Risposta rapida
Un indumento di protezione è un DPI quando è progettato per proteggere da un rischio specifico (calore, fiamma, sostanze chimiche, scarsa visibilità, freddo, taglio) e reca la marcatura CE secondo il Reg. (UE) 2016/425. La normale divisa o tuta da lavoro, che protegge solo da sporco e usura, non è un DPI. Il regolamento classifica i DPI in tre categorie: I (rischi minimi), III (rischi che possono causare morte o danni irreversibili) e II (tutti gli altri).
Esempi per categoria
- Categoria I: indumenti contro agenti atmosferici non estremi o contatto con superfici calde non oltre 50 °C.
- Categoria II: indumenti ad alta visibilità (UNI EN ISO 20471) e, in generale, gli indumenti contro rischi non elencati nelle categorie I e III.
- Categoria III: protezione da sostanze e miscele pericolose (tute di «tipo» 1–6, ad esempio UNI EN 14605, UNI EN ISO 13982-1, UNI EN 13034), da ambienti ad alta temperatura (almeno 100 °C) o a bassa temperatura (−50 °C o meno), da calore e fiamma (UNI EN ISO 11612) per esposizioni gravi, da agenti biologici nocivi, da tagli da seghe a catena portatili.
I requisiti generali di ergonomia, taglie e marcatura sono nella UNI EN ISO 13688.
Obblighi del datore di lavoro
- Scegliere l’indumento in base alla valutazione dei rischi, dopo aver adottato le misure collettive (artt. 75 e 79 D.Lgs. 81/08).
- Fornirlo gratuitamente, mantenerlo efficiente e igienico, sostituirlo quando necessario (art. 77).
- Informare e formare i lavoratori; per i DPI di terza categoria è obbligatorio anche l’addestramento (art. 77, comma 5).
Errori frequenti
- Lavaggi casalinghi di indumenti ignifughi o ad alta visibilità, che ne riducono le prestazioni oltre il numero di cicli dichiarato.
- Scegliere la tuta chimica per «tipo» senza verificare la permeazione alla sostanza effettivamente usata.
- Consegnare l’indumento senza verbale e senza spiegare limiti e manutenzione indicati nella nota informativa.
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale, art. 18 e Allegato I
- D.Lgs. 81/2008, art. 77 — Obblighi del datore di lavoro (DPI)
- D.Lgs. 81/2008, art. 79 — Criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI
- UNI EN ISO 13688 — Indumenti di protezione: requisiti generali
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