FAQ Apprendisti — Obblighi formazione sicurezza, sorveglianza sanitaria e DPI 2026
Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza degli apprendisti: il D.Lgs. 81/08 li equipara ai lavoratori ordinari, con obblighi di formazione identici e tutele rafforzate per i minorenni (D.Lgs. 345/1999). Scopri ore di formazione, lavori vietati ai minori, sorveglianza sanitaria e come strutturare il DVR per questa categoria vulnerabile.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Gli apprendisti sono lavoratori ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/08 e beneficiano di tutte le tutele previste dalla normativa di sicurezza. Per i minorenni si aggiungono le protezioni del D.Lgs. 345/1999 sui lavori vietati e la sorveglianza sanitaria obbligatoria. Ti aiutiamo a strutturare la formazione, il DVR e i protocolli sanitari per i tuoi apprendisti.
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Queste FAQ chiariscono gli obblighi di datori di lavoro e RSPP in materia di sicurezza per gli apprendisti, una categoria di lavoratori vulnerabili che richiede attenzione specifica per inesperienza, età spesso giovane e condizione di apprendimento.
Domande frequenti sulla sicurezza degli apprendistiFAQ
Gli apprendisti sono lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e godono delle stesse tutele?
Sì, in modo esplicito e inequivocabile. L'art. 2 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" chiunque svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, inclusi gli apprendisti. Gli apprendisti sono quindi lavoratori a tutti gli effetti ai fini della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e beneficiano di tutte le tutele previste dal D.Lgs. 81/08: diritto alla formazione e informazione sui rischi (artt. 36-37), diritto ai dispositivi di protezione individuale (art. 74-79), diritto alla sorveglianza sanitaria ove prevista (art. 41), diritto a lavorare in un ambiente sicuro. Il datore di lavoro ha nei confronti dell'apprendista gli stessi obblighi che ha verso qualsiasi altro lavoratore, con alcune integrazioni derivanti dalla specifica condizione di soggetto in formazione. Anzi, la legge considera l'apprendista un soggetto particolarmente vulnerabile, in quanto generalmente privo di esperienza professionale e spesso giovane, il che richiede una maggiore attenzione del datore di lavoro e del tutor aziendale. La violazione degli obblighi di sicurezza nei confronti degli apprendisti è sanzionata allo stesso modo (o più gravemente, se l'apprendista è minorenne) che per qualsiasi altro lavoratore.
Quante ore di formazione sulla sicurezza deve ricevere un apprendista?
Gli apprendisti devono ricevere la stessa formazione obbligatoria in materia di sicurezza prevista per tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e relativi aggiornamenti). In base all'Accordo, la formazione si articola in due moduli: (1) Formazione generale: 4 ore, uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore, sui concetti generali di sicurezza, normativa di riferimento e diritti e doveri del lavoratore; (2) Formazione specifica: variabile in base al livello di rischio dell'attività svolta: 4 ore per attività a rischio basso, 8 ore per attività a rischio medio, 12 ore per attività a rischio alto (edilizia, agricoltura, estrazioni minerarie, ecc.). Totale: da 8 a 16 ore, identiche a quelle previste per un lavoratore ordinario della stessa mansione. La formazione deve avvenire prima dell'assunzione o, al più tardi, entro 60 giorni dall'assunzione, con il lavoratore preventivamente adibito solo alle mansioni a basso rischio. Per gli apprendisti di primo livello (sistema duale) che frequentano anche percorsi di istruzione e formazione professionale, parte della formazione sulla sicurezza può essere erogata nell'ambito del percorso formativo scolastico, ma il datore di lavoro deve verificare che i contenuti siano adeguati e coprire eventuali lacune con formazione integrativa aziendale. Gli aggiornamenti periodici (ogni 5 anni) si applicano agli apprendisti allo stesso modo che agli altri lavoratori.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli apprendisti minorenni?
Sì, con obblighi rafforzati rispetto ai lavoratori adulti. Per gli apprendisti minorenni si applicano le disposizioni del D.Lgs. 345/1999 (che recepisce la Direttiva 94/33/CE sul lavoro minorile) in combinato disposto con il D.Lgs. 81/08. L'art. 8 del D.Lgs. 345/1999 prevede che prima di adibire un minore all'attività lavorativa e, successivamente, a intervalli regolari, il datore di lavoro faccia effettuare al minore una visita medica da parte del medico competente per valutare la sua idoneità al lavoro. Per i minori adibiti ad attività con rischi specifici per la salute (es. vibrazioni, rumore, agenti chimici, movimentazione manuale di carichi), la sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria, indipendentemente dai valori di esposizione: la vulnerabilità fisiologica del minore in crescita giustifica una soglia di tutela più bassa rispetto agli adulti. La sorveglianza sanitaria per i minori deve essere più frequente rispetto a quella ordinaria: il medico competente stabilisce la periodicità sulla base del profilo di rischio individuale e dell'età del soggetto. È importante ricordare che il datore di lavoro che intende assumere un minore deve effettuare preventivamente la valutazione dei rischi specifici per i lavoratori giovani (art. 7 D.Lgs. 345/1999), che deve confluire nel DVR. Anche gli apprendisti maggiorenni beneficiano della sorveglianza sanitaria ogni volta che la mansione comporta i rischi elencati nell'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Chi paga la formazione sulla sicurezza dell'apprendista?
