Profilo del codice ATECO 77.39.09
Il codice ATECO 77.39.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di noleggio di altre macchine e attrezzature non classificati altrove. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Noleggio macchine: obbligo di verificare la conformità CE e il libretto di istruzione delle attrezzature prima del noleggio. Attrezzature soggette a verifiche periodiche (gru, carrelli, ponti sviluppabili ecc.) devono avere verifica INAIL/ASL aggiornata. Il noleggiatore è responsabile della conformità delle macchine al momento della consegna (D.Lgs. 81/08 art. 72); il noleggiante dell’utilizzo corretto. Formazione degli addetti alla movimentazione delle macchine in deposito obbligatoria.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: movimentazione manuale di carichi pesanti (macchine e attrezzature), rischio meccanico durante ispezione, manutenzione e preparazione macchine, rischio elettrico (collaudo apparecchiature elettriche), caduta dall’alto (movimentazione con carrelli elevatori e gru), rischio da gas in pressione (attrezzature pneumatiche), investimento da mezzi di movimentazione interna (carrelli, muletti), rumore e vibrazioni da prove funzionali delle macchine. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 77.39.09
- DVR con valutazione MMC, meccanico, elettrico e rischio da macchine
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP e addetti emergenze
- Registro delle verifiche periodiche delle attrezzature (D.Lgs. 81/08 All. VII)
- Patentino carrello elevatore per addetti alla movimentazione
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 77.39.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Abilitazione carrello elevatore (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 77.39.09 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per depositi e magazzini attrezzature
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 77.39.09 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 77.39.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/ATS
- Vigili del Fuoco (per depositi soggetti a CPI)
- INAIL (verifica periodica attrezzature soggette a D.Lgs. 81/08 All. VII)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 77.39.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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