Un'impresa installatrice di impianti fotovoltaici o eolici deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR specifico per cantieri con lavori in quota, rischio elettrico DC/AC e rischio chimico da batterie. Gli obblighi principali comprendono: valutazione e gestione del rischio caduta dall'alto con sistemi di ancoraggio e DPI anticaduta EN 361, qualificazione PES/PAV del personale elettrico secondo la norma CEI 11-27:2021, Pi.M.U.S. se si utilizzano ponteggi, formazione specifica per lavori in quota e lavori elettrici, sorveglianza sanitaria per esposizione a MMC e stress termico, e patente a crediti per cantieri ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 81/08.
1. Quadro normativo — D.Lgs. 81/08 + norme CEI
L'installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici si inserisce in un quadro normativo che combina la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro con norme tecniche elettriche specifiche e con le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati. Per i cantieri di installazione di impianti fotovoltaici ed eolici rilevano in particolare:
- Titolo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 88-160) — Cantieri temporanei o mobili: obblighi del committente, del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore per l'esecuzione (CSE), Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piano Operativo di Sicurezza (POS), notifica preliminare. Si applica ogni volta che i lavori rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile e prevedono il superamento delle soglie (più cantieri, più imprese o singola impresa con rischi particolari come lavori in quota).
- Titolo IV, Capo II, art. 111 ss. D.Lgs. 81/08 — Lavori in quota: obbligo di adozione di misure di protezione collettiva e, ove non applicabili, di DPI anticaduta per lavori a partire da 2 m di dislivello.
- Titolo VIII D.Lgs. 81/08 — Agenti fisici: valutazione del rischio da radiazioni ottiche naturali (esposizione solare intensa per lavoratori all'aperto), da radiazioni ottiche artificiali (archi elettrici), da stress termico nei lavori estivi su coperture.
- Titolo IX D.Lgs. 81/08 — Agenti chimici: valutazione del rischio chimico da batterie al litio, da trattamenti superficiali dei moduli fotovoltaici, da lubrificanti e sigillanti.
Sul fronte delle norme tecniche elettriche, i riferimenti fondamentali sono:
- Norma CEI 11-27:2021 (CEI EN 50110-1 recepita e integrata) — Lavori su impianti elettrici: definisce le qualifiche PES, PAV e PEI, le zone di lavoro, le distanze di sicurezza per tensioni AC e DC, le procedure di messa fuori tensione e le condizioni per i lavori in prossimità di parti in tensione.
- CEI EN 50110-1 — Esercizio degli impianti elettrici: prescrive i requisiti generali per la sicurezza nell'esercizio, nell'apertura, nella chiusura e nella manutenzione degli impianti elettrici.
- Guida CEI 82-25 — Guida alla realizzazione di impianti fotovoltaici connessi in rete: pur non avendo valore normativo cogente, fornisce le prescrizioni tecniche di riferimento per la progettazione e l'installazione sicura degli impianti.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e supportiamo la gestione documentale adattata al tipo di installazione: impianto residenziale su falda, impianto industriale su capannone, parco agrovoltaico a terra, impianto eolico onshore.
2. DVR per installatori fotovoltaico ed eolico
Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa installatrice deve coprire tutti i rischi presenti nelle fasi lavorative tipiche: sopralluogo e rilievo, trasporto e scarico dei materiali, preparazione della copertura o del sito, installazione della struttura metallica di supporto, posa e fissaggio dei moduli fotovoltaici o delle pale eoliche, cablaggio in corrente continua (stringa), installazione dell'inverter e del quadro di rete, connessione alla rete elettrica, collaudo e messa in servizio, manutenzione periodica e straordinaria.
Il DVR per un'impresa installatrice deve contenere obbligatoriamente (art. 28 D.Lgs. 81/08):
- La relazione sulla valutazione di tutti i rischi: caduta dall'alto, rischio elettrico DC e AC, movimentazione manuale dei carichi (moduli, inverter, strutture), stress termico, rischio chimico, rischio di ribaltamento o cedimento della struttura, rischio di investimento da mezzi in aree di cantiere.
- L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione (sistemi di ancoraggio, DPI anticaduta, qualifiche elettriche, procedure operative) e dei DPI necessari per mansione.
- Il programma delle misure di miglioramento con scadenze e responsabilità.
- L'individuazione delle mansioni che comportano rischi specifici (lavori in quota, lavori elettrici).
