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Guida definitiva · 2026

Sicurezza nelle Centrali Elettriche e Reti di Distribuzione Energia: Guida 2026

Guida completa alla sicurezza sul lavoro nelle centrali elettriche, stazioni di trasformazione e reti di distribuzione energia: rischio elettrico ad alta e altissima tensione, campi elettromagnetici (CEM), lavori sotto tensione e fuori tensione (CEI 11-27), rischio caduta dall'alto su tralicci e torri, spazi confinati, DVR per distributori, formazione PES-PAV-PEI e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le centrali elettriche e le reti di distribuzione energia presentano i profili di rischio tra i più gravi del panorama industriale: rischio elettrico ad alta e altissima tensione, campi elettromagnetici (CEM) da valutare ai sensi del Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08, lavori in quota su tralicci e torri con rischio di caduta dall'alto, spazi confinati nelle camerette e nei cunicoli porta-cavi, rischio di esplosione nelle centrali. Il DVR deve coprire tutti questi rischi per mansione; la formazione PES-PAV-PEI ai sensi della norma CEI 11-27 e le verifiche periodiche degli impianti ai sensi del DPR 462/2001 sono obbligatori.

1. Quadro normativo per centrali e reti di distribuzione

La sicurezza sul lavoro nelle centrali elettriche e nelle reti di distribuzione dell'energia si muove all'interno di un quadro normativo articolato che combina la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro con la normativa tecnica specifica del settore elettrico e con i requisiti regolatori del mercato energetico.

Il riferimento legislativo principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico), che si applica a tutti i gestori di impianti elettrici di produzione, trasmissione e distribuzione. I titoli più rilevanti sono: il Titolo III (attrezzature di lavoro, compresi gli impianti elettrici), il Titolo IV (cantieri temporanei e mobili, per i lavori in linea), il Titolo VIII Capo I (agenti fisici: rumore) e Capo IV (campi elettromagnetici, CEM), il Titolo IX Capo II e III (atmosfere esplosive - ATEX, per i locali con accumulo di idrogeno o gas), il Titolo XI (ambienti confinati, tramite il DPR 177/2011).

La normativa tecnica di riferimento principale è la norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" (quinta edizione 2021), che definisce le procedure di sicurezza per i lavori sotto tensione e fuori tensione, le qualifiche professionali (PES, PAV, PEI) e i requisiti formativi. Si affianca la norma CEI 11-15 per i lavori sotto tensione in Alta Tensione e la norma CEI 64-8 per gli impianti elettrici utilizzatori. Il DPR 462/2001 disciplina le verifiche periodiche degli impianti di terra.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale del sistema di sicurezza per centrali, stazioni di trasformazione e reti di distribuzione.

2. DVR per distributori e gestori di rete (Enel, e-distribuzione)

Il Documento di Valutazione dei Rischi per un gestore di rete elettrica deve essere strutturato per tipologia di impianto (centrale di produzione, stazione di trasformazione AT/MT, cabina primaria, cabina secondaria, linea aerea, linea in cavo interrato) e per mansione (operatore di sala controllo, manutentore elettromeccanico, lineare, addetto a cunicoli e spazi confinati, operatore di pronto intervento).

La complessità del DVR per i grandi gestori di rete (Enel, e-distribuzione, Terna) deriva dalla molteplicità degli impianti e delle attività: dagli interventi in emergenza sulla rete dopo guasti (spesso in condizioni meteorologiche avverse e in orari notturni) alla manutenzione programmata delle stazioni AT. I gestori di rete di grandi dimensioni hanno tipicamente sistemi di gestione della salute e sicurezza certificati (OHSAS 18001 / ISO 45001), che non sostituiscono il DVR ma si integrano con esso. Per le cooperative e le imprese in appalto che lavorano per conto dei gestori, il DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 è obbligatorio per regolare i rischi da interferenza.

