Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

FAQ Sicurezza Coperture e Fotovoltaico — Lavori in Quota D.Lgs. 81/08

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza nei lavori su coperture per l'installazione di impianti fotovoltaici: definizione di lavoratore in quota, DPI anticaduta, Piano di Lavoro Sicuro, obblighi del committente privato, fragilità del manto, linee vita permanenti, rischio elettrico e Arc Flash, obbligo del CSE ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 (Titoli III e IV) impone al datore di lavoro e al committente una serie di obblighi specifici per i lavori in quota su coperture, compresa l'installazione di impianti fotovoltaici: valutazione del rischio di caduta e fragilità del manto, adozione prioritaria di protezioni collettive, utilizzo di DPI anticaduta certificati, gestione del rischio elettrico DC e nomina del CSE nei cantieri con due o più imprese. Supportiamo le imprese installatrici, i committenti e i coordinatori nella corretta impostazione documentale e operativa di questi interventi.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di imprese installatrici di fotovoltaico, datori di lavoro, RSPP, committenti privati e professionisti della sicurezza in merito agli obblighi normativi e alle misure operative per lavorare in sicurezza sulle coperture durante la posa e la manutenzione di impianti fotovoltaici.

Domande frequenti sulla sicurezza su coperture e fotovoltaicoFAQ

Chi è considerato "lavoratore in quota" su un tetto e da quale altezza scattano gli obblighi D.Lgs. 81/08 Titolo IV?
Il D.Lgs. 81/08 al Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) e all'art. 107 definisce "lavoro in quota" qualsiasi attività lavorativa svolta a un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Chiunque operi su una copertura — tecnici, installatori di pannelli fotovoltaici, posatori, manutentori — è pertanto un lavoratore in quota non appena supera tale soglia, indipendentemente dalla durata dell'intervento o dalla tipologia contrattuale. L'altezza si misura dal piano di calpestio stabile (solaio di copertura, ponteggio, piano di lavoro certificato) fino al bordo del tetto o alla quota di possibile caduta verso l'esterno o verso vani aperti. Anche lavori brevi, come il semplice accesso per ispezione o il posizionamento di un singolo pannello, rientrano nella definizione. Non esiste alcuna deroga legata alla durata: un'attività di 15 minuti a 3 metri di altezza genera gli stessi obblighi di prevenzione di un cantiere plurisettimanale. Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare preventivamente il rischio di caduta dall'alto, scegliere le misure di prevenzione collettiva prioritariamente rispetto ai DPI e documentare le scelte nel DVR o nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) allegato al PSC del cantiere.
Quali dispositivi anticaduta (linee vita, DPI anticaduta) sono obbligatori per installatori fotovoltaico su copertura?
Per i lavori su copertura per l'installazione di impianti fotovoltaici il D.Lgs. 81/08 impone di privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto ai DPI individuali. Le protezioni collettive di riferimento sono: ponteggi perimetrali conformi alla norma EN 12811, reti di sicurezza (anticaduta) conformi alla norma EN 1263, parapetti provvisori con corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede. Solo quando le misure collettive risultino tecnicamente impraticabili o sproporzionate rispetto alla tipologia dell'intervento è ammesso il ricorso ai DPI di III categoria per la protezione contro le cadute dall'alto. I DPI anticaduta obbligatori sono: imbracatura di sicurezza completa conforme alla norma EN 361; cordino con assorbitore di energia EN 355 o dispositivo retrattile EN 360; connettori EN 362; linea di ancoraggio (linea vita temporanea o permanente) certificata EN 795 e progettata da tecnico abilitato per resistere al carico dinamico di caduta. I lavoratori devono essere formati e addestrati specificamente all'uso dei DPI anticaduta con addestramento pratico documentato (art. 77 co. 5 D.Lgs. 81/08). Il semplice casco o il cordino non collegato a un ancoraggio certificato non costituisce protezione valida ai sensi di legge.
Il Piano di Lavoro Sicuro (PLS) per lavori su copertura fotovoltaica: chi lo redige e cosa deve contenere?
