Risposta rapida
Gli impianti gas vanno realizzati e modificati da imprese abilitate (DM 37/2008), che rilasciano la dichiarazione di conformità. Caldaie e generatori di calore seguono il DPR 74/2013 per manutenzione e controllo di efficienza; sopra 116 kW l’impianto è soggetto alla prevenzione incendi. Nel DVR vanno valutati esplosione, incendio e monossido di carbonio.
Le risposte riguardano gli impianti a metano e GPL al servizio di uffici, negozi, ristoranti, laboratori e capannoni. Per le bombole di gas tecnici vedi le FAQ dedicate.
Domande frequenti sugli impianti a gasFAQ
Chi può installare o modificare l’impianto gas dell’azienda?
Solo un’impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008 per gli impianti di distribuzione e utilizzazione del gas (art. 1, comma 2, lett. e), iscritta al registro delle imprese o all’albo artigiani con un responsabile tecnico in possesso dei requisiti. Il committente o proprietario deve affidare i lavori a imprese abilitate (art. 8). Per gli impianti con portata termica superiore a 50 kW serve inoltre un progetto redatto da un professionista iscritto all’albo (art. 5).
Quali documenti devo avere?
La dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori, con i suoi allegati obbligatori (progetto o schema, relazione sui materiali, eventuale visura dell’impresa), come previsto dall’art. 7 DM 37/2008. Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 senza dichiarazione è possibile far redigere una dichiarazione di rispondenza da un professionista o da un responsabile tecnico con almeno cinque anni di esperienza nel settore (art. 7, comma 6). Servono anche il libretto di impianto per i generatori di calore e i rapporti di controllo e manutenzione.
Ogni quanto va fatta la manutenzione di caldaie e generatori di calore?
Il DPR 74/2013 stabilisce che manutenzione e controllo si eseguono secondo le istruzioni dell’installatore e del fabbricante. A questi si aggiunge il controllo di efficienza energetica, con invio del rapporto all’ente competente, con le cadenze dell’Allegato A: per i generatori a gas di norma ogni 4 anni tra 10 e 100 kW e ogni 2 anni oltre 100 kW, salvo diverse disposizioni regionali. Il responsabile dell’impianto è l’occupante o il proprietario, che può delegare la gestione a un terzo responsabile qualificato.
Quando l’impianto termico è soggetto ai Vigili del fuoco?
Gli impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività 74 dell’Allegato I al DPR 151/2011): prima dell’esercizio va presentata la SCIA antincendio e vanno rispettate le regole tecniche. Per gli impianti a gas con portata termica superiore a 35 kW la regola tecnica di prevenzione incendi è il DM 8 novembre 2019, che fissa requisiti per locali, aperture di aerazione, intercettazione del gas e distanze.
Servono i rilevatori di gas?
Non esiste un obbligo generale di legge, ma sono previsti in alcuni casi dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme di installazione, e sono fortemente consigliati nei locali dove una perdita può accumularsi: per il metano, più leggero dell’aria, il sensore va in alto; per il GPL, più pesante, in basso. Il rilevatore è utile se collegato a un’elettrovalvola di intercettazione e se viene sottoposto alla manutenzione indicata dal fabbricante.
Quali rischi per i lavoratori vanno valutati nel DVR?
Il rischio di incendio ed esplosione per perdite di gas, con la classificazione delle zone se si possono formare atmosfere esplosive (Titolo XI D.Lgs. 81/2008, art. 290 e seguenti); il rischio di intossicazione da monossido di carbonio per combustione incompleta o cattivo scarico dei fumi, in particolare in cucine professionali, laboratori e locali poco aerati; il rischio per chi esegue lavori sull’impianto, da gestire con permesso di lavoro e coordinamento con l’impresa esterna (art. 26).
Cosa fare in caso di odore di gas?
Non azionare interruttori, apparecchi elettrici o telefoni nel locale, non usare fiamme; chiudere la valvola generale del gas se raggiungibile in sicurezza; aprire porte e finestre; far uscire le persone; chiamare dall’esterno i Vigili del fuoco (112 o 115, secondo la Regione) e il pronto intervento del distributore. La procedura deve essere scritta nel piano di emergenza e nota agli addetti antincendio.
Fonti normative
- DM 37/2008 — Riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti
- DPR 74/2013 — Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici
- DPR 151/2011, Allegato I — Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- DM 8 novembre 2019 — Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti di produzione di calore a gas
- D.Lgs. 81/2008, art. 290 — Valutazione dei rischi di esplosione
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