Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Lavoro Intermittente e Sicurezza: obblighi DVR, formazione e sorveglianza sanitaria

Risposte agli obblighi di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con contratto intermittente (a chiamata): inclusione nel DVR, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, DPI e comunicazione preventiva all'INL ai sensi del D.Lgs. 81/08 e artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente al contratto di lavoro intermittente disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015: DVR (art. 28), formazione (art. 37), sorveglianza sanitaria (art. 41) e fornitura di DPI (artt. 74-79) valgono senza deroghe, indipendentemente dalla discontinuità della prestazione. Il datore deve inoltre comunicare preventivamente ogni chiamata all'INL ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2015.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sulla corretta gestione della sicurezza dei lavoratori con contratto intermittente (a chiamata), con riferimento al D.Lgs. 81/08, agli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione obbligatoria.

Domande frequenti sulla sicurezza dei lavoratori con contratto intermittenteFAQ

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente al contratto di lavoro intermittente?
Sì, in modo pieno e senza deroghe. Il contratto di lavoro intermittente — detto anche contratto a chiamata — è disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) sul piano contrattuale-lavoristico, ma sul piano della sicurezza sul lavoro il riferimento esclusivo rimane il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), che non prevede eccezioni né regimi ridotti per questa tipologia contrattuale. Tutti gli obblighi fondamentali del datore di lavoro si applicano nella loro pienezza: redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28), formazione adeguata alla mansione e al livello di rischio (art. 37), informazione sui rischi specifici (art. 36), sorveglianza sanitaria ove prevista (art. 41), fornitura gratuita dei DPI (artt. 74-79), consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50). Il fatto che la prestazione lavorativa sia discontinua — ovvero resa soltanto nei periodi in cui il datore esercita la chiamata — non riduce la portata di questi obblighi. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2004, emanata in vigenza della disciplina precedente (D.Lgs. 276/2003), ha chiarito questo principio in modo inequivoco, e i suoi contenuti restano attuali anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. L'approccio logico è il seguente: ogni volta che il lavoratore intermittente viene chiamato a prestare la propria opera, egli è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti, espostoagli stessi rischi dei colleghi in forza con contratto continuativo. Da quel momento, ogni norma di prevenzione si applica integralmente.
Il lavoratore intermittente deve essere incluso nel DVR?
Sì. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve coprire tutti i rischi per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori dell'azienda, includendo esplicitamente i lavoratori con contratto intermittente tra i gruppi omogenei di mansioni valutati. In pratica, se una mansione intermittente è ricorrente — per esempio un cameriere chiamato nei fine settimana, un magazziniere attivato nei picchi stagionali, un operatore di cassa nei periodi natalizi — tale mansione deve già essere presente nel DVR con il relativo profilo di rischio, le misure preventive adottate e i DPI previsti. Il datore non è tenuto a riscrivere il DVR a ogni nuova chiamata, ma deve assicurarsi che la mansione del lavoratore intermittente sia ivi contemplata. Se invece si tratta di una mansione nuova, con rischi non ancora analizzati all'interno del documento, il DVR deve essere aggiornato prima dell'avvio della prestazione, così come previsto dall'art. 29 comma 3 D.Lgs. 81/08 in tutti i casi in cui insorgano modificazioni del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza. L'omissione o l'aggiornamento carente del DVR costituisce reato ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 e produce effetti aggravanti in caso di infortunio o malattia professionale del lavoratore intermittente, poiché dimostra che il rischio cui il lavoratore era esposto non era stato correttamente identificato e gestito.
La formazione sulla sicurezza per i lavoratori intermittenti è proporzionata all'orario di lavoro?
No. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fissa monte-ore minimi di formazione che non subiscono riduzioni proporzionali in ragione della natura intermittente del rapporto di lavoro. I monte-ore sono: 4 ore di formazione generale (identiche per tutti i lavoratori) più 4 ore di formazione specifica per mansioni a rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto. La formazione deve essere completata — o documentata come già acquisita — prima che il lavoratore venga avviato alla mansione per la prima chiamata. È tuttavia prevista una semplificazione rilevante: la formazione già ricevuta presso un precedente datore di lavoro, documentata da attestato valido e riferita alla stessa mansione e allo stesso livello di rischio, può essere riconosciuta senza dover ripetere l'intero percorso. La valutazione della pertinenza e completezza degli attestati è rimessa al datore, eventualmente con il supporto dell'RSPP. Resta invece sempre obbligatorio, indipendentemente dalla formazione pregressa, fornire l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08: questa informazione è personalizzata per la singola struttura e deve essere ripetuta ogni volta che il lavoratore accede a un luogo di lavoro diverso. Il lavoratore intermittente privo di formazione adeguata non può essere chiamato a prestare la propria opera. L'avvio alla mansione senza formazione completa espone il datore a sanzioni penali ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal verificarsi di infortuni.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche per il lavoratore intermittente?
Sì, quando la mansione affidata comporta rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è prevista dalla legge. L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 lega l'obbligo di sorveglianza alla presenza di rischi specifici nella mansione, non alla continuità o alla durata del rapporto di lavoro. Movimentazione manuale dei carichi, esposizione a rumore sopra il valore d'azione, utilizzo di videoterminali per più di venti ore settimanali, esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni o fisici: in tutti questi casi la visita medica preventiva deve essere effettuata prima dell'avvio alla mansione per la prima chiamata. Per le chiamate successive, il giudizio di idoneità già rilasciato dal medico competente mantiene la propria validità per il periodo stabilito nel protocollo sanitario, esattamente come avviene per i lavoratori a tempo pieno. Il medico competente deve essere informato della tipologia contrattuale intermittente per poter calibrare correttamente il protocollo di sorveglianza, eventualmente introducendo valutazioni periodiche più frequenti se la discontinuità del rapporto rende difficile il monitoraggio continuativo. Anche qui è possibile avvalersi della documentazione sanitaria prodotta da un precedente datore di lavoro, ma la valutazione della sua completezza e pertinenza spetta al medico competente. La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria, nei casi in cui essa è obbligatoria, costituisce reato e invalida di fatto il giudizio di idoneità alla mansione, con conseguenze significative sia per il datore sia per il lavoratore in caso di danni alla salute.
Il datore deve comunicare preventivamente all'INL prima di ogni chiamata?
Sì. L'art. 17 del D.Lgs. 81/2015 impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ogni chiamata del lavoratore intermittente, prima che la prestazione abbia inizio. La comunicazione può avvenire tramite SMS, posta elettronica, fax o qualunque altro mezzo idoneo a documentarne la trasmissione, e deve indicare: il nominativo del lavoratore, la data di inizio della prestazione e la presumibile durata della stessa. Se la prestazione si protrae oltre la durata indicata, il datore è tenuto a effettuare una nuova comunicazione prima della scadenza inizialmente dichiarata. La comunicazione deve precedere l'avvio effettivo del lavoro: non è ammessa una comunicazione contestuale o successiva. La violazione di questo obbligo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione (art. 17 comma 2 D.Lgs. 81/2015). L'adempimento di questa comunicazione ha anche una rilevanza diretta sul piano della sicurezza e assicurativo: in caso di infortunio occorso durante una prestazione non comunicata all'INL, il datore si trova in una posizione di difficoltà probatoria significativa, poiché l'assenza di comunicazione preventiva può far dubitare dell'esistenza stessa del rapporto di lavoro nel momento dell'evento lesivo e può complicare il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL. La corretta tenuta delle comunicazioni preventive è quindi uno strumento di tutela sia per il datore sia per il lavoratore.
In quali settori è ammesso il contratto di lavoro intermittente?
