Risposte alle domande più frequenti sul rischio esplosione in ambienti di lavoro: classificazione ATEX, zone a rischio, apparecchiature Ex, DVR specifico, formazione e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI e della Direttiva 1999/92/CE.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 81/08, Titolo XI (artt. 287–297 e Allegato XLIX), recependo la Direttiva 1999/92/CE, impone al datore di lavoro di valutare il rischio di esplosione, classificare le zone ATEX e redigere il Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) ogni volta che nei luoghi di lavoro possano formarsi atmosfere esplosive da gas, vapori, nebbie o polveri combustibili.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e responsabili tecnici che devono affrontare la classificazione ATEX, la scelta delle apparecchiature Ex, la redazione del DPCE e la gestione operativa delle zone a rischio di esplosione.
Domande frequenti su rischio esplosione e classificazione ATEXFAQ
Cos’è la classificazione ATEX e quando si applica?
La classificazione ATEX è un sistema normativo che identifica e delimita le zone di un luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, al fine di selezionare le misure di prevenzione e le apparecchiature idonee. Il termine ATEX deriva dall’acronimo francese ATmosphères EXplosibles. A livello europeo esistono due direttive distinte: la Direttiva 2014/34/UE, che regola la progettazione e la commercializzazione di apparecchiature destinate a essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive; e la Direttiva 1999/92/CE, che stabilisce i requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. In Italia quest’ultima è stata recepita mediante il D.Lgs. 81/08, Titolo XI, artt. 287–297 e Allegato XLIX. La classificazione si applica ovunque possano formarsi atmosfere esplosive derivanti da gas, vapori o nebbie infiammabili, oppure da polveri combustibili in sospensione nell’aria. Le zone vengono classificate in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfera esplosiva: per i gas si distinguono la Zona 0 (presente in modo continuo o per lunghi periodi), la Zona 1 (probabile in condizioni normali di funzionamento) e la Zona 2 (improbabile in condizioni normali, ma possibile per brevi periodi). Per le polveri le zone corrispondenti sono la Zona 20, la Zona 21 e la Zona 22. Questa classificazione è il punto di partenza per ogni decisione in materia di apparecchiature ammesse, procedure operative e misure protettive.
Chi deve eseguire la classificazione delle zone ATEX?
La responsabilità della classificazione delle zone ATEX ricade sul datore di lavoro, che deve adempiervi nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 287 del D.Lgs. 81/08. Nella pratica, la classificazione deve essere eseguita con il supporto di un tecnico competente, tipicamente un ingegnere o un esperto in sicurezza industriale con specifiche conoscenze in materia di atmosfere esplosive. Le competenze richieste comprendono la conoscenza delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze trattate (punto di infiammabilità, limiti di esplodibilità, tensione di vapore, granulometria delle polveri), dei processi produttivi e della geometria degli impianti. Il risultato della classificazione deve essere documentato nel Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE), che ai sensi dell’art. 289 del D.Lgs. 81/08 costituisce parte integrante del DVR o un documento separato ma ad esso allegato. Le norme tecniche di riferimento per la classificazione sono la CEI EN 60079-10-1 per i gas e vapori infiammabili e la CEI EN 60079-10-2 per le polveri combustibili: tali norme, pur non essendo cogenti per legge, sono ampiamente riconosciute come buona tecnica e il loro rispetto è considerato presunzione di conformità agli obblighi normativi. Il datore di lavoro deve aggiornare la classificazione ogniqualvolta intervengano modifiche significative ai processi, agli impianti o alle sostanze trattate.
Quali settori devono preoccuparsi del rischio ATEX?
Il rischio ATEX non è limitato a settori industriali pesanti o a grandi impianti: interessa una platea molto più ampia di attività lavorative. Per quanto riguarda il rischio da gas e vapori infiammabili, i settori più esposti includono: verniciatura industriale e carrozzerie (solventi in cabine di verniciatura); produzione e distribuzione di carburanti e GPL (stazioni di rifornimento, depositi, autocisterne); raffinerie e impianti petrolchimici; produzione di vernici, adesivi e solventi; impianti chimici e farmaceutici; magazzini e depositi di liquidi infiammabili; locali batterie (ricarica di accumulatori con emissione di idrogeno). Per quanto riguarda il rischio da polveri combustibili, i settori coinvolti sono: industria molitoria e panifici industriali (polveri di farina, amido); lavorazione e stoccaggio di cereali (silos agricoli); industria dolciaria (polveri di zucchero, cacao, latte in polvere); lavorazione del legno (polveri di legno, segatura); industria farmaceutica (polveri di principi attivi); industria della gomma e delle materie plastiche (polveri di polimeri); metallurgia (polveri metalliche di alluminio, magnesio, titanio). Molte di queste realtà sono piccole e medie imprese che possono non essere consapevoli degli obblighi ATEX applicabili. La norma CEI EN 60079-10-2 fornisce una guida specifica per la classificazione nelle industrie a rischio polveri.
