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Sicurezza sul lavoro per ATECO 29.10: Fabbricazione di autoveicoli

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 29.10.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda gli stabilimenti che assemblano automobili, veicoli commerciali e industriali, comprese stampaggio, lastratura, verniciatura e montaggio. Con i veicoli elettrici si aggiunge il rischio elettrico delle batterie ad alta tensione nelle fasi di montaggio e collaudo.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 2, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni.

Codice ATECO 2025

Il codice 29.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Ergonomia di linea e batterie

Ogni postazione di montaggio ha un ciclo di pochi minuti ripetuto per l'intero turno: la valutazione ergonomica deve considerare posture, forza, frequenza e recuperi, e va rifatta a ogni cambio di modello o cadenza.

Le batterie ad alta tensione dei veicoli elettrici richiedono personale qualificato per i lavori elettrici, attrezzi isolati, procedure di messa in sicurezza e gestione del rischio di incendio delle batterie danneggiate.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 29.10

  • DVR con valutazione ergonomica di ogni postazione delle linee
  • Valutazione delle celle robotizzate e procedure di accesso con blocco
  • Valutazione del rischio chimico e di esplosione nei reparti di verniciatura
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione
  • Piano di circolazione interna e gestione dei veicoli a guida automatica

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 2: 8 hlivello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 29.10: livello 2.

Gli stabilimenti automobilistici rientrano nel DPR 151/2011 per verniciature, depositi e impianti termici: addetti di livello 2, o di livello 3 se lo stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/2015.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 29.10. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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