L'art. 13 del D.Lgs. 81/2015 individua due criteri alternativi di ammissibilità del contratto intermittente, che devono ricorrere congiuntamente alle esigenze oggettive dell'azienda. Primo criterio — rinvio alla contrattazione collettiva: il contratto intermittente è ammesso per le attività individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifiche previsioni contrattuali aggiornate, si applica ancora la tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, che elenca le attività caratterizzate da esigenze intermittenti o stagionali (es. lavorazioni alberghiere e di ristorazione, spettacolo, trasporto, lavori agricoli stagionali). Secondo criterio — età del lavoratore: indipendentemente dal settore, il contratto intermittente è ammesso per lavoratori con meno di 24 anni (a condizione che la prestazione sia svolta entro il venticinquesimo anno d'età) e per lavoratori con più di 55 anni. Questo criterio soggettivo si applica a qualsiasi attività produttiva. La norma pone anche un limite quantitativo: lo stesso lavoratore non può prestare la propria opera in favore dello stesso datore per più di 400 giornate nell'arco di tre anni solari consecutivi, salvo specifiche eccezioni nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Il superamento di tale soglia determina la trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo pieno e indeterminato. Sul piano della sicurezza, l'impresa deve verificare che il contratto intermittente sia legalmente fondato prima di avviare il lavoratore alla mansione, poiché un contratto nullo o illegittimo non modifica la responsabilità del datore in materia prevenzionistica.
Quali DPI deve ricevere il lavoratore intermittente?
Il lavoratore intermittente ha diritto agli stessi Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i lavoratori a tempo pieno o indeterminato che svolgono la medesima mansione. Gli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08 non operano alcuna distinzione in base alla tipologia o alla durata del contratto: ogni lavoratore esposto ai rischi per i quali i DPI sono prescritti nel DVR deve riceverli gratuitamente, in misura adeguata e conformi alle norme di prodotto applicabili (Regolamento UE 2016/425 per i DPI). I DPI forniti al lavoratore intermittente devono essere: idonei alla mansione specifica e al profilo di rischio; conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza; mantenuti in buone condizioni di funzionamento, con sostituzione tempestiva in caso di usura o danneggiamento; accompagnati da formazione e istruzioni sull'uso corretto e sui limiti di protezione. La consegna deve essere documentata nel registro DPI o in un documento equivalente firmato dal lavoratore. Una buona prassi aziendale per la gestione dei lavoratori intermittenti prevede l'assegnazione di un set di DPI personali per ciascun lavoratore, eventualmente custoditi in azienda tra una chiamata e l'altra, al fine di garantire continuità nella disponibilità e tracciabilità della consegna. Questa soluzione è preferibile rispetto alla condivisione di DPI tra più lavoratori, che pone problemi igienici (in particolare per otoprotettori, guanti e mascherine) e di adeguatezza individuale (es. taglie, visiere regolabili). La mancata fornitura di DPI o la loro inadeguatezza rispetto ai rischi del DVR espone il datore a sanzioni penali e a responsabilità civile in caso di infortuni o malattie professionali.
Il lavoratore intermittente in stato di disponibilità (standby) è tutelato dall'INAIL?
La questione va distinta in due fasi temporali con regimi di tutela differenti. Durante la prestazione attiva — ovvero nei periodi in cui il lavoratore ha risposto alla chiamata ed è concretamente al lavoro — la tutela INAIL è piena e identica a quella di qualsiasi altro lavoratore subordinato. L'infortunio occorso durante la prestazione è riconoscibile come infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con conseguente obbligo di denuncia da parte del datore e diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative ordinarie. Durante il periodo di disponibilità (standby) — ovvero quando il lavoratore è in attesa di chiamata e non sta effettivamente prestando la propria opera — la tutela INAIL è invece sospesa, poiché non vi è attività lavorativa in corso. Tuttavia, nel momento in cui il lavoratore risponde alla chiamata e si mette in viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, la tutela INAIL per infortuni in itinere si riattiva ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 38/2000, a condizione che il percorso seguito sia quello normale tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro indicato nella chiamata. Fondamentale, anche ai fini della tutela assicurativa, è la corretta e preventiva comunicazione all'INL prevista dall'art. 17 D.Lgs. 81/2015: un infortunio avvenuto durante una prestazione non comunicata presenta profili di complessità nella fase di riconoscimento da parte dell'INAIL, poiché l'assenza di comunicazione preventiva rende più difficile provare l'esistenza del rapporto di lavoro nel momento dell'evento. Il datore deve inoltre garantire che il lavoratore intermittente sia in possesso di un'adeguata copertura assicurativa INAIL, verificando la corretta classificazione del codice ATECO e del tasso di premio applicabile alla mansione svolta.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente al contratto di lavoro intermittente?