Il Piano di Lavoro Sicuro (PLS) per interventi su copertura è un documento operativo che specifica, per la singola attività, le modalità di accesso alla copertura, i dispositivi di protezione collettiva e individuale adottati, la sequenza delle operazioni e le misure di emergenza. Non va confuso con il POS (Piano Operativo di Sicurezza) previsto dall'art. 89 lett. h) D.Lgs. 81/08 per i cantieri soggetti a notifica: il PLS è uno strumento gestionale interno all'impresa installatrice, spesso richiesto dai committenti o imposto da procedure aziendali specifiche, ma non disciplinato da un'unica norma di legge con contenuto tipizzato. In pratica, il PLS deve contenere: descrizione dell'opera e del luogo di lavoro con quote e morfologia del tetto; esito dell'ispezione preliminare della copertura (stato del manto, presenza di lucernari o punti fragili); elenco dei DPI anticaduta con riferimenti alle norme tecniche; piano di ancoraggio con individuazione dei punti di ancoraggio certificati o delle linee vita disponibili; misure di accesso sicuro (scala di accesso, botola o abbaino); piano di emergenza e soccorso per un lavoratore caduto o bloccato in sospensione. Il PLS è redatto dal datore di lavoro o dal RSPP in collaborazione con il preposto di cantiere; in presenza di CSP/CSE, la sua elaborazione avviene in coordinamento con il coordinatore della sicurezza.
Quali obblighi ha il proprietario dell'edificio (committente privato) che fa installare il fotovoltaico?
Il committente privato che affida a un'impresa l'installazione di un impianto fotovoltaico sul proprio edificio non è un semplice acquirente di un servizio: il D.Lgs. 81/08 gli attribuisce obblighi precisi disciplinati dall'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori). In primo luogo, il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice, acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. Se i lavori comportano la presenza di un'unica impresa e la durata prevista supera i 200 uomini-giorno, oppure se sono presenti due o più imprese anche non contemporaneamente, scatta l'obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Anche per cantieri di minore entità, ove non sia prevista la notifica preliminare, il committente deve verificare che l'impresa adotti misure adeguate per la prevenzione delle cadute dall'alto. Il committente privato che omette queste verifiche può essere chiamato a rispondere in sede civile e penale in caso di infortuni, poiché la delega dei compiti all'impresa non lo esime completamente dalla posizione di garanzia che la norma gli attribuisce.
Come si valuta il rischio di fragilità del manto di copertura (lastre di fibrocemento, policarbonato, vetro)?
La fragilità del manto di copertura è un rischio specifico e particolarmente insidioso perché non sempre visibile: un tetto può apparire integro ma cedere improvvisamente sotto il peso di un lavoratore. La norma di riferimento tecnica principale è la UNI EN ISO 14122 per le piattaforme di accesso, ma per la valutazione del rischio di sfondamento si fa riferimento anche alle linee guida INAIL e alle istruzioni operative regionali. Le coperture considerate fragili per definizione comprendono: lastre in fibrocemento (eternit o suoi sostituti in cemento rinforzato con fibre sintetiche) anche se apparentemente integre, poiché la resistenza si riduce nel tempo per effetto degli agenti atmosferici, degli sbalzi termici e dei carichi ripetuti; lastre di policarbonato, vetro e materiali plastici in genere; coperture in lamiera ondulata di spessore ridotto; manti in tegole o coppi che non poggiano su un solaio pieno ma su listelli e travetti. Prima di accedere a qualsiasi copertura il datore di lavoro o il RSPP deve acquisire i disegni costruttivi dell'edificio o, in loro assenza, far eseguire un'ispezione tecnica da tecnico strutturista per accertare la capacità portante del manto. Durante i lavori su coperture fragili è obbligatorio l'utilizzo di tavole passarelle distribuitrici del carico (camminamenti) posizionate in modo da non gravare direttamente sulle lastre e, contemporaneamente, di sistemi anticaduta collegati a punti di ancoraggio indipendenti dalla struttura fragile.
Linee vita permanenti su tetto: quando diventano obbligatorie e chi le certifica?
