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FAQ Sicurezza Installatori Fotovoltaico

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza degli installatori di impianti fotovoltaici: qualifica PES/PAV secondo CEI 11-27, sistemi anticaduta per coperture, rischio elettrico DC, obblighi del lavoratore autonomo, PSC e formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'installazione di impianti fotovoltaici combina il rischio di caduta dall'alto con il rischio elettrico in corrente continua ad alta tensione: due rischi che richiedono misure di prevenzione specifiche e documentazione adeguata nel DVR e nel POS. Ti supportiamo nella valutazione dei rischi, nella scelta dei sistemi anticaduta e nella qualificazione del personale secondo la norma CEI 11-27.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e installatori fotovoltaici in merito agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08, dalla norma CEI 11-27 e dalle norme tecniche anticaduta EN 363 ed EN 795 per i lavori su coperture.

Domande frequenti sulla sicurezza degli installatori fotovoltaiciFAQ

Gli installatori fotovoltaici devono avere la qualifica PES o PAV?
Sì. L'installazione di impianti fotovoltaici comporta lavori su impianti elettrici in corrente continua (DC) e in corrente alternata (AC), rientrando quindi nel campo di applicazione della norma CEI 11-27 e dell'art. 82 del D.Lgs. 81/08. La norma CEI 11-27 (quarta edizione) classifica i lavoratori addetti ai lavori elettrici in tre livelli: PAV (Persona Avvertita), che ha ricevuto formazione di base sul rischio elettrico e può operare in zone controllate sotto la supervisione di un PES; PES (Persona Esperta in Sicurezza elettrica), che possiede competenze teoriche e pratiche tali da poter pianificare ed eseguire in autonomia lavori fuori tensione e, se esplicitamente abilitata dal datore di lavoro, lavori in prossimità di parti in tensione; PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione), abilitata a operare direttamente su parti in tensione in bassa tensione. Per gli installatori fotovoltaici la qualifica minima richiesta è PAV per chi opera sotto supervisione e PES per chi conduce le attività in autonomia, in particolare per le operazioni di collegamento dei moduli, la verifica delle stringhe e le operazioni sui quadri di campo. Il riconoscimento della qualifica PAV o PES non avviene tramite un esame esterno ma attraverso una valutazione interna documentata dal datore di lavoro, che deve verificare la formazione teorica, l'esperienza pratica e la conoscenza delle procedure di sicurezza del lavoratore, redigendo apposito registro o attestazione aziendale. Non esiste una durata formale di validità definita dalla norma, ma è buona pratica aggiornare la valutazione ogni volta che cambiano le tecnologie utilizzate, le procedure di sicurezza o le qualifiche stesse a seguito di revisione della norma CEI 11-27.
Quali sistemi anticaduta servono per installare pannelli su un tetto a due falde?
I lavori di installazione di pannelli fotovoltaici su coperture a due falde sono lavori in quota ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 81/08 (altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile), con obbligo di adozione di idonee misure di protezione collettiva e individuale contro le cadute. Il sistema di protezione individuale anticaduta deve essere conforme alla norma EN 363, che definisce il sistema anticaduta completo come l'insieme di: imbracatura per il corpo (EN 361), dispositivo anticaduta (retrattile EN 360 o su linea guida EN 353), connettori (EN 362) e punto di ancoraggio (EN 795). Per le coperture a due falde il sistema più idoneo è la linea vita orizzontale certificata EN 795 classe C (linea orizzontale flessibile) o classe D (linea rigida su guida), che consente la libertà di movimento lungo il colmo e le falde senza necessità di ricollegare l'imbracatura. L'ancoraggio strutturale deve essere progettato e certificato per resistere a un carico minimo statico di 12 kN per punto di ancoraggio singolo (EN 795), equivalente a circa 1.200 kg. La linea vita deve essere progettata da un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) che tenga conto del numero massimo di lavoratori collegati simultaneamente, della pendenza della falda, del materiale del manto di copertura e della distanza dal bordo. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve descrivere in dettaglio il sistema anticaduta adottato, i punti di ancoraggio, le procedure di utilizzo e le modalità di salvataggio in caso di caduta con sospensione inerte. Prima di ogni utilizzo, il sistema anticaduta deve essere verificato visivamente e, con periodicità annuale, sottoposto a ispezione da parte di un tecnico competente.
