Codice ATECO 2025
Il codice 27.12 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rischio elettrico nelle prove e nei collaudi dei quadri
- Tagli e schiacciamenti nella lavorazione della lamiera e delle barre
- Movimenti ripetitivi nel cablaggio
- Movimentazione di quadri e trasformatori
- Arco elettrico durante prove ad alta corrente
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Sala prove
L'area di collaudo va delimitata in modo che nessuno possa avvicinarsi ai quadri in tensione se non autorizzato, con segnalazioni luminose durante le prove. Gli operatori devono essere persone esperte o avvertite secondo la norma CEI 11-27, con DPI adatti all'arco elettrico per le prove ad alta corrente.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 27.12
- DVR con valutazione del rischio elettrico nelle sale prova
- Procedure di collaudo con aree delimitate e qualifiche degli operatori (norma CEI 11-27)
- Documentazione di conformità dei quadri alle norme della serie CEI EN 61439
- Verifiche periodiche di carriponte, gru e apparecchi di sollevamento (art. 71 e Allegato VII D.Lgs. 81/2008)
- Nomina del medico competente se la valutazione lo richiede
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori elettrici e attribuzione delle qualifiche PES/PAV/PEI (norma CEI 11-27) per collaudi e interventi sotto tensione o in prossimità
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Formazione e addestramento per l'uso di carriponte e gru; abilitazione per le gru nei casi previsti dall'Accordo Stato-Regioni
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 27.12: livello 1 o 2.
Livello 2 se lo stabilimento rientra nel DPR 151/2011, ad esempio per trasformatori in olio oltre 1 m³ o depositi oltre le soglie; livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Sala prove accessibile durante i collaudi
- Qualifiche PES/PAV non attribuite per iscritto