Codice ATECO 2025
Il codice 43.91 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Caduta dall'alto dal bordo della copertura
- Sfondamento di lucernari, lastre in fibrocemento e coperture fragili
- Amianto nelle coperture in cemento-amianto da rimuovere
- Ustioni e incendi nella posa di guaine con cannello
- Movimentazione di materiali in quota con gru e montacarichi
- Condizioni meteo: vento, pioggia, caldo
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Bordi e lastre fragili
Sulle coperture le protezioni collettive vanno prima dei DPI: parapetti sul perimetro o ponteggi con il parapetto oltre la linea di gronda. Lucernari e lastre in fibrocemento non reggono il peso di una persona: vanno coperti, protetti con reti sottostanti o raggiunti solo da camminamenti. Molte Regioni impongono dispositivi di ancoraggio permanenti per i lavori sulle coperture.
Quando il lavoro comporta la rimozione di lastre in cemento-amianto, quella parte deve essere svolta da un'impresa autorizzata con piano di lavoro presentato all'ASL.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 43.91
- POS (Piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere, con i contenuti dell'Allegato XV, con il sistema di protezione dei bordi e degli elementi fragili
- Verifica dei dispositivi di ancoraggio presenti e, dove previsti dalla normativa regionale, progetto dei sistemi di ancoraggio permanenti
- Piano di lavoro e iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 10 se si rimuove amianto
- Patente a crediti per operare nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/2008), salvo le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III
- Documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale da parte del committente (Allegato XVII)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi presenti (rumore, vibrazioni, movimentazione, agenti chimici)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Allegato XXI D.Lgs. 81/2008) per chi monta i ponteggi
- Abilitazione per piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) se utilizzate
- Abilitazione per gru su autocarro se utilizzate
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 43.91: livello 1 o 2.
Nei cantieri il DM 02/09/2021 prevede il livello 2 quando si detengono o impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi i cantieri interamente all'aperto; negli altri casi il livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per conto del committente
- Cassa edile per la regolarità contributiva
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Camminare su lastre in fibrocemento senza camminamenti
- Imbracatura indossata ma non agganciata a un ancoraggio adeguato
- Posa di guaine con cannello senza estintore