Codice ATECO 2025
Il codice 43.99 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Cadute dall'alto durante montaggio e smontaggio dei ponteggi
- Caduta di elementi e materiali dall'alto
- Lavori in fune su facciate e strutture
- Movimentazione di elementi metallici dei ponteggi
- Impermeabilizzazioni con bitumi e resine
- Elettrocuzione per contatto con linee elettriche vicine ai ponteggi
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Il ponteggio
Il ponteggio si monta secondo il PiMUS, sotto la sorveglianza di un preposto e da lavoratori formati, usando i sistemi anticaduta durante tutte le fasi. Prima dell'uso e dopo eventi come vento forte o lunghe interruzioni va verificato. Le modifiche sono consentite solo all'impresa che lo ha montato o a lavoratori formati.
Lavori su funi
L'accesso con funi è ammesso quando altre attrezzature più sicure non sono utilizzabili. Ogni operatore lavora con due funi indipendenti, una di lavoro e una di sicurezza, e deve esserci un piano di soccorso per recuperare rapidamente chi resta sospeso.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 43.99
- PiMUS per ogni ponteggio (art. 134 D.Lgs. 81/2008) e progetto quando il ponteggio non rientra negli schemi tipo dell'autorizzazione ministeriale
- POS (Piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere, con i contenuti dell'Allegato XV
- Procedure per i lavori su funi con piano di soccorso (art. 116)
- Patente a crediti per operare nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/2008), salvo le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III
- Documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale da parte del committente (Allegato XVII)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi presenti (rumore, vibrazioni, movimentazione, agenti chimici)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Allegato XXI D.Lgs. 81/2008) per chi monta i ponteggi
- Formazione per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (Allegato XXI)
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Abilitazione per gru su autocarro
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 43.99: livello 1 o 2.
Nei cantieri il DM 02/09/2021 prevede il livello 2 quando si detengono o impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi i cantieri interamente all'aperto; negli altri casi il livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per conto del committente
- Cassa edile per la regolarità contributiva
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Ponteggio montato senza PiMUS o difforme dallo schema autorizzato
- Lavori su funi senza piano di soccorso
- Ponteggi modificati da imprese diverse da quella che li ha montati