Lavori in Quota e Ponteggi: FAQ Obblighi D.Lgs. 81/08 Titolo IV
Risposte alle domande più frequenti sui lavori in quota e ponteggi: soglia dei 2 metri, PiMUS obbligatorio, abilitazioni ponteggiatori, DPI anticaduta per lavori su tetto, trabattelli, scale portatili e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IV Sezione II (artt. 105-123).
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il D.Lgs. 81/08 Titolo IV (artt. 105-123) impone precisi obblighi per i lavori in quota: adozione prioritaria di protezioni collettive, PiMUS per i ponteggi, formazione e abilitazione degli addetti al montaggio, DPI anticaduta certificati. Ti aiutiamo a strutturare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il PiMUS per il tuo cantiere e a scegliere le misure di protezione collettiva e individuale adeguate.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, imprese edili, RSPP, coordinatori per la sicurezza (CSE/CSP) e committenti in merito alla corretta gestione dei lavori in quota, con riferimento agli obblighi del D.Lgs. 81/08 Titolo IV Sezione II e alle sanzioni dell'art. 159.
Domande frequenti sui lavori in quota e i ponteggiFAQ
Da quale altezza si applicano le norme sui lavori in quota del D.Lgs. 81/08?
L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce come "lavoro in quota" qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Questa soglia è il punto di riferimento normativo fondamentale del Titolo IV, Capo II, Sezione II del D.Lgs. 81/08 (artt. 105-123). Al di sotto dei 2 metri di altezza le norme specifiche sui lavori in quota non si applicano in modo automatico, ma rimane comunque l'obbligo generale di valutare il rischio di caduta ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e di adottare misure di prevenzione proporzionate al rischio residuo. È importante precisare che la soglia dei 2 metri è calcolata rispetto al piano stabile più vicino su cui il lavoratore potrebbe cadere, non rispetto al suolo: pertanto, un lavoro eseguito su un tetto può esporre il lavoratore a rischi di caduta molto superiori ai 2 metri anche se la piattaforma di lavoro immediata si trova a meno di 2 metri dalla copertura. Superata la soglia, il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure collettive di protezione (parapetti, reti di sicurezza, ponteggi) prioritariamente rispetto ai dispositivi di protezione individuale anticaduta, secondo la gerarchia delle misure prevista dall'art. 15 D.Lgs. 81/08.
Cos'è il PiMUS e quando è obbligatorio?
Il PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio — è il documento tecnico obbligatorio che deve essere redatto prima di procedere al montaggio, all'uso e allo smontaggio di un ponteggio metallico fisso. L'obbligo è stabilito dall'art. 136 del D.Lgs. 81/08 e i contenuti minimi del PiMUS sono dettagliati nell'Allegato XXII al medesimo decreto. Il PiMUS deve essere predisposto da un professionista abilitato (ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale) ogni qualvolta non sia possibile utilizzare il schema tipo contenuto nel libretto del fabbricante del ponteggio per le operazioni previste. Il PiMUS deve contenere: gli elaborati grafici (pianta, prospetti e sezioni del ponteggio); i carichi previsti e la verifica di stabilità; le modalità e la sequenza delle operazioni di montaggio e smontaggio; le misure di sicurezza adottate per il personale addetto; le misure di protezione collettiva previste durante le fasi di montaggio e smontaggio; le istruzioni per la manutenzione e il controllo. Il PiMUS deve essere tenuto in cantiere e messo a disposizione dell'organo di vigilanza (ASL/ITL) a semplice richiesta. L'obbligo del PiMUS si applica a tutti i cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/08 e non è derogabile dalla contrattazione collettiva.
Chi può montare e smontare un ponteggio?
L'art. 136 co. 6 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi possono essere effettuati soltanto da lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in conformità alle istruzioni del fabbricante e al PiMUS. In particolare, l'art. 136 co. 7 prevede che il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione di ponteggi di altezza superiore a 20 metri, o per i quali il PiMUS sia stato redatto da un professionista abilitato in quanto non è possibile utilizzare lo schema tipo del libretto, possano essere eseguiti soltanto da lavoratori che hanno conseguito l'abilitazione specifica denominata "abilitazione al montaggio ponteggi" mediante frequenza di appositi corsi di formazione. L'abilitazione al montaggio di ponteggi metallici fissi è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e successive revisioni: prevede un corso base della durata di 28 ore con verifica finale, e un aggiornamento quinquennale della durata di 4 ore. I ponteggiatori abilitati devono essere sempre affiancati da un preposto con qualifica di "capo ponteggiatore" o da un lavoratore con esperienza equivalente documentata. Il responsabile del cantiere (impresa affidataria) risponde della corretta qualificazione del personale addetto ai ponteggi, anche qualora si avvalga di imprese subappaltatrici.
