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Sicurezza sul lavoro per ATECO 86.10: Servizi ospedalieri

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 86.10.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 2 o 3Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda ospedali pubblici e privati, case di cura e cliniche con ricovero. È il luogo di lavoro con la gamma più ampia di rischi: biologici, chimici, fisici, ergonomici e psicosociali.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 2 o 3, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 86.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Aghi, pazienti e aggressioni

Le ferite da aghi e taglienti si prevengono con dispositivi dotati di protezione, contenitori vicini al punto d'uso, divieto di reincappucciare e una procedura post-esposizione rapida. La movimentazione dei pazienti richiede ausili adeguati al numero di pazienti non autosufficienti e formazione all'uso. Le aggressioni vanno registrate e analizzate: dal 2020 la legge prevede misure specifiche per la sicurezza degli operatori sanitari.

Evacuazione con pazienti

In ospedale l'evacuazione verticale di pazienti non autosufficienti è difficile: la strategia è l'esodo orizzontale progressivo verso compartimenti sicuri. Gli addetti devono essere addestrati con esercitazioni realistiche, anche nei turni notturni con meno personale.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 86.10

  • DVR per ogni reparto e servizio
  • Misure contro le ferite da taglio e da punta (Titolo X-bis D.Lgs. 81/2008): dispositivi con meccanismi di protezione, contenitori per taglienti, procedura post-esposizione
  • Valutazione della movimentazione dei pazienti (ad esempio con il metodo MAPO) e dotazione di ausili: sollevatori, teli ad alto scorrimento, letti regolabili
  • Misure di prevenzione delle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario (L. 113/2020) e procedura di segnalazione degli episodi
  • Adempimenti del D.Lgs. 101/2020 per le apparecchiature radiologiche: esperto di radioprotezione, classificazione di aree e lavoratori, dosimetria
  • Rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie (DM 18/09/2002) e certificato di prevenzione incendi (DPR 151/2011, attività 68)
  • Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
  • Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 2: 8 h; livello 3: 16 hlivello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 86.10: livello 2 o 3.

Le strutture con ricovero oltre 25 posti letto sono soggette al DPR 151/2011 (attività 68); le strutture sanitarie con ricovero rientrano tra quelle per cui il DM 02/09/2021 prevede addetti di livello 3, con attestato di idoneità tecnica.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Le strutture sanitarie hanno di norma personale e mezzi propri per l'emergenza; per gli addetti al primo soccorso dei lavoratori si applica il DM 388/2003 secondo l'organico e l'indice infortunistico.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 86.10. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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