Le linee vita permanenti sono ancoraggi fissi installati stabilmente sulla copertura per consentire ai lavoratori di collegare i propri DPI anticaduta durante interventi di manutenzione, ispezione o installazione. L'obbligo di installare dispositivi di ancoraggio permanenti scaturisce da due fonti normative: la legislazione statale e le normative regionali. A livello statale, il D.Lgs. 81/08 e il D.P.R. 380/01 (Testo Unico Edilizia) non impongono espressamente linee vita permanenti per ogni tipo di edificio, ma la loro installazione è di fatto necessaria in tutti i casi in cui i lavoratori devono accedere periodicamente al tetto per manutenzione degli impianti (tra cui proprio il fotovoltaico). Numerose Regioni italiane hanno emanato regolamenti edilizi specifici che rendono obbligatoria la progettazione e l'installazione di linee vita permanenti in sede di costruzione o ristrutturazione significativa dell'edificio: tra queste Lombardia (d.g.r. 8/8183 e successive), Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria. Le linee vita permanenti devono essere progettate da un tecnico abilitato (ingegnere o geometra con specifica competenza), installate da impresa specializzata e certificate secondo la norma tecnica UNI EN 795 (classe C per sistemi a fune orizzontale) o UNI CEN/TS 16415. Dopo l'installazione, il tecnico progettista o un soggetto terzo qualificato rilascia una dichiarazione di corretta installazione e conformità. La linea vita deve essere sottoposta a manutenzione periodica e verifiche con cadenza almeno annuale, documentate in un apposito registro.
Rischio elettrico per installatori fotovoltaico: moduli sotto tensione anche di notte, Arc Flash e D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III
Il rischio elettrico negli impianti fotovoltaici presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono dai rischi elettrici convenzionali, ed è disciplinato dal D.Lgs. 81/08 al Titolo III Capo III (artt. 80-86) e dalle norme tecniche CEI 64-8, CEI EN 50110 e CEI 82-25. Il primo elemento critico riguarda la natura della sorgente di tensione: i moduli fotovoltaici generano corrente continua (DC) non appena esposti a qualsiasi fonte luminosa, compresa la luce artificiale notturna, la luce diffusa in condizioni di cielo coperto o il riflesso solare. Non esiste quindi una condizione di sicurezza garantita dall'"assenza di rete" come avviene per gli impianti convenzionali: il lato DC è sempre potenzialmente energizzato. Le stringhe di moduli collegati in serie possono raggiungere tensioni di 600-1500 V DC, livelli per i quali il rischio di arco elettrico (Arc Flash) è significativo. L'Arc Flash è un fenomeno di scarica ad alta energia che può causare ustioni gravissime, esplosioni e incendi. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare il rischio di arco elettrico, determinare i confini di sicurezza (arco flash boundary) e dotare i lavoratori di DPI specifici per la protezione dagli archi, classificati secondo la norma IEC 61482-2. I lavori elettrici su impianti fotovoltaici in tensione sono lavori sotto tensione a tutti gli effetti e richiedono personale formato secondo la norma CEI 11-27 con qualifica PES/PAV o PEI, oltre all'adozione di procedure di lavoro codificate che includono la valutazione energetica preventiva dell'arco.
Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) è obbligatorio per l'installazione di un impianto fotovoltaico?
L'obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) per l'installazione di un impianto fotovoltaico dipende da due condizioni alternative stabilite dall'art. 90 co. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08: la prima condizione scatta se i lavori vedono la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici (es. impresa edile che predispone le strutture di ancoraggio e impresa elettrica che collega il campo fotovoltaico all'inverter e alla rete); la seconda condizione scatta se l'entità presunta dei lavori supera i 200 uomini-giorno, indipendentemente dal numero di imprese. In entrambi i casi il committente deve nominare sia il CSP prima dell'avvio dei lavori sia il CSE prima dell'apertura del cantiere. Negli impianti residenziali di piccola taglia realizzati da un'unica impresa in meno di 200 uomini-giorno non scatta l'obbligo della figura del coordinatore; tuttavia il committente rimane tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa. Il CSE, quando nominato, ha poteri e responsabilità definiti dall'art. 92 D.Lgs. 81/08: verifica l'applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala inadempienze al committente e, nei casi gravi, può disporre la sospensione dei lavori. Negli impianti su edifici industriali o commerciali di grandi dimensioni, dove normalmente operano imprese edili, elettriche e specialisti di montaggio strutturale in sequenza o in parallelo, la nomina del CSE è quasi sempre obbligatoria e la sua assenza costituisce reato contravvenzionale in capo al committente.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Chi è considerato "lavoratore in quota" su un tetto e da quale altezza scattano gli obblighi D.Lgs. 81/08 Titolo IV?