Cosa deve contenere il Documento di Protezione dalle Esplosioni (DPCE)?
Il Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) è il documento obbligatorio previsto dall’art. 289 del D.Lgs. 81/08 in cui il datore di lavoro raccoglie i risultati della valutazione del rischio di esplosione e le misure adottate. Deve essere redatto prima dell’avvio dell’attività e aggiornato ogniqualvolta si verifichino modifiche significative. I contenuti obbligatori comprendono: (a) la descrizione delle sostanze infiammabili o combustibili presenti o utilizzate, con le relative proprietà fisico-chimiche pertinenti ai fini del rischio di esplosione; (b) la classificazione delle zone a rischio di esplosione, con planimetrie e documentazione tecnica che indicano le delimitazioni delle zone 0, 1, 2 per i gas e 20, 21, 22 per le polveri; (c) la descrizione delle sorgenti di emissione che determinano la presenza dell’atmosfera esplosiva; (d) l’elenco delle apparecchiature e dei sistemi di protezione presenti nelle zone classificate, con verifica della corrispondenza tra categoria dell’apparecchiatura e zona di utilizzo; (e) le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per prevenire la formazione di atmosfere esplosive e per prevenire l’accensione; (f) le misure per limitare le conseguenze di un’esplosione eventuale; (g) le procedure di lavoro in aree ATEX, incluse quelle per le attività non di routine; (h) le disposizioni per il coordinamento con i lavoratori di imprese appaltatrici; (i) la periodicità di revisione del documento. Il DPCE deve essere messo a disposizione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e delle autorità di vigilanza.
Quali apparecchiature si possono usare in zona ATEX?
Nelle zone classificate ATEX è consentito installare e utilizzare esclusivamente apparecchiature certificate ATEX, la cui categoria deve essere compatibile con la zona di impiego. La Direttiva 2014/34/UE e il D.Lgs. 85/2016 (che la recepisce) definiscono i gruppi e le categorie delle apparecchiature. Per le atmosfere esplosive da gas, vapori e nebbie (Gruppo II): la Categoria 1G è richiesta nelle Zone 0, dove l’atmosfera esplosiva è presente in modo continuo; la Categoria 2G è richiesta nelle Zone 1, dove l’atmosfera esplosiva può presentarsi occasionalmente; la Categoria 3G è sufficiente nelle Zone 2. Per le atmosfere esplosive da polvere: la Categoria 1D è richiesta nelle Zone 20; la Categoria 2D nelle Zone 21; la Categoria 3D nelle Zone 22. La marcatura delle apparecchiature ATEX segue uno schema codificato che indica il gruppo, la categoria, il tipo di atmosfera, la modalità di protezione e il livello di protezione dal punto di innesco (EPL — Equipment Protection Level). Ad esempio, la marcatura II 2G EPL Gb indica: Gruppo II (superficie), Categoria 2G (per Zone 1 con gas), livello di protezione EPL Gb. Le modalità di protezione più comuni per i gas includono: custodia antideflagrante (d), sicurezza aumentata (e), pressurizzazione (p), incapsulamento (m), modo di protezione a sicurezza intrinseca (i). Qualsiasi modifica o riparazione di un’apparecchiatura ATEX deve essere eseguita da personale qualificato per non invalidarne la certificazione.
Il rischio ATEX deve essere incluso nel DVR?
Sì, l’inclusione del rischio ATEX nella valutazione dei rischi è un obbligo di legge espressamente previsto dall’art. 289 del D.Lgs. 81/08. Il Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) può essere redatto come sezione specifica del DVR o come documento autonomo, ma in ogni caso deve essere formalmente allegato al DVR e deve essere chiaramente richiamato in esso. Il DPCE non può essere sostituito da generiche menzioni del rischio di esplosione nel corpo del DVR: la norma richiede un documento dedicato che contenga la classificazione delle zone, le misure specifiche e la documentazione tecnica sulle apparecchiature. L’art. 287 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve valutare il rischio specifico connesso con le atmosfere esplosive tenendo conto della probabilità e della durata della presenza di atmosfera esplosiva, della probabilità che sorgenti di accensione siano presenti e diventino attive, delle installazioni, delle sostanze utilizzate, dei processi e delle loro possibili interazioni, dell’entità degli effetti prevedibili. Questa valutazione deve precedere l’avvio di qualsiasi attività in luoghi dove il rischio di esplosione possa essere presente e deve essere aggiornata periodicamente o a seguito di modifiche significative. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL verificano la presenza e l’adeguatezza del DPCE nell’ambito delle ispezioni in aziende con potenziale rischio ATEX.
Quale formazione è richiesta per lavoratori in zone ATEX?
L’art. 293 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori che operano in zone classificate ATEX una formazione specifica adeguata al rischio presente. Questa formazione non può essere sostituita dalla formazione generale sulla sicurezza prevista dall’art. 37 o dall’Accordo Stato–Regioni del 21 dicembre 2011: deve essere integrativa e specifica per il rischio ATEX. I contenuti minimi della formazione devono riguardare: la natura delle atmosfere esplosive e le condizioni che ne determinano la formazione; le sorgenti di accensione da controllare e le procedure per la loro gestione; la classificazione delle zone presenti nell’azienda e le relative restrizioni operative; il significato della marcatura ATEX sulle apparecchiature e i criteri di selezione; l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale specifici per aree ATEX; le procedure di emergenza in caso di incendio o esplosione, incluse le modalità di allarme e di evacuazione; i permessi di lavoro richiesti per le attività non di routine in area ATEX; il sistema di segnalazione delle zone ATEX con la relativa cartellonistica. La formazione deve essere documentata con registri di presenze e attestati individuali. Deve essere rinnovata in caso di modifiche significative ai processi, alle sostanze o alle zone classificate e quando i lavoratori cambiano mansione o zona di lavoro. Anche i lavoratori di imprese appaltatrici che operano in zone ATEX devono ricevere un’informazione preliminare specifica prima di iniziare i lavori.
Come si effettua la verifica periodica delle zone ATEX?
La verifica periodica delle zone classificate ATEX è un obbligo implicito nel sistema normativo del D.Lgs. 81/08, in quanto la classificazione deve rispecchiare in modo permanente le reali condizioni degli impianti e dei processi. Modifiche agli impianti, alle sostanze trattate o ai layout produttivi possono variare le zone classificate o richiederne l’estensione o la riduzione. Nella buona prassi tecnica, la verifica periodica della classificazione deve essere condotta da un tecnico competente in materia ATEX con frequenza almeno triennale, o comunque ogni volta che si verifichino: installazione o sostituzione di impianti; variazioni delle sostanze infiammabili o combustibili trattate, anche in termini di quantità o caratteristiche fisico-chimiche; modifiche ai processi produttivi che alterino le sorgenti di emissione; ampliamenti o ristrutturazioni dei luoghi di lavoro. La verifica comprende: ispezione in campo per verificare la corrispondenza tra la classificazione documentata e lo stato effettivo degli impianti; controllo della continuità delle misure di prevenzione (aspirazioni, ventilazione, barriere, ecc.); verifica della corretta classificazione delle apparecchiature installate rispetto alla zona di utilizzo; aggiornamento del DPCE se necessario. Le apparecchiature ATEX devono a loro volta essere sottoposte a manutenzione e ispezione periodica ai sensi della norma CEI EN 60079-17, che prevede tre livelli di ispezione: visuale, ravvicinata e completa, con frequenze dipendenti dalle condizioni ambientali e dalla categoria dell’apparecchiatura.
Cosa sono i permessi di lavoro in area ATEX?
Il permesso di lavoro è uno strumento di gestione della sicurezza operativa che autorizza formalmente l’esecuzione di attività non di routine in zone classificate ATEX, nelle quali l’esecuzione di determinati lavori potrebbe introdurre sorgenti di accensione o alterare le condizioni di sicurezza normalmente garantite. Attività tipicamente soggette a permesso di lavoro in area ATEX sono: operazioni di saldatura, taglio o molatura; lavori elettrici su impianti attivi o in zone con possibile atmosfera esplosiva; apertura di tubazioni, contenitori o recipienti che abbiano contenuto sostanze infiammabili; manutenzione di apparecchiature che richieda la rimozione di componenti certificati ATEX; attività con utensili non certificati ATEX. Il permesso di lavoro in area ATEX deve contenere: identificazione dell’area e della zona ATEX interessata; descrizione specifica del lavoro da eseguire; risultato della misurazione preventiva dell’atmosfera con indicazione dei valori rilevati; misure di isolamento e bonifica dell’area (sezionamento impianti, spurgo, ventilazione forzata); DPI obbligatori per il lavoro specifico; identificazione del sorvegliante presente durante i lavori; firma di autorizzazione del responsabile competente; condizioni che ne impongono la sospensione immediata. Il permesso di lavoro deve essere compilato prima di ogni attività, deve essere fisicamente presente sull’area di lavoro durante l’esecuzione e deve essere archiviato al termine come prova documentale. La norma CEI EN 60079-14 e le linee guida ISPESL forniscono indicazioni specifiche sulla struttura dei permessi di lavoro in aree ATEX.
