
Domande frequenti sugli obblighi di sicurezza sul lavoro per impianti sportivi e piscine: DVR specifico per piscine, agenti chimici (cloro e cloroammine), rischio scivolamento bordo vasca, annegamento, ciclo di filtrazione, formazione bagnini, sorveglianza sanitaria, DPI e antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 81/08 impone ai gestori di piscine e impianti sportivi la redazione di un DVR settoriale che analizzi i rischi specifici della struttura: agenti chimici per la disinfezione dell'acqua (cloro, ipoclorito, acido cloridrico), scivolamento nelle aree bagnate, annegamento, spazi confinati nei locali tecnici e rischio biologico da Legionella. La corretta valutazione richiede l'integrazione del D.Lgs. 81/08 con il D.P.R. 431/2001, le Linee Guida ministeriali del 2003 e il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). Forniamo supporto per strutturare la valutazione dei rischi specifica per impianti sportivi e piscine e per definire le misure di prevenzione adeguate al contesto operativo.
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Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di gestori di impianti sportivi, responsabili di piscine pubbliche e private, RSPP, medici competenti e RLS in merito agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa di settore, con particolare attenzione ai rischi caratteristici degli ambienti acquatici e sportivi.
Domande frequenti sulla sicurezza in impianti sportivi e piscineFAQ
Quali obblighi prevede il D.Lgs. 81/08 per i gestori di impianti sportivi e piscine?
Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente a tutti i datori di lavoro che gestiscono impianti sportivi e piscine, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, associazioni sportive dilettantistiche, enti pubblici). I principali obblighi riguardano: la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 17 e 28, che deve essere specifico per la struttura e aggiornato a ogni variazione significativa delle condizioni di lavoro; la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 17; la nomina del medico competente per le lavorazioni che espongono a rischi specifici (art. 18 comma 1 lett. a); la designazione degli addetti alle emergenze antincendio e al primo soccorso (art. 18 comma 1 lett. b); l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (artt. 36-37). Per le piscine pubbliche, il D.P.R. 431/2001 e le Linee Guida del Ministero della Salute del 5 marzo 2003 (prot. DGPREV IV/6117/P/I.4.c.d) integrano la disciplina igienico-sanitaria con obblighi specifici sulla qualità dell'acqua, sui parametri chimici e sulle caratteristiche strutturali degli impianti, che si riflettono direttamente sul profilo di rischio lavorativo. L'insieme di queste fonti normative definisce un quadro di adempimenti articolato che richiede una valutazione dei rischi settoriale e aggiornata.
Come si struttura il DVR specifico per una piscina con agenti chimici come il cloro?
Il DVR di una piscina deve dedicare una sezione analitica agli agenti chimici utilizzati per la disinfezione e la gestione della qualità dell'acqua, in applicazione del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose. Il cloro gas (Cl₂), l'ipoclorito di sodio (NaOCl), i prodotti a base di cloro organico (tricloro isocianuro, dicloroisocianurato di sodio) e le soluzioni di acido cloridrico per la correzione del pH sono le sostanze più frequentemente presenti. Per ciascuna di esse il DVR deve includere: le schede di dati di sicurezza (SDS) aggiornate ai sensi del Reg. CE 1907/2006 (REACH); la stima dell'esposizione professionale tramite confronto con i valori limite di esposizione professionale (VLEP) di cui al D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII, con la Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 1993 per il cloro (VLEP-TWA 0,5 ppm, STEL 1 ppm) e con i valori ACGIH; la valutazione del rischio di esposizione accidentale (rottura di contenitori, miscelazione errata di prodotti incompatibili); le misure di prevenzione adottate (ventilazione forzata del locale tecnico, sistemi di rilevazione della concentrazione di cloro con soglie di allarme, procedure di stoccaggio segregato). Il locale tecnico dove si stoccano e dosano i prodotti chimici deve disporre di ventilazione meccanica adeguata, impianto di doccia/lavaocchi di emergenza e segnaletica conforme al D.Lgs. 81/08 Allegato XXV. Il DVR deve anche valutare i sottoprodotti della clorazione, in particolare le trialometane (cloroformio) e le cloroammine, che si formano dalla reazione tra cloro e composti azotati organici presenti nell'acqua e possono raggiungere concentrazioni significative nell'aria dell'area vasca.
