Profilo del codice ATECO 77.32.0
Il codice ATECO 77.32.0 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione e l'ingegneria civile. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le macchine noleggiate devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e possedere marcatura CE. Il DM 11/04/2011 obbliga alla verifica periodica di alcune attrezzature (gru, ponteggi, carrelli elevatori) da parte di organismi abilitati. Al momento della consegna al cliente è obbligatorio fornire istruzioni d'uso e verificare che gli operatori abbiano le abilitazioni richieste.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: schiacciamento e investimento durante movimentazione di macchinari pesanti, ribaltamento di macchine operatrici in fase di carico/scarico, caduta dall'alto di attrezzature (gru, piattaforme, casseforme), rischio elettrico durante verifica e manutenzione impianti elettrici di macchine, rischio chimico da oli idraulici, lubrificanti e carburanti, rumore e vibrazioni in fase di collaudo e prova delle macchine, incidenti stradali durante il trasporto di macchine su strada. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 77.32.0
- DVR con valutazione rischi specifici per officina e deposito mezzi
- Registro delle verifiche periodiche attrezzature di lavoro (DM 11/04/2011)
- Libretti di uso, manutenzione e marcatura CE di ogni macchina noleggiata
- Registro consegna DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali)
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- Piano di emergenza ed evacuazione del deposito
- Documentazione VVFF per depositi carburanti (se presenti sopra soglia)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 77.32.0: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Abilitazione all'uso di attrezzature (gru su autocarro, carrelli elevatori — Accordo SR 22/02/2012) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 77.32.0 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) — verificare livello 3 in presenza di depositi di carburante rilevanti o officine di riparazione
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 77.32.0 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 77.32.0 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/AUSL — PSAL
- INAIL
- Motorizzazione Civile / MIT (per veicoli speciali su strada)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 77.32.0 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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