Quali sanzioni per mancata classificazione ATEX?
Il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia ATEX è previsto dagli artt. 55 e 288 del D.Lgs. 81/08 e risulta articolato in funzione della specifica violazione. La mancata valutazione del rischio di esplosione ai sensi dell’art. 287 o l’assenza del DPCE richiesto dall’art. 289 è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.739 a 7.014 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente. L’utilizzo di apparecchiature non certificate ATEX in zone classificate, in violazione dell’art. 290 del D.Lgs. 81/08, comporta sanzioni analoghe, con possibile sequestro delle apparecchiature da parte dell’organo di vigilanza. La mancata formazione specifica dei lavoratori addetti a zone ATEX, in violazione dell’art. 293, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro. La mancanza di segnaletica delle zone ATEX o l’assenza dei segnali di avvertimento obbligatori è sanzionata ai sensi dell’Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08. In caso di infortunio correlato alla mancanza di misure ATEX, le violazioni assumono rilevanza penale ai sensi degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale, con pene significativamente più elevate e responsabilità personale del datore di lavoro. Le sanzioni amministrative in materia ATEX sono periodicamente aggiornate per effetto dei meccanismi di rivalutazione previsti dal D.Lgs. 81/08: i valori indicati devono essere verificati nella versione vigente della normativa.
Le polveri alimentari (farina, zucchero) possono creare atmosfere esplosive?
Sì, le polveri alimentari sono tra le polveri combustibili più pericolose e più frequentemente sottovalutate in termini di rischio esplosione. Polveri di farina di frumento, di mais, di riso, di zucchero, di amido, di cacao, di latte in polvere e di spezie possono formare atmosfere esplosive in sospensione nell’aria con caratteristiche di infiammabilità talvolta più critiche di molti solventi organici. Il parametro tecnico rilevante è la Minima Energia di Accensione (MEI), che per alcune polveri alimentari è molto bassa (polvere di amido di mais: circa 30–40 mJ; polveri di zucchero: circa 30 mJ), rendendo queste polveri innescabili anche da semplici scariche elettrostatiche. I settori più esposti includono: molini per cereali, con polveri nelle sezioni di macinazione, nei silos e nei sistemi di trasporto pneumatico; panifici industriali e pastifici con polveri nei miscelatori e nei sistemi di movimentazione; zuccherifici e industria dolciaria; mangimifici e industria mangimistica; industria farmaceutica con principi attivi e eccipienti in polvere. Le caratteristiche esplosive delle polveri vengono descritte dalla classe Kst (velocità di deflagrazione) e dalla pressione massima di esplosione Pmax: dati reperibili in banche dati tecniche come quella del BAM tedesco o dell’INRS francese. In questi settori è spesso necessaria la classificazione di zone polveri 20, 21 o 22 e l’adozione di misure specifiche come ventilazione, sistemi di abbattimento polveri, messa a terra degli impianti per prevenire scariche elettrostatiche e installazione di sistemi di soppressione delle esplosioni.
Come si coordinano committente e appaltatori in aree ATEX?
Il coordinamento tra il datore di lavoro committente e le imprese appaltatrici che operano in zone classificate ATEX è disciplinato dall’art. 289, comma 3, del D.Lgs. 81/08, in combinazione con l’art. 26 che regola gli obblighi di coordinamento in tutti i contratti d’appalto. Il datore di lavoro committente deve in primo luogo mettere a disposizione delle imprese appaltatrici il DPCE prima dell’inizio dei lavori: si tratta di un obbligo formale che non ammette eccezioni e che deve essere documentato. Il coordinamento deve comprendere: la trasmissione del DPCE con l’indicazione delle zone classificate in cui l’appaltatore andrà a operare; l’informazione specifica sui rischi ATEX presenti nell’area, sulle sostanze coinvolte e sulle procedure di sicurezza adottate dal committente; la verifica che i lavoratori dell’appaltatore abbiano ricevuto formazione specifica in materia ATEX; la verifica che le apparecchiature, le attrezzature e i DPI portati dall’appaltatore siano adeguati alla categoria della zona ATEX in cui si opera; la definizione delle procedure di rilascio dei permessi di lavoro per le attività non di routine; la definizione delle procedure di emergenza comuni e delle modalità di comunicazione in caso di incidente. Questi obblighi devono essere formalizzati nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, nel quale vanno espressamente richiamati i rischi ATEX specifici dell’area di lavoro dell’appaltatore. La responsabilità del committente non si esaurisce con la consegna documentale: deve essere garantita la sorveglianza dell’osservanza delle procedure da parte dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori.