Quali DPI anticaduta sono obbligatori per i lavori su tetti?
Per i lavori su tetti e coperture a qualsiasi inclinazione, che per definizione si svolgono ad altezze superiori ai 2 metri, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 Titolo IV sui lavori in quota. I dispositivi di protezione individuale anticaduta obbligatori sono disciplinati dall'Allegato VIII al D.Lgs. 81/08 e dalle norme tecniche EN 363 (sistemi di arresto caduta) e EN 361 (imbracature per il corpo). Il sistema anticaduta completo per lavori su tetto comprende: (1) Imbracatura per il corpo intero (EN 361), che deve avvolgere il busto, le spalle e le cosce del lavoratore distribuendo le forze di arresto caduta su tutto il corpo; le imbracature pettorali sono ammesse solo per lavori in piano con rischio di scivolamento limitato. (2) Cordino di collegamento o dissipatore di energia (EN 354, EN 355), dimensionato in modo che la distanza di arresto totale (lunghezza del cordino + allungamento del dissipatore + altezza del lavoratore) non superi l'altezza disponibile rispetto al piano sottostante. (3) Dispositivo di ancoraggio (EN 795) certificato per carichi statici di almeno 10 kN per lavoratore, da installarsi su strutture portanti verificate dal calcolo strutturale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i DPI anticaduta a proprie spese, ad assicurarne l'idoneità e la manutenzione, e a formare i lavoratori sull'uso corretto ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08. I DPI anticaduta devono essere verificati prima di ogni utilizzo e sostituiti in caso di caduta o di deterioramento.
I lavori sul tetto di una casa privata richiedono il ponteggio?
Sì, in linea generale i lavori di manutenzione e ristrutturazione dei tetti di edifici privati richiedono l'adozione di misure di protezione collettiva contro le cadute, tra le quali il ponteggio è la soluzione più comune e sicura. L'art. 122 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nei lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto a più di 2 metri, devono essere adottate idonee impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali di protezione. Il fatto che il committente sia un privato non esime dall'obbligo: la normativa si applica ai cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 indipendentemente dalla natura pubblica o privata del committente. Il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 494/96 (sostituito dal D.Lgs. 81/08 stesso) prevedono l'obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) per i cantieri con più imprese esecutrici o con presenza di rischi particolari, compreso il rischio di caduta dall'alto. In alternativa al ponteggio tradizionale, per lavori di durata limitata su tetti a bassa pendenza, possono essere adottate soluzioni alternative equivalenti come trabattelli, piattaforme elevatrici (PLE) o sistemi di ancoraggio fissi certificati, purché assicurino un livello di protezione equivalente e siano documentati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Quali sono le sanzioni per mancato uso di DPI anticaduta in quota?
Le sanzioni per il mancato uso di dispositivi di protezione individuale anticaduta nei lavori in quota sono disciplinate dall'art. 159 del D.Lgs. 81/08. In particolare: il datore di lavoro e il dirigente che non forniscono ai lavoratori idonei DPI anticaduta ovvero che adibiscono i lavoratori a lavori in quota senza le necessarie misure di prevenzione e protezione collettive e individuali sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (sanzioni aggiornate dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 e dai successivi provvedimenti di adeguamento). Il preposto che non provvede affinché i lavoratori utilizzino i DPI anticaduta messi a disposizione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro. Il lavoratore che non utilizza i DPI anticaduta correttamente forniti è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 81/08. In caso di infortuni sul lavoro derivanti da caduta dall'alto per mancato uso di DPI o mancata adozione di misure di protezione collettiva, il datore di lavoro può incorrere in responsabilità penale per lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, con pene significativamente più severe. La responsabilità penale per infortuni da caduta in quota può estendersi anche al committente, al coordinatore per la sicurezza e al direttore dei lavori, in funzione del livello di controllo effettivamente esercitato.
Le scale portatili possono essere usate per lavori in quota?
