Profilo del codice ATECO 29.31
Il codice ATECO 29.31 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori. Si tratta di un’attività della categoria industria, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
La fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli comprende centraline di controllo motore (ECU), sensori, impianti di illuminazione, sistemi ADAS, cablaggi e, per i veicoli elettrici, inverter, BMS e moduli batteria ad alta tensione. I sistemi HV (High Voltage) oltre i 60 V in corrente continua richiedono specifiche misure di sicurezza elettrica e formazione certificata PES/PAV. Lo stoccaggio e la manipolazione di celle agli ioni di litio comportano rischi di thermal runaway: necessari piani di emergenza specifici con procedure antincendio adeguate (agenti estinguenti CO2 o schiuma per batterie). Le attività di collaudo EMC generano campi elettromagnetici: valutazione CEM obbligatoria ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio elettrico da prove e collaudi su componenti ad alta tensione (sistemi HV per veicoli elettrici), rischio chimico da solventi, resine epossidiche, flussanti per saldatura e batterie al litio, rumore da macchinari di produzione e collaudo, rischio meccanico da robot industriali, presse e macchine di assemblaggio, esposizione a campi elettromagnetici generati durante le prove funzionali, movimentazione di componenti e gruppi pesanti. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 29.31
- DVR con valutazione rischio elettrico, chimico, meccanico e CEM (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP, MC, addetti antincendio e primo soccorso
- Sorveglianza sanitaria con audiometria e controllo neurologico per CEM
- Schede di sicurezza per solventi, resine, flussanti e elettroliti batterie
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 29.31: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003 | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Abilitazione PES/PAV per lavori elettrici su impianti BT e MT (CEI 11-27) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per movimentazione e stoccaggio batterie agli ioni di litio | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 29.31 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per reparti di assemblaggio; livello 3 in presenza di stoccaggio significativo di batterie agli ioni di litio o sostanze infiammabili
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 29.31 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — rischio infortunistico elevato per lavori su sistemi elettrici in alta tensione. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 29.31 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL
- ARPA
- ENEA (per impianti con sorgenti CEM significative)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 29.31 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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