Cos’è la classificazione ATEX e quando si applica?
La classificazione ATEX è un sistema normativo che identifica e delimita le zone di un luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, al fine di selezionare le misure di prevenzione e le apparecchiature idonee. Il termine ATEX deriva dall’acronimo francese ATmosphères EXplosibles. A livello europeo esistono due direttive distinte: la Direttiva 2014/34/UE, che regola la progettazione e la commercializzazione di apparecchiature destinate a essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive; e la Direttiva 1999/92/CE, che stabilisce i requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. In Italia quest’ultima è stata recepita mediante il D.Lgs. 81/08, Titolo XI, artt. 287–297 e Allegato XLIX. La classificazione si applica ovunque possano formarsi atmosfere esplosive derivanti da gas, vapori o nebbie infiammabili, oppure da polveri combustibili in sospensione nell’aria. Le zone vengono classificate in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfera esplosiva: per i gas si distinguono la Zona 0 (presente in modo continuo o per lunghi periodi), la Zona 1 (probabile in condizioni normali di funzionamento) e la Zona 2 (improbabile in condizioni normali, ma possibile per brevi periodi). Per le polveri le zone corrispondenti sono la Zona 20, la Zona 21 e la Zona 22. Questa classificazione è il punto di partenza per ogni decisione in materia di apparecchiature ammesse, procedure operative e misure protettive.
Chi deve eseguire la classificazione delle zone ATEX?
La responsabilità della classificazione delle zone ATEX ricade sul datore di lavoro, che deve adempiervi nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 287 del D.Lgs. 81/08. Nella pratica, la classificazione deve essere eseguita con il supporto di un tecnico competente, tipicamente un ingegnere o un esperto in sicurezza industriale con specifiche conoscenze in materia di atmosfere esplosive. Le competenze richieste comprendono la conoscenza delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze trattate (punto di infiammabilità, limiti di esplodibilità, tensione di vapore, granulometria delle polveri), dei processi produttivi e della geometria degli impianti. Il risultato della classificazione deve essere documentato nel Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE), che ai sensi dell’art. 289 del D.Lgs. 81/08 costituisce parte integrante del DVR o un documento separato ma ad esso allegato. Le norme tecniche di riferimento per la classificazione sono la CEI EN 60079-10-1 per i gas e vapori infiammabili e la CEI EN 60079-10-2 per le polveri combustibili: tali norme, pur non essendo cogenti per legge, sono ampiamente riconosciute come buona tecnica e il loro rispetto è considerato presunzione di conformità agli obblighi normativi. Il datore di lavoro deve aggiornare la classificazione ogniqualvolta intervengano modifiche significative ai processi, agli impianti o alle sostanze trattate.
Quali settori devono preoccuparsi del rischio ATEX?
Il rischio ATEX non è limitato a settori industriali pesanti o a grandi impianti: interessa una platea molto più ampia di attività lavorative. Per quanto riguarda il rischio da gas e vapori infiammabili, i settori più esposti includono: verniciatura industriale e carrozzerie (solventi in cabine di verniciatura); produzione e distribuzione di carburanti e GPL (stazioni di rifornimento, depositi, autocisterne); raffinerie e impianti petrolchimici; produzione di vernici, adesivi e solventi; impianti chimici e farmaceutici; magazzini e depositi di liquidi infiammabili; locali batterie (ricarica di accumulatori con emissione di idrogeno). Per quanto riguarda il rischio da polveri combustibili, i settori coinvolti sono: industria molitoria e panifici industriali (polveri di farina, amido); lavorazione e stoccaggio di cereali (silos agricoli); industria dolciaria (polveri di zucchero, cacao, latte in polvere); lavorazione del legno (polveri di legno, segatura); industria farmaceutica (polveri di principi attivi); industria della gomma e delle materie plastiche (polveri di polimeri); metallurgia (polveri metalliche di alluminio, magnesio, titanio). Molte di queste realtà sono piccole e medie imprese che possono non essere consapevoli degli obblighi ATEX applicabili. La norma CEI EN 60079-10-2 fornisce una guida specifica per la classificazione nelle industrie a rischio polveri.
Cosa deve contenere il Documento di Protezione dalle Esplosioni (DPCE)?