3. Rischio elettrico: alta e altissima tensione

Il rischio elettrico nelle centrali e nelle reti di distribuzione si manifesta a livelli di tensione molto superiori a quelli degli impianti civili e industriali. Le reti italiane di trasmissione operano a 380 kV (Altissima Tensione — AAT) e 220 kV (Alta Tensione — AT); le reti di distribuzione a 132 kV, 66 kV e 20 kV (Media Tensione — MT); le reti di distribuzione in bassa tensione a 230/400 V (Bassa Tensione — BT).

I principali rischi elettrici sono:

Le misure di prevenzione si basano sul rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza definite dalla norma CEI 11-27 (zone: di pericolo, di lavoro sotto tensione, di lavoro in prossimità) e sulla procedura di messa fuori tensione (MFT) per i lavori fuori tensione.

4. Campi elettromagnetici (CEM): valutazione e limiti

I campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz) generati dalle linee AT/AAT e dalle stazioni di trasformazione sono un rischio specifico per i lavoratori del settore elettrico, disciplinato dal Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212) in recepimento della Direttiva 2013/35/UE.

I valori di azione (VA) per il campo magnetico a 50 Hz sono definiti all'Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08: VA basso pari a 1 mT e VA alto pari a 100 mT. I valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sanitari non sensoriali sono 100 mV/m per il campo elettrico indotto (corrispettivo di B pari a circa 2 mT a 50 Hz). Nelle immediate vicinanze di stazioni AT e sotto le linee aree si possono registrare valori di campo magnetico che superano i valori di azione, richiedendo la valutazione approfondita e l'adozione di misure preventive.

Particolare attenzione va riservata ai lavoratori portatori di dispositivi medici attivi impiantati (pace-maker, defibrillatori impiantabili): per questi soggetti i livelli di campo da non superare possono essere molto più bassi dei VA generali, richiedendo una valutazione individuale in collaborazione con il medico competente e lo specialista cardiologo.

5. Lavori sotto tensione e fuori tensione: CEI 11-27

La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" è il principale riferimento tecnico per l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi attività su impianti elettrici. La norma distingue tra:

Il Responsabile dei Lavori (RL), la Persona Preposta alla Conduzione dei Lavori (PPCL) e il Preposto ai Lavori (PL) sono le figure organizzative definite dalla CEI 11-27 per la gestione in sicurezza dei cantieri elettrici.

6. Rischio caduta dall'alto: pali, torri e tralicci

I lavori in quota su pali in legno o calcestruzzo, su torri metalliche e su tralicci delle linee aeree sono tra le attività a maggiore rischio di infortunio grave o mortale nel settore elettrico. Il Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 111-131) definisce gli obblighi per i lavori in quota (operazioni eseguite ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile).

La gerarchia delle misure preventive per il rischio di caduta è: (1) misure collettive prioritarie (PLE, parapetti fissi sulle piattaforme di accesso); (2) sistemi di arresto caduta individuali (imbragatura anticaduta UNI EN 361, cordino con assorbitore UNI EN 355, sistema anticaduta su fune o guida UNI EN 353); (3) sistemi di posizionamento su fune (work positioning UNI EN 358) per il lavoro in posizione sulle strutture. I lavoratori che operano in quota sulle strutture delle linee elettriche devono essere specificamente formati all'utilizzo dei sistemi di accesso e posizionamento su fune (SPAF, norma UNI EN 12841) e all'uso dei DPI anticaduta, con esercitazioni pratiche periodiche.

7. Rischio esplosione nelle centrali

Nelle centrali elettriche possono essere presenti fonti di rischio di esplosione legate a: batterie di accumulatori al piombo (che durante la carica producono idrogeno, gas infiammabile e potenzialmente esplosivo), trasformatori a olio (l'olio dielettrico, in caso di surriscaldamento o arco elettrico, può vaporizzare e infiammarsi), celle a combustibile in alcune centrali di nuova generazione.