La formazione sulla sicurezza è interamente a carico del datore di lavoro, senza eccezioni. L'art. 37 co. 12 del D.Lgs. 81/08 stabilisce esplicitamente che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Questo principio vale a maggior ragione per gli apprendisti, il cui contratto è già caratterizzato da una componente formativa preponderante. Le ore dedicate alla formazione sulla sicurezza rientrano nell'orario di lavoro e sono retribuite normalmente. Il datore di lavoro può eventualmente accedere a fondi interprofessionali o a finanziamenti regionali per coprire i costi della formazione obbligatoria (compresi i costi dei docenti, dei materiali didattici e del mancato lavoro produttivo durante le ore di formazione), ma ciò non modifica in alcun modo l'obbligo di garantirla. La formazione sulla sicurezza non si confonde con la formazione professionale dell'apprendistato (che può essere erogata anche da istituti formativi accreditati): sono due distinti percorsi con fonti normative e finalità diverse. Alcune regioni e i fondi interprofessionali come Fondimpresa, Fondirigenti, Formatemp offrono cofinanziamenti specifici per la formazione sicurezza nelle PMI, che i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria possono aiutare a individuare.
Quali lavori sono vietati ai minori e agli apprendisti minorenni?
Il D.Lgs. 345/1999, in attuazione della Direttiva 94/33/CE, stabilisce un elenco tassativo di lavori vietati ai minori (soggetti di età inferiore a 18 anni), che non possono essere derogati nemmeno nell'ambito di un contratto di apprendistato. I divieti riguardano: (1) Lavori con esposizione ad agenti fisici: radiazioni ionizzanti, rumore al di sopra dei valori limite, vibrazioni intense, temperature estreme, atmosfere iperbariche; (2) Lavori con esposizione ad agenti chimici pericolosi: sostanze cancerogene o mutagene, agenti che causano danni irreversibili, piombo e suoi composti, amianto; (3) Lavori con esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (rischio di infezioni gravi); (4) Lavori con rischio di infortuni gravi: lavori in quota superiori ai 2 metri senza adeguate protezioni, utilizzo di macchine pericolose non presidiabili, demolizioni, lavori su impianti elettrici; (5) Lavori notturni (art. 17 D.Lgs. 345/1999): i minori non possono essere adibiti al lavoro notturno, inteso come prestazione tra le ore 22:00 e le ore 6:00 (o tra le 23:00 e le 7:00 per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni); (6) Lavori vietati specifici di settore elencati negli allegati al D.Lgs. 345/1999 (es. macellazione di animali, certi lavori minerari). Il datore di lavoro che adibisce un minore a lavori vietati è passibile di sanzioni penali e amministrative severe. È essenziale che il DVR identifichi esplicitamente i lavori vietati ai minori presenti nella realtà aziendale.
Come deve essere strutturata la sezione del DVR dedicata agli apprendisti?
Il DVR deve contenere una sezione specifica per i lavoratori appartenenti a gruppi vulnerabili, tra cui gli apprendisti e i lavoratori minorenni, ai sensi dell'art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08, che richiede la valutazione di "tutti i rischi" comprendendo esplicitamente quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali i giovani lavoratori. La sezione del DVR dedicata agli apprendisti deve contenere: (1) Identificazione degli apprendisti presenti in azienda (mansioni ricoperte, età, eventuali minorenni); (2) Analisi specifica dei rischi ai quali gli apprendisti sono esposti in relazione alle mansioni svolte, tenendo conto della loro inesperienza, della mancanza di consapevolezza dei rischi e del loro stadio di sviluppo (per i minorenni); (3) Verifica della conformità delle mansioni assegnate agli apprendisti con i divieti del D.Lgs. 345/1999 per i minori; (4) Identificazione del tutor aziendale responsabile dell'affiancamento dell'apprendista e delle sue competenze in materia di sicurezza; (5) Piano di formazione sulla sicurezza specifico per gli apprendisti, con indicazione delle date di erogazione e della documentazione di completamento; (6) Misure di prevenzione e protezione specifiche per gli apprendisti (es. maggiore supervisione durante le prime fasi della mansione, introduzione graduale a compiti con rischi crescenti, verifica della comprensione delle istruzioni di sicurezza); (7) Sorveglianza sanitaria: riferimento al protocollo sanitario e alle visite programmate. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambia il numero o le mansioni degli apprendisti.