- I nominativi di RSPP, medico competente e RLS.
Nei cantieri fotovoltaici soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/08, il DVR aziendale si affianca al Piano Operativo di Sicurezza (POS), che è il documento di cantiere redatto dall'impresa esecutrice e specifico per ogni singolo cantiere. Il POS descrive nel dettaglio le misure adottate per quel sito, le attrezzature utilizzate, i DPI, i nominativi del responsabile del cantiere, del preposto e degli addetti all'emergenza. Quando i lavori richiedono la nomina di un coordinatore (più imprese o lavori con rischi particolari), il committente deve nominare il CSP e il CSE e redigere il PSC, che coordina i POS delle varie imprese.
3. Lavori in quota — coperture inclinate e torri eoliche
I lavori in quota rappresentano il rischio più grave e statisticamente più frequente nei cantieri fotovoltaici ed eolici. L'art. 107 D.Lgs. 81/08 definisce "lavoro in quota" qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.
Per l'installazione fotovoltaica su coperture inclinate, i rischi specifici sono:
- Scivolamento e caduta dalla falda: le superfici inclinate (pendenza tipica 15-35°), spesso ricoperte di tegole o lamiere metalliche, sono particolarmente scivolose quando bagnate o umide. Il rischio aumenta con le superfici in eternit/cemento-amianto deteriorate o in lamiera grecata che può cedere sotto il peso del lavoratore.
- Caduta nel vuoto al bordo di gronda: il bordo di gronda non è protetto in modo permanente e costituisce il punto di maggior pericolo; la caduta da un'altezza di 4-6 m tipica delle abitazioni civili è quasi sempre letale.
- Caduta attraverso lucernari e coperture fragili: i lucernari in vetro o policarbonato e le lastre di eternit deteriorate non sono in grado di sostenere il peso di una persona; la norma UNI EN ISO 14122 e le circolari INAIL impongono la protezione o la segnalazione di tali elementi.
Per l'installazione di aerogeneratori eolici i rischi in quota assumono caratteristiche diverse e più severe:
- Lavoro su torri di altezza elevata: le torri degli aerogeneratori residenziali partono da 15-20 m di altezza, quelle delle turbine industriali raggiungono 80-160 m. Le fasi critiche sono la salita (scala interna o ascensore di servizio), il lavoro nella navicella (manutenzione del generatore, del riduttore, del sistema di orientamento), il lavoro sulle pale (ispezione e sostituzione).
- Vento e microclima estremo: le torrette eoliche sono installate in posizioni ventose; venti superiori a 10-12 m/s (36-43 km/h) rendono pericolose le operazioni in quota. I piani di lavoro in sicurezza devono prevedere limiti anemometrici per la sospensione dei lavori in quota.
- Spazio confinato nella navicella: la navicella può presentare caratteristiche di spazio confinato ai sensi del D.P.R. 177/2011, con rischio di atmosfera pericolosa in caso di perdite di lubrificante o di incendio dell'avvolgimento del generatore.
La gerarchia delle misure di protezione imposta dall'art. 111 D.Lgs. 81/08 privilegia le misure collettive (ponteggi, parapetti, reti di sicurezza) rispetto ai DPI individuali. Nella pratica dei cantieri fotovoltaici, la soluzione più diffusa è la combinazione di linee vita permanenti conformi a UNI EN 795 (ancorate alla struttura della copertura o al tetto, in acciaio o in alluminio, con certificazione del carico di ancoraggio) e DPI anticaduta individuali (imbracatura EN 361 + dispositivo anticaduta EN 360 o EN 353-2). Per le fasi di accesso iniziale al tetto (prima che la linea vita sia installata), occorre predisporre misure transitorie (cintura di posizionamento, corda di assicurazione temporanea).
Per le torri eoliche, i costruttori forniscono sistemi di protezione anticaduta integrati nella torre (sistemi a binario, scala con gabbia e linea vita verticale EN 353-1); il datore di lavoro deve formare i tecnici manutentori all'uso di tali sistemi e predisporre un piano di emergenza per il recupero di un operatore infortunato in quota.
4. Rischio elettrico — corrente DC e AC
Il rischio elettrico negli impianti fotovoltaici ed eolici presenta specificità importanti rispetto ai comuni impianti elettrici di distribuzione. La norma CEI 11-27:2021 e la CEI EN 50110-1 definiscono il quadro operativo per i lavori elettrici su questi impianti.
