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FAQ Sicurezza sul Lavoro nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e SSD

Risposte alle domande più frequenti sugli obblighi di sicurezza nelle ASD e SSD: campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, DVR, RSPP, sorveglianza sanitaria e impatto della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il quadro normativo sulla sicurezza nelle associazioni sportive dilettantistiche è complesso e dipende dalla presenza di lavoratori subordinati o equiparati, dal tipo di impianto utilizzato e dalle figure coinvolte. Ti aiutiamo a verificare quali obblighi si applicano alla tua ASD o SSD e a strutturare un sistema di gestione della sicurezza adeguato, che deve essere adattato al caso specifico della tua realtà associativa.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di presidenti, direttori tecnici e responsabili amministrativi di associazioni e società sportive dilettantistiche sulla sicurezza sul lavoro, con riferimento al D.Lgs. 81/08, al D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport) e al D.Lgs. 120/2023.

Domande frequenti su sicurezza nelle ASD e SSDFAQ

Le ASD e le SSD sono soggette al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro?
La risposta non è univoca e dipende dalla natura dei rapporti di lavoro che intercorrono all'interno dell'associazione. Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio, ma il suo campo di applicazione soggettivo è definito dalla presenza di lavoratori come definiti all'art. 2, comma 1, lett. a): persone che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Un'ASD o SSD che non abbia alcun rapporto di lavoro subordinato o equiparato — composta esclusivamente da soci volontari e atleti tesserati senza compenso — non ricade pienamente negli obblighi del D.Lgs. 81/08, ma rimane comunque soggetta ad obblighi residuali ai sensi dell'art. 21, che disciplina i lavoratori autonomi e i componenti di impresa familiare. Viceversa, non appena l'associazione instaura anche un solo rapporto di lavoro subordinato (istruttore, segretario, addetto all'accoglienza) o assimila giuridicamente soggetti a lavoratori — come avviene per alcune figure introdotte dal D.Lgs. 36/2021 — scatta l'obbligo integrale del Testo Unico, con redazione del DVR, nomina dell'RSPP, informazione e formazione dei lavoratori. Ogni situazione deve essere analizzata nel concreto: ti aiutiamo a verificare la configurazione corretta degli obblighi applicabili alla tua associazione.
Quando un'associazione sportiva dilettantistica deve redigere il DVR?
L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sorge non appena l'ASD o SSD assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, ovvero quando ha almeno un lavoratore dipendente o equiparato. L'art. 17, comma 1, lett. a) qualifica la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR come obbligo non delegabile del datore di lavoro. La soglia non è legata al numero di lavoratori: anche un'ASD con un solo istruttore alle dipendenze è tenuta alla redazione del DVR. Questo documento deve contenere la valutazione di tutti i rischi presenti nell'attività — dal rischio di caduta sulle superfici degli impianti sportivi, ai rischi connessi all'uso di attrezzature ginnico-sportive, ai rischi biologici eventualmente presenti negli spogliatoi, fino allo stress lavoro-correlato per i dipendenti — nonché l'indicazione delle misure di prevenzione adottate o da adottare, il programma delle misure con le relative scadenze, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e dei ruoli aziendali coinvolti, e i nominativi del RSPP, del medico competente (se necessario) e degli RLS. Con l'avvento del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 120/2023, anche alcune categorie di lavoratori sportivi dilettantistici possono rientrare nel campo di applicazione, rendendo il quadro più articolato rispetto al passato. Il DVR deve essere adattato al caso specifico di ciascuna realtà associativa.
I volontari e gli atleti tesserati di un'ASD sono considerati lavoratori ai fini della sicurezza?
La questione è una delle più dibattute nel settore sportivo dilettantistico. In linea generale, i volontari che prestano la propria opera gratuitamente per finalità di solidarietà sociale — disciplinati dal D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore — non sono considerati lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e non fanno scattare gli obblighi del datore di lavoro. Tuttavia, nei loro confronti si applicano le disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08, che impone ai lavoratori autonomi e assimilati di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti, di munirsi di dispositivi di protezione individuale adeguati e di munirsi di apposita tessera di riconoscimento. Gli atleti tesserati che svolgono attività sportiva in forma associativa senza ricevere alcun compenso non sono equiparati a lavoratori, ma il datore di lavoro (l'associazione) ha comunque obblighi di sicurezza degli impianti e delle attrezzature che utilizza. La situazione cambia radicalmente quando i soggetti percepiscono compensi che superino determinate soglie oppure quando il rapporto si qualifichi come lavorativo a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021. La Circolare del Ministero del Lavoro sul volontariato ha chiarito i confini tra prestazione volontaria e prestazione lavorativa, sottolineando che la ripetitività, l'onerosità e il vincolo di subordinazione sono elementi determinanti per la qualificazione. Ogni situazione deve essere valutata caso per caso.
