Profilo del codice ATECO 77.21
Il codice ATECO 77.21 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di noleggio di beni per attività ricreative e sportive (sci, biciclette, attrezzature subacquee). Si tratta di un’attività della categoria noleggio attrezzature, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Il noleggio di attrezzature sportive richiede procedure di controllo e manutenzione periodica per garantire la sicurezza dell'utente finale e ridurre la responsabilità civile dell'esercente. Le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva prodotti applicabile e, ove previsto, con marcatura CE valida. Per i noleggi su impianti sciistici o zone di montagna si applicano le norme regionali specifiche per la sicurezza sulle piste e la responsabilità del gestore.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: movimentazione manuale di attrezzature sportive e ricreative pesanti (sci, tavole da surf, kayak, biciclette), rischio infortuni durante il controllo, la preparazione e la consegna delle attrezzature in noleggio, scivolamento e cadute in magazzino, nelle aree di ritiro/consegna e nei depositi attrezzature, rischio da utilizzo di attrezzature difettose o non correttamente revisionate prima del noleggio, rischio chimico da prodotti per manutenzione e pulizia (sciolina, lubrificanti, prodotti detergenti), rischio VDT per personale addetto alla gestione prenotazioni, inventario e sistemi gestionali. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 77.21
- DVR
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- Registro manutenzione e revisione periodica delle attrezzature a noleggio
- Registro consegna DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche per addetti al magazzino)
- Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi (art. 168 D.Lgs. 81/2008)
- DUVRI per servizi di consegna, ritiro e trasporto attrezzature in appalto
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 77.21: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) per addetti al magazzino, noleggio e manutenzione | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 (4h) per esercizi di noleggio con superficie ridotta | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo C (6h) | 6h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione movimentazione manuale dei carichi per magazzinieri e addetti al deposito | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Abilitazione mulettista (patentino carrello elevatore ex art. 73 D.Lgs. 81/2008) se presenti carrelli nel deposito | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 77.21 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per esercizi di noleggio al dettaglio; livello 2 per depositi con superficie superiore a 400 mq o con materiali infiammabili
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 77.21 il riferimento applicabile è: Gruppo C (DM 388/2003). La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 77.21 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL
- MISE/MIMIT — Guardia di Finanza (per conformità e marcatura CE prodotti in noleggio)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 77.21 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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