Codice ATECO 2025
Il codice 14.12 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Punture da aghi e tagli da taglierine
- Movimenti ripetitivi e posture fisse nella cucitura
- Ustioni da presse termosaldanti e ferri da stiro
- Polveri e fibre di tessuto
- Affaticamento visivo
- Rumore delle sale di cucitura
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Quando l'indumento è un DPI
Un indumento da lavoro generico non è un DPI; lo diventa quando è progettato per proteggere da un rischio specifico. In quel caso il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica, sottoporre il modello alla valutazione di conformità prevista per la categoria (per le categorie II e III con un organismo notificato), apporre la marcatura CE e fornire la nota informativa con le istruzioni di uso e manutenzione.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 14.12
- DVR con valutazione dei movimenti ripetitivi degli arti superiori
- Per gli indumenti che sono dispositivi di protezione individuale: documentazione tecnica, certificazione e marcatura CE secondo il Reg. UE 2016/425
- Verifica della conformità delle macchine per cucire e delle presse
- Nomina del medico competente se la valutazione lo richiede
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 14.12: livello 1 o 2.
Livello 1 per i laboratori; livello 2 se i depositi di tessuti e capi superano le soglie del DPR 151/2011.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Autorità di sorveglianza del mercato per i DPI immessi in commercio
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Indumenti venduti come protettivi senza certificazione
- Nessuna valutazione dei movimenti ripetitivi nelle sale di cucitura