Codice ATECO 2025
Il codice 86.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rischio biologico, comprese ferite da aghi e taglienti
- Movimentazione dei pazienti
- Aggressioni al personale, in particolare in pronto soccorso e psichiatria
- Radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici della risonanza magnetica
- Farmaci antiblastici, gas anestetici, disinfettanti e formaldeide
- Lavoro notturno, turni e stress
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Aghi, pazienti e aggressioni
Le ferite da aghi e taglienti si prevengono con dispositivi dotati di protezione, contenitori vicini al punto d'uso, divieto di reincappucciare e una procedura post-esposizione rapida. La movimentazione dei pazienti richiede ausili adeguati al numero di pazienti non autosufficienti e formazione all'uso. Le aggressioni vanno registrate e analizzate: dal 2020 la legge prevede misure specifiche per la sicurezza degli operatori sanitari.
Evacuazione con pazienti
In ospedale l'evacuazione verticale di pazienti non autosufficienti è difficile: la strategia è l'esodo orizzontale progressivo verso compartimenti sicuri. Gli addetti devono essere addestrati con esercitazioni realistiche, anche nei turni notturni con meno personale.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 86.10
- DVR per ogni reparto e servizio
- Misure contro le ferite da taglio e da punta (Titolo X-bis D.Lgs. 81/2008): dispositivi con meccanismi di protezione, contenitori per taglienti, procedura post-esposizione
- Valutazione della movimentazione dei pazienti (ad esempio con il metodo MAPO) e dotazione di ausili: sollevatori, teli ad alto scorrimento, letti regolabili
- Misure di prevenzione delle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario (L. 113/2020) e procedura di segnalazione degli episodi
- Adempimenti del D.Lgs. 101/2020 per le apparecchiature radiologiche: esperto di radioprotezione, classificazione di aree e lavoratori, dosimetria
- Rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie (DM 18/09/2002) e certificato di prevenzione incendi (DPR 151/2011, attività 68)
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Corsi di reparto su rischio biologico, movimentazione dei pazienti, gestione delle aggressioni e radioprotezione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 86.10: livello 2 o 3.
Le strutture con ricovero oltre 25 posti letto sono soggette al DPR 151/2011 (attività 68); le strutture sanitarie con ricovero rientrano tra quelle per cui il DM 02/09/2021 prevede addetti di livello 3, con attestato di idoneità tecnica.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Le strutture sanitarie hanno di norma personale e mezzi propri per l'emergenza; per gli addetti al primo soccorso dei lavoratori si applica il DM 388/2003 secondo l'organico e l'indice infortunistico.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Regione per l'autorizzazione e l'accreditamento
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Dispositivi senza protezione contro le punture ancora in uso
- Aggressioni non registrate
- Esercitazioni antincendio mai svolte di notte