Corrente continua (DC) nei sistemi fotovoltaici:
- I moduli fotovoltaici generano corrente continua (DC) quando esposti alla luce; la tensione di stringa (collegamento in serie di più moduli) può variare da 60 V (singolo modulo residenziale) fino a 1500 V nei sistemi di grande taglia commerciale e industriale. A 1500 V la DC è in grado di provocare archi elettrici persistenti e letali.
- I moduli non possono essere spenti fisicamente: fintanto che sono esposti alla luce solare (anche diffusa), rimangono in tensione. Non esiste un interruttore che elimini il rischio sul lato DC delle stringhe. I disconnettitori DC (secondo le norme IEC 60947-3) interrompono il circuito DC ma non eliminano la tensione sui moduli e sul tratto di cavo tra modulo e disconnettitore.
- Il lavoro di cablaggio DC (collegamento dei moduli in stringa, connessione dei combiner box, posa dei cavi DC) deve essere classificato come lavoro in prossimità di parti in tensione o come lavoro sotto tensione, con le relative misure di protezione previste dalla CEI 11-27.
| Tipo di tensione | Livello tipico (fotovoltaico) | Classificazione CEI 11-27 | Rischio principale |
|---|---|---|---|
| DC stringa residenziale | 300–600 V | Alta tensione DC (AT DC) | Arco elettrico, tetanizzazione |
| DC stringa commerciale/industriale | 600–1500 V | Alta tensione DC (AT DC) | Arco elettrico persistente, incendio |
| AC lato inverter (BT) | 230/400 V | Bassa tensione AC (BT AC) | Fibrillazione ventricolare |
| AC lato rete (MT) | 6–30 kV | Media tensione AC (MT AC) | Arco elettrico, flashover, ustioni gravi |
La procedura di messa fuori tensione (lock-out/tag-out, LOTO) ai sensi della CEI 11-27:2021 prevede per il lato DC fotovoltaico: (1) identificazione di tutte le sorgenti di tensione (stringhe, batterie, UPS); (2) apertura di tutti i disconnettitori DC e dei sezionatori di stringa; (3) verifica dell'assenza di tensione con strumento di misura idoneo (tester CAT IV per tensione DC fino al livello previsto); (4) messa a terra e in corto circuito dei tratti di cavo DC (per impianti di grande taglia); (5) apposizione di cartelli di blocco (tag) e dispositivi di blocco (lock) sugli organi di manovra. Anche dopo la messa fuori tensione, i moduli rimangono sorgenti di tensione: occorre schermarli con teli opachi o attendere condizioni di oscurità totale.
Negli impianti eolici, il rischio elettrico è presente nel generatore (AC di alta frequenza, poi convertita), nei convertitori di frequenza, nella cabina di trasformazione MT/BT a piè di torre e nella connessione alla rete MT. Le procedure operative della CEI EN 50110 e della CEI 11-27 si applicano integralmente.
5. Rischio chimico — batterie al litio e moduli fotovoltaici
Il rischio chimico negli impianti fotovoltaici con sistema di accumulo e negli impianti eolici è legato principalmente a due fonti: le batterie al litio degli impianti di accumulo e i materiali presenti nei moduli fotovoltaici (principalmente nella fase di smaltimento o rottura accidentale).
Batterie al litio (sistemi BESS):
- Le celle delle batterie al litio contengono elettroliti organici infiammabili (litio esafluorofosfato in solvente carbonatico) e possono rilasciare acido fluoridrico (HF) in caso di surriscaldamento, cortocircuito interno o danno meccanico. L'HF è un gas altamente tossico con TLV-C (ceiling) di 3 ppm (ACGIH).
- Il fenomeno del thermal runaway (fuga termica) è la principale causa di incendi nelle batterie al litio: innescato da un cortocircuito interno o da un sovraccarico, porta a una reazione esotermica a catena difficile da estinguere; le fiamme emettono gas tossici (HF, CO, CO₂, composti organici volatili) anche dopo l'apparente estinzione, con rischio di rifiamma.
- I DPI per la gestione di batterie danneggiate o in thermal runaway comprendono: tuta di protezione chimica categoria III, guanti in nitrile spessi, respiratore con filtro combinato ABEK P3, visiera integrale. Le operazioni devono avvenire all'aperto o in area molto ben ventilata.
