Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Sicurezza sul lavoro per ATECO 87.20 — Strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali, disabilità intellettive e dipendenze

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali, disabilità intellettive e dipendenze.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 87.20 (Strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali, disabilità intellettive e dipendenze) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio biologico, ergonomico, da violenza da terzi e stress lavoro-correlato, piano di emergenza ed evacuazione con procedure specifiche per ospiti non autodeambulanti, registro consegna dpi (guanti, mascherine, grembiuli impermeabili, occhiali protettivi) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali (comunità terapeutiche, centri diurni residenziali, REMS) devono essere autorizzate e accreditate dalla Regione ai sensi della L. 833/1978 e del D.P.R. 14/01/1997. Il rischio di aggressione fisica da parte degli ospiti è uno dei rischi principali: è obbligatoria la valutazione del rischio da violenza (art. 28 D.Lgs. 81/08) e la formazione del personale alle tecniche di de-escalation. La movimentazione degli ospiti con disabilità fisiche associate alla patologia mentale richiede ausili meccanici di sollevamento e formazione specifica per prevenire infortuni muscoloscheletrici agli operatori. Il lavoro a turni h24 comporta rischi di stress lavoro-correlato e disturbi del ritmo circadiano: necessaria sorveglianza sanitaria mirata e applicazione del D.Lgs. 66/2003 sui lavoratori notturni. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Profilo del codice ATECO 87.20

Il codice ATECO 87.20 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali, disabilità intellettive e dipendenze. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali (comunità terapeutiche, centri diurni residenziali, REMS) devono essere autorizzate e accreditate dalla Regione ai sensi della L. 833/1978 e del D.P.R. 14/01/1997. Il rischio di aggressione fisica da parte degli ospiti è uno dei rischi principali: è obbligatoria la valutazione del rischio da violenza (art. 28 D.Lgs. 81/08) e la formazione del personale alle tecniche di de-escalation. La movimentazione degli ospiti con disabilità fisiche associate alla patologia mentale richiede ausili meccanici di sollevamento e formazione specifica per prevenire infortuni muscoloscheletrici agli operatori. Il lavoro a turni h24 comporta rischi di stress lavoro-correlato e disturbi del ritmo circadiano: necessaria sorveglianza sanitaria mirata e applicazione del D.Lgs. 66/2003 sui lavoratori notturni.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio di aggressione fisica e verbale da parte degli ospiti (violenza da terzi — rischio elevato specifico del settore), rischio biologico (patologie infettive degli ospiti, contatto con liquidi biologici durante l'assistenza), rischio ergonomico da movimentazione manuale degli ospiti non autosufficienti o con disturbi del movimento, stress lavoro-correlato e burnout per elevato carico emotivo, lavoro in turni h24 e relazione con utenza fragile, rischio chimico da farmaci psicotropi (somministrazione, manipolazione, rifiuto del trattamento), scivolamento su pavimenti bagnati durante l'igiene degli ospiti e la pulizia dei locali. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 87.20

  • DVR con valutazione rischio biologico, ergonomico, da violenza da terzi e stress lavoro-correlato
  • Piano di emergenza ed evacuazione con procedure specifiche per ospiti non autodeambulanti
  • Registro consegna DPI (guanti, mascherine, grembiuli impermeabili, occhiali protettivi)
  • Nomine RSPP, MC, addetti antincendio e primo soccorso
  • Protocollo gestione aggressioni e violenza da terzi con procedure di segnalazione e supporto
  • Sorveglianza sanitaria con valutazione biologica, muscoloscheletrica e psicologica periodica

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 87.20: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 3716h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 o 3 (8h o 16h) — DM 02/09/2021 per struttura con ospiti non autosufficienti8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003 per struttura con elevato rischio infortunistico16hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per movimentazione manuale degli ospiti — uso di ausili di sollevamento e tecniche sicurePeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione per la gestione del comportamento aggressivo — tecniche di de-escalation e contenimento sicuroPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 87.20 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) per presenza di ospiti non autosufficienti che non possono evacuare autonomamente — CPI obbligatorio per strutture oltre le soglie del DPR 151/2011 (attività 68)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 87.20 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — rischio infortunistico elevato e presenza di ospiti con patologie complesse; aggiornamento 6 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 87.20 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 87.20 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 87.20 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

Approfondimenti correlati

Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 87.20?
Per strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali, disabilità intellettive e dipendenze (ATECO 87.20) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio biologico, ergonomico, da violenza da terzi e stress lavoro-correlato, piano di emergenza ed evacuazione con procedure specifiche per ospiti non autodeambulanti, registro consegna dpi (guanti, mascherine, grembiuli impermeabili, occhiali protettivi) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 87.20?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 2 o 3 (8h o 16h) — DM 02/09/2021 per struttura con ospiti non autosufficienti; Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003 per struttura con elevato rischio infortunistico. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 87.20?
No. Strutture di assistenza residenziale per persone con disturbi mentali, disabilità intellettive e dipendenze non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 87.20?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL e NPI (Neuropsichiatria e Psichiatria), INL, VV.F. (CPI obbligatorio per strutture con ospiti non autosufficienti), Regione (autorizzazione e accreditamento struttura residenziale). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 87.20?
Livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) per presenza di ospiti non autosufficienti che non possono evacuare autonomamente — CPI obbligatorio per strutture oltre le soglie del DPR 151/2011 (attività 68)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 87.20. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.