Codice ATECO 2025
Il codice 87.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Movimentazione di ospiti non autosufficienti
- Rischio biologico: infezioni, scabbia, ferite da aghi
- Aggressioni da ospiti con demenza o disturbi del comportamento
- Lavoro notturno con poco personale
- Stress e carico emotivo
- Disinfettanti e farmaci
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Movimentazione degli ospiti
Il numero di sollevatori, carrozzine e ausili minori va commisurato agli ospiti non autosufficienti; gli ausili devono essere disponibili dove servono e il personale addestrato a usarli. Nei turni notturni, con meno operatori, la movimentazione deve essere organizzata in modo da non costringere a sollevamenti da soli.
Evacuazione notturna
Di notte pochi operatori devono mettere in salvo molti ospiti allettati: la struttura deve avere compartimenti per l'esodo orizzontale, presidi per il trasporto rapido e un piano provato con esercitazioni realistiche.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 87.10
- DVR per nuclei e mansioni (infermieri, operatori socio-sanitari, cucina, pulizie)
- Valutazione della movimentazione dei pazienti (ad esempio con il metodo MAPO) e dotazione di ausili: sollevatori, teli ad alto scorrimento, letti regolabili
- Misure contro le ferite da taglio e da punta (Titolo X-bis D.Lgs. 81/2008): dispositivi con meccanismi di protezione, contenitori per taglienti, procedura post-esposizione
- Misure di prevenzione delle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario (L. 113/2020) e procedura di segnalazione degli episodi
- Certificato di prevenzione incendi per le strutture con oltre 25 posti letto (DPR 151/2011, attività 68) e piano di evacuazione per ospiti non autosufficienti
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento all'uso dei sollevatori e degli ausili per la movimentazione
- Formazione degli alimentaristi per il personale di cucina
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 87.10: livello 2 o 3.
Le RSA con oltre 25 posti letto sono soggette al DPR 151/2011 (livello 2); il DM 02/09/2021 prevede il livello 3, con attestato di idoneità tecnica, per le strutture residenziali sanitarie e le case di riposo indicate nel suo Allegato III.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Regione per autorizzazione e accreditamento
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Sollevatori presenti ma non usati per mancanza di tempo o addestramento
- Piano di evacuazione notturna mai provato