Sì, in modo pieno e senza deroghe. Il contratto di lavoro intermittente — detto anche contratto a chiamata — è disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) sul piano contrattuale-lavoristico, ma sul piano della sicurezza sul lavoro il riferimento esclusivo rimane il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), che non prevede eccezioni né regimi ridotti per questa tipologia contrattuale. Tutti gli obblighi fondamentali del datore di lavoro si applicano nella loro pienezza: redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28), formazione adeguata alla mansione e al livello di rischio (art. 37), informazione sui rischi specifici (art. 36), sorveglianza sanitaria ove prevista (art. 41), fornitura gratuita dei DPI (artt. 74-79), consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50). Il fatto che la prestazione lavorativa sia discontinua — ovvero resa soltanto nei periodi in cui il datore esercita la chiamata — non riduce la portata di questi obblighi. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2004, emanata in vigenza della disciplina precedente (D.Lgs. 276/2003), ha chiarito questo principio in modo inequivoco, e i suoi contenuti restano attuali anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. L'approccio logico è il seguente: ogni volta che il lavoratore intermittente viene chiamato a prestare la propria opera, egli è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti, espostoagli stessi rischi dei colleghi in forza con contratto continuativo. Da quel momento, ogni norma di prevenzione si applica integralmente.
Il lavoratore intermittente deve essere incluso nel DVR?
Sì. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve coprire tutti i rischi per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori dell'azienda, includendo esplicitamente i lavoratori con contratto intermittente tra i gruppi omogenei di mansioni valutati. In pratica, se una mansione intermittente è ricorrente — per esempio un cameriere chiamato nei fine settimana, un magazziniere attivato nei picchi stagionali, un operatore di cassa nei periodi natalizi — tale mansione deve già essere presente nel DVR con il relativo profilo di rischio, le misure preventive adottate e i DPI previsti. Il datore non è tenuto a riscrivere il DVR a ogni nuova chiamata, ma deve assicurarsi che la mansione del lavoratore intermittente sia ivi contemplata. Se invece si tratta di una mansione nuova, con rischi non ancora analizzati all'interno del documento, il DVR deve essere aggiornato prima dell'avvio della prestazione, così come previsto dall'art. 29 comma 3 D.Lgs. 81/08 in tutti i casi in cui insorgano modificazioni del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza. L'omissione o l'aggiornamento carente del DVR costituisce reato ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 e produce effetti aggravanti in caso di infortunio o malattia professionale del lavoratore intermittente, poiché dimostra che il rischio cui il lavoratore era esposto non era stato correttamente identificato e gestito.
La formazione sulla sicurezza per i lavoratori intermittenti è proporzionata all'orario di lavoro?
No. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fissa monte-ore minimi di formazione che non subiscono riduzioni proporzionali in ragione della natura intermittente del rapporto di lavoro. I monte-ore sono: 4 ore di formazione generale (identiche per tutti i lavoratori) più 4 ore di formazione specifica per mansioni a rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto. La formazione deve essere completata — o documentata come già acquisita — prima che il lavoratore venga avviato alla mansione per la prima chiamata. È tuttavia prevista una semplificazione rilevante: la formazione già ricevuta presso un precedente datore di lavoro, documentata da attestato valido e riferita alla stessa mansione e allo stesso livello di rischio, può essere riconosciuta senza dover ripetere l'intero percorso. La valutazione della pertinenza e completezza degli attestati è rimessa al datore, eventualmente con il supporto dell'RSPP. Resta invece sempre obbligatorio, indipendentemente dalla formazione pregressa, fornire l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08: questa informazione è personalizzata per la singola struttura e deve essere ripetuta ogni volta che il lavoratore accede a un luogo di lavoro diverso. Il lavoratore intermittente privo di formazione adeguata non può essere chiamato a prestare la propria opera. L'avvio alla mansione senza formazione completa espone il datore a sanzioni penali ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal verificarsi di infortuni.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche per il lavoratore intermittente?
