Codice ATECO 2025
Il codice 77.39 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Carico e trasporto delle attrezzature
- Montaggio di strutture temporanee e tensostrutture presso i clienti
- Manutenzione di generatori, compressori e macchine
- Rischio elettrico nel collegamento dei generatori
- Movimentazione di attrezzature pesanti
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Strutture per eventi
Tensostrutture, palchi e coperture temporanee montati per eventi rientrano nelle regole del DI 22 luglio 2014: piano di montaggio, personale formato, verifiche della stabilità e dei carichi di vento. I generatori vanno collegati da personale qualificato, con messa a terra e protezioni adeguate.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 77.39
- Attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle attrezzature noleggiate (art. 72 D.Lgs. 81/2008)
- Dichiarazione del cliente sui lavoratori incaricati dell'uso, per le attrezzature che richiedono formazione specifica
- Per montaggio e smontaggio di strutture per eventi: applicazione del Titolo IV secondo il DI 22 luglio 2014
- Verifiche periodiche delle attrezzature dell'Allegato VII, se noleggiate
- DVR con magazzino, officina e lavori presso i clienti
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni) se utilizzati
- Abilitazione per piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) se utilizzate
- Formazione per i lavori elettrici (norma CEI 11-27) per i tecnici che collegano generatori
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 77.39: livello 1 o 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Tensostrutture montate senza verifica dei carichi di vento
- Generatori collegati senza messa a terra