Quali rischi specifici devono essere valutati per il rischio caduta e scivolamento in piscina?
Il rischio di scivolamento sul bordo vasca e nelle aree bagnate è uno dei rischi accidentali più rilevanti nelle piscine e negli impianti sportivi con superfici bagnate. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 63 e all'Allegato IV prescrive che i luoghi di lavoro siano dotati di superfici antisdrucciolevoli, con coefficiente di attrito adeguato all'uso previsto. Per le piscine, la norma tecnica di riferimento è la UNI EN 13451 (serie), che fissa i requisiti di sicurezza per le attrezzature delle piscine, e le Linee Guida ministeriali del 2003, che richiedono superfici con coefficiente di scivolosità (misurato con il metodo pendolare BCR o con tribometri dinamici) adeguato alle zone di transito bagnate. Il DVR deve contenere: la mappatura delle aree a rischio scivolamento (bordo vasca, docce, spogliatoi, corridoi di accesso); la valutazione del coefficiente di attrito delle pavimentazioni esistenti, con indicazione del metodo di misurazione; le misure adottate (trattamenti antiscivolo, tappeti drenanti, segnaletica di pericolo conforme all'Allegato XXV D.Lgs. 81/08, limitazione alla corsa nelle aree bagnate); le procedure di pulizia e manutenzione delle superfici. Il rischio è aggravato dall'utilizzo di calzature inadeguate da parte del personale: il DVR deve specificare i DPI obbligatori (calzature con suola antiscivolo conformi alla norma EN ISO 20345 o EN ISO 20347) e le procedure di distribuzione e controllo dell'utilizzo. L'analisi degli infortuni storici (registro infortuni e near-miss) è una fonte preziosa per aggiornare la valutazione.
Come si gestisce il rischio annegamento per il personale (bagnini) ai sensi della normativa vigente?
Il rischio annegamento per i bagnini e per il personale che opera in prossimità delle vasche è un rischio specifico che il DVR deve analizzare in modo approfondito. Il Titolo IV della Legge n. 90/2003 e il D.M. 21 giugno 1999 (recepito da alcune regioni con leggi specifiche) disciplinano i requisiti professionali del bagnino di salvataggio, ma la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza è regolata dal D.Lgs. 81/08 indipendentemente dalla qualifica professionale. Nel DVR il rischio annegamento per il personale deve essere valutato tenendo conto: del rapporto bagnini/utenti e dell'area di vasca sorvegliata; della visibilità dal posto di sorveglianza (postazione rialzata, assenza di ostacoli visivi, illuminazione adeguata); delle procedure di salvataggio e di intervento in emergenza; delle attrezzature di salvataggio disponibili e della loro manutenzione (salvagente anulare con cima, asta di salvataggio, pertica, tubo di salvataggio, defibrillatore semiautomatico DAE); del rischio di ipotermine per immersioni prolungate. Il piano di emergenza aziendale, obbligatorio ex art. 43 D.Lgs. 81/08, deve prevedere specifiche procedure per l'annegamento, coordinate con il piano di evacuazione dell'impianto. La formazione dei bagnini al primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) deve essere documentata e periodicamente aggiornata, in accordo con l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di primo soccorso aziendale. È raccomandabile che almeno un addetto per turno sia in possesso della certificazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).
Quali sono gli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria per il personale di piscine e impianti sportivi?