Le scale portatili possono essere utilizzate per accedere ai piani di lavoro in quota, ma il loro impiego come posto di lavoro stabile per eseguire lavorazioni è soggetto a condizioni restrittive ai sensi degli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. 81/08. L'art. 113 stabilisce che le scale portatili devono essere conformi alle norme UNI EN 131 (scale a pioli portatili) e devono possedere requisiti costruttivi e di resistenza adeguati. L'art. 113-bis precisa che le scale portatili possono essere usate come posto di lavoro in quota solamente quando l'uso di altre attrezzature (ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici) non è giustificato a causa del basso livello di rischio e della breve durata dell'impiego, oppure quando le caratteristiche dei luoghi non consentono l'uso di tali attrezzature. In concreto, l'uso di scale portatili per eseguire lavori in quota è consentito per attività di breve durata (indicativamente meno di 30 minuti) a basso rischio, ma non può essere la soluzione standard per lavori ripetitivi o di lunga durata. La scala deve essere sempre stabilizzata correttamente: fissata superiormente o inferiormente, posizionata con inclinazione corretta (rapporto 1:4 tra sporgenza e altezza), dotata di dispositivi antiscivolamento, e presidiata da un secondo lavoratore a terra durante l'uso. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve giustificare la scelta della scala portatile rispetto a soluzioni alternative più sicure.
Un trabattello è equiparato a un ponteggio dal punto di vista normativo?
No, il trabattello e il ponteggio metallico fisso sono disciplinati da norme distinte all'interno del D.Lgs. 81/08, sebbene entrambi siano attrezzature di lavoro in quota soggette alle disposizioni generali del Titolo IV Sezione II. Il ponteggio metallico fisso è disciplinato dagli artt. 131-138 del D.Lgs. 81/08 e richiede: autorizzazione ministeriale del fabbricante, libretto del ponteggio, PiMUS per le configurazioni non standard, formazione specifica degli addetti al montaggio (abilitazione ponteggiatori ex Accordo Stato-Regioni 2012), progetto strutturale firmato da un ingegnere o architetto per ponteggi oltre certi limiti dimensionali. Il trabattello (torre mobile di accesso e di lavoro, in inglese MEWP — Mobile Elevated Work Platform del tipo a torre) è disciplinato dall'art. 140 del D.Lgs. 81/08 come "ponteggio movibile" e deve essere conforme alla norma tecnica UNI EN 1004 (torri di accesso e di lavoro costruite con elementi prefabbricati). Per il trabattello non è richiesto il PiMUS, ma il montaggio deve avvenire secondo le istruzioni del fabbricante e da parte di lavoratori adeguatamente formati. Il trabattello non richiede l'abilitazione specifica dei ponteggiatori, ma il lavoratore che lo monta deve aver ricevuto formazione documentata sull'uso sicuro. In entrambi i casi, il datore di lavoro deve documentare nel POS la scelta dell'attrezzatura e le misure di sicurezza adottate, e deve verificare la stabilità del piano di appoggio prima dell'uso.
Da quale altezza si applicano le norme sui lavori in quota del D.Lgs. 81/08?
L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce come "lavoro in quota" qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Questa soglia è il punto di riferimento normativo fondamentale del Titolo IV, Capo II, Sezione II del D.Lgs. 81/08 (artt. 105-123). Al di sotto dei 2 metri di altezza le norme specifiche sui lavori in quota non si applicano in modo automatico, ma rimane comunque l'obbligo generale di valutare il rischio di caduta ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e di adottare misure di prevenzione proporzionate al rischio residuo. È importante precisare che la soglia dei 2 metri è calcolata rispetto al piano stabile più vicino su cui il lavoratore potrebbe cadere, non rispetto al suolo: pertanto, un lavoro eseguito su un tetto può esporre il lavoratore a rischi di caduta molto superiori ai 2 metri anche se la piattaforma di lavoro immediata si trova a meno di 2 metri dalla copertura. Superata la soglia, il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure collettive di protezione (parapetti, reti di sicurezza, ponteggi) prioritariamente rispetto ai dispositivi di protezione individuale anticaduta, secondo la gerarchia delle misure prevista dall'art. 15 D.Lgs. 81/08.
Cos'è il PiMUS e quando è obbligatorio?
Il PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio — è il documento tecnico obbligatorio che deve essere redatto prima di procedere al montaggio, all'uso e allo smontaggio di un ponteggio metallico fisso. L'obbligo è stabilito dall'art. 136 del D.Lgs. 81/08 e i contenuti minimi del PiMUS sono dettagliati nell'Allegato XXII al medesimo decreto. Il PiMUS deve essere predisposto da un professionista abilitato (ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale) ogni qualvolta non sia possibile utilizzare il schema tipo contenuto nel libretto del fabbricante del ponteggio per le operazioni previste. Il PiMUS deve contenere: gli elaborati grafici (pianta, prospetti e sezioni del ponteggio); i carichi previsti e la verifica di stabilità; le modalità e la sequenza delle operazioni di montaggio e smontaggio; le misure di sicurezza adottate per il personale addetto; le misure di protezione collettiva previste durante le fasi di montaggio e smontaggio; le istruzioni per la manutenzione e il controllo. Il PiMUS deve essere tenuto in cantiere e messo a disposizione dell'organo di vigilanza (ASL/ITL) a semplice richiesta. L'obbligo del PiMUS si applica a tutti i cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/08 e non è derogabile dalla contrattazione collettiva.