Moduli fotovoltaici: i moduli in silicio cristallino (monocristallino, policristallino) sono generalmente sicuri dal punto di vista chimico nelle normali condizioni di installazione. Il rischio chimico emerge in caso di:
- Rottura accidentale: i moduli contengono piombo nella saldatura delle celle (Pb, classificato Repr. 1A e tossico per la riproduzione dal Regolamento CLP); la rottura libera frammenti vetrosi taglienti con possibile esposizione al piombo. I lavoratori devono usare guanti resistenti al taglio e mascherina FFP2 durante la gestione di moduli rotti.
- Moduli a film sottile (CdTe, CIGS): contengono cadmio (Cd) e tellurio (CdTe), classificati come cancerogeni (Cd: Carc. 1B dal CLP). In condizioni normali il rischio è trascurabile grazie all'incapsulamento; in caso di rottura o incendio si liberano vapori di ossido di cadmio con rischio di inalazione. Il DVR deve identificare i tipi di moduli installati e prevedere misure specifiche per la gestione dei moduli a film sottile danneggiati.
- Smaltimento a fine vita: i moduli fotovoltaici esauriti sono classificati come RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ai sensi del D.Lgs. 49/2014. La gestione dei RAEE fotovoltaici richiede procedure di raccolta, trasporto e consegna ai centri autorizzati con la relativa documentazione (formulario, registro RAEE).
Il rischio chimico da lubrificanti, sigillanti siliconici, primer e adesivi usati durante l'installazione va valutato in base alle SDS (Schede di Dati di Sicurezza) dei prodotti specifici utilizzati. Le SDS devono essere sempre disponibili in cantiere.
6. DPI anticaduta e DPI specifici per lavoratori elettrici
I DPI per gli installatori di impianti fotovoltaici ed eolici devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425, che classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio. I DPI anticaduta rientrano nella Categoria III (rischi che possono causare conseguenze molto gravi o irreversibili) e richiedono la valutazione di tipo UE da parte di un organismo notificato.
| DPI | Norma di riferimento | Uso tipico | Note |
|---|---|---|---|
| Imbracatura per il corpo intero | EN 361:2002 | Arresto caduta su tetti e torri | Cat. III; da abbinare a dispositivo anticaduta e punto di ancoraggio certificato |
| Dispositivo anticaduta di tipo retrattile | EN 360:2002 | Linea vita su tetti fotovoltaici | Cat. III; limita il tirante d'aria; da verificare periodicamente |
| Dispositivo anticaduta su linea flessibile | EN 353-2:2002 | Linea vita orizzontale su copertura | Cat. III; compatibile con linee vita UNI EN 795 classe C |
| Dispositivo anticaduta su linea rigida (scala) | EN 353-1:2014 | Torri eoliche con scala interna | Cat. III; integra il sistema di sicurezza della torre |
| Cordino con assorbitore di energia | EN 354 + EN 355 | Collegamento imbracatura-ancoraggio | Cat. III; la lunghezza totale determina il tirante d'aria necessario |
| Elmetto di protezione con mentoniera | EN 397 + EN 12492 | Lavori in quota, caduta oggetti | Cat. II; la mentoniera è indispensabile in quota per evitare la perdita del casco |
| Guanti dielettici | EN 60903 | Lavori elettrici lato DC/AC | Cat. III; classificati per tensione (classe 0: 1000 V AC/1500 V DC; classe 1: 7500 V AC; ecc.) |
| Schermo facciale per arco elettrico | EN 166 + EN 169 | Lavori in prossimità di parti in tensione | Cat. II/III; necessario per lavori con rischio di arco elettrico |
Il tirante d'aria è il parametro critico per i sistemi anticaduta: rappresenta lo spazio libero necessario sotto il lavoratore perché il sistema di arresto caduta possa funzionare senza che il lavoratore tocchi la struttura sottostante. Va calcolato prima di ogni installazione in base all'altezza del punto di ancoraggio, alla lunghezza del cordino, alla corsa del dispositivo retrattile e all'altezza del lavoratore. Se il tirante d'aria non è disponibile, il sistema anticaduta non è applicabile e occorre adottare misure alternative (ponteggio, parapetto).
Tutti i DPI anticaduta devono essere sottoposti a verifica periodica (visiva prima di ogni uso, periodica annuale secondo le indicazioni del costruttore) e devono essere ritirati dal servizio dopo ogni caduta arrestata, anche se apparentemente integri, e dopo il raggiungimento della vita utile indicata dal fabbricante (tipicamente 10 anni dall'anno di fabbricazione).
Documenti minimi per un cantiere fotovoltaico — checklist sintetica
- DVR aziendale con valutazione rischio caduta, elettrico DC/AC, MMC, chimico, stress termico
- POS specifico per il singolo cantiere (Titolo IV D.Lgs. 81/08)
- PSC e nomina CSP/CSE se cantiere con più imprese o rischi particolari
- Notifica preliminare all'ASL e alla DTL se prevista
- Qualifiche PES/PAV del personale elettrico con documentazione
- Attestati formazione lavori in quota (4 ore teoria + 4 ore pratica)
- Verbale di consegna DPI anticaduta con attestazione formazione
- Documentazione delle linee vita (certificato UNI EN 795, relazione di calcolo)
- Pi.M.U.S. se si utilizza ponteggio metallico fisso
- Schede di sicurezza (SDS) dei prodotti chimici presenti in cantiere
- Patente a crediti delle imprese esecutrici con almeno 15 crediti
- Piano di emergenza con procedura di recupero lavoratore in quota
7. Formazione PES/PAV — norme CEI 11-27 e lavori in quota
La formazione degli installatori di impianti fotovoltaici ed eolici deve coprire due ambiti specifici e distinti: la formazione per i lavori in quota e la formazione per i lavori elettrici (qualifiche PES/PAV).
Formazione per i lavori in quota (D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 sui lavori in quota): il programma minimo prevede 8 ore (4 ore di teoria e 4 ore di pratica) per gli addetti all'uso dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (cordistes / rope access) o per addetti ai sistemi di arresto caduta. L'aggiornamento periodico è ogni 5 anni (4 ore). I contenuti minimi coprono: normativa di riferimento, tipologie di rischio caduta, sistemi di protezione collettiva e individuale, tipologie di DPI anticaduta e loro uso corretto, calcolo del tirante d'aria, ispezione pre-uso dei DPI, piano di emergenza e tecniche di recupero del lavoratore caduto trattenuto dall'imbracatura.
Formazione per i lavori elettrici — qualifiche PES/PAV: la Norma CEI 11-27:2021 definisce i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche:
- PES (Persona Esperta): istruzione tecnica (diploma tecnico o laurea in ingegneria elettrica o equipollente) o comprovata esperienza pluriennale in impianti elettrici, completata da una formazione specifica sulla norma CEI 11-27, sulle procedure di lavoro sicuro e sull'uso dei DPI elettrici. La PES deve essere in grado di valutare autonomamente i rischi elettrici e di autorizzare i lavori.
- PAV (Persona Avvertita): istruita e addestrata da una PES sui rischi elettrici e sulle procedure di lavoro sicuro; in grado di operare in sicurezza su specifici impianti sotto la supervisione della PES. La PAV deve conoscere le zone di lavoro CEI 11-27 (zona di pericolo, zona di rispetto) e i DPI elettrici.
- PEI (Persona Idonea): valutata idonea dalla PES a svolgere attività specifiche e delimitate in relazione a un particolare impianto o procedura.
L'attribuzione della qualifica PES o PAV è un atto formale del datore di lavoro (o del responsabile dell'impianto), documentato con lettera di attribuzione controfirmata dal lavoratore. Non esiste un corso ministeriale abilitante per PES/PAV: il riconoscimento dipende dalla formazione ricevuta e dall'esperienza documentata. Nella prassi del settore fotovoltaico, i principali organismi formativi (IMQ, CEI, ANIE) e le aziende di formazione specializzata erogano corsi specifici sulla norma CEI 11-27 che costituiscono la base documentale per l'attribuzione della qualifica.
La formazione generale dei lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 è di 12 ore per attività a rischio medio (come le imprese edili e affini nelle quali spesso rientrano gli installatori fotovoltaici, codice ATECO 43) o di 16 ore per attività a rischio alto. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore.
8. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.)
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è il documento obbligatorio previsto dall'art. 136 D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato XXII ogni volta che si utilizza un ponteggio metallico fisso (trabattello di altezza superiore a 2 m, ponteggi a telai prefabbricati, ponteggi a tubi e giunti) in un cantiere. Il Pi.M.U.S. deve essere redatto prima dell'inizio delle operazioni di montaggio del ponteggio.
Nei cantieri fotovoltaici, il Pi.M.U.S. è necessario quando si sceglie il ponteggio come soluzione di lavoro in sicurezza alternativa alle linee vita con DPI anticaduta, tipicamente nei casi di:
- Installazione su edifici con altezze superiori a 6-8 m dove le linee vita non offrono sufficiente protezione perimetrale.
- Edifici con coperture piane o a bassa pendenza dove il ponteggio perimetrale garantisce protezione collettiva superiore.
- Cantieri di lunga durata con numerosi lavoratori contemporaneamente in quota.
Il Pi.M.U.S. deve contenere (Allegato XXII D.Lgs. 81/08):
- I dati identificativi del cantiere, dell'opera e dell'impresa.
- La descrizione del ponteggio e il riferimento all'autorizzazione ministeriale del fabbricante (libretto del ponteggio).
- Il disegno esecutivo (schema planimetrico e prospettico) del ponteggio con le quote.
- Il calcolo dei carichi ammissibili per il ponteggio (il disegno del fabbricante è sufficiente per configurazioni standard; per configurazioni non standard serve il calcolo del progettista abilitato).
- La descrizione delle fasi di montaggio, uso e smontaggio, con sequenza operativa e misure di sicurezza per ciascuna fase.
- I DPI previsti per i montatori e il nominativo del preposto al montaggio.
- Le misure di sicurezza per la terza dimensione (protezione contro la caduta di oggetti dall'alto verso il basso: reti, mantovane, tavole fermapiede).
Il Pi.M.U.S. è distinto ma correlato al libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio: entrambi devono essere disponibili in cantiere durante tutta la durata dei lavori. Il preposto del ponteggio deve essere in possesso della formazione specifica per montatori, smontatori e trasformatori di ponteggi (corso da 28 ore ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08, con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).
9. Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti. Per gli installatori di impianti fotovoltaici ed eolici i trigger principali sono:
- Lavori in quota: la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota non è espressamente prevista da una norma specifica per questa tipologia di rischio, ma il medico competente deve valutare l'idoneità alla mansione specifica che include il lavoro in quota. Le condizioni che controindicano il lavoro in quota (vertigini, epilessia, disturbi dell'equilibrio, patologie cardiovascolari gravi, assunzione di farmaci che riducono le capacità psicomotorie) vanno identificate nella visita preventiva e in quelle periodiche. Il giudizio di idoneità con limitazione "non idoneo al lavoro in quota" o "idoneo solo con utilizzo di sistemi di blocco in posizione" deve essere recepito nell'organizzazione del lavoro.
- Movimentazione manuale dei carichi: i moduli fotovoltaici hanno un peso tipico di 18-25 kg, gli inverter industriali possono superare i 50-80 kg; il trasporto manuale di più moduli in una giornata lavorativa determina un carico cumulativo significativo. La valutazione NIOSH va applicata alle fasi di scarico, trasporto e posa; se supera i valori di azione, il medico competente deve essere nominato e il protocollo sanitario deve includere la valutazione del rachide lombare e degli arti superiori.
- Stress termico: i lavoratori che operano su coperture durante i mesi estivi (luglio-agosto) sono esposti a temperature superficiali delle lamiere e dei moduli fotovoltaici che possono raggiungere 60-80°C. Il rischio da calore (stress termico) va valutato ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08 con gli indici WBGT o PHS; se supera i valori di azione, la sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione del sistema cardiovascolare e renale, con particolare attenzione ai lavoratori con patologie preesistenti.
- Rischio chimico: per i lavoratori esposti a batterie al litio danneggiate o a moduli a film sottile, il protocollo sanitario deve includere la valutazione della funzionalità respiratoria e, per l'esposizione al cadmio, il monitoraggio biologico (cadmio nelle urine, beta-2-microglobulina per la funzionalità renale).
Il medico competente collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario in base ai rischi identificati, effettua la visita preventiva prima dell'assunzione o del cambio mansione e le visite periodiche con frequenza definita nel protocollo (annuale o biennale in funzione del rischio). Il giudizio di idoneità alla mansione specifica — idoneo, idoneo con prescrizioni/limitazioni, non idoneo temporaneo o permanente — è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. In caso di inidoneità va attivato il percorso di ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.
Stress termico su coperture e torri eoliche
Nei mesi estivi le superfici di lamiere e moduli fotovoltaici in copertura possono raggiungere 60-80°C: il rischio da calore va valutato con gli indici WBGT o PHS ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08 e, se i valori superano i livelli di azione, il protocollo di sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione cardiovascolare e renale, con pause programmate, idratazione e rimodulazione degli orari nelle ore più calde. In inverno il lavoro in quota sulle torri eoliche espone a freddo estremo e rischio di ipotermia: il piano di lavoro deve prevedere anche una soglia inferiore di temperatura (e di velocità del vento) per la sospensione delle attività.
10. Sanzioni e ispezioni
I cantieri di installazione fotovoltaica ed eolica sono soggetti a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza: l'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza sul lavoro, l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro e la regolarità contributiva, i VVF per la prevenzione incendi nei cantieri soggetti a DPR 151/2011. Le violazioni più frequenti contestate nei cantieri fotovoltaici durante le ispezioni reali riguardano: mancanza o insufficienza dei sistemi anticaduta, assenza del POS o del Pi.M.U.S., mancata qualificazione elettrica del personale, assenza di formazione per i lavori in quota, mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione, mancanza della patente a crediti.
Le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 applicabili ai cantieri fotovoltaici sono:
- Mancata adozione delle misure di protezione contro le cadute dall'alto (art. 159 c. 2 lett. a): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro.
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione (art. 158): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro.
- Mancata redazione del PSC o del POS (art. 159 c. 1): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro.
- Mancata redazione del Pi.M.U.S. (art. 159 c. 2 lett. b): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro.
- Mancata formazione dei lavoratori (art. 55 c. 5 lett. c): arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per ogni lavoratore non formato.
- Mancata redazione del DVR (art. 55 c. 1 lett. a): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro.
- Operare senza patente a crediti o con patente con meno di 15 crediti (art. 27 c. 6): sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati e sospensione dell'attività.
Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 (emesse dall'organo di vigilanza in caso di violazioni sanabili) sospendono il procedimento penale: il datore di lavoro ottempera entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell'ammenda. Le violazioni che comportano un pericolo imminente per i lavoratori (assenza di protezioni anticaduta con lavoratori in quota) possono dar luogo a sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08, con divieto di riprendere i lavori fino alla regolarizzazione. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p. e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
FAQ — Sicurezza impianti fotovoltaici ed eoliciFAQ
Chi sono PES e PAV e quando sono necessari nei cantieri fotovoltaici?
Quando è obbligatorio il Pi.M.U.S. per l'installazione di pannelli fotovoltaici?
Qual è il rischio di fulminazione durante l'installazione su tetti fotovoltaici e come si gestisce?
I DPI anticaduta sono obbligatori per tutti i lavori su tetto fotovoltaico?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori che installano pannelli su tetti?
Cos'è la patente a crediti e si applica agli installatori di impianti fotovoltaici?
Le batterie al litio degli impianti fotovoltaici con accumulo presentano rischi di incendio?
Quali sono le differenze di rischio tra corrente continua (DC) e corrente alternata (AC) nei cantieri fotovoltaici?
12. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro, Titolo IV (art. 111 ss. — lavori in quota), Titolo VIII Capo III (agenti fisici: radiazioni ottiche artificiali), Titolo IX (rischio chimico)
- CEI EN 50110-1:2013 — Esercizio degli impianti elettrici (lavori sugli impianti elettrici in tensione e fuori tensione)
- Norma CEI 11-27:2021 — Lavori su impianti elettrici: PES, PAV, PEI, zone di lavoro, distanze di sicurezza
- EN 361:2002 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: imbracature per il corpo
- UNI EN 795:2012 — Protezione contro le cadute dall'alto: dispositivi di ancoraggio — requisiti e prove
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (D.Lgs. 81/08)
- D.L. 2 marzo 2024 n. 19 convertito dalla L. 29 aprile 2024 n. 56 — Patente a crediti per cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/08)
- CEI EN 62305-1/4 — Protezione contro i fulmini: principi generali e sistemi di protezione
- Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI): requisiti essenziali e marcatura CE
- IEC 61730 / CEI EN 61730 — Moduli fotovoltaici: requisiti di sicurezza
- Guida CEI 82-25:2011 — Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di impianto, dall'altezza dei lavori, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, POS, Pi.M.U.S., qualifiche PES/PAV e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e supportiamo la gestione documentale.
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