Profilo del codice ATECO 78.20
Il codice ATECO 78.20 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di attività delle agenzie di lavoro temporaneo (somministrazione di personale, agenzie per il lavoro interinale). Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003 (ora D.Lgs. 81/2015) operano come datori di lavoro dei lavoratori somministrati per gli obblighi contrattuali e previdenziali, mentre l'azienda utilizzatrice è responsabile della sicurezza sul lavoro durante la missione (art. 35 D.Lgs. 81/2015). Questa dualità crea obblighi specifici: l'agenzia deve fornire la formazione generale sulla sicurezza e informare il lavoratore sui rischi dell'azienda utilizzatrice; l'utilizzatrice deve garantire la formazione specifica, i DPI e la sorveglianza sanitaria (se prevista). In caso di infortunio del lavoratore somministrato, l'INAIL considera datore di lavoro l'agenzia somministratrice. Il CCNL delle Agenzie per il Lavoro disciplina i rapporti interni tra agenzia e i propri dipendenti (selezionatori, account, back office), ai quali si applicano le normative VDT e stress lavoro-correlato come per qualsiasi ufficio.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio da videoterminale (VDT) per gli operatori delle agenzie che svolgono lavoro al computer per attività di selezione, gestione amministrativa e back office per più di 20 ore settimanali, rischio ergonomico da postura sedentaria prolungata e uso intensivo di mouse e tastiera per attività di screening CV, colloqui telefonici e gestione portali di reclutamento, stress lavoro-correlato da elevato carico di lavoro, pressione commerciale per il raggiungimento di target di inserimento e gestione contemporanea di numerosi lavoratori in somministrazione, rischio relazionale e psicosociale nella gestione di lavoratori in situazioni di vulnerabilità (lavoratori stranieri, difficile inserimento, conflitti con le aziende utilizzatrici), rischio stradale per consulenti e account manager che svolgono attività di visita alle aziende clienti con utilizzo dell'auto propria o aziendale, rischio da posture incongrue e sovraccarico biomeccanico del rachide per lunghe sessioni di lavoro alla scrivania senza adeguata postazione ergonomica. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 78.20
- DVR con valutazione rischio VDT (D.Lgs. 81/08 Titolo VII), stress lavoro-correlato (Accordo Europeo 08/10/2004) e rischio stradale
- Piano di emergenza ed evacuazione degli uffici dell'agenzia
- Registro consegna DPI per gli addetti VDT (occhiali correttivi se necessari — art. 175 D.Lgs. 81/08)
- Nomine RSPP e addetti antincendio e primo soccorso
- Contratti di somministrazione conformi al D.Lgs. 81/2015 con indicazione degli obblighi di sicurezza dell'azienda utilizzatrice per i lavoratori somministrati
- Comunicazione all'azienda utilizzatrice dei rischi specifici cui il lavoratore somministrato sarà esposto — art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/2015
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 78.20: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h (rischio basso) — D.Lgs. 81/08 art. 37 per il personale dell'agenzia | 8h (rischio basso) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021 per gli uffici dell'agenzia | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per addetti VDT — D.Lgs. 81/08 Titolo VII art. 177 | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione generale per i lavoratori in somministrazione prima dell'invio in missione (formazione a carico dell'agenzia per la parte generale; formazione specifica a carico dell'azienda utilizzatrice) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 78.20 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per uffici dell'agenzia con affollamento contenuto e assenza di materiali infiammabili significativi
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 78.20 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni per il personale degli uffici dell'agenzia. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 78.20 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL (vigilanza sul rispetto del D.Lgs. 81/2015 e degli obblighi di sicurezza nella somministrazione)
- Ministero del Lavoro (autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 78.20 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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Come ti aiutiamo
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