Gli apprendisti sono lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e godono delle stesse tutele?
Sì, in modo esplicito e inequivocabile. L'art. 2 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" chiunque svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, inclusi gli apprendisti. Gli apprendisti sono quindi lavoratori a tutti gli effetti ai fini della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e beneficiano di tutte le tutele previste dal D.Lgs. 81/08: diritto alla formazione e informazione sui rischi (artt. 36-37), diritto ai dispositivi di protezione individuale (art. 74-79), diritto alla sorveglianza sanitaria ove prevista (art. 41), diritto a lavorare in un ambiente sicuro. Il datore di lavoro ha nei confronti dell'apprendista gli stessi obblighi che ha verso qualsiasi altro lavoratore, con alcune integrazioni derivanti dalla specifica condizione di soggetto in formazione. Anzi, la legge considera l'apprendista un soggetto particolarmente vulnerabile, in quanto generalmente privo di esperienza professionale e spesso giovane, il che richiede una maggiore attenzione del datore di lavoro e del tutor aziendale. La violazione degli obblighi di sicurezza nei confronti degli apprendisti è sanzionata allo stesso modo (o più gravemente, se l'apprendista è minorenne) che per qualsiasi altro lavoratore.
Quante ore di formazione sulla sicurezza deve ricevere un apprendista?
Gli apprendisti devono ricevere la stessa formazione obbligatoria in materia di sicurezza prevista per tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e relativi aggiornamenti). In base all'Accordo, la formazione si articola in due moduli: (1) Formazione generale: 4 ore, uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore, sui concetti generali di sicurezza, normativa di riferimento e diritti e doveri del lavoratore; (2) Formazione specifica: variabile in base al livello di rischio dell'attività svolta: 4 ore per attività a rischio basso, 8 ore per attività a rischio medio, 12 ore per attività a rischio alto (edilizia, agricoltura, estrazioni minerarie, ecc.). Totale: da 8 a 16 ore, identiche a quelle previste per un lavoratore ordinario della stessa mansione. La formazione deve avvenire prima dell'assunzione o, al più tardi, entro 60 giorni dall'assunzione, con il lavoratore preventivamente adibito solo alle mansioni a basso rischio. Per gli apprendisti di primo livello (sistema duale) che frequentano anche percorsi di istruzione e formazione professionale, parte della formazione sulla sicurezza può essere erogata nell'ambito del percorso formativo scolastico, ma il datore di lavoro deve verificare che i contenuti siano adeguati e coprire eventuali lacune con formazione integrativa aziendale. Gli aggiornamenti periodici (ogni 5 anni) si applicano agli apprendisti allo stesso modo che agli altri lavoratori.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli apprendisti minorenni?
Sì, con obblighi rafforzati rispetto ai lavoratori adulti. Per gli apprendisti minorenni si applicano le disposizioni del D.Lgs. 345/1999 (che recepisce la Direttiva 94/33/CE sul lavoro minorile) in combinato disposto con il D.Lgs. 81/08. L'art. 8 del D.Lgs. 345/1999 prevede che prima di adibire un minore all'attività lavorativa e, successivamente, a intervalli regolari, il datore di lavoro faccia effettuare al minore una visita medica da parte del medico competente per valutare la sua idoneità al lavoro. Per i minori adibiti ad attività con rischi specifici per la salute (es. vibrazioni, rumore, agenti chimici, movimentazione manuale di carichi), la sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria, indipendentemente dai valori di esposizione: la vulnerabilità fisiologica del minore in crescita giustifica una soglia di tutela più bassa rispetto agli adulti. La sorveglianza sanitaria per i minori deve essere più frequente rispetto a quella ordinaria: il medico competente stabilisce la periodicità sulla base del profilo di rischio individuale e dell'età del soggetto. È importante ricordare che il datore di lavoro che intende assumere un minore deve effettuare preventivamente la valutazione dei rischi specifici per i lavoratori giovani (art. 7 D.Lgs. 345/1999), che deve confluire nel DVR. Anche gli apprendisti maggiorenni beneficiano della sorveglianza sanitaria ogni volta che la mansione comporta i rischi elencati nell'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Chi paga la formazione sulla sicurezza dell'apprendista?