Il D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport) ha cambiato gli obblighi di sicurezza per le ASD?
Sì, la riforma dello sport operata dal D.Lgs. 36/2021, entrata pienamente in vigore con le successive modifiche del D.Lgs. 120/2023, ha introdotto novità significative che impattano anche sul profilo della sicurezza sul lavoro. La riforma ha riconosciuto la figura del lavoratore sportivo — sia dilettante sia professionista — e ha distinto le varie categorie di prestatori nell'ambito sportivo: il lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo, il collaboratore coordinato e continuativo e il volontario. L'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 prevede che i lavoratori sportivi dilettantistici che percepiscono compensi entro una certa soglia annua (inizialmente 5.000 euro, poi ridefinita) siano esclusi dall'applicazione delle norme sul lavoro sportivo, ma la soglia non coincide necessariamente con quella rilevante ai fini della sicurezza sul lavoro. Per i collaboratori coordinati e continuativi dello sport dilettantistico, il D.Lgs. 81/08 si applica in misura limitata, con equiparazione ai lavoratori autonomi. Le ASD e SSD che si avvalgono di figure qualificabili come lavoratori sportivi a tutti gli effetti — ad esempio istruttori con contratto di lavoro sportivo subordinato — sono pertanto tenute all'integrale rispetto del Testo Unico. Il quadro normativo è in continua evoluzione e deve essere adattato al caso specifico: ti aiutiamo a mappare correttamente le figure presenti nella tua associazione e gli obblighi conseguenti.
Le ASD devono nominare un RSPP? Chi può svolgere questo ruolo?
L'obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sorge ogni volta che l'ASD o SSD ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08, ovvero quando vi sia almeno un lavoratore subordinato o equiparato. L'art. 17, comma 1, lett. b) qualifica la designazione dell'RSPP come obbligo non delegabile del datore di lavoro. In alternativa alla nomina di un soggetto interno o esterno, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP (c.d. datore di lavoro-RSPP) a condizione che: l'azienda appartenga ai settori e alle attività a basso rischio elencati nell'Allegato II del D.Lgs. 81/08; il datore di lavoro abbia frequentato un apposito corso di formazione di 16 ore (ridotto a 8 per settori a rischio minore) più aggiornamenti periodici. Le ASD che svolgono attività sportiva rientrano tipicamente tra i settori per i quali è consentito lo svolgimento diretto, ma la valutazione va fatta verificando l'attività concreta svolta. L'RSPP interno deve possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti, mentre l'RSPP esterno è un professionista abilitato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08, che può essere incaricato dall'associazione tramite contratto di prestazione d'opera. Nelle ASD di piccole dimensioni, il ricorso a un RSPP esterno è spesso la soluzione più pratica ed economica, garantendo competenze aggiornate senza oneri organizzativi interni.
Quali obblighi ha un'ASD che usa impianti sportivi di proprietà comunale?
Quando un'ASD utilizza impianti sportivi di proprietà comunale in forza di una concessione o convenzione, si apre un delicato problema di ripartizione degli obblighi di sicurezza tra l'ente proprietario e il soggetto gestore. In linea di principio, il proprietario dell'immobile — il Comune — è tenuto a garantire la conformità strutturale dell'impianto e dei locali alle norme di sicurezza (sicurezza degli edifici, impianti elettrici, antincendio, scale, tribune, ecc.), mentre il gestore — l'ASD concessionaria — è responsabile della sicurezza connessa all'uso dell'impianto per l'attività sportiva e per i propri lavoratori e frequentatori. Tuttavia, la ripartizione concreta dipende fortemente dal testo della concessione o convenzione stipulata: alcune prevedono che il Comune mantenga la manutenzione ordinaria e straordinaria, altre la trasferiscono integralmente all'ASD. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, qualora vi siano lavoratori dell'ASD che operano all'interno dell'impianto comunale, si applicano le regole sugli appalti e sulla cooperazione tra committente (Comune) e affidatario (ASD) per la gestione dei rischi da interferenze. L'ASD è inoltre tenuta a verificare che l'impianto sia dotato delle certificazioni necessarie (certificato di agibilità, CPI antincendio, conformità degli impianti), ad aggiornare il piano di emergenza e di evacuazione e a informare gli utenti sui comportamenti da tenere in caso di emergenza. Ogni situazione deve essere valutata alla luce del contratto di concessione e delle condizioni concrete dell'impianto.
Quali sanzioni possono essere comminate a un'ASD in caso di infortuni durante l'attività?
Le sanzioni applicabili a un'ASD — o più precisamente al suo datore di lavoro o agli altri soggetti responsabili — dipendono dalla violazione specifica accertata e dal quadro normativo applicabile. Sul piano penale, se dall'infortunio derivano lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, il decesso dell'infortunato, si applicano gli artt. 590 e 589 del codice penale, aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le pene previste includono la reclusione fino a tre anni per le lesioni gravi o gravissime e fino a sette anni per l'omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche. Sul piano amministrativo, le sanzioni del D.Lgs. 81/08 si applicano quando l'ASD ricade nell'ambito di applicazione della norma: la mancata valutazione dei rischi e l'assenza del DVR sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda fino a 6.388 euro (art. 55); la mancata nomina dell'RSPP con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda equivalente; la mancata formazione dei lavoratori con l'arresto fino a due mesi o ammenda fino a 1.500 euro. Anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, il gestore dell'impianto può rispondere per violazione delle norme sulla sicurezza degli impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996) e per culpa in vigilando. Sul piano civile, l'ASD e i suoi dirigenti possono essere citati in giudizio per il risarcimento del danno da parte dell'infortunato o dei suoi aventi causa.
Come gestire la sorveglianza sanitaria degli istruttori in un'ASD?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori — compresi gli istruttori dipendenti o equiparati di un'ASD — esposti a rischi per i quali la legge o il DVR ne prevedano l'attivazione. L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente e comprenda la visita medica preventiva (prima dell'adibizione alla mansione), la visita medica periodica (con cadenza annuale o biennale a seconda dei rischi), la visita medica su richiesta del lavoratore e la visita medica alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi. Per gli istruttori di palestre o centri sportivi, i rischi che più frequentemente giustificano la sorveglianza sanitaria sono: i rischi ergonomici e muscoloscheletrici (attività fisica intensa, posture forzate), i rischi da esposizione a rumore (attività in ambienti con musica ad alto volume), i rischi biologici (contatto con atleti, uso di piscine), e i rischi psicosociali (lavoro con il pubblico, carichi emotivi). Il medico competente deve essere nominato dal datore di lavoro tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e collabora con il RSPP alla valutazione dei rischi. Nelle ASD di piccole dimensioni, il ricorso a un medico competente in convenzione con un ambulatorio medico-sportivo o una struttura sanitaria è spesso la soluzione più pratica. Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere adattato al caso specifico in funzione dei rischi rilevati nel DVR dell'associazione.

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Domande frequentiFAQ

Le ASD e le SSD sono soggette al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro?
La risposta non è univoca e dipende dalla natura dei rapporti di lavoro che intercorrono all'interno dell'associazione. Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio, ma il suo campo di applicazione soggettivo è definito dalla presenza di lavoratori come definiti all'art. 2, comma 1, lett. a): persone che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Un'ASD o SSD che non abbia alcun rapporto di lavoro subordinato o equiparato — composta esclusivamente da soci volontari e atleti tesserati senza compenso — non ricade pienamente negli obblighi del D.Lgs. 81/08, ma rimane comunque soggetta ad obblighi residuali ai sensi dell'art. 21, che disciplina i lavoratori autonomi e i componenti di impresa familiare. Viceversa, non appena l'associazione instaura anche un solo rapporto di lavoro subordinato (istruttore, segretario, addetto all'accoglienza) o assimila giuridicamente soggetti a lavoratori — come avviene per alcune figure introdotte dal D.Lgs. 36/2021 — scatta l'obbligo integrale del Testo Unico, con redazione del DVR, nomina dell'RSPP, informazione e formazione dei lavoratori. Ogni situazione deve essere analizzata nel concreto: ti aiutiamo a verificare la configurazione corretta degli obblighi applicabili alla tua associazione.
Quando un'associazione sportiva dilettantistica deve redigere il DVR?
L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sorge non appena l'ASD o SSD assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, ovvero quando ha almeno un lavoratore dipendente o equiparato. L'art. 17, comma 1, lett. a) qualifica la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR come obbligo non delegabile del datore di lavoro. La soglia non è legata al numero di lavoratori: anche un'ASD con un solo istruttore alle dipendenze è tenuta alla redazione del DVR. Questo documento deve contenere la valutazione di tutti i rischi presenti nell'attività — dal rischio di caduta sulle superfici degli impianti sportivi, ai rischi connessi all'uso di attrezzature ginnico-sportive, ai rischi biologici eventualmente presenti negli spogliatoi, fino allo stress lavoro-correlato per i dipendenti — nonché l'indicazione delle misure di prevenzione adottate o da adottare, il programma delle misure con le relative scadenze, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e dei ruoli aziendali coinvolti, e i nominativi del RSPP, del medico competente (se necessario) e degli RLS. Con l'avvento del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 120/2023, anche alcune categorie di lavoratori sportivi dilettantistici possono rientrare nel campo di applicazione, rendendo il quadro più articolato rispetto al passato. Il DVR deve essere adattato al caso specifico di ciascuna realtà associativa.
