Profilo del codice ATECO 27.51
Il codice ATECO 27.51 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di elettrodomestici. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
I fabbricanti di elettrodomestici sono soggetti al D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione al rischio meccanico (Direttiva Macchine D.Lgs. 17/2010), al rischio elettrico durante il collaudo dei prodotti finiti e al rischio chimico derivante dall'uso di vernici, solventi e materiali plastici nei processi di verniciatura e stampaggio. La valutazione del rumore è obbligatoria: se il livello di esposizione quotidiana supera 80 dB(A) scattano gli obblighi informativi, oltre 85 dB(A) è obbligatorio mettere a disposizione i DPI auricolari, oltre 87 dB(A) è vietato superare il limite senza idonea protezione. Per i reparti di verniciatura e trattamento superfici possono applicarsi anche le disposizioni sui luoghi di lavoro con rischio di esplosione (ATEX — D.Lgs. 81/08 Titolo XI).
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio meccanico da macchinari di produzione (presse, robotica, linee di assemblaggio) — D.Lgs. 81/08 Titolo III, rischio elettrico per lavorazione e collaudo di apparecchi elettrici — D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III, rumore da macchinari industriali con possibile superamento dei valori limite (85-87 dB(A)) — D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II, rischio chimico da vernici, solventi, lubrificanti e plastiche — D.Lgs. 81/08 Titolo IX, movimentazione manuale dei carichi (componenti e prodotti finiti) — D.Lgs. 81/08 Titolo VI, rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio per operatori di utensili vibranti — D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III, rischio incendio ed esplosione per presenza di materiali infiammabili nei processi produttivi. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 27.51
- DVR con valutazione rischio meccanico, elettrico, chimico, rumore, vibrazioni e MMC (D.Lgs. 81/08)
- Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e squadre di emergenza
- Registro consegna DPI (guanti anticorte, calzature antinfortunistiche, occhiali, tappi auricolari, maschere)
- Nomine RSPP, RLS, addetti antincendio e primo soccorso
- Dichiarazione di conformità CE dei macchinari (D.Lgs. 17/2010 — Direttiva Macchine)
- Valutazione del rischio da rumore e vibrazioni con misurazioni fonometriche e accelerometriche
- Schede di sicurezza (SDS) per tutte le sostanze chimiche utilizzate
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 27.51: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposti 8h aggiuntive — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 per ambienti produttivi con materiali infiammabili | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per operatori di macchine (PLE, carrelli elevatori) se presenti | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione per addetti al lavoro elettrico sotto tensione — CEI EN 50110 | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 27.51 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per stabilimenti di produzione; possibile Livello 3 (16h) in presenza di depositi di materiali infiammabili soggetti a CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 27.51 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; possibile Gruppo A se numero dipendenti e tipologia di rischio lo richiedono. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 27.51 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro)
- INAIL
- INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
- VV.F. (CPI per attività soggette a DPR 151/2011)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 27.51 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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