Il rischio elettrico DC di un impianto fotovoltaico è diverso da quello AC?
Sì, il rischio elettrico in corrente continua (DC) presenta caratteristiche fisiopatologiche diverse e per alcuni aspetti più pericolose rispetto alla corrente alternata (AC), che gli installatori fotovoltaici devono conoscere. In corrente alternata a 50 Hz, il ciclo di alternanza della corrente provoca contrazioni muscolari ritmiche che possono impedire al lavoratore di lasciar andare il conduttore (tetanizzazione), ma la stessa alternanza riduce la probabilità di fibrillazione ventricolare per tensioni inferiori a 230 V. In corrente continua, la corrente non alterna e il rischio di "non poter mollare" per spasmo muscolare è ridotto, tuttavia la fibrillazione ventricolare può insorgere a valori di corrente inferiori rispetto all'AC e la soglia di pericolo si abbassa significativamente. Il rischio più critico nel fotovoltaico DC è l'arco elettrico: a differenza dell'AC, dove l'arco si estingue naturalmente a ogni passaggio per lo zero della tensione (100 volte al secondo), in DC l'arco è autoalimentato e non si estingue autonomamente, potendo persistere e propagarsi con conseguenze gravi (temperature superiori a 6.000°C, proiezione di metallo fuso, incendio). Gli impianti fotovoltaici con stringhe di moduli in serie possono raggiungere tensioni DC tra 600 V e 1500 V, il che li classifica come alta tensione DC ai sensi della CEI EN 50160. Le protezioni specifiche per il rischio DC comprendono: guanti isolanti in gomma certificati per la tensione di esercizio DC (classe 1 per tensioni fino a 7.500 V secondo IEC 60903), strumenti di misura con categoria di misura adeguata (CAT III o IV), procedure di isolamento e blocco (lock-out/tag-out) prima di qualsiasi intervento sui cavi DC. Il DVR deve valutare specificamente il rischio elettrico DC, distinto dal rischio AC dell'impianto di rete.
Un installatore fotovoltaico autonomo con P.IVA ha obblighi in materia di sicurezza?
Sì. Il lavoratore autonomo (libero professionista o titolare di P.IVA senza dipendenti) che opera come installatore fotovoltaico è soggetto agli obblighi previsti dagli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/08. L'art. 21 obbliga il lavoratore autonomo a utilizzare attrezzature di lavoro conformi al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) e alle norme di sicurezza vigenti, a munirsi di DPI adeguati ai rischi dell'attività, e a munirsi di apposita tessera di riconoscimento nei cantieri. Non è obbligato a redigere un DVR se privo di dipendenti, ma deve comunque valutare i rischi cui è esposto e adottare le misure preventive appropriate. Quando l'installatore autonomo opera presso un cantiere del committente o di un'altra impresa, si applica l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (interferenze tra lavoratori di imprese diverse): il committente o il datore di lavoro che gestisce il cantiere ha l'obbligo di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) se si verificano interferenze tra l'attività dell'autonomo e quella di altri lavoratori. In cantieri edili soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (presenza del coordinatore per la sicurezza), il lavoratore autonomo è equiparato all'impresa esecutrice per quanto riguarda il rispetto del PSC e le indicazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). È quindi necessario, in sede di accordo con il committente, definire per iscritto le responsabilità reciproche in materia di sicurezza, le modalità di coordinamento e la fornitura dei DPI collettivi eventualmente a carico del committente stesso.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è obbligatorio per un impianto fotovoltaico su tetto di un capannone?