Chi può montare e smontare un ponteggio?
L'art. 136 co. 6 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi possono essere effettuati soltanto da lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in conformità alle istruzioni del fabbricante e al PiMUS. In particolare, l'art. 136 co. 7 prevede che il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione di ponteggi di altezza superiore a 20 metri, o per i quali il PiMUS sia stato redatto da un professionista abilitato in quanto non è possibile utilizzare lo schema tipo del libretto, possano essere eseguiti soltanto da lavoratori che hanno conseguito l'abilitazione specifica denominata "abilitazione al montaggio ponteggi" mediante frequenza di appositi corsi di formazione. L'abilitazione al montaggio di ponteggi metallici fissi è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e successive revisioni: prevede un corso base della durata di 28 ore con verifica finale, e un aggiornamento quinquennale della durata di 4 ore. I ponteggiatori abilitati devono essere sempre affiancati da un preposto con qualifica di "capo ponteggiatore" o da un lavoratore con esperienza equivalente documentata. Il responsabile del cantiere (impresa affidataria) risponde della corretta qualificazione del personale addetto ai ponteggi, anche qualora si avvalga di imprese subappaltatrici.
Quali DPI anticaduta sono obbligatori per i lavori su tetti?
Per i lavori su tetti e coperture a qualsiasi inclinazione, che per definizione si svolgono ad altezze superiori ai 2 metri, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 Titolo IV sui lavori in quota. I dispositivi di protezione individuale anticaduta obbligatori sono disciplinati dall'Allegato VIII al D.Lgs. 81/08 e dalle norme tecniche EN 363 (sistemi di arresto caduta) e EN 361 (imbracature per il corpo). Il sistema anticaduta completo per lavori su tetto comprende: (1) Imbracatura per il corpo intero (EN 361), che deve avvolgere il busto, le spalle e le cosce del lavoratore distribuendo le forze di arresto caduta su tutto il corpo; le imbracature pettorali sono ammesse solo per lavori in piano con rischio di scivolamento limitato. (2) Cordino di collegamento o dissipatore di energia (EN 354, EN 355), dimensionato in modo che la distanza di arresto totale (lunghezza del cordino + allungamento del dissipatore + altezza del lavoratore) non superi l'altezza disponibile rispetto al piano sottostante. (3) Dispositivo di ancoraggio (EN 795) certificato per carichi statici di almeno 10 kN per lavoratore, da installarsi su strutture portanti verificate dal calcolo strutturale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i DPI anticaduta a proprie spese, ad assicurarne l'idoneità e la manutenzione, e a formare i lavoratori sull'uso corretto ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08. I DPI anticaduta devono essere verificati prima di ogni utilizzo e sostituiti in caso di caduta o di deterioramento.
I lavori sul tetto di una casa privata richiedono il ponteggio?
Sì, in linea generale i lavori di manutenzione e ristrutturazione dei tetti di edifici privati richiedono l'adozione di misure di protezione collettiva contro le cadute, tra le quali il ponteggio è la soluzione più comune e sicura. L'art. 122 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nei lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto a più di 2 metri, devono essere adottate idonee impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali di protezione. Il fatto che il committente sia un privato non esime dall'obbligo: la normativa si applica ai cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 indipendentemente dalla natura pubblica o privata del committente. Il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 494/96 (sostituito dal D.Lgs. 81/08 stesso) prevedono l'obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) per i cantieri con più imprese esecutrici o con presenza di rischi particolari, compreso il rischio di caduta dall'alto. In alternativa al ponteggio tradizionale, per lavori di durata limitata su tetti a bassa pendenza, possono essere adottate soluzioni alternative equivalenti come trabattelli, piattaforme elevatrici (PLE) o sistemi di ancoraggio fissi certificati, purché assicurino un livello di protezione equivalente e siano documentati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Quali sono le sanzioni per mancato uso di DPI anticaduta in quota?