Il Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) è il documento obbligatorio previsto dall’art. 289 del D.Lgs. 81/08 in cui il datore di lavoro raccoglie i risultati della valutazione del rischio di esplosione e le misure adottate. Deve essere redatto prima dell’avvio dell’attività e aggiornato ogniqualvolta si verifichino modifiche significative. I contenuti obbligatori comprendono: (a) la descrizione delle sostanze infiammabili o combustibili presenti o utilizzate, con le relative proprietà fisico-chimiche pertinenti ai fini del rischio di esplosione; (b) la classificazione delle zone a rischio di esplosione, con planimetrie e documentazione tecnica che indicano le delimitazioni delle zone 0, 1, 2 per i gas e 20, 21, 22 per le polveri; (c) la descrizione delle sorgenti di emissione che determinano la presenza dell’atmosfera esplosiva; (d) l’elenco delle apparecchiature e dei sistemi di protezione presenti nelle zone classificate, con verifica della corrispondenza tra categoria dell’apparecchiatura e zona di utilizzo; (e) le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per prevenire la formazione di atmosfere esplosive e per prevenire l’accensione; (f) le misure per limitare le conseguenze di un’esplosione eventuale; (g) le procedure di lavoro in aree ATEX, incluse quelle per le attività non di routine; (h) le disposizioni per il coordinamento con i lavoratori di imprese appaltatrici; (i) la periodicità di revisione del documento. Il DPCE deve essere messo a disposizione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e delle autorità di vigilanza.
Quali apparecchiature si possono usare in zona ATEX?
Nelle zone classificate ATEX è consentito installare e utilizzare esclusivamente apparecchiature certificate ATEX, la cui categoria deve essere compatibile con la zona di impiego. La Direttiva 2014/34/UE e il D.Lgs. 85/2016 (che la recepisce) definiscono i gruppi e le categorie delle apparecchiature. Per le atmosfere esplosive da gas, vapori e nebbie (Gruppo II): la Categoria 1G è richiesta nelle Zone 0, dove l’atmosfera esplosiva è presente in modo continuo; la Categoria 2G è richiesta nelle Zone 1, dove l’atmosfera esplosiva può presentarsi occasionalmente; la Categoria 3G è sufficiente nelle Zone 2. Per le atmosfere esplosive da polvere: la Categoria 1D è richiesta nelle Zone 20; la Categoria 2D nelle Zone 21; la Categoria 3D nelle Zone 22. La marcatura delle apparecchiature ATEX segue uno schema codificato che indica il gruppo, la categoria, il tipo di atmosfera, la modalità di protezione e il livello di protezione dal punto di innesco (EPL — Equipment Protection Level). Ad esempio, la marcatura II 2G EPL Gb indica: Gruppo II (superficie), Categoria 2G (per Zone 1 con gas), livello di protezione EPL Gb. Le modalità di protezione più comuni per i gas includono: custodia antideflagrante (d), sicurezza aumentata (e), pressurizzazione (p), incapsulamento (m), modo di protezione a sicurezza intrinseca (i). Qualsiasi modifica o riparazione di un’apparecchiatura ATEX deve essere eseguita da personale qualificato per non invalidarne la certificazione.
Il rischio ATEX deve essere incluso nel DVR?
Sì, l’inclusione del rischio ATEX nella valutazione dei rischi è un obbligo di legge espressamente previsto dall’art. 289 del D.Lgs. 81/08. Il Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) può essere redatto come sezione specifica del DVR o come documento autonomo, ma in ogni caso deve essere formalmente allegato al DVR e deve essere chiaramente richiamato in esso. Il DPCE non può essere sostituito da generiche menzioni del rischio di esplosione nel corpo del DVR: la norma richiede un documento dedicato che contenga la classificazione delle zone, le misure specifiche e la documentazione tecnica sulle apparecchiature. L’art. 287 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve valutare il rischio specifico connesso con le atmosfere esplosive tenendo conto della probabilità e della durata della presenza di atmosfera esplosiva, della probabilità che sorgenti di accensione siano presenti e diventino attive, delle installazioni, delle sostanze utilizzate, dei processi e delle loro possibili interazioni, dell’entità degli effetti prevedibili. Questa valutazione deve precedere l’avvio di qualsiasi attività in luoghi dove il rischio di esplosione possa essere presente e deve essere aggiornata periodicamente o a seguito di modifiche significative. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL verificano la presenza e l’adeguatezza del DPCE nell’ambito delle ispezioni in aziende con potenziale rischio ATEX.
Quale formazione è richiesta per lavoratori in zone ATEX?