L'obbligo di redigere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e di nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è disciplinato dall'art. 90 e dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08. L'obbligo scatta al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: (1) la durata presunta del cantiere supera i 200 uomini-giorno (somma delle giornate lavorative di tutti i lavoratori coinvolti); (2) nel cantiere sono presenti simultaneamente più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente; (3) il cantiere rientra tra quelli con rischi particolari elencati nell'Allegato XI del D.Lgs. 81/08, tra cui i lavori in quota con rischio di caduta dall'alto di altezza superiore a 2 metri e i lavori su linee elettriche o impianti elettrici in tensione. Per l'installazione fotovoltaica su un capannone industriale, la condizione più frequentemente rilevante è la presenza di più imprese (installatori fotovoltaici, elettricisti per l'allacciamento alla rete, posatori di linea vita), che fa scattare l'obbligo di PSC indipendentemente dalla durata. Se è presente una sola impresa e la durata è inferiore a 200 uomini-giorno, il PSC non è obbligatorio ma il committente deve comunque notificare preliminare all'ASL e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) se i lavori rientrano nelle soglie di cui all'art. 99 D.Lgs. 81/08. In ogni caso, ciascuna impresa esecutrice è obbligata a redigere il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza), che deve descrivere le specifiche misure di sicurezza adottate per i lavori in copertura.
Come si gestisce il rischio di scivolamento su coperture bagnate durante l'installazione fotovoltaica?
Il rischio di scivolamento su coperture bagnate è uno dei rischi più rilevanti e frequentemente sottovalutati nell'installazione fotovoltaica. La valutazione deve tenere conto del materiale del manto di copertura (tegole in laterizio, lamiera grecata, guaina bituminosa, fibrocemento), della pendenza della falda e delle condizioni meteorologiche al momento dei lavori. Le misure di prevenzione si articolano su più livelli. Sul piano organizzativo, il POS deve prevedere una procedura di verifica delle condizioni meteorologiche prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa in quota: i lavori in copertura non devono essere eseguiti in caso di pioggia, nebbia con bagnamento delle superfici, vento superiore a 14 m/s (forza 7 Beaufort) o presenza di ghiaccio o neve sul manto. Sul piano dei DPI, l'art. 76 del D.Lgs. 81/08 impone che le calzature da lavoro in quota siano dotate di suola antiscivolo specifica per superfici inclinate bagnate: le calzature conformi alla EN ISO 20345 con codice WRU (resistenza alla penetrazione dell'acqua) e suola con classificazione SRC (resistenza allo scivolamento su ceramica bagnata e acciaio) sono quelle minime raccomandate. L'utilizzo di tavole da lavoro posate sulla falda può ridurre il rischio di scivolamento distribuendo il carico e aumentando la superficie di contatto. Il sistema anticaduta (linea vita e imbracatura) deve essere considerato non come sostituto delle misure antiscivolo ma come misura di protezione complementare contro le conseguenze di una caduta. Il preposto ha l'obbligo di verificare prima dell'inizio dei lavori che le condizioni della copertura siano sicure e di sospendere immediatamente i lavori al mutare delle condizioni meteorologiche.
Quante ore di formazione servono per un installatore fotovoltaico?
La formazione degli installatori fotovoltaici si struttura su più livelli normativi che si sovrappongono. Il riferimento principale per la formazione di base in materia di sicurezza è l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (confermato dall'Accordo del 7 luglio 2016), che classifica le mansioni degli installatori fotovoltaici nel settore edile ad alto rischio (gruppo B — rischio alto). La formazione obbligatoria si articola in: 4 ore di formazione generale, identica per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore, con contenuti riguardanti il D.Lgs. 81/08, i diritti e doveri dei lavoratori, gli organismi di vigilanza; 12 ore di formazione specifica ad alto rischio, con contenuti riguardanti i rischi specifici dell'attività (lavori in quota, rischio elettrico DC e AC, rischio di scivolamento, utilizzo dei DPI anticaduta). Il totale è di 16 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Aggiuntivamente, per i lavori in quota con utilizzo di sistemi anticaduta è necessario seguire uno specifico corso per l'uso dei DPI anticaduta di terza categoria (imbracature e sistemi retrattili), secondo le indicazioni dell'art. 77 del D.Lgs. 81/08. Per la qualifica PES o PAV ai sensi della CEI 11-27, il datore di lavoro deve documentare la formazione elettrica specifica (a carico della norma tecnica, non dell'accordo SR) con contenuti e durata definiti dalla norma stessa. Se l'installatore intende operare su impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, può essere utile la certificazione come installatore di impianti a fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 28/2011 (recepimento Direttiva 2009/28/CE), conseguibile tramite i percorsi formativi riconosciuti dal GSE.

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Domande frequentiFAQ

Gli installatori fotovoltaici devono avere la qualifica PES o PAV?
Sì. L'installazione di impianti fotovoltaici comporta lavori su impianti elettrici in corrente continua (DC) e in corrente alternata (AC), rientrando quindi nel campo di applicazione della norma CEI 11-27 e dell'art. 82 del D.Lgs. 81/08. La norma CEI 11-27 (quarta edizione) classifica i lavoratori addetti ai lavori elettrici in tre livelli: PAV (Persona Avvertita), che ha ricevuto formazione di base sul rischio elettrico e può operare in zone controllate sotto la supervisione di un PES; PES (Persona Esperta in Sicurezza elettrica), che possiede competenze teoriche e pratiche tali da poter pianificare ed eseguire in autonomia lavori fuori tensione e, se esplicitamente abilitata dal datore di lavoro, lavori in prossimità di parti in tensione; PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione), abilitata a operare direttamente su parti in tensione in bassa tensione. Per gli installatori fotovoltaici la qualifica minima richiesta è PAV per chi opera sotto supervisione e PES per chi conduce le attività in autonomia, in particolare per le operazioni di collegamento dei moduli, la verifica delle stringhe e le operazioni sui quadri di campo. Il riconoscimento della qualifica PAV o PES non avviene tramite un esame esterno ma attraverso una valutazione interna documentata dal datore di lavoro, che deve verificare la formazione teorica, l'esperienza pratica e la conoscenza delle procedure di sicurezza del lavoratore, redigendo apposito registro o attestazione aziendale. Non esiste una durata formale di validità definita dalla norma, ma è buona pratica aggiornare la valutazione ogni volta che cambiano le tecnologie utilizzate, le procedure di sicurezza o le qualifiche stesse a seguito di revisione della norma CEI 11-27.
Quali sistemi anticaduta servono per installare pannelli su un tetto a due falde?
I lavori di installazione di pannelli fotovoltaici su coperture a due falde sono lavori in quota ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 81/08 (altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile), con obbligo di adozione di idonee misure di protezione collettiva e individuale contro le cadute. Il sistema di protezione individuale anticaduta deve essere conforme alla norma EN 363, che definisce il sistema anticaduta completo come l'insieme di: imbracatura per il corpo (EN 361), dispositivo anticaduta (retrattile EN 360 o su linea guida EN 353), connettori (EN 362) e punto di ancoraggio (EN 795). Per le coperture a due falde il sistema più idoneo è la linea vita orizzontale certificata EN 795 classe C (linea orizzontale flessibile) o classe D (linea rigida su guida), che consente la libertà di movimento lungo il colmo e le falde senza necessità di ricollegare l'imbracatura. L'ancoraggio strutturale deve essere progettato e certificato per resistere a un carico minimo statico di 12 kN per punto di ancoraggio singolo (EN 795), equivalente a circa 1.200 kg. La linea vita deve essere progettata da un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) che tenga conto del numero massimo di lavoratori collegati simultaneamente, della pendenza della falda, del materiale del manto di copertura e della distanza dal bordo. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve descrivere in dettaglio il sistema anticaduta adottato, i punti di ancoraggio, le procedure di utilizzo e le modalità di salvataggio in caso di caduta con sospensione inerte. Prima di ogni utilizzo, il sistema anticaduta deve essere verificato visivamente e, con periodicità annuale, sottoposto a ispezione da parte di un tecnico competente.
Il rischio elettrico DC di un impianto fotovoltaico è diverso da quello AC?
Sì, il rischio elettrico in corrente continua (DC) presenta caratteristiche fisiopatologiche diverse e per alcuni aspetti più pericolose rispetto alla corrente alternata (AC), che gli installatori fotovoltaici devono conoscere. In corrente alternata a 50 Hz, il ciclo di alternanza della corrente provoca contrazioni muscolari ritmiche che possono impedire al lavoratore di lasciar andare il conduttore (tetanizzazione), ma la stessa alternanza riduce la probabilità di fibrillazione ventricolare per tensioni inferiori a 230 V. In corrente continua, la corrente non alterna e il rischio di "non poter mollare" per spasmo muscolare è ridotto, tuttavia la fibrillazione ventricolare può insorgere a valori di corrente inferiori rispetto all'AC e la soglia di pericolo si abbassa significativamente. Il rischio più critico nel fotovoltaico DC è l'arco elettrico: a differenza dell'AC, dove l'arco si estingue naturalmente a ogni passaggio per lo zero della tensione (100 volte al secondo), in DC l'arco è autoalimentato e non si estingue autonomamente, potendo persistere e propagarsi con conseguenze gravi (temperature superiori a 6.000°C, proiezione di metallo fuso, incendio). Gli impianti fotovoltaici con stringhe di moduli in serie possono raggiungere tensioni DC tra 600 V e 1500 V, il che li classifica come alta tensione DC ai sensi della CEI EN 50160. Le protezioni specifiche per il rischio DC comprendono: guanti isolanti in gomma certificati per la tensione di esercizio DC (classe 1 per tensioni fino a 7.500 V secondo IEC 60903), strumenti di misura con categoria di misura adeguata (CAT III o IV), procedure di isolamento e blocco (lock-out/tag-out) prima di qualsiasi intervento sui cavi DC. Il DVR deve valutare specificamente il rischio elettrico DC, distinto dal rischio AC dell'impianto di rete.
Un installatore fotovoltaico autonomo con P.IVA ha obblighi in materia di sicurezza?
Sì. Il lavoratore autonomo (libero professionista o titolare di P.IVA senza dipendenti) che opera come installatore fotovoltaico è soggetto agli obblighi previsti dagli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/08. L'art. 21 obbliga il lavoratore autonomo a utilizzare attrezzature di lavoro conformi al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) e alle norme di sicurezza vigenti, a munirsi di DPI adeguati ai rischi dell'attività, e a munirsi di apposita tessera di riconoscimento nei cantieri. Non è obbligato a redigere un DVR se privo di dipendenti, ma deve comunque valutare i rischi cui è esposto e adottare le misure preventive appropriate. Quando l'installatore autonomo opera presso un cantiere del committente o di un'altra impresa, si applica l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (interferenze tra lavoratori di imprese diverse): il committente o il datore di lavoro che gestisce il cantiere ha l'obbligo di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) se si verificano interferenze tra l'attività dell'autonomo e quella di altri lavoratori. In cantieri edili soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (presenza del coordinatore per la sicurezza), il lavoratore autonomo è equiparato all'impresa esecutrice per quanto riguarda il rispetto del PSC e le indicazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). È quindi necessario, in sede di accordo con il committente, definire per iscritto le responsabilità reciproche in materia di sicurezza, le modalità di coordinamento e la fornitura dei DPI collettivi eventualmente a carico del committente stesso.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è obbligatorio per un impianto fotovoltaico su tetto di un capannone?
L'obbligo di redigere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e di nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è disciplinato dall'art. 90 e dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08. L'obbligo scatta al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: (1) la durata presunta del cantiere supera i 200 uomini-giorno (somma delle giornate lavorative di tutti i lavoratori coinvolti); (2) nel cantiere sono presenti simultaneamente più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente; (3) il cantiere rientra tra quelli con rischi particolari elencati nell'Allegato XI del D.Lgs. 81/08, tra cui i lavori in quota con rischio di caduta dall'alto di altezza superiore a 2 metri e i lavori su linee elettriche o impianti elettrici in tensione. Per l'installazione fotovoltaica su un capannone industriale, la condizione più frequentemente rilevante è la presenza di più imprese (installatori fotovoltaici, elettricisti per l'allacciamento alla rete, posatori di linea vita), che fa scattare l'obbligo di PSC indipendentemente dalla durata. Se è presente una sola impresa e la durata è inferiore a 200 uomini-giorno, il PSC non è obbligatorio ma il committente deve comunque notificare preliminare all'ASL e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) se i lavori rientrano nelle soglie di cui all'art. 99 D.Lgs. 81/08. In ogni caso, ciascuna impresa esecutrice è obbligata a redigere il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza), che deve descrivere le specifiche misure di sicurezza adottate per i lavori in copertura.
Come si gestisce il rischio di scivolamento su coperture bagnate durante l'installazione fotovoltaica?
Il rischio di scivolamento su coperture bagnate è uno dei rischi più rilevanti e frequentemente sottovalutati nell'installazione fotovoltaica. La valutazione deve tenere conto del materiale del manto di copertura (tegole in laterizio, lamiera grecata, guaina bituminosa, fibrocemento), della pendenza della falda e delle condizioni meteorologiche al momento dei lavori. Le misure di prevenzione si articolano su più livelli. Sul piano organizzativo, il POS deve prevedere una procedura di verifica delle condizioni meteorologiche prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa in quota: i lavori in copertura non devono essere eseguiti in caso di pioggia, nebbia con bagnamento delle superfici, vento superiore a 14 m/s (forza 7 Beaufort) o presenza di ghiaccio o neve sul manto. Sul piano dei DPI, l'art. 76 del D.Lgs. 81/08 impone che le calzature da lavoro in quota siano dotate di suola antiscivolo specifica per superfici inclinate bagnate: le calzature conformi alla EN ISO 20345 con codice WRU (resistenza alla penetrazione dell'acqua) e suola con classificazione SRC (resistenza allo scivolamento su ceramica bagnata e acciaio) sono quelle minime raccomandate. L'utilizzo di tavole da lavoro posate sulla falda può ridurre il rischio di scivolamento distribuendo il carico e aumentando la superficie di contatto. Il sistema anticaduta (linea vita e imbracatura) deve essere considerato non come sostituto delle misure antiscivolo ma come misura di protezione complementare contro le conseguenze di una caduta. Il preposto ha l'obbligo di verificare prima dell'inizio dei lavori che le condizioni della copertura siano sicure e di sospendere immediatamente i lavori al mutare delle condizioni meteorologiche.
Quante ore di formazione servono per un installatore fotovoltaico?
La formazione degli installatori fotovoltaici si struttura su più livelli normativi che si sovrappongono. Il riferimento principale per la formazione di base in materia di sicurezza è l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (confermato dall'Accordo del 7 luglio 2016), che classifica le mansioni degli installatori fotovoltaici nel settore edile ad alto rischio (gruppo B — rischio alto). La formazione obbligatoria si articola in: 4 ore di formazione generale, identica per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore, con contenuti riguardanti il D.Lgs. 81/08, i diritti e doveri dei lavoratori, gli organismi di vigilanza; 12 ore di formazione specifica ad alto rischio, con contenuti riguardanti i rischi specifici dell'attività (lavori in quota, rischio elettrico DC e AC, rischio di scivolamento, utilizzo dei DPI anticaduta). Il totale è di 16 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Aggiuntivamente, per i lavori in quota con utilizzo di sistemi anticaduta è necessario seguire uno specifico corso per l'uso dei DPI anticaduta di terza categoria (imbracature e sistemi retrattili), secondo le indicazioni dell'art. 77 del D.Lgs. 81/08. Per la qualifica PES o PAV ai sensi della CEI 11-27, il datore di lavoro deve documentare la formazione elettrica specifica (a carico della norma tecnica, non dell'accordo SR) con contenuti e durata definiti dalla norma stessa. Se l'installatore intende operare su impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, può essere utile la certificazione come installatore di impianti a fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 28/2011 (recepimento Direttiva 2009/28/CE), conseguibile tramite i percorsi formativi riconosciuti dal GSE.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III — Impianti e attrezzature elettriche (artt. 80-86)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)
  • Art. 107 D.Lgs. 81/08 — Definizione di lavoro in quota
  • Art. 21 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del lavoratore autonomo
  • Norma CEI 11-27 (quarta edizione) — Lavori su impianti elettrici, qualifiche PES/PAV/PEI
  • Norma EN 363 — Sistemi di arresto caduta individuali
  • Norma EN 795 — Dispositivi di ancoraggio anticaduta
  • IEC 60903 — Guanti isolanti per lavori elettrici
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione lavoratori, 16 ore rischio alto
  • D.Lgs. 28/2011 — Installatori impianti a fonti rinnovabili (recepimento Direttiva 2009/28/CE)

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