Le aree con rischio di atmosfera esplosiva devono essere classificate ai sensi del Titolo XI D.Lgs. 81/08 e della Direttiva ATEX 2014/34/UE: i locali batterie sono tipicamente classificati zona 2 (atmosfera esplosiva presente occasionalmente in condizioni normali) o zona 1 in prossimità delle batterie durante la carica. Le apparecchiature elettriche nelle zone ATEX devono avere la marcatura Ex con categoria idonea alla zona. Il locale batterie deve essere dotato di ventilazione forzata che mantenga la concentrazione di idrogeno al di sotto del 25% del LEL (limite inferiore di esplosività, pari all'1% in volume in aria). Il documento di classificazione delle zone ATEX e il piano di salvataggio devono essere elaborati e conservati.

8. Spazi confinati: cunicoli, pozzi e cabine interrate

I cunicoli porta-cavi, le camerette di ispezione (tombini), le cabine interrate e i locali tecnici sotterranei delle reti di distribuzione sono classificati come "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" ai sensi del DPR 14 settembre 2011 n. 177. I lavori in questi ambienti sono soggetti a una disciplina speciale che richiede la qualificazione dell'impresa e la formazione specifica dei lavoratori.

Prima di ogni accesso è obbligatoria la verifica dell'atmosfera interna con strumentazione calibrata: concentrazione di ossigeno (sicura tra 19,5% e 23,5%), assenza di gas tossici (H2S, CO) e di gas infiammabili (CH4, vapori di solventi). La ventilazione forzata deve precedere l'ingresso e continuare durante i lavori. Un lavoratore qualificato (il guardiano) deve restare all'esterno con piena capacità di comunicare con l'interno e di attivare i soccorsi. I DPI per la respirazione (autorespiratori, maschere con fornitura di aria esterna) devono essere disponibili e i lavoratori devono essere addestrati al loro uso. Il piano di emergenza per il recupero di un lavoratore infortunato o privo di sensi all'interno dello spazio confinato è un elemento critico della gestione del rischio.

9. Formazione PES-PAV-PEI e abilitazioni elettriche

La formazione specifica per i lavori elettrici è strutturata dalla norma CEI 11-27 e dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. I lavoratori del settore elettrico rientrano nel comparto industriale classificato a rischio alto: la formazione dei lavoratori prevede 16 ore totali (4 generali + 12 specifiche), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Oltre alla formazione base del D.Lgs. 81/08, il personale elettrico deve ricevere la formazione specifica per l'attribuzione delle qualifiche CEI 11-27:

La formazione antincendio (D.M. 02/09/2021, livello elevato per le attività a rischio alto) e la formazione specifica per i lavori in quota con SPAF e per le attività in spazi confinati (DPR 177/2011) completano il profilo formativo obbligatorio.

10. Sorveglianza sanitaria per esposizione a CEM

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori del settore elettrico è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 per i rischi che la richiedono: esposizione a CEM superiore ai valori di azione (Titolo VIII Capo IV), lavori in quota con utilizzo di DPI anticaduta (sorveglianza della idoneità fisica per i lavori in quota), rumore da macchinari nelle centrali, turni notturni prolungati.

Il protocollo sanitario per i lavoratori esposti a CEM include: valutazione anamnestica specifica per la presenza di dispositivi medici impiantati (pace-maker, ICD, neurostimolatori), esame obiettivo cardiovascolare, eventuali accertamenti strumentali se richiesti dal medico competente. Per i portatori di dispositivi medici attivi impiantati esposti a CEM superiori ai valori di azione, il medico competente deve valutare l'idoneità alla mansione specifica in collaborazione con lo specialista cardiologo o neurologo. La sorveglianza sanitaria comprende anche la valutazione dell'idoneità alla guida di veicoli e alla movimentazione di mezzi di lavoro, critica per i lineari che operano con autocarri e piattaforme aeree.