La formazione del personale è un obbligo inderogabile ai sensi degli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR). I lavoratori di piscine e impianti sportivi rientrano in linea generale nella categoria a "rischio medio" (per i settori sportivi e ricreativi), con percorso formativo di 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica). Tuttavia, per i lavoratori esposti a rischi specifici — agenti chimici (addetti alla gestione dei prodotti di disinfezione), movimentazione manuale dei carichi, lavoro in quota — la formazione deve essere integrata con moduli specifici. I bagnini addetti al salvataggio devono essere in possesso del brevetto di salvataggio riconosciuto dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) o dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), e il datore di lavoro deve documentare la validità dei brevetti e organizzare i relativi aggiornamenti. La sorveglianza sanitaria, affidata al medico competente nominato dal datore di lavoro, è obbligatoria per i lavoratori esposti a: agenti chimici pericolosi (cloro, acido cloridrico, ecc.) ex art. 229 D.Lgs. 81/08; rischi ergonomici da movimentazione manuale dei carichi (art. 41 co. 1 D.Lgs. 81/08); lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003 art. 14). Il protocollo sanitario definito dal medico competente deve prevedere, per gli addetti alla gestione dei chimici, almeno una spirometria periodica (per valutare gli effetti irritativi sulle vie respiratorie da esposizione a cloro e cloroammine) e una visita otorinolaringoiatrica se rilevata esposizione cronica. Il giudizio di idoneità alla mansione (con eventuale prescrizione di DPI specifici) deve essere comunicato al lavoratore e al datore di lavoro.
Quali DPI sono obbligatori nelle piscine e negli impianti sportivi?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbligatori nelle piscine e negli impianti sportivi devono essere individuati dal DVR sulla base della valutazione dei rischi e forniti gratuitamente dal datore di lavoro ex art. 18 comma 1 lett. d) e art. 77 D.Lgs. 81/08. Per gli addetti alla gestione degli agenti chimici (preparazione e dosaggio dei prodotti di disinfezione, manutenzione del locale tecnico): guanti resistenti agli agenti chimici (conformi alla norma EN ISO 374-1, classe adeguata alla sostanza trattata); occhiali di protezione o visiera (EN ISO 16321); grembiule o tuta di protezione chimica di categoria II o III (EN ISO 13688, EN 13034 per liquidi chimici a bassa pressione); calzature di sicurezza o stivali resistenti agli agenti chimici (EN ISO 20345). Per il rischio biologico (pulizia dei filtri, gestione delle acque reflue): guanti monouso in nitrile (EN ISO 374-5); mascherine FFP2 o FFP3 (EN 149) in caso di aerosol. Per il rischio scivolamento: calzature con suola antiscivolo (EN ISO 20347 per uso professionale). Per i bagnini in piscina scoperta: creme solari ad alto fattore di protezione (SPF 50+) per esposizione prolungata alla radiazione UV. Ogni DPI deve essere accompagnato da adeguata formazione sull'utilizzo corretto, sulla manutenzione e sui criteri di sostituzione. Il datore di lavoro deve tenere un registro della consegna dei DPI, firmato dal lavoratore, e controllare periodicamente l'integrità e l'efficienza dei dispositivi. I DPI non possono sostituire le misure di protezione collettiva ma ne sono un complemento.
Quali obblighi antincendio vigono per una piscina o palestra coperta?
Le piscine coperte e le palestre con capienza superiore a 100 persone sono soggette alla disciplina del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 — Codice) e al D.P.R. 151/2011, che classifica le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. In particolare: le palestre e i centri sportivi al chiuso con superficie superiore a 200 m² rientrano nell'attività n. 65 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 (categoria A, B o C in base alla superficie); le piscine al coperto con capienza superiore a 100 persone rientrano nell'attività n. 65 o n. 66 (teatri e cinematografi, per analogia, se dotate di gradinate fisse). Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o l'attestazione di conformità antincendio è obbligatorio per le attività di categoria B e C. Indipendentemente dall'obbligo di CPI, il datore di lavoro è tenuto a: valutare il rischio incendio nel DVR (D.M. 10 marzo 1998 e, per le attività soggette al Codice, la Sezione S del Codice); designare e formare gli addetti antincendio (Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 rep. atti n. 128/CSR, in corso di aggiornamento con il D.M. 2 settembre 2021 che ha ridisegnato la formazione antincendio in tre livelli: rischio basso 4 ore, rischio medio 8 ore, rischio elevato 16 ore); predisporre e aggiornare il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) con prove di evacuazione periodiche (almeno annuali per strutture con più di 50 lavoratori); dotare la struttura di estintori, idranti, segnaletica di emergenza e sistemi di rilevazione conformi alle normative vigenti. La presenza di acqua in grandi quantità non elimina il rischio incendio in locali tecnici e spogliatoi.
Come si valuta il rischio legato al ciclo di filtrazione e alla manutenzione degli impianti di trattamento dell'acqua?
Il ciclo di filtrazione e il trattamento dell'acqua di piscina coinvolgono lavoratori esposti a rischi specifici che devono essere valutati in modo dettagliato nel DVR. I principali rischi associati alla manutenzione degli impianti di filtrazione sono: rischio chimico da esposizione ai reagenti utilizzati nel lavaggio dei filtri (acidi e basi concentrate per rigenerazione delle resine a scambio ionico, ipoclorito di sodio per la disinfezione dei serbatoi, coagulanti a base di solfato di alluminio); rischio biologico da contatto con biofilm e acque reflue durante le operazioni di pulizia e smontaggio dei filtri (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Cryptosporidium); rischio da spazio confinato nei locali tecnici interrati o scarsamente ventilati (applicazione del D.P.R. 177/2011 e del D.Lgs. 81/08 Titolo II per i luoghi con rischio di carenza di ossigeno o accumulo di gas pericolosi); rischio elettrico per la presenza di pompe, quadri elettrici e strumentazione in ambienti umidi (classificazione delle zone ai sensi della norma CEI 64-8, variante 710 per piscine). Per la Legionella, la valutazione del rischio e il piano di controllo devono seguire le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (Circolare 10 agosto 2000 n. 400.2/3/1258 e successivo aggiornamento con D.G.R. regionali) e la norma UNI EN ISO 11731. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti di trattamento deve ricevere formazione specifica sui rischi chimici e biologici e disporre dei DPI appropriati. Le procedure operative (SOP) per la manutenzione degli impianti devono essere redatte e aggiornate periodicamente, tenendo conto delle indicazioni del fabbricante degli impianti.
Quali obblighi prevede il D.Lgs. 81/08 per i gestori di impianti sportivi e piscine?
Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente a tutti i datori di lavoro che gestiscono impianti sportivi e piscine, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, associazioni sportive dilettantistiche, enti pubblici). I principali obblighi riguardano: la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 17 e 28, che deve essere specifico per la struttura e aggiornato a ogni variazione significativa delle condizioni di lavoro; la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 17; la nomina del medico competente per le lavorazioni che espongono a rischi specifici (art. 18 comma 1 lett. a); la designazione degli addetti alle emergenze antincendio e al primo soccorso (art. 18 comma 1 lett. b); l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (artt. 36-37). Per le piscine pubbliche, il D.P.R. 431/2001 e le Linee Guida del Ministero della Salute del 5 marzo 2003 (prot. DGPREV IV/6117/P/I.4.c.d) integrano la disciplina igienico-sanitaria con obblighi specifici sulla qualità dell'acqua, sui parametri chimici e sulle caratteristiche strutturali degli impianti, che si riflettono direttamente sul profilo di rischio lavorativo. L'insieme di queste fonti normative definisce un quadro di adempimenti articolato che richiede una valutazione dei rischi settoriale e aggiornata.
Come si struttura il DVR specifico per una piscina con agenti chimici come il cloro?
Il DVR di una piscina deve dedicare una sezione analitica agli agenti chimici utilizzati per la disinfezione e la gestione della qualità dell'acqua, in applicazione del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose. Il cloro gas (Cl₂), l'ipoclorito di sodio (NaOCl), i prodotti a base di cloro organico (tricloro isocianuro, dicloroisocianurato di sodio) e le soluzioni di acido cloridrico per la correzione del pH sono le sostanze più frequentemente presenti. Per ciascuna di esse il DVR deve includere: le schede di dati di sicurezza (SDS) aggiornate ai sensi del Reg. CE 1907/2006 (REACH); la stima dell'esposizione professionale tramite confronto con i valori limite di esposizione professionale (VLEP) di cui al D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII, con la Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 1993 per il cloro (VLEP-TWA 0,5 ppm, STEL 1 ppm) e con i valori ACGIH; la valutazione del rischio di esposizione accidentale (rottura di contenitori, miscelazione errata di prodotti incompatibili); le misure di prevenzione adottate (ventilazione forzata del locale tecnico, sistemi di rilevazione della concentrazione di cloro con soglie di allarme, procedure di stoccaggio segregato). Il locale tecnico dove si stoccano e dosano i prodotti chimici deve disporre di ventilazione meccanica adeguata, impianto di doccia/lavaocchi di emergenza e segnaletica conforme al D.Lgs. 81/08 Allegato XXV. Il DVR deve anche valutare i sottoprodotti della clorazione, in particolare le trialometane (cloroformio) e le cloroammine, che si formano dalla reazione tra cloro e composti azotati organici presenti nell'acqua e possono raggiungere concentrazioni significative nell'aria dell'area vasca.
Quali rischi specifici devono essere valutati per il rischio caduta e scivolamento in piscina?
Il rischio di scivolamento sul bordo vasca e nelle aree bagnate è uno dei rischi accidentali più rilevanti nelle piscine e negli impianti sportivi con superfici bagnate. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 63 e all'Allegato IV prescrive che i luoghi di lavoro siano dotati di superfici antisdrucciolevoli, con coefficiente di attrito adeguato all'uso previsto. Per le piscine, la norma tecnica di riferimento è la UNI EN 13451 (serie), che fissa i requisiti di sicurezza per le attrezzature delle piscine, e le Linee Guida ministeriali del 2003, che richiedono superfici con coefficiente di scivolosità (misurato con il metodo pendolare BCR o con tribometri dinamici) adeguato alle zone di transito bagnate. Il DVR deve contenere: la mappatura delle aree a rischio scivolamento (bordo vasca, docce, spogliatoi, corridoi di accesso); la valutazione del coefficiente di attrito delle pavimentazioni esistenti, con indicazione del metodo di misurazione; le misure adottate (trattamenti antiscivolo, tappeti drenanti, segnaletica di pericolo conforme all'Allegato XXV D.Lgs. 81/08, limitazione alla corsa nelle aree bagnate); le procedure di pulizia e manutenzione delle superfici. Il rischio è aggravato dall'utilizzo di calzature inadeguate da parte del personale: il DVR deve specificare i DPI obbligatori (calzature con suola antiscivolo conformi alla norma EN ISO 20345 o EN ISO 20347) e le procedure di distribuzione e controllo dell'utilizzo. L'analisi degli infortuni storici (registro infortuni e near-miss) è una fonte preziosa per aggiornare la valutazione.
Come si gestisce il rischio annegamento per il personale (bagnini) ai sensi della normativa vigente?
Il rischio annegamento per i bagnini e per il personale che opera in prossimità delle vasche è un rischio specifico che il DVR deve analizzare in modo approfondito. Il Titolo IV della Legge n. 90/2003 e il D.M. 21 giugno 1999 (recepito da alcune regioni con leggi specifiche) disciplinano i requisiti professionali del bagnino di salvataggio, ma la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza è regolata dal D.Lgs. 81/08 indipendentemente dalla qualifica professionale. Nel DVR il rischio annegamento per il personale deve essere valutato tenendo conto: del rapporto bagnini/utenti e dell'area di vasca sorvegliata; della visibilità dal posto di sorveglianza (postazione rialzata, assenza di ostacoli visivi, illuminazione adeguata); delle procedure di salvataggio e di intervento in emergenza; delle attrezzature di salvataggio disponibili e della loro manutenzione (salvagente anulare con cima, asta di salvataggio, pertica, tubo di salvataggio, defibrillatore semiautomatico DAE); del rischio di ipotermine per immersioni prolungate. Il piano di emergenza aziendale, obbligatorio ex art. 43 D.Lgs. 81/08, deve prevedere specifiche procedure per l'annegamento, coordinate con il piano di evacuazione dell'impianto. La formazione dei bagnini al primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) deve essere documentata e periodicamente aggiornata, in accordo con l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di primo soccorso aziendale. È raccomandabile che almeno un addetto per turno sia in possesso della certificazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).
Quali sono gli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria per il personale di piscine e impianti sportivi?
La formazione del personale è un obbligo inderogabile ai sensi degli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR). I lavoratori di piscine e impianti sportivi rientrano in linea generale nella categoria a "rischio medio" (per i settori sportivi e ricreativi), con percorso formativo di 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica). Tuttavia, per i lavoratori esposti a rischi specifici — agenti chimici (addetti alla gestione dei prodotti di disinfezione), movimentazione manuale dei carichi, lavoro in quota — la formazione deve essere integrata con moduli specifici. I bagnini addetti al salvataggio devono essere in possesso del brevetto di salvataggio riconosciuto dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) o dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), e il datore di lavoro deve documentare la validità dei brevetti e organizzare i relativi aggiornamenti. La sorveglianza sanitaria, affidata al medico competente nominato dal datore di lavoro, è obbligatoria per i lavoratori esposti a: agenti chimici pericolosi (cloro, acido cloridrico, ecc.) ex art. 229 D.Lgs. 81/08; rischi ergonomici da movimentazione manuale dei carichi (art. 41 co. 1 D.Lgs. 81/08); lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003 art. 14). Il protocollo sanitario definito dal medico competente deve prevedere, per gli addetti alla gestione dei chimici, almeno una spirometria periodica (per valutare gli effetti irritativi sulle vie respiratorie da esposizione a cloro e cloroammine) e una visita otorinolaringoiatrica se rilevata esposizione cronica. Il giudizio di idoneità alla mansione (con eventuale prescrizione di DPI specifici) deve essere comunicato al lavoratore e al datore di lavoro.
Quali DPI sono obbligatori nelle piscine e negli impianti sportivi?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbligatori nelle piscine e negli impianti sportivi devono essere individuati dal DVR sulla base della valutazione dei rischi e forniti gratuitamente dal datore di lavoro ex art. 18 comma 1 lett. d) e art. 77 D.Lgs. 81/08. Per gli addetti alla gestione degli agenti chimici (preparazione e dosaggio dei prodotti di disinfezione, manutenzione del locale tecnico): guanti resistenti agli agenti chimici (conformi alla norma EN ISO 374-1, classe adeguata alla sostanza trattata); occhiali di protezione o visiera (EN ISO 16321); grembiule o tuta di protezione chimica di categoria II o III (EN ISO 13688, EN 13034 per liquidi chimici a bassa pressione); calzature di sicurezza o stivali resistenti agli agenti chimici (EN ISO 20345). Per il rischio biologico (pulizia dei filtri, gestione delle acque reflue): guanti monouso in nitrile (EN ISO 374-5); mascherine FFP2 o FFP3 (EN 149) in caso di aerosol. Per il rischio scivolamento: calzature con suola antiscivolo (EN ISO 20347 per uso professionale). Per i bagnini in piscina scoperta: creme solari ad alto fattore di protezione (SPF 50+) per esposizione prolungata alla radiazione UV. Ogni DPI deve essere accompagnato da adeguata formazione sull'utilizzo corretto, sulla manutenzione e sui criteri di sostituzione. Il datore di lavoro deve tenere un registro della consegna dei DPI, firmato dal lavoratore, e controllare periodicamente l'integrità e l'efficienza dei dispositivi. I DPI non possono sostituire le misure di protezione collettiva ma ne sono un complemento.
Quali obblighi antincendio vigono per una piscina o palestra coperta?
Le piscine coperte e le palestre con capienza superiore a 100 persone sono soggette alla disciplina del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 — Codice) e al D.P.R. 151/2011, che classifica le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. In particolare: le palestre e i centri sportivi al chiuso con superficie superiore a 200 m² rientrano nell'attività n. 65 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 (categoria A, B o C in base alla superficie); le piscine al coperto con capienza superiore a 100 persone rientrano nell'attività n. 65 o n. 66 (teatri e cinematografi, per analogia, se dotate di gradinate fisse). Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o l'attestazione di conformità antincendio è obbligatorio per le attività di categoria B e C. Indipendentemente dall'obbligo di CPI, il datore di lavoro è tenuto a: valutare il rischio incendio nel DVR (D.M. 10 marzo 1998 e, per le attività soggette al Codice, la Sezione S del Codice); designare e formare gli addetti antincendio (Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 rep. atti n. 128/CSR, in corso di aggiornamento con il D.M. 2 settembre 2021 che ha ridisegnato la formazione antincendio in tre livelli: rischio basso 4 ore, rischio medio 8 ore, rischio elevato 16 ore); predisporre e aggiornare il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) con prove di evacuazione periodiche (almeno annuali per strutture con più di 50 lavoratori); dotare la struttura di estintori, idranti, segnaletica di emergenza e sistemi di rilevazione conformi alle normative vigenti. La presenza di acqua in grandi quantità non elimina il rischio incendio in locali tecnici e spogliatoi.
Come si valuta il rischio legato al ciclo di filtrazione e alla manutenzione degli impianti di trattamento dell'acqua?
Il ciclo di filtrazione e il trattamento dell'acqua di piscina coinvolgono lavoratori esposti a rischi specifici che devono essere valutati in modo dettagliato nel DVR. I principali rischi associati alla manutenzione degli impianti di filtrazione sono: rischio chimico da esposizione ai reagenti utilizzati nel lavaggio dei filtri (acidi e basi concentrate per rigenerazione delle resine a scambio ionico, ipoclorito di sodio per la disinfezione dei serbatoi, coagulanti a base di solfato di alluminio); rischio biologico da contatto con biofilm e acque reflue durante le operazioni di pulizia e smontaggio dei filtri (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Cryptosporidium); rischio da spazio confinato nei locali tecnici interrati o scarsamente ventilati (applicazione del D.P.R. 177/2011 e del D.Lgs. 81/08 Titolo II per i luoghi con rischio di carenza di ossigeno o accumulo di gas pericolosi); rischio elettrico per la presenza di pompe, quadri elettrici e strumentazione in ambienti umidi (classificazione delle zone ai sensi della norma CEI 64-8, variante 710 per piscine). Per la Legionella, la valutazione del rischio e il piano di controllo devono seguire le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (Circolare 10 agosto 2000 n. 400.2/3/1258 e successivo aggiornamento con D.G.R. regionali) e la norma UNI EN ISO 11731. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti di trattamento deve ricevere formazione specifica sui rischi chimici e biologici e disporre dei DPI appropriati. Le procedure operative (SOP) per la manutenzione degli impianti devono essere redatte e aggiornate periodicamente, tenendo conto delle indicazioni del fabbricante degli impianti.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I — Agenti chimici pericolosi (artt. 223-232)