Profilo del codice ATECO 87.20
Il codice ATECO 87.20 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali, disabilità intellettive e dipendenze. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali (comunità terapeutiche, centri diurni residenziali, REMS) devono essere autorizzate e accreditate dalla Regione ai sensi della L. 833/1978 e del D.P.R. 14/01/1997. Il rischio di aggressione fisica da parte degli ospiti è uno dei rischi principali: è obbligatoria la valutazione del rischio da violenza (art. 28 D.Lgs. 81/08) e la formazione del personale alle tecniche di de-escalation. La movimentazione degli ospiti con disabilità fisiche associate alla patologia mentale richiede ausili meccanici di sollevamento e formazione specifica per prevenire infortuni muscoloscheletrici agli operatori. Il lavoro a turni h24 comporta rischi di stress lavoro-correlato e disturbi del ritmo circadiano: necessaria sorveglianza sanitaria mirata e applicazione del D.Lgs. 66/2003 sui lavoratori notturni.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio di aggressione fisica e verbale da parte degli ospiti (violenza da terzi — rischio elevato specifico del settore), rischio biologico (patologie infettive degli ospiti, contatto con liquidi biologici durante l'assistenza), rischio ergonomico da movimentazione manuale degli ospiti non autosufficienti o con disturbi del movimento, stress lavoro-correlato e burnout per elevato carico emotivo, lavoro in turni h24 e relazione con utenza fragile, rischio chimico da farmaci psicotropi (somministrazione, manipolazione, rifiuto del trattamento), scivolamento su pavimenti bagnati durante l'igiene degli ospiti e la pulizia dei locali. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 87.20
- DVR con valutazione rischio biologico, ergonomico, da violenza da terzi e stress lavoro-correlato
- Piano di emergenza ed evacuazione con procedure specifiche per ospiti non autodeambulanti
- Registro consegna DPI (guanti, mascherine, grembiuli impermeabili, occhiali protettivi)
- Nomine RSPP, MC, addetti antincendio e primo soccorso
- Protocollo gestione aggressioni e violenza da terzi con procedure di segnalazione e supporto
- Sorveglianza sanitaria con valutazione biologica, muscoloscheletrica e psicologica periodica
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 87.20: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 o 3 (8h o 16h) — DM 02/09/2021 per struttura con ospiti non autosufficienti | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003 per struttura con elevato rischio infortunistico | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per movimentazione manuale degli ospiti — uso di ausili di sollevamento e tecniche sicure | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione per la gestione del comportamento aggressivo — tecniche di de-escalation e contenimento sicuro | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 87.20 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) per presenza di ospiti non autosufficienti che non possono evacuare autonomamente — CPI obbligatorio per strutture oltre le soglie del DPR 151/2011 (attività 68)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 87.20 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — rischio infortunistico elevato e presenza di ospiti con patologie complesse; aggiornamento 6 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 87.20 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL e NPI (Neuropsichiatria e Psichiatria)
- INL
- VV.F. (CPI obbligatorio per strutture con ospiti non autosufficienti)
- Regione (autorizzazione e accreditamento struttura residenziale)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 87.20 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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Come ti aiutiamo
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