FAQ — Sicurezza nelle centrali elettriche e reti di distribuzioneFAQ

Quali sono le figure di PES, PAV e PEI previste dalla norma CEI 11-27 e chi può ricoprirle?
La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" (quarta edizione 2014, confermata nella quinta edizione 2021) definisce le figure professionali abilitate a svolgere lavori elettrici in funzione del tipo di impianto e del tipo di lavoro. La Persona Esperta (PES) è il lavoratore che, per la formazione ricevuta, per l'esperienza acquisita, per le istruzioni ricevute dal datore di lavoro, è in grado di operare in autonomia in sicurezza su impianti elettrici, riconoscere i rischi elettrici e adottare le misure di sicurezza appropriate. La Persona Avvertita (PAV) è il lavoratore idoneo a operare su impianti elettrici sotto la supervisione di una PES o di un responsabile dei lavori, informata dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare ma non ancora autonoma. La Persona Idonea ai Lavori Sotto Tensione (PEI) è la figura specifica e più qualificata, abilitata a eseguire lavori in prossimità di parti in tensione (zona di lavoro sotto tensione) o direttamente su parti in tensione (lavori sotto tensione in senso stretto), a condizione che la tensione lo consenta e che i metodi, gli strumenti e le DPI siano idonei. L'attribuzione delle qualifiche PES, PAV e PEI è di competenza del datore di lavoro, che la formalizza con un atto scritto dopo aver verificato la formazione ricevuta dal lavoratore. Le qualifiche non sono "patenti" rilasciate da enti terzi ma attribuzioni interne al sistema aziendale, la cui appropriatezza è responsabilità del datore di lavoro. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi formativi e documentali per l'attribuzione corretta delle qualifiche al personale elettrico.
Come si valuta il rischio da campi elettromagnetici (CEM) per i lavoratori vicino alle linee ad alta tensione?
Il rischio da esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) è disciplinato dal Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), che recepisce la Direttiva 2013/35/UE. I CEM nei luoghi di lavoro si suddividono in campi statici (0 Hz), campi a bassa frequenza (1 Hz - 100 kHz) e campi ad alta frequenza (100 kHz - 300 GHz). Nelle centrali elettriche e nelle reti di distribuzione il rischio rilevante è quello dei campi a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequency) generati dalle linee in corrente alternata a 50 Hz. I lavoratori più esposti sono: gli operatori delle stazioni di trasformazione (AT/MT), gli addetti alla manutenzione delle linee aeree ad alta tensione, gli addetti alle cabine di distribuzione. I valori limite di esposizione (VLE) per i campi magnetici a 50 Hz sono di 1.000 mT per la normale esposizione (senza effetti sulla salute) e 6 mT per gli effetti sensoriali (flash luminosi). I valori di azione (VA) sono di 100 mT (corrispettivo della VLE sensoriale per B) e 1 mT (livello al di sopra del quale scatta l'obbligo di valutazione approfondita). La valutazione del rischio CEM deve essere effettuata con misurazioni o calcolo dei livelli di campo nelle posizioni dei lavoratori, tenendo conto delle condizioni di funzionamento dell'impianto (corrente massima, configurazione dei conduttori). Quando i livelli superano i valori di azione occorre adottare misure tecniche (schermature, aumento della distanza, riduzione del tempo di esposizione), formare i lavoratori sui rischi CEM e attivare la sorveglianza sanitaria. Particolari cautele si applicano ai lavoratori portatori di pace-maker o altri dispositivi medici attivi impiantati. Supportiamo la gestione documentale della valutazione del rischio CEM per le tue installazioni.
Cosa prevede la procedura di messa fuori tensione (MFT) ai sensi della norma CEI 11-27 prima di intervenire su un impianto?