Sì, quando la mansione affidata comporta rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è prevista dalla legge. L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 lega l'obbligo di sorveglianza alla presenza di rischi specifici nella mansione, non alla continuità o alla durata del rapporto di lavoro. Movimentazione manuale dei carichi, esposizione a rumore sopra il valore d'azione, utilizzo di videoterminali per più di venti ore settimanali, esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni o fisici: in tutti questi casi la visita medica preventiva deve essere effettuata prima dell'avvio alla mansione per la prima chiamata. Per le chiamate successive, il giudizio di idoneità già rilasciato dal medico competente mantiene la propria validità per il periodo stabilito nel protocollo sanitario, esattamente come avviene per i lavoratori a tempo pieno. Il medico competente deve essere informato della tipologia contrattuale intermittente per poter calibrare correttamente il protocollo di sorveglianza, eventualmente introducendo valutazioni periodiche più frequenti se la discontinuità del rapporto rende difficile il monitoraggio continuativo. Anche qui è possibile avvalersi della documentazione sanitaria prodotta da un precedente datore di lavoro, ma la valutazione della sua completezza e pertinenza spetta al medico competente. La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria, nei casi in cui essa è obbligatoria, costituisce reato e invalida di fatto il giudizio di idoneità alla mansione, con conseguenze significative sia per il datore sia per il lavoratore in caso di danni alla salute.
Il datore deve comunicare preventivamente all'INL prima di ogni chiamata?
Sì. L'art. 17 del D.Lgs. 81/2015 impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ogni chiamata del lavoratore intermittente, prima che la prestazione abbia inizio. La comunicazione può avvenire tramite SMS, posta elettronica, fax o qualunque altro mezzo idoneo a documentarne la trasmissione, e deve indicare: il nominativo del lavoratore, la data di inizio della prestazione e la presumibile durata della stessa. Se la prestazione si protrae oltre la durata indicata, il datore è tenuto a effettuare una nuova comunicazione prima della scadenza inizialmente dichiarata. La comunicazione deve precedere l'avvio effettivo del lavoro: non è ammessa una comunicazione contestuale o successiva. La violazione di questo obbligo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione (art. 17 comma 2 D.Lgs. 81/2015). L'adempimento di questa comunicazione ha anche una rilevanza diretta sul piano della sicurezza e assicurativo: in caso di infortunio occorso durante una prestazione non comunicata all'INL, il datore si trova in una posizione di difficoltà probatoria significativa, poiché l'assenza di comunicazione preventiva può far dubitare dell'esistenza stessa del rapporto di lavoro nel momento dell'evento lesivo e può complicare il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL. La corretta tenuta delle comunicazioni preventive è quindi uno strumento di tutela sia per il datore sia per il lavoratore.
In quali settori è ammesso il contratto di lavoro intermittente?
L'art. 13 del D.Lgs. 81/2015 individua due criteri alternativi di ammissibilità del contratto intermittente, che devono ricorrere congiuntamente alle esigenze oggettive dell'azienda. Primo criterio — rinvio alla contrattazione collettiva: il contratto intermittente è ammesso per le attività individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifiche previsioni contrattuali aggiornate, si applica ancora la tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, che elenca le attività caratterizzate da esigenze intermittenti o stagionali (es. lavorazioni alberghiere e di ristorazione, spettacolo, trasporto, lavori agricoli stagionali). Secondo criterio — età del lavoratore: indipendentemente dal settore, il contratto intermittente è ammesso per lavoratori con meno di 24 anni (a condizione che la prestazione sia svolta entro il venticinquesimo anno d'età) e per lavoratori con più di 55 anni. Questo criterio soggettivo si applica a qualsiasi attività produttiva. La norma pone anche un limite quantitativo: lo stesso lavoratore non può prestare la propria opera in favore dello stesso datore per più di 400 giornate nell'arco di tre anni solari consecutivi, salvo specifiche eccezioni nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Il superamento di tale soglia determina la trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo pieno e indeterminato. Sul piano della sicurezza, l'impresa deve verificare che il contratto intermittente sia legalmente fondato prima di avviare il lavoratore alla mansione, poiché un contratto nullo o illegittimo non modifica la responsabilità del datore in materia prevenzionistica.