Il D.Lgs. 81/08 al Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) e all'art. 107 definisce "lavoro in quota" qualsiasi attività lavorativa svolta a un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Chiunque operi su una copertura — tecnici, installatori di pannelli fotovoltaici, posatori, manutentori — è pertanto un lavoratore in quota non appena supera tale soglia, indipendentemente dalla durata dell'intervento o dalla tipologia contrattuale. L'altezza si misura dal piano di calpestio stabile (solaio di copertura, ponteggio, piano di lavoro certificato) fino al bordo del tetto o alla quota di possibile caduta verso l'esterno o verso vani aperti. Anche lavori brevi, come il semplice accesso per ispezione o il posizionamento di un singolo pannello, rientrano nella definizione. Non esiste alcuna deroga legata alla durata: un'attività di 15 minuti a 3 metri di altezza genera gli stessi obblighi di prevenzione di un cantiere plurisettimanale. Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare preventivamente il rischio di caduta dall'alto, scegliere le misure di prevenzione collettiva prioritariamente rispetto ai DPI e documentare le scelte nel DVR o nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) allegato al PSC del cantiere.
Quali dispositivi anticaduta (linee vita, DPI anticaduta) sono obbligatori per installatori fotovoltaico su copertura?
Per i lavori su copertura per l'installazione di impianti fotovoltaici il D.Lgs. 81/08 impone di privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto ai DPI individuali. Le protezioni collettive di riferimento sono: ponteggi perimetrali conformi alla norma EN 12811, reti di sicurezza (anticaduta) conformi alla norma EN 1263, parapetti provvisori con corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede. Solo quando le misure collettive risultino tecnicamente impraticabili o sproporzionate rispetto alla tipologia dell'intervento è ammesso il ricorso ai DPI di III categoria per la protezione contro le cadute dall'alto. I DPI anticaduta obbligatori sono: imbracatura di sicurezza completa conforme alla norma EN 361; cordino con assorbitore di energia EN 355 o dispositivo retrattile EN 360; connettori EN 362; linea di ancoraggio (linea vita temporanea o permanente) certificata EN 795 e progettata da tecnico abilitato per resistere al carico dinamico di caduta. I lavoratori devono essere formati e addestrati specificamente all'uso dei DPI anticaduta con addestramento pratico documentato (art. 77 co. 5 D.Lgs. 81/08). Il semplice casco o il cordino non collegato a un ancoraggio certificato non costituisce protezione valida ai sensi di legge.
Il Piano di Lavoro Sicuro (PLS) per lavori su copertura fotovoltaica: chi lo redige e cosa deve contenere?
Il Piano di Lavoro Sicuro (PLS) per interventi su copertura è un documento operativo che specifica, per la singola attività, le modalità di accesso alla copertura, i dispositivi di protezione collettiva e individuale adottati, la sequenza delle operazioni e le misure di emergenza. Non va confuso con il POS (Piano Operativo di Sicurezza) previsto dall'art. 89 lett. h) D.Lgs. 81/08 per i cantieri soggetti a notifica: il PLS è uno strumento gestionale interno all'impresa installatrice, spesso richiesto dai committenti o imposto da procedure aziendali specifiche, ma non disciplinato da un'unica norma di legge con contenuto tipizzato. In pratica, il PLS deve contenere: descrizione dell'opera e del luogo di lavoro con quote e morfologia del tetto; esito dell'ispezione preliminare della copertura (stato del manto, presenza di lucernari o punti fragili); elenco dei DPI anticaduta con riferimenti alle norme tecniche; piano di ancoraggio con individuazione dei punti di ancoraggio certificati o delle linee vita disponibili; misure di accesso sicuro (scala di accesso, botola o abbaino); piano di emergenza e soccorso per un lavoratore caduto o bloccato in sospensione. Il PLS è redatto dal datore di lavoro o dal RSPP in collaborazione con il preposto di cantiere; in presenza di CSP/CSE, la sua elaborazione avviene in coordinamento con il coordinatore della sicurezza.
Quali obblighi ha il proprietario dell'edificio (committente privato) che fa installare il fotovoltaico?
Il committente privato che affida a un'impresa l'installazione di un impianto fotovoltaico sul proprio edificio non è un semplice acquirente di un servizio: il D.Lgs. 81/08 gli attribuisce obblighi precisi disciplinati dall'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori). In primo luogo, il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice, acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. Se i lavori comportano la presenza di un'unica impresa e la durata prevista supera i 200 uomini-giorno, oppure se sono presenti due o più imprese anche non contemporaneamente, scatta l'obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Anche per cantieri di minore entità, ove non sia prevista la notifica preliminare, il committente deve verificare che l'impresa adotti misure adeguate per la prevenzione delle cadute dall'alto. Il committente privato che omette queste verifiche può essere chiamato a rispondere in sede civile e penale in caso di infortuni, poiché la delega dei compiti all'impresa non lo esime completamente dalla posizione di garanzia che la norma gli attribuisce.
Come si valuta il rischio di fragilità del manto di copertura (lastre di fibrocemento, policarbonato, vetro)?
La fragilità del manto di copertura è un rischio specifico e particolarmente insidioso perché non sempre visibile: un tetto può apparire integro ma cedere improvvisamente sotto il peso di un lavoratore. La norma di riferimento tecnica principale è la UNI EN ISO 14122 per le piattaforme di accesso, ma per la valutazione del rischio di sfondamento si fa riferimento anche alle linee guida INAIL e alle istruzioni operative regionali. Le coperture considerate fragili per definizione comprendono: lastre in fibrocemento (eternit o suoi sostituti in cemento rinforzato con fibre sintetiche) anche se apparentemente integre, poiché la resistenza si riduce nel tempo per effetto degli agenti atmosferici, degli sbalzi termici e dei carichi ripetuti; lastre di policarbonato, vetro e materiali plastici in genere; coperture in lamiera ondulata di spessore ridotto; manti in tegole o coppi che non poggiano su un solaio pieno ma su listelli e travetti. Prima di accedere a qualsiasi copertura il datore di lavoro o il RSPP deve acquisire i disegni costruttivi dell'edificio o, in loro assenza, far eseguire un'ispezione tecnica da tecnico strutturista per accertare la capacità portante del manto. Durante i lavori su coperture fragili è obbligatorio l'utilizzo di tavole passarelle distribuitrici del carico (camminamenti) posizionate in modo da non gravare direttamente sulle lastre e, contemporaneamente, di sistemi anticaduta collegati a punti di ancoraggio indipendenti dalla struttura fragile.
Linee vita permanenti su tetto: quando diventano obbligatorie e chi le certifica?
Le linee vita permanenti sono ancoraggi fissi installati stabilmente sulla copertura per consentire ai lavoratori di collegare i propri DPI anticaduta durante interventi di manutenzione, ispezione o installazione. L'obbligo di installare dispositivi di ancoraggio permanenti scaturisce da due fonti normative: la legislazione statale e le normative regionali. A livello statale, il D.Lgs. 81/08 e il D.P.R. 380/01 (Testo Unico Edilizia) non impongono espressamente linee vita permanenti per ogni tipo di edificio, ma la loro installazione è di fatto necessaria in tutti i casi in cui i lavoratori devono accedere periodicamente al tetto per manutenzione degli impianti (tra cui proprio il fotovoltaico). Numerose Regioni italiane hanno emanato regolamenti edilizi specifici che rendono obbligatoria la progettazione e l'installazione di linee vita permanenti in sede di costruzione o ristrutturazione significativa dell'edificio: tra queste Lombardia (d.g.r. 8/8183 e successive), Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria. Le linee vita permanenti devono essere progettate da un tecnico abilitato (ingegnere o geometra con specifica competenza), installate da impresa specializzata e certificate secondo la norma tecnica UNI EN 795 (classe C per sistemi a fune orizzontale) o UNI CEN/TS 16415. Dopo l'installazione, il tecnico progettista o un soggetto terzo qualificato rilascia una dichiarazione di corretta installazione e conformità. La linea vita deve essere sottoposta a manutenzione periodica e verifiche con cadenza almeno annuale, documentate in un apposito registro.