La formazione sulla sicurezza è interamente a carico del datore di lavoro, senza eccezioni. L'art. 37 co. 12 del D.Lgs. 81/08 stabilisce esplicitamente che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Questo principio vale a maggior ragione per gli apprendisti, il cui contratto è già caratterizzato da una componente formativa preponderante. Le ore dedicate alla formazione sulla sicurezza rientrano nell'orario di lavoro e sono retribuite normalmente. Il datore di lavoro può eventualmente accedere a fondi interprofessionali o a finanziamenti regionali per coprire i costi della formazione obbligatoria (compresi i costi dei docenti, dei materiali didattici e del mancato lavoro produttivo durante le ore di formazione), ma ciò non modifica in alcun modo l'obbligo di garantirla. La formazione sulla sicurezza non si confonde con la formazione professionale dell'apprendistato (che può essere erogata anche da istituti formativi accreditati): sono due distinti percorsi con fonti normative e finalità diverse. Alcune regioni e i fondi interprofessionali come Fondimpresa, Fondirigenti, Formatemp offrono cofinanziamenti specifici per la formazione sicurezza nelle PMI, che i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria possono aiutare a individuare.
Quali lavori sono vietati ai minori e agli apprendisti minorenni?
Il D.Lgs. 345/1999, in attuazione della Direttiva 94/33/CE, stabilisce un elenco tassativo di lavori vietati ai minori (soggetti di età inferiore a 18 anni), che non possono essere derogati nemmeno nell'ambito di un contratto di apprendistato. I divieti riguardano: (1) Lavori con esposizione ad agenti fisici: radiazioni ionizzanti, rumore al di sopra dei valori limite, vibrazioni intense, temperature estreme, atmosfere iperbariche; (2) Lavori con esposizione ad agenti chimici pericolosi: sostanze cancerogene o mutagene, agenti che causano danni irreversibili, piombo e suoi composti, amianto; (3) Lavori con esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (rischio di infezioni gravi); (4) Lavori con rischio di infortuni gravi: lavori in quota superiori ai 2 metri senza adeguate protezioni, utilizzo di macchine pericolose non presidiabili, demolizioni, lavori su impianti elettrici; (5) Lavori notturni (art. 17 D.Lgs. 345/1999): i minori non possono essere adibiti al lavoro notturno, inteso come prestazione tra le ore 22:00 e le ore 6:00 (o tra le 23:00 e le 7:00 per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni); (6) Lavori vietati specifici di settore elencati negli allegati al D.Lgs. 345/1999 (es. macellazione di animali, certi lavori minerari). Il datore di lavoro che adibisce un minore a lavori vietati è passibile di sanzioni penali e amministrative severe. È essenziale che il DVR identifichi esplicitamente i lavori vietati ai minori presenti nella realtà aziendale.
Come deve essere strutturata la sezione del DVR dedicata agli apprendisti?
Il DVR deve contenere una sezione specifica per i lavoratori appartenenti a gruppi vulnerabili, tra cui gli apprendisti e i lavoratori minorenni, ai sensi dell'art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08, che richiede la valutazione di "tutti i rischi" comprendendo esplicitamente quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali i giovani lavoratori. La sezione del DVR dedicata agli apprendisti deve contenere: (1) Identificazione degli apprendisti presenti in azienda (mansioni ricoperte, età, eventuali minorenni); (2) Analisi specifica dei rischi ai quali gli apprendisti sono esposti in relazione alle mansioni svolte, tenendo conto della loro inesperienza, della mancanza di consapevolezza dei rischi e del loro stadio di sviluppo (per i minorenni); (3) Verifica della conformità delle mansioni assegnate agli apprendisti con i divieti del D.Lgs. 345/1999 per i minori; (4) Identificazione del tutor aziendale responsabile dell'affiancamento dell'apprendista e delle sue competenze in materia di sicurezza; (5) Piano di formazione sulla sicurezza specifico per gli apprendisti, con indicazione delle date di erogazione e della documentazione di completamento; (6) Misure di prevenzione e protezione specifiche per gli apprendisti (es. maggiore supervisione durante le prime fasi della mansione, introduzione graduale a compiti con rischi crescenti, verifica della comprensione delle istruzioni di sicurezza); (7) Sorveglianza sanitaria: riferimento al protocollo sanitario e alle visite programmate. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambia il numero o le mansioni degli apprendisti.
Fonti normative
Art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 — Definizione di lavoratore (include apprendisti)
Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Art. 28 D.Lgs. 81/08 — Valutazione dei rischi per gruppi vulnerabili
Art. 41 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria
D.Lgs. 345/1999 — Tutela del lavoro dei minori (recepimento Dir. 94/33/CE)
Art. 7 D.Lgs. 345/1999 — Valutazione dei rischi per i lavoratori giovani
Art. 8 D.Lgs. 345/1999 — Sorveglianza sanitaria per i minori
Art. 17 D.Lgs. 345/1999 — Divieto di lavoro notturno per i minori
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione sicurezza lavoratori
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