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Indumenti Protettivi DPI e Categorie di Rischio

Definizione, categorie di rischio (I, II e III), norme EN applicabili, marcatura CE, obblighi del datore di lavoro e regole di manutenzione degli indumenti protettivi secondo il Regolamento UE 2016/425 e il D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli indumenti protettivi sono una categoria di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) disciplinati dal Regolamento UE 2016/425, che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE e che classifica tutti i DPI — inclusi gli indumenti — in tre categorie di rischio (I, II e III) in base alla gravità del rischio da cui proteggono. A livello nazionale, il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 74–79 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che stabiliscono la definizione di DPI, i criteri di scelta, gli obblighi del datore di lavoro e i doveri del lavoratore.

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Definizione di indumento protettivo come DPI

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 2016/425, un dispositivo di protezione individuale è qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Gli indumenti protettivi rientrano a pieno titolo in questa definizione quando siano progettati e costruiti specificamente per offrire protezione contro un rischio identificato.

Il D.Lgs. 81/08 agli artt. 74–79 recepisce e integra questa definizione:

  • Art. 74— definisce i DPI e ne specifica l'ambito di applicazione, escludendo gli indumenti da lavoro ordinari non progettati a fini protettivi.
  • Art. 75 — obbligo di utilizzo dei DPI quando i rischi non possano essere evitati o ridotti sufficientemente con misure tecniche, organizzative o procedurali.
  • Art. 76 — requisiti dei DPI: devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti (quindi al Reg. UE 2016/425), adeguati al rischio, alle condizioni del luogo di lavoro e alla persona del lavoratore.
  • Artt. 77–79— obblighi del datore di lavoro in materia di scelta, consegna, manutenzione, informazione e formazione sull'uso dei DPI.

Un capo di abbigliamento è da considerarsi indumento protettivo DPI solo se progettato espressamente per proteggere da un rischio specifico e recante la marcatura CE con i relativi pittogrammi. Un normale camice da ufficio, un divise professionale o una tuta da lavoro ordinaria non costituiscono DPI in assenza di tali requisiti.

Le tre categorie di rischio per gli indumenti protettivi

Il Regolamento UE 2016/425 (All. I) suddivide tutti i DPI, inclusi gli indumenti protettivi, in tre categorie in funzione della gravità del rischio:

Categoria I — Rischi minori

Gli indumenti di Categoria I proteggono da rischi di entità minima (lesioni superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi, ustioni superficiali da fonti di calore fino a 50 °C, schizzi non pericolosi). Esempi tipici: grembiuli per attività alimentare, guanti da giardinaggio, indumenti per uso domestico o commerciale a basso rischio.

Per questa categoria è sufficiente la autodichiarazione del fabbricante (procedura di controllo interno della produzione, modulo A del Reg. UE 2016/425): non è richiesto il coinvolgimento di un Organismo Notificato. Il fabbricante redige la Dichiarazione di Conformità UE e appone la marcatura CE.

Categoria II — Rischi medi

Gli indumenti di Categoria II proteggono da rischi di grado medio, ossia da rischi che non rientrano né nella Categoria I (rischi minimi) né nella Categoria III (rischi gravi o mortali). Esempi: tute antiabrasione per cantiere, indumenti ad alta visibilità per ambienti con veicoli in movimento, abbigliamento protettivo per uso agricolo.

Per questa categoria è obbligatorio l'esame UE del tipo da parte di un Organismo Notificato(modulo B del Reg. UE 2016/425), che verifica la conformità del prototipo alle norme armonizzate applicabili e rilascia il relativo attestato. La produzione in serie rimane sotto la responsabilità del fabbricante senza ulteriore sorveglianza obbligatoria dell'Organismo Notificato.

Categoria III — Rischi gravi o mortali

Gli indumenti di Categoria III proteggono da rischi di grado elevato che possono causare conseguenze gravi o mortali, tra cui: agenti chimici letali, agenti biologici pericolosi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura (superiore a 100 °C con irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi spruzzi di metallo fuso), ambienti criogenici (temperatura inferiore a −50 °C), alte tensioni elettriche, atmosfere esplosive (zone ATEX).