Le sanzioni per il mancato uso di dispositivi di protezione individuale anticaduta nei lavori in quota sono disciplinate dall'art. 159 del D.Lgs. 81/08. In particolare: il datore di lavoro e il dirigente che non forniscono ai lavoratori idonei DPI anticaduta ovvero che adibiscono i lavoratori a lavori in quota senza le necessarie misure di prevenzione e protezione collettive e individuali sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (sanzioni aggiornate dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 e dai successivi provvedimenti di adeguamento). Il preposto che non provvede affinché i lavoratori utilizzino i DPI anticaduta messi a disposizione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro. Il lavoratore che non utilizza i DPI anticaduta correttamente forniti è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 81/08. In caso di infortuni sul lavoro derivanti da caduta dall'alto per mancato uso di DPI o mancata adozione di misure di protezione collettiva, il datore di lavoro può incorrere in responsabilità penale per lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, con pene significativamente più severe. La responsabilità penale per infortuni da caduta in quota può estendersi anche al committente, al coordinatore per la sicurezza e al direttore dei lavori, in funzione del livello di controllo effettivamente esercitato.
Le scale portatili possono essere usate per lavori in quota?
Le scale portatili possono essere utilizzate per accedere ai piani di lavoro in quota, ma il loro impiego come posto di lavoro stabile per eseguire lavorazioni è soggetto a condizioni restrittive ai sensi degli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. 81/08. L'art. 113 stabilisce che le scale portatili devono essere conformi alle norme UNI EN 131 (scale a pioli portatili) e devono possedere requisiti costruttivi e di resistenza adeguati. L'art. 113-bis precisa che le scale portatili possono essere usate come posto di lavoro in quota solamente quando l'uso di altre attrezzature (ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici) non è giustificato a causa del basso livello di rischio e della breve durata dell'impiego, oppure quando le caratteristiche dei luoghi non consentono l'uso di tali attrezzature. In concreto, l'uso di scale portatili per eseguire lavori in quota è consentito per attività di breve durata (indicativamente meno di 30 minuti) a basso rischio, ma non può essere la soluzione standard per lavori ripetitivi o di lunga durata. La scala deve essere sempre stabilizzata correttamente: fissata superiormente o inferiormente, posizionata con inclinazione corretta (rapporto 1:4 tra sporgenza e altezza), dotata di dispositivi antiscivolamento, e presidiata da un secondo lavoratore a terra durante l'uso. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve giustificare la scelta della scala portatile rispetto a soluzioni alternative più sicure.
Un trabattello è equiparato a un ponteggio dal punto di vista normativo?
No, il trabattello e il ponteggio metallico fisso sono disciplinati da norme distinte all'interno del D.Lgs. 81/08, sebbene entrambi siano attrezzature di lavoro in quota soggette alle disposizioni generali del Titolo IV Sezione II. Il ponteggio metallico fisso è disciplinato dagli artt. 131-138 del D.Lgs. 81/08 e richiede: autorizzazione ministeriale del fabbricante, libretto del ponteggio, PiMUS per le configurazioni non standard, formazione specifica degli addetti al montaggio (abilitazione ponteggiatori ex Accordo Stato-Regioni 2012), progetto strutturale firmato da un ingegnere o architetto per ponteggi oltre certi limiti dimensionali. Il trabattello (torre mobile di accesso e di lavoro, in inglese MEWP — Mobile Elevated Work Platform del tipo a torre) è disciplinato dall'art. 140 del D.Lgs. 81/08 come "ponteggio movibile" e deve essere conforme alla norma tecnica UNI EN 1004 (torri di accesso e di lavoro costruite con elementi prefabbricati). Per il trabattello non è richiesto il PiMUS, ma il montaggio deve avvenire secondo le istruzioni del fabbricante e da parte di lavoratori adeguatamente formati. Il trabattello non richiede l'abilitazione specifica dei ponteggiatori, ma il lavoratore che lo monta deve aver ricevuto formazione documentata sull'uso sicuro. In entrambi i casi, il datore di lavoro deve documentare nel POS la scelta dell'attrezzatura e le misure di sicurezza adottate, e deve verificare la stabilità del piano di appoggio prima dell'uso.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo IV Sezione II — Ponteggi e lavori in quota (artt. 105-123)
Art. 107 D.Lgs. 81/08 — Definizione di lavoro in quota (soglia 2 metri)
Art. 113 D.Lgs. 81/08 — Scale portatili
Art. 122 D.Lgs. 81/08 — Ponteggi e opere provvisionali
Art. 136 D.Lgs. 81/08 — Montaggio e smontaggio ponteggi