Profilo del codice ATECO 81.22
Il codice ATECO 81.22 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività di pulizia specializzata (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e industriale). Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le imprese di disinfestazione e derattizzazione sono soggette al Reg. UE 528/2012 (biocidi) e al D.Lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei pesticidi. Gli operatori devono essere in possesso del patentino per l'acquisto e l'uso dei biocidi di tipo professionale, rilasciato dalla Regione o dalle ASL competenti. Il D.Lgs. 81/08 al Titolo IX impone la valutazione del rischio chimico e, al Titolo X, la valutazione del rischio biologico; entrambi devono essere inclusi nel DVR con indicazione specifica dei prodotti utilizzati e delle misure di prevenzione adottate. In caso di utilizzo di gas (es. anidride carbonica per fumigazione in ambienti chiusi) sono applicabili le norme sugli ambienti confinati (DPR 177/2011). Gli scarti e i contenitori vuoti dei biocidi sono rifiuti pericolosi (CER 200119*) soggetti al D.Lgs. 152/2006.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da esposizione a biocidi, disinfettanti (ipoclorito di sodio, glutaraldeide, perossido di idrogeno, sali di ammonio quaternari), rodenticidi e insetticidi classificati come sostanze pericolose ai sensi del Reg. CLP (CE) 1272/2008, rischio biologico per il contatto con ambienti contaminati (infestazioni di roditori, scarafaggi, superfici con agenti patogeni) durante le operazioni di ispezione e trattamento, rischio chimico da inalazione di vapori, aerosol o gas durante l'applicazione di prodotti con nebulizzatori, termonebbiogeni e fumigatori in ambienti confinati o scarsamente ventilati, rischio da caduta e scivolamento in ambienti non familiari (capannoni, cantine, impianti industriali) con superfici bagnate dai trattamenti o irregolari, rischio ergonomico da trasporto manuale di attrezzature pesanti (termonebbiogeni, pompe a spalla, cisterne di prodotto) nei siti di intervento, rischio stradale per spostamenti frequenti tra cantieri in diversi siti e guida di veicoli per il trasporto di attrezzature e sostanze pericolose. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 81.22
- DVR con valutazione rischio chimico da agenti biocidi (Reg. UE 528/2012), biologico (D.Lgs. 81/08 Titolo X), ergonomico e stradale
- Schede di sicurezza (SDS) aggiornate per tutti i biocidi e prodotti chimici impiegati, disponibili nei siti di intervento
- Registro consegna DPI (tuta monouso o lavabile impermeabile, guanti resistenti ai prodotti chimici, semimaschera o maschera a pieno facciale con filtri A2/B2/P3, occhiali o visiera)
- Piano di emergenza per sversamento accidentale di sostanze pericolose e contaminazione dell'operatore
- Nomine RSPP, MC (sorveglianza sanitaria obbligatoria per rischio chimico e biologico), addetti antincendio e primo soccorso
- Autorizzazione all'acquisto e all'uso di biocidi (patentino biocidi — D.Lgs. 150/2012 e Reg. UE 528/2012) per operatori e azienda
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 81.22: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto per agenti chimici e biologici) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto per agenti chimici e biologici) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021; livello 2 se si opera in siti con elevato carico di incendio | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per l'utilizzo di biocidi e prodotti fitosanitari — patentino utilizzo biocidi (D.Lgs. 150/2012, Reg. UE 528/2012) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione per l'utilizzo di DPI di terza categoria (maschere filtranti, autorespiratori) — D.Lgs. 81/08 art. 77 | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 81.22 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per gli uffici e depositi dell'impresa; per gli interventi nei siti di terzi ci si adegua alla classificazione antincendio del cliente; depositi di prodotti infiammabili soggetti a CPI se oltre le soglie del DPR 151/2011
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 81.22 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; il MC deve essere informato delle sostanze chimiche utilizzate per protocolli di sorveglianza sanitaria mirati. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 81.22 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL e Servizio Igiene Pubblica
- INL
- Ministero della Salute / Regione per l'autorizzazione all'uso di biocidi
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 81.22 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.
Come ti aiutiamo
123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 81.22 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.