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Sicurezza sul lavoro per ATECO 77.32: Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 77.32.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda il noleggio di escavatori, gru, piattaforme elevabili, ponteggi, betoniere e altre attrezzature per l'edilizia, con o senza operatore. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al noleggiatore obblighi specifici sullo stato delle macchine e sulla formazione di chi le userà.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni.

Codice ATECO 2025

Il codice 77.32 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Noleggio con e senza operatore

Nel noleggio a freddo il noleggiatore consegna la macchina in buono stato con istruzioni e documentazione, e riceve dal cliente il nome dei lavoratori che la useranno e l'attestazione della loro formazione. Nel noleggio a caldo l'operatore è un lavoratore del noleggiatore che entra in cantiere: serve un coordinamento con l'impresa e, nei cantieri edili, la documentazione del Titolo IV.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 77.32

  • Attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle macchine noleggiate (art. 72, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
  • Acquisizione dal cliente della dichiarazione con i nominativi dei lavoratori incaricati dell'uso e della loro formazione, per il noleggio senza operatore (art. 72, comma 2)
  • Verifiche periodiche delle attrezzature dell'Allegato VII (gru, piattaforme elevabili) e comunicazione dei dati al cliente
  • Per il noleggio con operatore: POS o documentazione per il cantiere e operatori abilitati
  • DVR con officina, piazzale e trasporti

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 77.32: livello 1 o 2.

Livello 2 per officine e depositi soggetti al DPR 151/2011 (ad esempio officine oltre 300 m² o depositi di gasolio oltre 1 m³); livello 1 negli altri casi.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 77.32. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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