La messa fuori tensione (MFT) è la procedura fondamentale per l'esecuzione in sicurezza dei lavori fuori tensione su impianti elettrici in Media Tensione (MT) e Alta Tensione (AT). La norma CEI 11-27 definisce le cinque fasi della MFT, che devono essere eseguite nell'ordine indicato: (1) Sezionamento: il circuito da lavorare viene isolato dall'alimentazione aprendo i dispositivi di interruzione (interruttori, sezionatori). Il sezionamento deve essere visibile o verificabile (apertura visibile dei contatti o indicazione affidabile della posizione). (2) Blocco del reinserimento: i dispositivi di sezionamento vengono bloccati in posizione aperta con lucchetti e cartellini di avviso "Non chiudere — lavori in corso" che ne impediscano la chiusura accidentale durante i lavori (procedura di LOTO — LockOut/TagOut). (3) Verifica dell'assenza di tensione: prima di toccare i conduttori, la tensione viene verificata con un rilevatore di tensione idoneo alla tensione nominale dell'impianto, verificando ciascun conduttore nei confronti degli altri e verso terra. (4) Messa a terra e in cortocircuito: i conduttori sezionati vengono collegati alla terra tramite dispositivi di messa a terra e cortocircuito certificati (MACT), che proteggono i lavoratori dall'eventuale riapparizione della tensione (errori di manovra, induzione da linee parallele, fulminazione). (5) Protezione dei lavori limitrofi: se nelle vicinanze dell'area di lavoro sono presenti parti in tensione, vengono installati schermi e barriere isolanti che impediscano il contatto accidentale. Le fasi di ripristino della tensione al termine dei lavori avvengono nell'ordine inverso. Il mancato rispetto di una qualsiasi di queste fasi costituisce una violazione grave che espone i lavoratori al rischio di folgorazione mortale.
Quali sono i requisiti di sicurezza per i lavori in quota su tralicci e torri delle linee elettriche?
I lavori in quota su tralicci, torri e pali delle linee elettriche sono tra le attività più pericolose del settore dell'energia, per la combinazione del rischio di caduta dall'alto con il rischio elettrico. Il Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 111-131) disciplina i lavori in quota, definendo obblighi specifici per i lavori su strutture alte. Le misure di prevenzione del rischio di caduta sono strutturate per priorità: (1) misure collettive prioritarie: utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) o trabattelli dove tecnicamente possibile, installazione di reti di protezione anticaduta sotto la zona di lavoro; (2) sistemi di arresto caduta individuali (anticaduta): imbragatura anticaduta (conforme alla norma UNI EN 361), cordino con assorbitore di energia (UNI EN 355) o sistema anticaduta su rotaia o fune di sicurezza installata sul traliccio (UNI EN 353), che limitino la caduta a meno di 1 metro con forza di arresto inferiore a 6 kN. Il DPI anticaduta deve essere ancorato a punti di ancoraggio certificati (UNI EN 795) in grado di sopportare un carico statico di 10 kN. I lavoratori che operano in quota sulle linee elettriche devono avere sia la qualifica PES o PEI (per il rischio elettrico), sia la formazione specifica per i lavori in quota con sistemi di accesso e posizionamento su fune (SPAF, norma UNI EN 12841). La formazione e l'addestramento periodico all'uso dei DPI anticaduta è obbligatorio ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08. La zona sottostante i lavori in quota deve essere delimitata e segnalata per impedire la presenza di persone non autorizzate nella zona di rischio di caduta di oggetti o materiali.
Come si gestisce la sicurezza negli spazi confinati come cunicoli cavi e camerette di ispezione delle reti elettriche?
Gli spazi confinati nelle reti di distribuzione elettrica — cunicoli porta-cavi, camerette di ispezione (tombini), locali cabine interrate, pozzi e tunnel di accesso — sono ambienti ad alto rischio la cui gestione è disciplinata dal DPR 14 settembre 2011 n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori addetti ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati" e dal Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 (atmosfere esplosive). I rischi caratteristici degli spazi confinati nelle reti elettriche sono: carenza di ossigeno (l'ossidazione dei cavi e dei componenti metallici in ambienti chiusi può ridurre la concentrazione di ossigeno al di sotto del 18%, soglia di pericolo per l'uomo), presenza di gas tossici (solfuro di idrogeno H2S nei cunicoli connessi con fognature, monossido di carbonio CO da processi di combustione o da guasti), possibile presenza di gas infiammabili (metano CH4 da perdite di reti gas adiacenti). Il DPR 177/2011 impone che i lavori in spazi confinati siano affidati esclusivamente a imprese qualificate: devono disporre di un sistema di gestione della salute e sicurezza certificato, del DVR specifico per gli ambienti confinati, di attrezzature e DPI idonei e di lavoratori formati specificamente. Prima di ogni accesso è obbligatorio: la misurazione della concentrazione di ossigeno e degli agenti inquinanti con strumentazione calibrata, la ventilazione forzata dell'ambiente, l'utilizzo di autorespiratori o maschere con fornitura di aria esterna se l'atmosfera non è sicura. Un lavoratore deve restare all'esterno come guardiano, con capacità di intervenire o allertare i soccorsi in caso di emergenza. Il sistema LOTO deve essere applicato a tutti gli impianti accessibili dall'interno dello spazio confinato.
Il DPR 462/2001 sulle verifiche periodiche degli impianti si applica anche alle stazioni elettriche AT/MT?
Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" disciplina le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Le stazioni elettriche AT/MT (stazioni di trasformazione, cabine primarie e secondarie) rientrano nell'ambito di applicazione del DPR 462/2001 in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto. Gli impianti di messa a terra nelle stazioni AT devono essere denunciati all'INAIL (o all'ASL competente) all'atto della prima messa in esercizio e sono soggetti a verifiche periodiche con frequenza biennale per gli impianti in luoghi classificati con pericolo di esplosione (zone ATEX) e quinquennale per gli altri impianti, effettuate da organismi abilitati (ASL, ARPA o organismi notificati/abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico). Per le installazioni di Enel e degli altri gestori di rete si applicano le disposizioni normative del settore energia (TERNA per la RTN, ARERA per i distributori) che prevedono programmi di manutenzione preventiva e verifiche periodiche degli impianti con cadenze definite nei codici di rete. Il datore di lavoro deve conservare tutta la documentazione delle verifiche periodiche e dei controlli, e metterla a disposizione in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (ASL/PSAL, INL) o delle autorità di settore. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi di verifica periodica applicabili ai tuoi impianti e supportiamo la gestione documentale del programma di manutenzione e verifica.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, Titoli IV, VIII, IX, XI)
  • D.Lgs. 81/08 artt. 206-212 — Campi elettromagnetici (CEM): valori limite e obblighi
  • DPR 22 ottobre 2001 n. 462 — Verifiche periodiche impianti di messa a terra e impianti elettrici pericolosi
  • DPR 14 settembre 2011 n. 177 — Qualificazione delle imprese per lavori in ambienti confinati
  • D.Lgs. 81/08 artt. 287-297 e Allegato XLIX — Atmosfere esplosive (ATEX): classificazione delle zone
  • Norma CEI 11-27:2021 — Lavori su impianti elettrici (quinta edizione): PES, PAV, PEI, MFT, LSBT
  • Norma CEI 11-15 — Esecuzione dei lavori sotto tensione su impianti di Alta Tensione
  • Norma CEI 64-8:2012 e varianti — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
  • Direttiva 2013/35/UE — Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici (recepita con D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV)
  • Direttiva 2014/34/UE (ATEX) — Apparecchiature e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
  • UNI EN 361:2003 — Imbracature anticaduta per lavori in quota
  • UNI EN 355:2002 — Assorbitori di energia e cordini con assorbitore di energia
  • UNI EN 12841:2006 — Sistemi di accesso e posizionamento su fune: dispositivi di regolazione sulla fune
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica: determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla tipologia degli impianti, dalle mansioni presenti, dai livelli di tensione e dalla normativa vigente. DVR, classificazione ATEX, valutazione CEM, procedure CEI 11-27 e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale.

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