L’art. 293 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori che operano in zone classificate ATEX una formazione specifica adeguata al rischio presente. Questa formazione non può essere sostituita dalla formazione generale sulla sicurezza prevista dall’art. 37 o dall’Accordo Stato–Regioni del 21 dicembre 2011: deve essere integrativa e specifica per il rischio ATEX. I contenuti minimi della formazione devono riguardare: la natura delle atmosfere esplosive e le condizioni che ne determinano la formazione; le sorgenti di accensione da controllare e le procedure per la loro gestione; la classificazione delle zone presenti nell’azienda e le relative restrizioni operative; il significato della marcatura ATEX sulle apparecchiature e i criteri di selezione; l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale specifici per aree ATEX; le procedure di emergenza in caso di incendio o esplosione, incluse le modalità di allarme e di evacuazione; i permessi di lavoro richiesti per le attività non di routine in area ATEX; il sistema di segnalazione delle zone ATEX con la relativa cartellonistica. La formazione deve essere documentata con registri di presenze e attestati individuali. Deve essere rinnovata in caso di modifiche significative ai processi, alle sostanze o alle zone classificate e quando i lavoratori cambiano mansione o zona di lavoro. Anche i lavoratori di imprese appaltatrici che operano in zone ATEX devono ricevere un’informazione preliminare specifica prima di iniziare i lavori.
Come si effettua la verifica periodica delle zone ATEX?
La verifica periodica delle zone classificate ATEX è un obbligo implicito nel sistema normativo del D.Lgs. 81/08, in quanto la classificazione deve rispecchiare in modo permanente le reali condizioni degli impianti e dei processi. Modifiche agli impianti, alle sostanze trattate o ai layout produttivi possono variare le zone classificate o richiederne l’estensione o la riduzione. Nella buona prassi tecnica, la verifica periodica della classificazione deve essere condotta da un tecnico competente in materia ATEX con frequenza almeno triennale, o comunque ogni volta che si verifichino: installazione o sostituzione di impianti; variazioni delle sostanze infiammabili o combustibili trattate, anche in termini di quantità o caratteristiche fisico-chimiche; modifiche ai processi produttivi che alterino le sorgenti di emissione; ampliamenti o ristrutturazioni dei luoghi di lavoro. La verifica comprende: ispezione in campo per verificare la corrispondenza tra la classificazione documentata e lo stato effettivo degli impianti; controllo della continuità delle misure di prevenzione (aspirazioni, ventilazione, barriere, ecc.); verifica della corretta classificazione delle apparecchiature installate rispetto alla zona di utilizzo; aggiornamento del DPCE se necessario. Le apparecchiature ATEX devono a loro volta essere sottoposte a manutenzione e ispezione periodica ai sensi della norma CEI EN 60079-17, che prevede tre livelli di ispezione: visuale, ravvicinata e completa, con frequenze dipendenti dalle condizioni ambientali e dalla categoria dell’apparecchiatura.
Cosa sono i permessi di lavoro in area ATEX?
Il permesso di lavoro è uno strumento di gestione della sicurezza operativa che autorizza formalmente l’esecuzione di attività non di routine in zone classificate ATEX, nelle quali l’esecuzione di determinati lavori potrebbe introdurre sorgenti di accensione o alterare le condizioni di sicurezza normalmente garantite. Attività tipicamente soggette a permesso di lavoro in area ATEX sono: operazioni di saldatura, taglio o molatura; lavori elettrici su impianti attivi o in zone con possibile atmosfera esplosiva; apertura di tubazioni, contenitori o recipienti che abbiano contenuto sostanze infiammabili; manutenzione di apparecchiature che richieda la rimozione di componenti certificati ATEX; attività con utensili non certificati ATEX. Il permesso di lavoro in area ATEX deve contenere: identificazione dell’area e della zona ATEX interessata; descrizione specifica del lavoro da eseguire; risultato della misurazione preventiva dell’atmosfera con indicazione dei valori rilevati; misure di isolamento e bonifica dell’area (sezionamento impianti, spurgo, ventilazione forzata); DPI obbligatori per il lavoro specifico; identificazione del sorvegliante presente durante i lavori; firma di autorizzazione del responsabile competente; condizioni che ne impongono la sospensione immediata. Il permesso di lavoro deve essere compilato prima di ogni attività, deve essere fisicamente presente sull’area di lavoro durante l’esecuzione e deve essere archiviato al termine come prova documentale. La norma CEI EN 60079-14 e le linee guida ISPESL forniscono indicazioni specifiche sulla struttura dei permessi di lavoro in aree ATEX.
Quali sanzioni per mancata classificazione ATEX?
Il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia ATEX è previsto dagli artt. 55 e 288 del D.Lgs. 81/08 e risulta articolato in funzione della specifica violazione. La mancata valutazione del rischio di esplosione ai sensi dell’art. 287 o l’assenza del DPCE richiesto dall’art. 289 è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.739 a 7.014 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente. L’utilizzo di apparecchiature non certificate ATEX in zone classificate, in violazione dell’art. 290 del D.Lgs. 81/08, comporta sanzioni analoghe, con possibile sequestro delle apparecchiature da parte dell’organo di vigilanza. La mancata formazione specifica dei lavoratori addetti a zone ATEX, in violazione dell’art. 293, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro. La mancanza di segnaletica delle zone ATEX o l’assenza dei segnali di avvertimento obbligatori è sanzionata ai sensi dell’Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08. In caso di infortunio correlato alla mancanza di misure ATEX, le violazioni assumono rilevanza penale ai sensi degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale, con pene significativamente più elevate e responsabilità personale del datore di lavoro. Le sanzioni amministrative in materia ATEX sono periodicamente aggiornate per effetto dei meccanismi di rivalutazione previsti dal D.Lgs. 81/08: i valori indicati devono essere verificati nella versione vigente della normativa.