Esempi tipici: tute HAZMAT per esposizione a sostanze chimiche pericolose o agenti biologici di gruppo 3-4, indumenti antistatici certificati per zone ATEX, tute per esposizione a sostanze CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), indumenti di protezione contro le fiamme per vigili del fuoco o addetti alla fonderia.

Per la Categoria III sono richiesti sia l'esame UE del tipo (modulo B) sia la vigilanza della produzioneda parte dell'Organismo Notificato (modulo C2 o D del Reg. UE 2016/425). Quest'ultimo controllo garantisce che ogni singolo lotto produttivo mantenga la conformità al prototipo approvato.

Marcatura CE degli indumenti protettivi

Ogni indumento protettivo immesso sul mercato europeo deve recare la marcatura CE, che attesta la conformità al Reg. UE 2016/425. La marcatura deve indicare:

  • Il simbolo CE seguito, per le Categorie II e III, dal numero a quattro cifre dell'Organismo Notificatoche ha effettuato l'esame UE del tipo.
  • I pittogrammi standardizzati che identificano il tipo di rischio coperto (fiamma, agenti chimici, alta visibilità, freddo, ecc.).
  • Il riferimento alle norme EN armonizzate rispettate (es. EN ISO 11612, EN 13034), con indicazione del livello di prestazione raggiunto per ciascuna caratteristica.
  • Le istruzioni per l'uso in italiano, che devono accompagnare ogni DPI e indicare: limiti d'impiego, istruzioni per la manutenzione, lavaggio e conservazione, vita utile del prodotto.

L'assenza della marcatura CE rende il prodotto non commercializzabile nell'UE come DPI e comporta la responsabilità del fabbricante e/o dell'importatore. Il datore di lavoro che acquista indumenti privi di marcatura CE non può considerarli DPI conformi.

Principali norme EN per indumenti protettivi

Le norme tecniche armonizzate definiscono i requisiti di prestazione minimi e le procedure di prova per ciascuna tipologia di indumento protettivo. Le principali norme di riferimento sono:

  • EN ISO 11612:2015 — Protezione contro il calore e la fiamma: indumenti per la protezione contro il calore convettivo, il calore radiante, gli spruzzi di metallo fuso e i contatti con superfici calde. Definisce sei livelli di prestazione (A1, A2, B, C, D, E, F). Categoria III.
  • EN ISO 11611:2015 — Indumenti protettivi per saldatura e processi correlati (taglio plasma, proiezione termica): prevede due classi in funzione delle tecniche di saldatura (Classe 1 per rischi minori, Classe 2 per rischi più elevati come la saldatura TIG). Categoria II.
  • EN 13034:2005+A1:2009 — Protezione da spruzzi di prodotti chimici liquidi (tipo 6 e tipo PB[6]): indumenti che offrono prestazione limitata contro spruzzi e schizzi leggeri di prodotti chimici. Categoria III per tipo 6.
  • EN 14116:2015 — Indumenti con propagazione limitata della fiamma: definisce tre livelli di prestazione (1, 2, 3) per tessuti e indumenti che non devono alimentare le fiamme. Categoria II o III in funzione del livello.
  • EN ISO 20471:2013+A1:2016 — Indumenti ad alta visibilità per uso professionale: definisce tre classi in base alla superficie del materiale fluorescente e del materiale retroriflettente. Obbligatoria per i lavoratori stradali esposti al traffico veicolare. Categoria II.
  • EN 1073-2:2002 — Protezione da contaminazione radioattiva (particolato non ionizzante): indumenti non ventilati per la protezione contro il particolato radioattivo. Categoria III.
  • EN ISO 13982-1:2004 — Tipo 5: indumenti di protezione contro particolato solido airborne (es. amianto, polveri fini). Categoria III.
  • EN 1149-5:2018 — Proprietà elettrostatiche: indumenti antistatici per ambienti con rischio di esplosione (zone ATEX). Categoria III.

Obblighi del datore di lavoro per gli indumenti protettivi

Il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17, 28, 75, 77 e 79 del D.Lgs. 81/08, è tenuto a:

  • Valutare il rischioresiduo — identificare i rischi non eliminabili con misure tecniche o organizzative per i quali è necessario l'uso di indumenti protettivi.
  • Scegliere l'indumento adeguato — selezionare, in esito alla valutazione del rischio, la categoria di DPI appropriata (I, II o III) e la norma EN corrispondente, con i livelli di prestazione richiesti dal rischio specifico. La scelta deve avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  • Fornire gli indumenti gratuitamente — il DPI è messo a disposizione del lavoratore a carico del datore di lavoro senza oneri a carico del lavoratore (art. 77 c. 1 D.Lgs. 81/08).
  • Garantire la manutenzione— organizzare la pulizia, la riparazione e la sostituzione periodica degli indumenti protettivi, assicurandone l'efficienza.
  • Informare e formare il lavoratore— fornire informazioni sui rischi da cui l'indumento protegge, sulle modalità d'uso corretto, sui limiti di utilizzo e sulle procedure di manutenzione e conservazione.
  • Sostituire gli indumenti deteriorati— procedere alla sostituzione tempestiva degli indumenti che abbiano subito danni o superato la vita utile indicata dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso.

Responsabilità del lavoratore nell'uso degli indumenti protettivi

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, il lavoratore è tenuto a:

  • Utilizzare correttamente gli indumenti protettivi forniti, secondo le istruzioni e la formazione ricevuta, indossandoli ogni volta che il rischio lo richiede.
  • Comunicare tempestivamenteal datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto, deterioramento o anomalia dell'indumento rilevata durante l'uso o la conservazione.
  • Non modificarel'indumento protettivo in alcun modo: eventuali alterazioni (cuciture, tagli, aggiunte di materiali) possono compromettere le caratteristiche protettive certificate e rendono il DPI non conforme.
  • Provvedere alla corretta conservazionedell'indumento quando non in uso, secondo le indicazioni del fabbricante (lontano da fonti di calore, raggi UV, agenti chimici incompatibili, ecc.).

Gestione e manutenzione degli indumenti protettivi

La manutenzione è determinante per preservare le proprietà protettive degli indumenti, specialmente per quelli di Categoria III. Le istruzioni per l'uso del fabbricante (obbligatorie per legge) indicano:

  • Frequenza dei controlli visivi— prima di ogni utilizzo e dopo ogni evento che possa aver compromesso l'integrità (es. contatto con sostanze chimiche, esposizione a fiamma, strappi).
  • Numero massimo di lavaggi — gli indumenti con proprietà protettive certificate (antistatici, ad alta visibilità, protettivi contro agenti chimici) possono subire un numero limitato di cicli di lavaggio prima di perdere le caratteristiche certificate. Il fabbricante indica il numero massimo nella documentazione tecnica.
  • Lavaggio specializzato per Categoria III — gli indumenti di Categoria III (tute HAZMAT, indumenti antistatici, abbigliamento anti-calore ad alto livello) richiedono spesso il lavaggio presso lavanderias industriali specializzate, in grado di garantire la decontaminazione e la conservazione delle proprietà protettive. Il lavaggio domestico può compromettere in modo irreversibile le caratteristiche del DPI.
  • Vita utile e data di scadenza— alcuni materiali (es. elastomeri, PTFE, tessuti non tessuti) si degradano nel tempo indipendentemente dall'uso. Il fabbricante indica la vita utile massima e, ove applicabile, la data di scadenza impressa sull'etichetta.
  • Stoccaggio — conservazione in ambienti asciutti, al riparo dalla luce solare diretta e dagli agenti chimici, in contenitori chiusi per evitare la contaminazione.

Il datore di lavoro deve predisporre un registro o un sistema di tracciabilità degli indumenti protettivi di Categoria III assegnati a ciascun lavoratore, con indicazione della data di assegnazione, dei controlli effettuati e dei cicli di lavaggio eseguiti, al fine di poter verificare in qualsiasi momento che l'indumento in uso sia ancora conforme ai requisiti di protezione richiesti.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra un camice da laboratorio (categoria II) e una tuta HAZMAT (categoria III)?
Un camice da laboratorio classificato Categoria II protegge da rischi di grado medio — ad esempio spruzzi di sostanze irritanti o prodotti chimici a bassa pericolosità — ed è sottoposto a esame UE del tipo da parte di un Organismo Notificato. Una tuta HAZMAT (es. EN ISO 13982 tipo 5 o EN 943 tipo 1) è Categoria III perché protegge da agenti chimici letali, biologici o da altre fonti di rischio grave o mortale; richiede sia l'esame UE del tipo sia la sorveglianza della produzione da parte dell'Organismo Notificato. In termini pratici, la tuta HAZMAT offre una barriera integrale contro la penetrazione di agenti pericolosi, mentre il camice da laboratorio Cat. II offre una protezione parziale per rischi minori. Il datore di lavoro deve scegliere la categoria corretta in base alla valutazione del rischio residuo effettiva, non in base al costo o alla preferenza estetica.
Un grembiule da cucina è un DPI? Deve avere la marcatura CE?
Dipende dalla sua funzione. Un grembiule indossato in cucina professionale per proteggersi da spruzzi di grassi caldi o da ustioni superficiali, se progettato e certificato a tale scopo, è un DPI di Categoria I e deve recare la marcatura CE con il pittogramma corrispondente. Un grembiule ordinario da cucina privo di certificazione protettiva specifica non è un DPI, bensì un indumento da lavoro ordinario: non ha la marcatura CE come DPI e non può sostituire un indumento protettivo certificato quando il rischio lo richieda. Se il DVR individua un rischio di ustione per i cuochi, il datore di lavoro deve fornire un indumento con marcatura CE DPI adeguato, non un semplice grembiule commerciale.
Quanti anni dura un indumento protettivo categoria III prima di dover essere sostituito?
Non esiste una durata fissa valida per tutti gli indumenti di Categoria III: la vita utile è definita dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso, in funzione del materiale, del tipo di rischio e delle condizioni di utilizzo. Alcuni materiali (es. tessuti non tessuti monouso) hanno vita utile limitata a pochi utilizzi; altri (es. tessuti in Para-aramide per protezione da fiamma) possono avere vita utile pluriennale ma con numero massimo di lavaggi definito. In ogni caso, l'indumento deve essere ritirato dall'uso se: ha superato la data di scadenza indicata in etichetta; ha raggiunto il numero massimo di cicli di lavaggio; presenta danni visibili (strappi, scolorimenti da agenti chimici, perdita di proprietà); o il fabbricante ha ritirato la certificazione. Il datore di lavoro è responsabile di non mettere in circolazione indumenti la cui vita utile sia scaduta.
Il datore di lavoro può imporre al lavoratore di lavarsi da solo gli indumenti protettivi categoria III?
No. Il datore di lavoro non può trasferire al lavoratore l'onere del lavaggio degli indumenti protettivi di Categoria III destinati a proteggere da agenti pericolosi (chimici, biologici, ecc.). Ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08, i DPI devono essere mantenuti in efficienza a cura e spese del datore di lavoro. Il lavaggio domestico di indumenti di Categoria III contaminated da agenti chimici o biologici pericolosi è inoltre vietato per ragioni di sicurezza: il lavoratore rischierebbe di contaminare la propria abitazione e di danneggiare irreversibilmente le proprietà protettive dell'indumento. Il datore di lavoro deve organizzare il servizio di lavaggio specializzato, inclusa la decontaminazione ove necessaria. Eventuali clausole contrattuali che trasferiscano tale obbligo al lavoratore sono da considerarsi nulle perché contrarie a norme imperative.
È possibile utilizzare un indumento protettivo acquistato fuori dall'Unione Europea?
Un indumento protettivo immesso sul mercato nell'UE deve sempre recare la marcatura CE conforme al Regolamento UE 2016/425, indipendentemente dal Paese di produzione. Se acquistato fuori dall'UE e importato, l'importatore europeo assume le stesse responsabilità del fabbricante e deve garantire la conformità del prodotto al Regolamento. In assenza di marcatura CE valida, l'indumento non può essere classificato come DPI conforme e il datore di lavoro non può contare su di esso ai fini dell'adempimento degli obblighi di sicurezza. L'uso di DPI non conformi espone sia il datore di lavoro sia l'importatore a sanzioni penali e amministrative e, soprattutto, lascia i lavoratori privi di protezione adeguata.

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