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Sicurezza sul lavoro per ATECO 74.20.10 — Attività di ripresa di video, fotografia ed eventi

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per attività di ripresa di video, fotografia ed eventi.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 74.20.10 (Attività di ripresa di video, fotografia ed eventi) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione specifica per radiazioni ottiche artificiali (roa), rischio elettrico e mmc, valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (d.lgs. 81/08 titolo viii capo v), nomine rspp, addetti antincendio e primo soccorso e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Il subappalto e il lavoro autonomo sono molto diffusi nel settore: attenzione alla corretta classificazione dei lavoratori (dipendenti, co.co.co., partite IVA). In caso di eventi con pubblico (matrimoni, concerti) il fotografo o operatore video è considerato lavoratore nel cantiere temporaneo dell'evento: verificare il coordinamento della sicurezza con l'organizzatore. Le radiazioni ottiche da flash professionali superano i limiti di esposizione giornaliera: obbligatoria la valutazione ROA ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 74.20.10

Il codice ATECO 74.20.10 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di attività di ripresa di video, fotografia ed eventi. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Il subappalto e il lavoro autonomo sono molto diffusi nel settore: attenzione alla corretta classificazione dei lavoratori (dipendenti, co.co.co., partite IVA). In caso di eventi con pubblico (matrimoni, concerti) il fotografo o operatore video è considerato lavoratore nel cantiere temporaneo dell'evento: verificare il coordinamento della sicurezza con l'organizzatore. Le radiazioni ottiche da flash professionali superano i limiti di esposizione giornaliera: obbligatoria la valutazione ROA ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio elettrico da attrezzature ad alta potenza (generatori flash da studio, continuativi HMI/LED ad alta tensione), radiazioni ottiche artificiali da illuminazione professionale da studio (UV da lampade flash, raggi infrarossi da lampade HMI), movimentazione manuale di carichi (attrezzature fotografiche, treppiedi, fondale, generatori), caduta dall'alto durante riprese in quota, su scale o soppalchi di studio e set, lavoro in spazi temporanei e non presidiati (location esterne, eventi in piazza, concerti), stress psico-fisico da lavoro in orari irregolari e prolungati (eventi notturni, matrimoni, concerti), rischio rumore in ambienti con musica ad alto volume (concerti, feste di nozze), posture incongrue durante lunghe sessioni di ripresa con attrezzatura pesante su spalla o treppiede. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 74.20.10

  • DVR con valutazione specifica per radiazioni ottiche artificiali (ROA), rischio elettrico e MMC
  • Valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V)
  • Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
  • Piano di emergenza ed evacuazione dello studio fotografico
  • Registro consegna DPI (occhiali protettivi UV, guanti isolanti per lampade, scarpe antinfortunistiche)
  • Schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente usati (sviluppo analogico, solventi)

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 74.20.10: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 8h (rischio basso) o 12h (rischio medio) — D.Lgs. 81/08 art. 378h (rischio basso)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021 per studi fotografici di ridotta superficie4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/200312hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica su radiazioni ottiche artificiali (ROA) — D.Lgs. 81/08 Titolo VIIIPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposto 8h (se struttura con più lavoratori)8h (se struttura con più lavoratori)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 74.20.10 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 1 (DM 02/09/2021) per studi con superficie < 400 mq; Livello 2 per studi più grandi o con generatori a combustione interna

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 74.20.10 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 74.20.10 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 74.20.10 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

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123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 74.20.10 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 74.20.10?
Per attività di ripresa di video, fotografia ed eventi (ATECO 74.20.10) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione specifica per radiazioni ottiche artificiali (roa), rischio elettrico e mmc, valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (d.lgs. 81/08 titolo viii capo v), nomine rspp, addetti antincendio e primo soccorso e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 74.20.10?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 8h (rischio basso) o 12h (rischio medio) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021 per studi fotografici di ridotta superficie; Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 74.20.10?
No. Attività di ripresa di video, fotografia ed eventi non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 74.20.10?
Le autorità di controllo tipiche sono: INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL/AUSL — SPSAL, Vigili del Fuoco (per studi con occupazione > 100 persone o attività con pubblico). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 74.20.10?
Livello 1 (DM 02/09/2021) per studi con superficie < 400 mq; Livello 2 per studi più grandi o con generatori a combustione interna

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 74.20.10. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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