Le polveri alimentari (farina, zucchero) possono creare atmosfere esplosive?
Sì, le polveri alimentari sono tra le polveri combustibili più pericolose e più frequentemente sottovalutate in termini di rischio esplosione. Polveri di farina di frumento, di mais, di riso, di zucchero, di amido, di cacao, di latte in polvere e di spezie possono formare atmosfere esplosive in sospensione nell’aria con caratteristiche di infiammabilità talvolta più critiche di molti solventi organici. Il parametro tecnico rilevante è la Minima Energia di Accensione (MEI), che per alcune polveri alimentari è molto bassa (polvere di amido di mais: circa 30–40 mJ; polveri di zucchero: circa 30 mJ), rendendo queste polveri innescabili anche da semplici scariche elettrostatiche. I settori più esposti includono: molini per cereali, con polveri nelle sezioni di macinazione, nei silos e nei sistemi di trasporto pneumatico; panifici industriali e pastifici con polveri nei miscelatori e nei sistemi di movimentazione; zuccherifici e industria dolciaria; mangimifici e industria mangimistica; industria farmaceutica con principi attivi e eccipienti in polvere. Le caratteristiche esplosive delle polveri vengono descritte dalla classe Kst (velocità di deflagrazione) e dalla pressione massima di esplosione Pmax: dati reperibili in banche dati tecniche come quella del BAM tedesco o dell’INRS francese. In questi settori è spesso necessaria la classificazione di zone polveri 20, 21 o 22 e l’adozione di misure specifiche come ventilazione, sistemi di abbattimento polveri, messa a terra degli impianti per prevenire scariche elettrostatiche e installazione di sistemi di soppressione delle esplosioni.
Come si coordinano committente e appaltatori in aree ATEX?
Il coordinamento tra il datore di lavoro committente e le imprese appaltatrici che operano in zone classificate ATEX è disciplinato dall’art. 289, comma 3, del D.Lgs. 81/08, in combinazione con l’art. 26 che regola gli obblighi di coordinamento in tutti i contratti d’appalto. Il datore di lavoro committente deve in primo luogo mettere a disposizione delle imprese appaltatrici il DPCE prima dell’inizio dei lavori: si tratta di un obbligo formale che non ammette eccezioni e che deve essere documentato. Il coordinamento deve comprendere: la trasmissione del DPCE con l’indicazione delle zone classificate in cui l’appaltatore andrà a operare; l’informazione specifica sui rischi ATEX presenti nell’area, sulle sostanze coinvolte e sulle procedure di sicurezza adottate dal committente; la verifica che i lavoratori dell’appaltatore abbiano ricevuto formazione specifica in materia ATEX; la verifica che le apparecchiature, le attrezzature e i DPI portati dall’appaltatore siano adeguati alla categoria della zona ATEX in cui si opera; la definizione delle procedure di rilascio dei permessi di lavoro per le attività non di routine; la definizione delle procedure di emergenza comuni e delle modalità di comunicazione in caso di incidente. Questi obblighi devono essere formalizzati nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, nel quale vanno espressamente richiamati i rischi ATEX specifici dell’area di lavoro dell’appaltatore. La responsabilità del committente non si esaurisce con la consegna documentale: deve essere garantita la sorveglianza dell’osservanza delle procedure da parte dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo XI — Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287–297)
Art. 289 D.Lgs. 81/08 — Documento di protezione contro le esplosioni (DPCE)
Art. 290 D.Lgs. 81/08 — Obblighi relativi alle aree a rischio di esplosione
Art. 293 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori in zone ATEX
Allegato XLIX D.Lgs. 81/08 — Segnaletica per le zone ATEX
Direttiva 1999/92/CE — Requisiti minimi sicurezza lavoratori in atmosfere esplosive
Direttiva 2014/34/UE — Apparecchiature per atmosfere esplosive (ATEX)
CEI EN 60079-10-1 — Classificazione dei luoghi con gas infiammabili
CEI EN 60079-10-2 — Classificazione dei luoghi con polveri combustibili
CEI EN 60079-17 — Ispezione e manutenzione delle installazioni elettriche in aree ATEX
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.