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Sicurezza sul lavoro per ATECO 27.51 — Fabbricazione di elettrodomestici

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per fabbricazione di elettrodomestici.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 27.51 (Fabbricazione di elettrodomestici) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio meccanico, elettrico, chimico, rumore, vibrazioni e mmc (d.lgs. 81/08), piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e squadre di emergenza, registro consegna dpi (guanti anticorte, calzature antinfortunistiche, occhiali, tappi auricolari, maschere) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. I fabbricanti di elettrodomestici sono soggetti al D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione al rischio meccanico (Direttiva Macchine D.Lgs. 17/2010), al rischio elettrico durante il collaudo dei prodotti finiti e al rischio chimico derivante dall'uso di vernici, solventi e materiali plastici nei processi di verniciatura e stampaggio. La valutazione del rumore è obbligatoria: se il livello di esposizione quotidiana supera 80 dB(A) scattano gli obblighi informativi, oltre 85 dB(A) è obbligatorio mettere a disposizione i DPI auricolari, oltre 87 dB(A) è vietato superare il limite senza idonea protezione. Per i reparti di verniciatura e trattamento superfici possono applicarsi anche le disposizioni sui luoghi di lavoro con rischio di esplosione (ATEX — D.Lgs. 81/08 Titolo XI). 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 27.51

Il codice ATECO 27.51 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di elettrodomestici. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

I fabbricanti di elettrodomestici sono soggetti al D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione al rischio meccanico (Direttiva Macchine D.Lgs. 17/2010), al rischio elettrico durante il collaudo dei prodotti finiti e al rischio chimico derivante dall'uso di vernici, solventi e materiali plastici nei processi di verniciatura e stampaggio. La valutazione del rumore è obbligatoria: se il livello di esposizione quotidiana supera 80 dB(A) scattano gli obblighi informativi, oltre 85 dB(A) è obbligatorio mettere a disposizione i DPI auricolari, oltre 87 dB(A) è vietato superare il limite senza idonea protezione. Per i reparti di verniciatura e trattamento superfici possono applicarsi anche le disposizioni sui luoghi di lavoro con rischio di esplosione (ATEX — D.Lgs. 81/08 Titolo XI).

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio meccanico da macchinari di produzione (presse, robotica, linee di assemblaggio) — D.Lgs. 81/08 Titolo III, rischio elettrico per lavorazione e collaudo di apparecchi elettrici — D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III, rumore da macchinari industriali con possibile superamento dei valori limite (85-87 dB(A)) — D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II, rischio chimico da vernici, solventi, lubrificanti e plastiche — D.Lgs. 81/08 Titolo IX, movimentazione manuale dei carichi (componenti e prodotti finiti) — D.Lgs. 81/08 Titolo VI, rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio per operatori di utensili vibranti — D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III, rischio incendio ed esplosione per presenza di materiali infiammabili nei processi produttivi. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 27.51

  • DVR con valutazione rischio meccanico, elettrico, chimico, rumore, vibrazioni e MMC (D.Lgs. 81/08)
  • Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e squadre di emergenza
  • Registro consegna DPI (guanti anticorte, calzature antinfortunistiche, occhiali, tappi auricolari, maschere)
  • Nomine RSPP, RLS, addetti antincendio e primo soccorso
  • Dichiarazione di conformità CE dei macchinari (D.Lgs. 17/2010 — Direttiva Macchine)
  • Valutazione del rischio da rumore e vibrazioni con misurazioni fonometriche e accelerometriche
  • Schede di sicurezza (SDS) per tutte le sostanze chimiche utilizzate

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 27.51: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/201116h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposti 8h aggiuntive — Accordo Stato-Regioni 21/12/20118hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 per ambienti produttivi con materiali infiammabili8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/200312hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per operatori di macchine (PLE, carrelli elevatori) se presentiPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione per addetti al lavoro elettrico sotto tensione — CEI EN 50110Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 27.51 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021) per stabilimenti di produzione; possibile Livello 3 (16h) in presenza di depositi di materiali infiammabili soggetti a CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 27.51 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; possibile Gruppo A se numero dipendenti e tipologia di rischio lo richiedono. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 27.51 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 27.51 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 27.51 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 27.51?
Per fabbricazione di elettrodomestici (ATECO 27.51) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio meccanico, elettrico, chimico, rumore, vibrazioni e mmc (d.lgs. 81/08), piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e squadre di emergenza, registro consegna dpi (guanti anticorte, calzature antinfortunistiche, occhiali, tappi auricolari, maschere) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 27.51?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; Formazione preposti 8h aggiuntive — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 per ambienti produttivi con materiali infiammabili. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 27.51?
No. Fabbricazione di elettrodomestici non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 27.51?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), INAIL, INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), VV.F. (CPI per attività soggette a DPR 151/2011). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 27.51?
Livello 2 (DM 02/09/2021) per stabilimenti di produzione; possibile Livello 3 (16h) in presenza di depositi di materiali infiammabili soggetti a CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 27.51. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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