I volontari e gli atleti tesserati di un'ASD sono considerati lavoratori ai fini della sicurezza?
La questione è una delle più dibattute nel settore sportivo dilettantistico. In linea generale, i volontari che prestano la propria opera gratuitamente per finalità di solidarietà sociale — disciplinati dal D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore — non sono considerati lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e non fanno scattare gli obblighi del datore di lavoro. Tuttavia, nei loro confronti si applicano le disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08, che impone ai lavoratori autonomi e assimilati di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti, di munirsi di dispositivi di protezione individuale adeguati e di munirsi di apposita tessera di riconoscimento. Gli atleti tesserati che svolgono attività sportiva in forma associativa senza ricevere alcun compenso non sono equiparati a lavoratori, ma il datore di lavoro (l'associazione) ha comunque obblighi di sicurezza degli impianti e delle attrezzature che utilizza. La situazione cambia radicalmente quando i soggetti percepiscono compensi che superino determinate soglie oppure quando il rapporto si qualifichi come lavorativo a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021. La Circolare del Ministero del Lavoro sul volontariato ha chiarito i confini tra prestazione volontaria e prestazione lavorativa, sottolineando che la ripetitività, l'onerosità e il vincolo di subordinazione sono elementi determinanti per la qualificazione. Ogni situazione deve essere valutata caso per caso.
Il D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport) ha cambiato gli obblighi di sicurezza per le ASD?
Sì, la riforma dello sport operata dal D.Lgs. 36/2021, entrata pienamente in vigore con le successive modifiche del D.Lgs. 120/2023, ha introdotto novità significative che impattano anche sul profilo della sicurezza sul lavoro. La riforma ha riconosciuto la figura del lavoratore sportivo — sia dilettante sia professionista — e ha distinto le varie categorie di prestatori nell'ambito sportivo: il lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo, il collaboratore coordinato e continuativo e il volontario. L'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 prevede che i lavoratori sportivi dilettantistici che percepiscono compensi entro una certa soglia annua (inizialmente 5.000 euro, poi ridefinita) siano esclusi dall'applicazione delle norme sul lavoro sportivo, ma la soglia non coincide necessariamente con quella rilevante ai fini della sicurezza sul lavoro. Per i collaboratori coordinati e continuativi dello sport dilettantistico, il D.Lgs. 81/08 si applica in misura limitata, con equiparazione ai lavoratori autonomi. Le ASD e SSD che si avvalgono di figure qualificabili come lavoratori sportivi a tutti gli effetti — ad esempio istruttori con contratto di lavoro sportivo subordinato — sono pertanto tenute all'integrale rispetto del Testo Unico. Il quadro normativo è in continua evoluzione e deve essere adattato al caso specifico: ti aiutiamo a mappare correttamente le figure presenti nella tua associazione e gli obblighi conseguenti.
Le ASD devono nominare un RSPP? Chi può svolgere questo ruolo?
L'obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sorge ogni volta che l'ASD o SSD ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08, ovvero quando vi sia almeno un lavoratore subordinato o equiparato. L'art. 17, comma 1, lett. b) qualifica la designazione dell'RSPP come obbligo non delegabile del datore di lavoro. In alternativa alla nomina di un soggetto interno o esterno, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP (c.d. datore di lavoro-RSPP) a condizione che: l'azienda appartenga ai settori e alle attività a basso rischio elencati nell'Allegato II del D.Lgs. 81/08; il datore di lavoro abbia frequentato un apposito corso di formazione di 16 ore (ridotto a 8 per settori a rischio minore) più aggiornamenti periodici. Le ASD che svolgono attività sportiva rientrano tipicamente tra i settori per i quali è consentito lo svolgimento diretto, ma la valutazione va fatta verificando l'attività concreta svolta. L'RSPP interno deve possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti, mentre l'RSPP esterno è un professionista abilitato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08, che può essere incaricato dall'associazione tramite contratto di prestazione d'opera. Nelle ASD di piccole dimensioni, il ricorso a un RSPP esterno è spesso la soluzione più pratica ed economica, garantendo competenze aggiornate senza oneri organizzativi interni.
Quali obblighi ha un'ASD che usa impianti sportivi di proprietà comunale?
