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Sicurezza sul lavoro per ATECO 77.21 — Noleggio di beni per attività ricreative e sportive (sci, biciclette, attrezzature subacquee)

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per noleggio di beni per attività ricreative e sportive (sci, biciclette, attrezzature subacquee).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 77.21 (Noleggio di beni per attività ricreative e sportive (sci, biciclette, attrezzature subacquee)) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr, piano di emergenza ed evacuazione, nomine rspp, addetti antincendio e primo soccorso e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Il noleggio di attrezzature sportive richiede procedure di controllo e manutenzione periodica per garantire la sicurezza dell'utente finale e ridurre la responsabilità civile dell'esercente. Le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva prodotti applicabile e, ove previsto, con marcatura CE valida. Per i noleggi su impianti sciistici o zone di montagna si applicano le norme regionali specifiche per la sicurezza sulle piste e la responsabilità del gestore. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 77.21

Il codice ATECO 77.21 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di noleggio di beni per attività ricreative e sportive (sci, biciclette, attrezzature subacquee). Si tratta di un’attività della categoria noleggio attrezzature, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Il noleggio di attrezzature sportive richiede procedure di controllo e manutenzione periodica per garantire la sicurezza dell'utente finale e ridurre la responsabilità civile dell'esercente. Le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva prodotti applicabile e, ove previsto, con marcatura CE valida. Per i noleggi su impianti sciistici o zone di montagna si applicano le norme regionali specifiche per la sicurezza sulle piste e la responsabilità del gestore.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: movimentazione manuale di attrezzature sportive e ricreative pesanti (sci, tavole da surf, kayak, biciclette), rischio infortuni durante il controllo, la preparazione e la consegna delle attrezzature in noleggio, scivolamento e cadute in magazzino, nelle aree di ritiro/consegna e nei depositi attrezzature, rischio da utilizzo di attrezzature difettose o non correttamente revisionate prima del noleggio, rischio chimico da prodotti per manutenzione e pulizia (sciolina, lubrificanti, prodotti detergenti), rischio VDT per personale addetto alla gestione prenotazioni, inventario e sistemi gestionali. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 77.21

  • DVR
  • Piano di emergenza ed evacuazione
  • Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
  • Registro manutenzione e revisione periodica delle attrezzature a noleggio
  • Registro consegna DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche per addetti al magazzino)
  • Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi (art. 168 D.Lgs. 81/2008)
  • DUVRI per servizi di consegna, ritiro e trasporto attrezzature in appalto

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 77.21: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 12h (rischio medio) per addetti al magazzino, noleggio e manutenzione12h (rischio medio)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 1 (4h) per esercizi di noleggio con superficie ridotta4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo C (6h)6hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione movimentazione manuale dei carichi per magazzinieri e addetti al depositoPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Abilitazione mulettista (patentino carrello elevatore ex art. 73 D.Lgs. 81/2008) se presenti carrelli nel depositoPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 77.21 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 1 (DM 02/09/2021) per esercizi di noleggio al dettaglio; livello 2 per depositi con superficie superiore a 400 mq o con materiali infiammabili

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 77.21 il riferimento applicabile è: Gruppo C (DM 388/2003). La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 77.21 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 77.21 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 77.21 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 77.21?
Per noleggio di beni per attività ricreative e sportive (sci, biciclette, attrezzature subacquee) (ATECO 77.21) gli obblighi tipici comprendono dvr, piano di emergenza ed evacuazione, nomine rspp, addetti antincendio e primo soccorso e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 77.21?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 12h (rischio medio) per addetti al magazzino, noleggio e manutenzione; Antincendio livello 1 (4h) per esercizi di noleggio con superficie ridotta; Primo soccorso Gruppo C (6h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 77.21?
No. Noleggio di beni per attività ricreative e sportive (sci, biciclette, attrezzature subacquee) non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 77.21?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL, INL, MISE/MIMIT — Guardia di Finanza (per conformità e marcatura CE prodotti in noleggio). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 77.21?
Livello 1 (DM 02/09/2021) per esercizi di noleggio al dettaglio; livello 2 per depositi con superficie superiore a 400 mq o con materiali infiammabili

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 77.21. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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