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Sicurezza sul lavoro per ATECO 81.22 — Altre attività di pulizia specializzata (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e industriale)

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per altre attività di pulizia specializzata (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e industriale).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 81.22 (Altre attività di pulizia specializzata (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e industriale)) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio chimico da agenti biocidi (reg. ue 528/2012), biologico (d.lgs. 81/08 titolo x), ergonomico e stradale, schede di sicurezza (sds) aggiornate per tutti i biocidi e prodotti chimici impiegati, disponibili nei siti di intervento, registro consegna dpi (tuta monouso o lavabile impermeabile, guanti resistenti ai prodotti chimici, semimaschera o maschera a pieno facciale con filtri a2/b2/p3, occhiali o visiera) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le imprese di disinfestazione e derattizzazione sono soggette al Reg. UE 528/2012 (biocidi) e al D.Lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei pesticidi. Gli operatori devono essere in possesso del patentino per l'acquisto e l'uso dei biocidi di tipo professionale, rilasciato dalla Regione o dalle ASL competenti. Il D.Lgs. 81/08 al Titolo IX impone la valutazione del rischio chimico e, al Titolo X, la valutazione del rischio biologico; entrambi devono essere inclusi nel DVR con indicazione specifica dei prodotti utilizzati e delle misure di prevenzione adottate. In caso di utilizzo di gas (es. anidride carbonica per fumigazione in ambienti chiusi) sono applicabili le norme sugli ambienti confinati (DPR 177/2011). Gli scarti e i contenitori vuoti dei biocidi sono rifiuti pericolosi (CER 200119*) soggetti al D.Lgs. 152/2006. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 81.22

Il codice ATECO 81.22 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività di pulizia specializzata (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e industriale). Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le imprese di disinfestazione e derattizzazione sono soggette al Reg. UE 528/2012 (biocidi) e al D.Lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei pesticidi. Gli operatori devono essere in possesso del patentino per l'acquisto e l'uso dei biocidi di tipo professionale, rilasciato dalla Regione o dalle ASL competenti. Il D.Lgs. 81/08 al Titolo IX impone la valutazione del rischio chimico e, al Titolo X, la valutazione del rischio biologico; entrambi devono essere inclusi nel DVR con indicazione specifica dei prodotti utilizzati e delle misure di prevenzione adottate. In caso di utilizzo di gas (es. anidride carbonica per fumigazione in ambienti chiusi) sono applicabili le norme sugli ambienti confinati (DPR 177/2011). Gli scarti e i contenitori vuoti dei biocidi sono rifiuti pericolosi (CER 200119*) soggetti al D.Lgs. 152/2006.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da esposizione a biocidi, disinfettanti (ipoclorito di sodio, glutaraldeide, perossido di idrogeno, sali di ammonio quaternari), rodenticidi e insetticidi classificati come sostanze pericolose ai sensi del Reg. CLP (CE) 1272/2008, rischio biologico per il contatto con ambienti contaminati (infestazioni di roditori, scarafaggi, superfici con agenti patogeni) durante le operazioni di ispezione e trattamento, rischio chimico da inalazione di vapori, aerosol o gas durante l'applicazione di prodotti con nebulizzatori, termonebbiogeni e fumigatori in ambienti confinati o scarsamente ventilati, rischio da caduta e scivolamento in ambienti non familiari (capannoni, cantine, impianti industriali) con superfici bagnate dai trattamenti o irregolari, rischio ergonomico da trasporto manuale di attrezzature pesanti (termonebbiogeni, pompe a spalla, cisterne di prodotto) nei siti di intervento, rischio stradale per spostamenti frequenti tra cantieri in diversi siti e guida di veicoli per il trasporto di attrezzature e sostanze pericolose. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 81.22

  • DVR con valutazione rischio chimico da agenti biocidi (Reg. UE 528/2012), biologico (D.Lgs. 81/08 Titolo X), ergonomico e stradale
  • Schede di sicurezza (SDS) aggiornate per tutti i biocidi e prodotti chimici impiegati, disponibili nei siti di intervento
  • Registro consegna DPI (tuta monouso o lavabile impermeabile, guanti resistenti ai prodotti chimici, semimaschera o maschera a pieno facciale con filtri A2/B2/P3, occhiali o visiera)
  • Piano di emergenza per sversamento accidentale di sostanze pericolose e contaminazione dell'operatore
  • Nomine RSPP, MC (sorveglianza sanitaria obbligatoria per rischio chimico e biologico), addetti antincendio e primo soccorso
  • Autorizzazione all'acquisto e all'uso di biocidi (patentino biocidi — D.Lgs. 150/2012 e Reg. UE 528/2012) per operatori e azienda

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 81.22: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto per agenti chimici e biologici) — D.Lgs. 81/08 art. 3716h (rischio alto per agenti chimici e biologici)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021; livello 2 se si opera in siti con elevato carico di incendio4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/200312hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per l'utilizzo di biocidi e prodotti fitosanitari — patentino utilizzo biocidi (D.Lgs. 150/2012, Reg. UE 528/2012)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione per l'utilizzo di DPI di terza categoria (maschere filtranti, autorespiratori) — D.Lgs. 81/08 art. 77Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 81.22 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 1 (DM 02/09/2021) per gli uffici e depositi dell'impresa; per gli interventi nei siti di terzi ci si adegua alla classificazione antincendio del cliente; depositi di prodotti infiammabili soggetti a CPI se oltre le soglie del DPR 151/2011

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 81.22 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; il MC deve essere informato delle sostanze chimiche utilizzate per protocolli di sorveglianza sanitaria mirati. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 81.22 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 81.22 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

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123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 81.22 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 81.22?
Per altre attività di pulizia specializzata (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e industriale) (ATECO 81.22) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio chimico da agenti biocidi (reg. ue 528/2012), biologico (d.lgs. 81/08 titolo x), ergonomico e stradale, schede di sicurezza (sds) aggiornate per tutti i biocidi e prodotti chimici impiegati, disponibili nei siti di intervento, registro consegna dpi (tuta monouso o lavabile impermeabile, guanti resistenti ai prodotti chimici, semimaschera o maschera a pieno facciale con filtri a2/b2/p3, occhiali o visiera) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 81.22?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto per agenti chimici e biologici) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021; livello 2 se si opera in siti con elevato carico di incendio; Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 81.22?
No. Altre attività di pulizia specializzata (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e industriale) non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 81.22?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL e Servizio Igiene Pubblica, INL, Ministero della Salute / Regione per l'autorizzazione all'uso di biocidi. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 81.22?
Livello 1 (DM 02/09/2021) per gli uffici e depositi dell'impresa; per gli interventi nei siti di terzi ci si adegua alla classificazione antincendio del cliente; depositi di prodotti infiammabili soggetti a CPI se oltre le soglie del DPR 151/2011

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 81.22. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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