Profilo del codice ATECO 93.21.09
Il codice ATECO 93.21.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le attrazioni meccanizzate sono soggette a collaudo periodico da parte di ente notificato. Piano di emergenza deve prevedere procedure per evacuazione di grandi masse. Valutazione rischio caldo estivo per lavoratori all'aperto.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: cadute da attrazioni e percorsi avventura, rischio elettromeccanico da giostre e attrazioni motorizzate, gestione folle e affollamento (panic risk), rischio chimico da prodotti manutenzione, esposizione solare prolungata per lavoratori all'aperto, movimentazione manuale carichi (allestimenti, materiali). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 93.21.09
- DVR con valutazione rischio affollamento, meccanico e caduta
- Piano di emergenza ed evacuazione con procedure per grandi affollamenti
- Registro manutenzione attrazioni (libretto impianto)
- SCIA antincendio (DPR 151/2011) per strutture sopra soglia
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- Sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a rischi specifici
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 93.21.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per addetti alle attrazioni meccanizzate | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione gestione emergenze e folla | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 93.21.09 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) in funzione di affollamento e tipologia strutture
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 93.21.09 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — DAE raccomandato per grandi affluenze. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 93.21.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/ATS
- Vigili del Fuoco
- INAIL
- Direzione Regionale (collaudo attrazioni)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 93.21.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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Come ti aiutiamo
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