Gli obblighi per chi lavora sopra i 2 metri: scelta delle attrezzature, protezioni collettive e individuali, ponteggi e PiMUS, lavori su tetti, fotovoltaico e linee vita.
È lavoro in quota quello con rischio di caduta da oltre 2 metri. Il datore di lavoro deve preferire le protezioni collettive (parapetti, ponteggi, piattaforme) a quelle individuali; i sistemi anticaduta si usano quando le prime non sono possibili e richiedono addestramento. I ponteggi metallici richiedono sempre il PiMUS, e il progetto oltre i 20 metri.
Le regole sono negli artt. 105-156 del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV, Capo II) e valgono anche fuori dai cantieri. Qui sono raccolte anche le domande su ponteggi, coperture e installazione di impianti fotovoltaici.
Domande frequenti sui lavori in quotaFAQ
Quando un lavoro è “in quota”?
Quando espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/2008). La definizione vale in qualunque settore, non solo in edilizia: manutenzione di impianti, magazzini con scaffalature, coperture di capannoni, installazione di insegne o pannelli fotovoltaici.
Come si scelgono le attrezzature per lavorare in quota?
L’art. 111 impone di dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e di scegliere le attrezzature più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure. L’ordine pratico è: eliminare il lavoro in quota dove possibile; usare protezioni collettive (parapetti, ponteggi, trabattelli, piattaforme elevabili, reti); solo se non bastano, sistemi di protezione individuale contro le cadute. La scala portatile è ammessa solo quando l’uso di altre attrezzature più sicure non è giustificato per il limitato livello di rischio, la breve durata dell’impiego o le caratteristiche esistenti dei siti.
Cosa prevede l’art. 115 sui sistemi anticaduta?
Quando non sono state attuate misure di protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti tutti insieme: assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita flessibili e rigide, imbracature (art. 115). Il sistema va scelto considerando il tirante d’aria, cioè lo spazio libero sotto il lavoratore necessario ad arrestare la caduta senza urti.
Chi usa i DPI anticaduta deve fare formazione specifica?
Sì. I DPI anticaduta sono DPI di III categoria e per questi è obbligatorio, oltre alla formazione, l’addestramento all’uso (art. 77, comma 5). Chi lavora con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi deve seguire anche la formazione specifica dell’Allegato XXI. I DPI vanno ispezionati prima di ogni uso e verificati periodicamente secondo le istruzioni del fabbricante, che indicano anche la durata.
Quando serve il PiMUS e quando il progetto del ponteggio?
Il PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) serve sempre per i ponteggi metallici fissi: lo redige una persona competente secondo l’Allegato XXII ed è a disposizione del preposto e dei lavoratori (art. 134 e art. 136). Il progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato serve per i ponteggi alti più di 20 metri e per quelli montati in modo difforme dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale (art. 133). Montaggio e smontaggio avvengono sotto la diretta sorveglianza di un preposto, con lavoratori formati secondo l’Allegato XXI.
Cosa bisogna fare prima di lavorare su un tetto o una copertura?
Prima di procedere a lavori su tetti, coperture e simili bisogna accertare che abbiano resistenza sufficiente a sostenere lavoratori e materiali e, in caso contrario, adottare misure come tavole sopra le orditure o sottopalchi (art. 148). Vanno previste protezioni contro la caduta dal bordo e attraverso lucernari o lastre fragili, l’accesso in sicurezza e i punti di ancoraggio. Molte Regioni impongono, per nuove costruzioni e rifacimenti delle coperture, misure permanenti per l’accesso e il lavoro in sicurezza, come le linee vita.
L’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto ha regole proprie?
Valgono le stesse regole dei lavori in quota e, se si tratta di un cantiere, del Titolo IV: valutazione della resistenza della copertura, protezioni collettive o sistemi anticaduta, PiMUS se si monta un ponteggio, coordinamento se lavorano più imprese. In più va gestito il rischio elettrico, perché i moduli esposti alla luce producono tensione anche con l’impianto non collegato alla rete.
Le linee vita vanno verificate?
Sì. I dispositivi di ancoraggio devono essere installati secondo il progetto e le istruzioni del fabbricante e sottoposti alle ispezioni periodiche da questo indicate, oltre che controllati prima dell’uso. L’esito va documentato. Una linea vita senza documentazione di installazione e di ispezione non dà garanzie e non andrebbe usata.
Si possono usare scale portatili e trabattelli?
Sì, con limiti. Le scale portatili devono essere conformi alla norma UNI EN 131, poggiare su base stabile ed essere usate solo nei casi ammessi dall’art. 111, mantenendo sempre un appoggio e una presa sicuri (art. 113). I trabattelli (ponti su ruote) devono essere montati secondo le istruzioni del fabbricante, con ruote bloccate e senza spostarli con persone sopra (art. 140).