Quando un'ASD utilizza impianti sportivi di proprietà comunale in forza di una concessione o convenzione, si apre un delicato problema di ripartizione degli obblighi di sicurezza tra l'ente proprietario e il soggetto gestore. In linea di principio, il proprietario dell'immobile — il Comune — è tenuto a garantire la conformità strutturale dell'impianto e dei locali alle norme di sicurezza (sicurezza degli edifici, impianti elettrici, antincendio, scale, tribune, ecc.), mentre il gestore — l'ASD concessionaria — è responsabile della sicurezza connessa all'uso dell'impianto per l'attività sportiva e per i propri lavoratori e frequentatori. Tuttavia, la ripartizione concreta dipende fortemente dal testo della concessione o convenzione stipulata: alcune prevedono che il Comune mantenga la manutenzione ordinaria e straordinaria, altre la trasferiscono integralmente all'ASD. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, qualora vi siano lavoratori dell'ASD che operano all'interno dell'impianto comunale, si applicano le regole sugli appalti e sulla cooperazione tra committente (Comune) e affidatario (ASD) per la gestione dei rischi da interferenze. L'ASD è inoltre tenuta a verificare che l'impianto sia dotato delle certificazioni necessarie (certificato di agibilità, CPI antincendio, conformità degli impianti), ad aggiornare il piano di emergenza e di evacuazione e a informare gli utenti sui comportamenti da tenere in caso di emergenza. Ogni situazione deve essere valutata alla luce del contratto di concessione e delle condizioni concrete dell'impianto.
Quali sanzioni possono essere comminate a un'ASD in caso di infortuni durante l'attività?
Le sanzioni applicabili a un'ASD — o più precisamente al suo datore di lavoro o agli altri soggetti responsabili — dipendono dalla violazione specifica accertata e dal quadro normativo applicabile. Sul piano penale, se dall'infortunio derivano lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, il decesso dell'infortunato, si applicano gli artt. 590 e 589 del codice penale, aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le pene previste includono la reclusione fino a tre anni per le lesioni gravi o gravissime e fino a sette anni per l'omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche. Sul piano amministrativo, le sanzioni del D.Lgs. 81/08 si applicano quando l'ASD ricade nell'ambito di applicazione della norma: la mancata valutazione dei rischi e l'assenza del DVR sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda fino a 6.388 euro (art. 55); la mancata nomina dell'RSPP con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda equivalente; la mancata formazione dei lavoratori con l'arresto fino a due mesi o ammenda fino a 1.500 euro. Anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, il gestore dell'impianto può rispondere per violazione delle norme sulla sicurezza degli impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996) e per culpa in vigilando. Sul piano civile, l'ASD e i suoi dirigenti possono essere citati in giudizio per il risarcimento del danno da parte dell'infortunato o dei suoi aventi causa.
Come gestire la sorveglianza sanitaria degli istruttori in un'ASD?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori — compresi gli istruttori dipendenti o equiparati di un'ASD — esposti a rischi per i quali la legge o il DVR ne prevedano l'attivazione. L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente e comprenda la visita medica preventiva (prima dell'adibizione alla mansione), la visita medica periodica (con cadenza annuale o biennale a seconda dei rischi), la visita medica su richiesta del lavoratore e la visita medica alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi. Per gli istruttori di palestre o centri sportivi, i rischi che più frequentemente giustificano la sorveglianza sanitaria sono: i rischi ergonomici e muscoloscheletrici (attività fisica intensa, posture forzate), i rischi da esposizione a rumore (attività in ambienti con musica ad alto volume), i rischi biologici (contatto con atleti, uso di piscine), e i rischi psicosociali (lavoro con il pubblico, carichi emotivi). Il medico competente deve essere nominato dal datore di lavoro tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e collabora con il RSPP alla valutazione dei rischi. Nelle ASD di piccole dimensioni, il ricorso a un medico competente in convenzione con un ambulatorio medico-sportivo o una struttura sanitaria è spesso la soluzione più pratica. Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere adattato al caso specifico in funzione dei rischi rilevati nel DVR dell'associazione.

Fonti normative

  • Artt. 2 e 3 D.Lgs. 81/08 — campo di applicazione
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08 — obblighi non delegabili del datore di lavoro
  • Art. 21 D.Lgs. 81/08 — lavoratori autonomi e volontari
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria
  • D.Lgs. 36/2021 — riforma dell'ordinamento sportivo
  • D.Lgs. 120/2023 — lavoro sportivo e modifiche alla riforma dello sport
  • L. 91/1981 — professionismo sportivo
  • Circolare Ministero del Lavoro — volontariato e sicurezza sul lavoro

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