Codice ATECO 2025
Il codice 14.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Tagli da coltelli e taglierine e schiacciamento nelle fustellatrici
- Punture da aghi delle macchine per cucire
- Solventi e collanti per l'incollaggio e la rifinitura
- Movimenti ripetitivi e posture nella cucitura
- Affaticamento visivo
- Ustioni da presse e ferri da stiro
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Collanti e fustellatrici
I collanti a solvente vanno preferibilmente sostituiti con prodotti a base acqua; dove restano in uso servono aspirazione sui banchi di incollaggio e contenitori chiusi. Le fustellatrici devono impedire che le mani si trovino sotto la testa durante la discesa: doppio comando, barriere fotoelettriche o protezioni mobili interbloccate.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 14.11
- DVR con valutazione del rischio chimico dei collanti e dei movimenti ripetitivi
- Schede di sicurezza dei collanti e dei prodotti di rifinitura
- Verifica dei dispositivi di protezione delle fustellatrici (doppio comando o protezioni)
- Nomina del medico competente se la valutazione lo richiede
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 14.11: livello 1 o 2.
Livello 1 per i laboratori; livello 2 se l'attività è soggetta al DPR 151/2011, ad esempio per depositi di pellami e materiali combustibili oltre le soglie del decreto.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Banchi di incollaggio senza aspirazione
- Fustellatrici con dispositivi di sicurezza esclusi