Quali DPI deve ricevere il lavoratore intermittente?
Il lavoratore intermittente ha diritto agli stessi Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i lavoratori a tempo pieno o indeterminato che svolgono la medesima mansione. Gli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08 non operano alcuna distinzione in base alla tipologia o alla durata del contratto: ogni lavoratore esposto ai rischi per i quali i DPI sono prescritti nel DVR deve riceverli gratuitamente, in misura adeguata e conformi alle norme di prodotto applicabili (Regolamento UE 2016/425 per i DPI). I DPI forniti al lavoratore intermittente devono essere: idonei alla mansione specifica e al profilo di rischio; conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza; mantenuti in buone condizioni di funzionamento, con sostituzione tempestiva in caso di usura o danneggiamento; accompagnati da formazione e istruzioni sull'uso corretto e sui limiti di protezione. La consegna deve essere documentata nel registro DPI o in un documento equivalente firmato dal lavoratore. Una buona prassi aziendale per la gestione dei lavoratori intermittenti prevede l'assegnazione di un set di DPI personali per ciascun lavoratore, eventualmente custoditi in azienda tra una chiamata e l'altra, al fine di garantire continuità nella disponibilità e tracciabilità della consegna. Questa soluzione è preferibile rispetto alla condivisione di DPI tra più lavoratori, che pone problemi igienici (in particolare per otoprotettori, guanti e mascherine) e di adeguatezza individuale (es. taglie, visiere regolabili). La mancata fornitura di DPI o la loro inadeguatezza rispetto ai rischi del DVR espone il datore a sanzioni penali e a responsabilità civile in caso di infortuni o malattie professionali.
Il lavoratore intermittente in stato di disponibilità (standby) è tutelato dall'INAIL?
La questione va distinta in due fasi temporali con regimi di tutela differenti. Durante la prestazione attiva — ovvero nei periodi in cui il lavoratore ha risposto alla chiamata ed è concretamente al lavoro — la tutela INAIL è piena e identica a quella di qualsiasi altro lavoratore subordinato. L'infortunio occorso durante la prestazione è riconoscibile come infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con conseguente obbligo di denuncia da parte del datore e diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative ordinarie. Durante il periodo di disponibilità (standby) — ovvero quando il lavoratore è in attesa di chiamata e non sta effettivamente prestando la propria opera — la tutela INAIL è invece sospesa, poiché non vi è attività lavorativa in corso. Tuttavia, nel momento in cui il lavoratore risponde alla chiamata e si mette in viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, la tutela INAIL per infortuni in itinere si riattiva ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 38/2000, a condizione che il percorso seguito sia quello normale tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro indicato nella chiamata. Fondamentale, anche ai fini della tutela assicurativa, è la corretta e preventiva comunicazione all'INL prevista dall'art. 17 D.Lgs. 81/2015: un infortunio avvenuto durante una prestazione non comunicata presenta profili di complessità nella fase di riconoscimento da parte dell'INAIL, poiché l'assenza di comunicazione preventiva rende più difficile provare l'esistenza del rapporto di lavoro nel momento dell'evento. Il datore deve inoltre garantire che il lavoratore intermittente sia in possesso di un'adeguata copertura assicurativa INAIL, verificando la corretta classificazione del codice ATECO e del tasso di premio applicabile alla mansione svolta.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (artt. 28, 36, 37, 41, 50, 55, 74-79)
  • D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act) — artt. 13-18: contratto di lavoro intermittente
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 27/2004 — Contratto di lavoro intermittente e obblighi prevenzionistici
  • D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
  • D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 art. 12 — Tutela INAIL per infortuni in itinere
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI): requisiti essenziali e marcatura CE
  • R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 — Tabella delle attività con esigenze intermittenti o stagionali

Ti serve un preventivo per FAQ Lavoro Intermittente e Sicurezza?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito