Codice ATECO 2025
Il codice 43.21 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Elettrocuzione e arco elettrico
- Cadute dall'alto da scale, trabattelli e coperture
- Polveri nelle tracce e nelle forature di muri
- Movimentazione di bobine di cavo e quadri
- Amianto in edifici datati (coibentazioni, pannelli, canaline)
- Lavori in cantieri con altre imprese
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Fuori tensione, quando possibile
Molti elettrocuzioni avvengono su impianti che si credevano fuori tensione. Il lavoro fuori tensione richiede sezionamento, blocco del dispositivo, verifica dell'assenza di tensione e messa a terra quando necessario. Il lavoro sotto tensione in bassa tensione è ammesso solo per personale idoneo secondo la norma CEI 11-27 e con attrezzi e DPI isolanti.
Fotovoltaico e coperture
Nell'installazione di impianti fotovoltaici si aggiungono il lavoro sulle coperture, con rischio di caduta e di sfondamento di lucernari o lastre fragili, e il fatto che i moduli producono tensione appena esposti alla luce. Servono sistemi anticaduta, camminamenti e procedure per i collegamenti in corrente continua.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 43.21
- Abilitazione dell'impresa con responsabile tecnico e rilascio della dichiarazione di conformità (DM 37/2008)
- DVR e, nei cantieri edili, POS per ogni cantiere
- Procedure di lavoro elettrico e piani di intervento (norma CEI 11-27)
- Attribuzione per iscritto delle qualifiche PES/PAV/PEI ai lavoratori
- Patente a crediti per operare nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/2008), salvo le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III se l'impresa opera in cantieri edili
- Registro di consegna dei DPI isolanti e verifica periodica della loro integrità
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori elettrici e attribuzione delle qualifiche PES/PAV/PEI (norma CEI 11-27)
- Abilitazione per piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) se utilizzate
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 43.21: livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per conto del committente, nei cantieri edili
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Qualifiche PES/PAV non attribuite per iscritto
- Lavori su coperture per il fotovoltaico senza protezioni anticaduta
- Verifica di assenza di tensione omessa