Rischio elettrico per installatori fotovoltaico: moduli sotto tensione anche di notte, Arc Flash e D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III
Il rischio elettrico negli impianti fotovoltaici presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono dai rischi elettrici convenzionali, ed è disciplinato dal D.Lgs. 81/08 al Titolo III Capo III (artt. 80-86) e dalle norme tecniche CEI 64-8, CEI EN 50110 e CEI 82-25. Il primo elemento critico riguarda la natura della sorgente di tensione: i moduli fotovoltaici generano corrente continua (DC) non appena esposti a qualsiasi fonte luminosa, compresa la luce artificiale notturna, la luce diffusa in condizioni di cielo coperto o il riflesso solare. Non esiste quindi una condizione di sicurezza garantita dall'"assenza di rete" come avviene per gli impianti convenzionali: il lato DC è sempre potenzialmente energizzato. Le stringhe di moduli collegati in serie possono raggiungere tensioni di 600-1500 V DC, livelli per i quali il rischio di arco elettrico (Arc Flash) è significativo. L'Arc Flash è un fenomeno di scarica ad alta energia che può causare ustioni gravissime, esplosioni e incendi. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare il rischio di arco elettrico, determinare i confini di sicurezza (arco flash boundary) e dotare i lavoratori di DPI specifici per la protezione dagli archi, classificati secondo la norma IEC 61482-2. I lavori elettrici su impianti fotovoltaici in tensione sono lavori sotto tensione a tutti gli effetti e richiedono personale formato secondo la norma CEI 11-27 con qualifica PES/PAV o PEI, oltre all'adozione di procedure di lavoro codificate che includono la valutazione energetica preventiva dell'arco.
Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) è obbligatorio per l'installazione di un impianto fotovoltaico?
L'obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) per l'installazione di un impianto fotovoltaico dipende da due condizioni alternative stabilite dall'art. 90 co. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08: la prima condizione scatta se i lavori vedono la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici (es. impresa edile che predispone le strutture di ancoraggio e impresa elettrica che collega il campo fotovoltaico all'inverter e alla rete); la seconda condizione scatta se l'entità presunta dei lavori supera i 200 uomini-giorno, indipendentemente dal numero di imprese. In entrambi i casi il committente deve nominare sia il CSP prima dell'avvio dei lavori sia il CSE prima dell'apertura del cantiere. Negli impianti residenziali di piccola taglia realizzati da un'unica impresa in meno di 200 uomini-giorno non scatta l'obbligo della figura del coordinatore; tuttavia il committente rimane tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa. Il CSE, quando nominato, ha poteri e responsabilità definiti dall'art. 92 D.Lgs. 81/08: verifica l'applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala inadempienze al committente e, nei casi gravi, può disporre la sospensione dei lavori. Negli impianti su edifici industriali o commerciali di grandi dimensioni, dove normalmente operano imprese edili, elettriche e specialisti di montaggio strutturale in sequenza o in parallelo, la nomina del CSE è quasi sempre obbligatoria e la sua assenza costituisce reato contravvenzionale in capo al committente.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo IV — Cantieri temporanei e mobili
  • Art. 107 D.Lgs. 81/08 — Definizione di lavoro in quota
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del committente e del responsabile dei lavori
  • Art. 92 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
  • D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche (artt. 80-86)
  • UNI EN 795 — Dispositivi di ancoraggio individuali e collettivi per sistemi anticaduta
  • UNI CEN/TS 16415 — Dispositivi di ancoraggio per uso di più persone contemporaneamente
  • CEI 11-27 — Lavori su impianti elettrici (qualifica PES/PAV/PEI)
  • CEI 82-25 — Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica
  • IEC 61482-2 — DPI contro i rischi termici dell'arco elettrico
  • EN 361 — Imbracature di sicurezza
  • EN 355 — Assorbitori di energia
  • EN 360 — Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito