Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

FAQ DPI III Categoria — Addestramento obbligatorio, marcatura e responsabilità datore 2026

Risposte alle domande più frequenti sui Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria: definizione normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/425, esempi pratici, obbligo di addestramento ex art. 77 D.Lgs. 81/08, verifica marcatura CE e responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I DPI di III categoria proteggono contro rischi letali o di danno grave permanente e richiedono addestramento specifico obbligatorio ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08, marcatura CE con numero organismo notificato e valutazione dell'idoneità del lavoratore. Ti aiutiamo a strutturare la gestione dei DPI di III categoria in conformità con il Regolamento UE 2016/425 e la normativa italiana di sicurezza sul lavoro.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, coordinatori per la sicurezza e responsabili acquisti in merito alla corretta selezione, fornitura, addestramento e gestione dei DPI di III categoria, con riferimento al Regolamento UE 2016/425 e al D.Lgs. 81/2008.

Domande frequenti sui DPI di III categoriaFAQ

Cos'è la III categoria dei DPI e cosa la distingue dalla I e dalla II?
La classificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in categorie è disciplinata dal Regolamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 21 aprile 2018, che ha abrogato la precedente Direttiva 89/686/CEE. La III categoria comprende i DPI progettati per proteggere contro rischi che possono causare la morte o danni gravi e permanenti alla salute, i cui effetti il fabbricante ritiene che il progettista non possa identificare in tempo utile. Si tratta quindi dei DPI ad alto rischio, per i quali il Regolamento UE 2016/425 impone il livello di controllo più elevato, con intervento obbligatorio di un organismo notificato nella valutazione di conformità. La I categoria include i DPI per rischi minimi (es. guanti da giardinaggio, occhiali da sole non a protezione solare), per i quali è sufficiente l'autocertificazione del fabbricante. La II categoria comprende i DPI per rischi di livello medio non rientranti nelle altre categorie (es. caschi da cantiere, guanti antitaglio normali), per i quali è richiesto un esame UE del tipo da parte di un organismo notificato ma non la sorveglianza continua della produzione. La III categoria richiede invece sia l'esame UE del tipo sia, per la fase produttiva, la sorveglianza UE del tipo o la verifica UE del prodotto: un doppio controllo che garantisce la massima affidabilità del prodotto nelle condizioni operative più critiche.
Quali sono i principali esempi di DPI di III categoria?
Il Regolamento UE 2016/425 (Allegato I) e la norma tecnica EN 363 forniscono un elenco indicativo dei DPI di III categoria. Tra i più diffusi nei luoghi di lavoro italiani: (1) Dispositivi anticaduta: imbracature per il corpo intero (EN 361), sistemi di arresto caduta con cordino e dissipatore di energia (EN 355, EN 354), dispositivi di ancoraggio e connettori (EN 362, EN 795), linee vita flessibili e rigide (EN 353-1, EN 353-2), sistemi di posizionamento sul lavoro (EN 358). (2) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: semimaschere e maschere intere filtranti FFP3 e con filtro combinato (EN 149, EN 140), autorespiratori ad aria compressa (EN 137), maschere isolanti con adduzione d'aria esterna (NIOSH e EN 138). (3) DPI per attività con motoseghe: pantaloni, ghette e guanti antitaglio di classe 1 o superiore conformi alla EN ISO 11393. (4) DPI per salvavita: giubbotti di salvataggio (EN ISO 12402), tute per ambienti con rischio chimico elevato (EN 943-1), DPI per saldatura con rischio elettrico elevato. (5) Elmetti con protezione antiproiettile o anticalpestio classificati III cat. Ogni DPI di III categoria deve essere corredato da dichiarazione di conformità UE firmata dal fabbricante e dal certificato dell'organismo notificato, e deve riportare la marcatura CE con il numero identificativo dell'organismo notificato.
L'addestramento è obbligatorio per i DPI di III categoria?
Sì, l'addestramento specifico è un obbligo di legge per i DPI di III categoria e per i DPI di II categoria che proteggono udito, ai sensi dell'art. 77 co. 5 del D.Lgs. 81/2008. La norma distingue tra informazione, formazione e addestramento: l'informazione riguarda i rischi da cui il DPI protegge e le istruzioni generali d'uso; la formazione comprende la conoscenza teorica del funzionamento del dispositivo, dei rischi residui e della manutenzione; l'addestramento implica l'esercitazione pratica, sotto la supervisione di un soggetto qualificato, delle operazioni di vestizione, ispezione pre-uso, utilizzo operativo e svestizione in sicurezza. Per i dispositivi anticaduta (imbracature, sistemi di arresto caduta) l'addestramento deve includere anche le procedure di salvataggio in caso di sospensione inerte del lavoratore. L'art. 77 co. 4 prevede che il datore di lavoro garantisca la formazione adeguata e, ove necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. La norma tecnica EN 361 e le istruzioni del fabbricante devono essere il riferimento per la progettazione del programma di addestramento. L'addestramento deve essere documentato: registro delle presenze, verbale, test di verifica dell'apprendimento. In caso di infortunio, la mancata documentazione dell'addestramento costituisce elemento aggravante della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 43 c.p.
Come si verifica la marcatura CE e la conformità di un DPI di III categoria?
La verifica della conformità di un DPI di III categoria è disciplinata dal Regolamento UE 2016/425 e deve essere effettuata dal datore di lavoro prima di consegnare il dispositivo al lavoratore, ai sensi dell'art. 77 co. 1 D.Lgs. 81/08. I controlli da effettuare sono: (1) Marcatura CE con numero organismo notificato: il DPI deve riportare il simbolo CE seguito dal numero a quattro cifre dell'organismo notificato che ha eseguito la sorveglianza della produzione. In assenza di questo numero il DPI è di I o II categoria, non di III. (2) Dichiarazione di conformità UE (DoC): documento firmato dal fabbricante che attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza dell'Allegato II del Regolamento UE 2016/425. Deve essere fornita in italiano se il prodotto è destinato al mercato italiano. (3) Certificato di esame UE del tipo: rilasciato dall'organismo notificato (es. INAIL, TÜV, DEKRA, BSI), attesta che il prototipo è conforme alle norme armonizzate applicabili. (4) Istruzioni per l'uso in lingua italiana: obbligatorie ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, devono includere indicazioni su ispezione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, limiti d'uso e dismissione. (5) Conformità alle norme EN applicabili: verificare che le norme riportate sulla certificazione corrispondano al rischio per cui il DPI viene utilizzato. La verifica di questi elementi deve essere registrata nel sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Esiste un collegamento tra DPI di III categoria e sorveglianza sanitaria?
Il collegamento tra DPI di III categoria e sorveglianza sanitaria è diretto e previsto dal D.Lgs. 81/08 sotto diversi profili. In primo luogo, l'idoneità del lavoratore all'uso di determinati DPI di III categoria deve essere valutata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 D.Lgs. 81/08. Ad esempio: l'uso di autorespiratori e maschere con fattore di protezione elevato richiede che il lavoratore non presenti patologie respiratorie o cardiovascolari che ne precludano l'utilizzo in sicurezza; il lavoro in quota con imbracatura può essere controindicato in presenza di vertigini, epilessia non controllata o disturbi vestibolari; i DPI per ambienti chimici iperbarico o per spazi confinati richiedono specifici accertamenti della funzionalità respiratoria e cardiovascolare. In secondo luogo, l'utilizzo prolungato di alcuni DPI di III categoria è esso stesso fonte di rischio: le maschere filtranti riducono la capacità respiratoria e possono causare affaticamento, le imbracature indossate a lungo comprimono i vasi femorali con rischio di sindrome da sospensione. Il medico competente, nell'ambito della sua valutazione, deve considerare anche questi rischi indotti. Infine, il giudizio di idoneità alla mansione specifica emesso dal medico competente deve indicare esplicitamente l'idoneità o le limitazioni all'uso di DPI di III categoria, con aggiornamento del documento in caso di variazioni delle condizioni di salute del lavoratore.
Quali sono le responsabilità del datore di lavoro se non fornisce DPI di III categoria adeguati?
Il mancato adempimento degli obblighi relativi ai DPI di III categoria comporta responsabilità civili, penali e amministrative per il datore di lavoro. Sul piano penale, l'art. 55 co. 3 lett. d) del D.Lgs. 81/08 sanziona la violazione dell'art. 77 (obblighi di fornitura, formazione e addestramento sui DPI) con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se dall'omissione deriva un infortunio con lesioni gravi o gravissime o la morte del lavoratore, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), con aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Sul piano civile, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale subito dal lavoratore infortunato, che può essere quantificato in importi molto elevati, specialmente in caso di invalidità permanente. L'INAIL, dopo aver indennizzato il lavoratore, esercita azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile (art. 11 D.P.R. 1124/1965) per il recupero delle prestazioni erogate. Sul piano amministrativo, le violazioni riscontrate dall'Ispettorato del Lavoro in sede di ispezione comportano la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni (art. 14 D.Lgs. 81/08) e la preclusione alla partecipazione ad appalti pubblici per il periodo di sospensione. Il datore di lavoro deve quindi documentare scrupolosamente la fornitura dei DPI tramite moduli di consegna firmati dal lavoratore, che attestino anche l'avvenuta informazione sulle istruzioni d'uso.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Cos'è la III categoria dei DPI e cosa la distingue dalla I e dalla II?
La classificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in categorie è disciplinata dal Regolamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 21 aprile 2018, che ha abrogato la precedente Direttiva 89/686/CEE. La III categoria comprende i DPI progettati per proteggere contro rischi che possono causare la morte o danni gravi e permanenti alla salute, i cui effetti il fabbricante ritiene che il progettista non possa identificare in tempo utile. Si tratta quindi dei DPI ad alto rischio, per i quali il Regolamento UE 2016/425 impone il livello di controllo più elevato, con intervento obbligatorio di un organismo notificato nella valutazione di conformità. La I categoria include i DPI per rischi minimi (es. guanti da giardinaggio, occhiali da sole non a protezione solare), per i quali è sufficiente l'autocertificazione del fabbricante. La II categoria comprende i DPI per rischi di livello medio non rientranti nelle altre categorie (es. caschi da cantiere, guanti antitaglio normali), per i quali è richiesto un esame UE del tipo da parte di un organismo notificato ma non la sorveglianza continua della produzione. La III categoria richiede invece sia l'esame UE del tipo sia, per la fase produttiva, la sorveglianza UE del tipo o la verifica UE del prodotto: un doppio controllo che garantisce la massima affidabilità del prodotto nelle condizioni operative più critiche.
Quali sono i principali esempi di DPI di III categoria?
Il Regolamento UE 2016/425 (Allegato I) e la norma tecnica EN 363 forniscono un elenco indicativo dei DPI di III categoria. Tra i più diffusi nei luoghi di lavoro italiani: (1) Dispositivi anticaduta: imbracature per il corpo intero (EN 361), sistemi di arresto caduta con cordino e dissipatore di energia (EN 355, EN 354), dispositivi di ancoraggio e connettori (EN 362, EN 795), linee vita flessibili e rigide (EN 353-1, EN 353-2), sistemi di posizionamento sul lavoro (EN 358). (2) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: semimaschere e maschere intere filtranti FFP3 e con filtro combinato (EN 149, EN 140), autorespiratori ad aria compressa (EN 137), maschere isolanti con adduzione d'aria esterna (NIOSH e EN 138). (3) DPI per attività con motoseghe: pantaloni, ghette e guanti antitaglio di classe 1 o superiore conformi alla EN ISO 11393. (4) DPI per salvavita: giubbotti di salvataggio (EN ISO 12402), tute per ambienti con rischio chimico elevato (EN 943-1), DPI per saldatura con rischio elettrico elevato. (5) Elmetti con protezione antiproiettile o anticalpestio classificati III cat. Ogni DPI di III categoria deve essere corredato da dichiarazione di conformità UE firmata dal fabbricante e dal certificato dell'organismo notificato, e deve riportare la marcatura CE con il numero identificativo dell'organismo notificato.
L'addestramento è obbligatorio per i DPI di III categoria?
Sì, l'addestramento specifico è un obbligo di legge per i DPI di III categoria e per i DPI di II categoria che proteggono udito, ai sensi dell'art. 77 co. 5 del D.Lgs. 81/2008. La norma distingue tra informazione, formazione e addestramento: l'informazione riguarda i rischi da cui il DPI protegge e le istruzioni generali d'uso; la formazione comprende la conoscenza teorica del funzionamento del dispositivo, dei rischi residui e della manutenzione; l'addestramento implica l'esercitazione pratica, sotto la supervisione di un soggetto qualificato, delle operazioni di vestizione, ispezione pre-uso, utilizzo operativo e svestizione in sicurezza. Per i dispositivi anticaduta (imbracature, sistemi di arresto caduta) l'addestramento deve includere anche le procedure di salvataggio in caso di sospensione inerte del lavoratore. L'art. 77 co. 4 prevede che il datore di lavoro garantisca la formazione adeguata e, ove necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. La norma tecnica EN 361 e le istruzioni del fabbricante devono essere il riferimento per la progettazione del programma di addestramento. L'addestramento deve essere documentato: registro delle presenze, verbale, test di verifica dell'apprendimento. In caso di infortunio, la mancata documentazione dell'addestramento costituisce elemento aggravante della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 43 c.p.
Come si verifica la marcatura CE e la conformità di un DPI di III categoria?
La verifica della conformità di un DPI di III categoria è disciplinata dal Regolamento UE 2016/425 e deve essere effettuata dal datore di lavoro prima di consegnare il dispositivo al lavoratore, ai sensi dell'art. 77 co. 1 D.Lgs. 81/08. I controlli da effettuare sono: (1) Marcatura CE con numero organismo notificato: il DPI deve riportare il simbolo CE seguito dal numero a quattro cifre dell'organismo notificato che ha eseguito la sorveglianza della produzione. In assenza di questo numero il DPI è di I o II categoria, non di III. (2) Dichiarazione di conformità UE (DoC): documento firmato dal fabbricante che attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza dell'Allegato II del Regolamento UE 2016/425. Deve essere fornita in italiano se il prodotto è destinato al mercato italiano. (3) Certificato di esame UE del tipo: rilasciato dall'organismo notificato (es. INAIL, TÜV, DEKRA, BSI), attesta che il prototipo è conforme alle norme armonizzate applicabili. (4) Istruzioni per l'uso in lingua italiana: obbligatorie ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, devono includere indicazioni su ispezione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, limiti d'uso e dismissione. (5) Conformità alle norme EN applicabili: verificare che le norme riportate sulla certificazione corrispondano al rischio per cui il DPI viene utilizzato. La verifica di questi elementi deve essere registrata nel sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Esiste un collegamento tra DPI di III categoria e sorveglianza sanitaria?
Il collegamento tra DPI di III categoria e sorveglianza sanitaria è diretto e previsto dal D.Lgs. 81/08 sotto diversi profili. In primo luogo, l'idoneità del lavoratore all'uso di determinati DPI di III categoria deve essere valutata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 D.Lgs. 81/08. Ad esempio: l'uso di autorespiratori e maschere con fattore di protezione elevato richiede che il lavoratore non presenti patologie respiratorie o cardiovascolari che ne precludano l'utilizzo in sicurezza; il lavoro in quota con imbracatura può essere controindicato in presenza di vertigini, epilessia non controllata o disturbi vestibolari; i DPI per ambienti chimici iperbarico o per spazi confinati richiedono specifici accertamenti della funzionalità respiratoria e cardiovascolare. In secondo luogo, l'utilizzo prolungato di alcuni DPI di III categoria è esso stesso fonte di rischio: le maschere filtranti riducono la capacità respiratoria e possono causare affaticamento, le imbracature indossate a lungo comprimono i vasi femorali con rischio di sindrome da sospensione. Il medico competente, nell'ambito della sua valutazione, deve considerare anche questi rischi indotti. Infine, il giudizio di idoneità alla mansione specifica emesso dal medico competente deve indicare esplicitamente l'idoneità o le limitazioni all'uso di DPI di III categoria, con aggiornamento del documento in caso di variazioni delle condizioni di salute del lavoratore.
Quali sono le responsabilità del datore di lavoro se non fornisce DPI di III categoria adeguati?
Il mancato adempimento degli obblighi relativi ai DPI di III categoria comporta responsabilità civili, penali e amministrative per il datore di lavoro. Sul piano penale, l'art. 55 co. 3 lett. d) del D.Lgs. 81/08 sanziona la violazione dell'art. 77 (obblighi di fornitura, formazione e addestramento sui DPI) con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se dall'omissione deriva un infortunio con lesioni gravi o gravissime o la morte del lavoratore, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), con aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Sul piano civile, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale subito dal lavoratore infortunato, che può essere quantificato in importi molto elevati, specialmente in caso di invalidità permanente. L'INAIL, dopo aver indennizzato il lavoratore, esercita azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile (art. 11 D.P.R. 1124/1965) per il recupero delle prestazioni erogate. Sul piano amministrativo, le violazioni riscontrate dall'Ispettorato del Lavoro in sede di ispezione comportano la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni (art. 14 D.Lgs. 81/08) e la preclusione alla partecipazione ad appalti pubblici per il periodo di sospensione. Il datore di lavoro deve quindi documentare scrupolosamente la fornitura dei DPI tramite moduli di consegna firmati dal lavoratore, che attestino anche l'avvenuta informazione sulle istruzioni d'uso.

Fonti normative

  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale
  • D.Lgs. 81/2008 art. 77 — Obblighi del datore di lavoro sui DPI
  • D.Lgs. 81/2008 art. 55 co. 3 — Sanzioni per violazione obblighi DPI
  • D.Lgs. 81/2008 art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  • EN 363:2008 — Sistemi di arresto caduta individuali
  • EN 361:2002 — Imbracature per il corpo intero
  • EN ISO 11393 — DPI per utilizzatori di seghe a catena portatili
  • D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 art. 11 — Azione di regresso INAIL

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito