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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Impianti Fotovoltaici ed Eolici: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza nell'installazione e nella manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici: DVR, lavori in quota su tetti e torri, rischio elettrico da corrente DC/AC, norme CEI 11-27, qualifiche PES/PAV, DPI anticaduta EN 361, formazione obbligatoria, patente a crediti e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'impresa installatrice di impianti fotovoltaici o eolici deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR specifico per cantieri con lavori in quota, rischio elettrico DC/AC e rischio chimico da batterie. Gli obblighi principali comprendono: valutazione e gestione del rischio caduta dall'alto con sistemi di ancoraggio e DPI anticaduta EN 361, qualificazione PES/PAV del personale elettrico secondo la norma CEI 11-27:2021, Pi.M.U.S. se si utilizzano ponteggi, formazione specifica per lavori in quota e lavori elettrici, sorveglianza sanitaria per esposizione a MMC e stress termico, e patente a crediti per cantieri ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 81/08.

1. Quadro normativo — D.Lgs. 81/08 + norme CEI

L'installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici si inserisce in un quadro normativo che combina la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro con norme tecniche elettriche specifiche e con le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili.

Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati. Per i cantieri di installazione di impianti fotovoltaici ed eolici rilevano in particolare:

Sul fronte delle norme tecniche elettriche, i riferimenti fondamentali sono:

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e supportiamo la gestione documentale adattata al tipo di installazione: impianto residenziale su falda, impianto industriale su capannone, parco agrovoltaico a terra, impianto eolico onshore.

2. DVR per installatori fotovoltaico ed eolico

Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa installatrice deve coprire tutti i rischi presenti nelle fasi lavorative tipiche: sopralluogo e rilievo, trasporto e scarico dei materiali, preparazione della copertura o del sito, installazione della struttura metallica di supporto, posa e fissaggio dei moduli fotovoltaici o delle pale eoliche, cablaggio in corrente continua (stringa), installazione dell'inverter e del quadro di rete, connessione alla rete elettrica, collaudo e messa in servizio, manutenzione periodica e straordinaria.

Il DVR per un'impresa installatrice deve contenere obbligatoriamente (art. 28 D.Lgs. 81/08):

Nei cantieri fotovoltaici soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/08, il DVR aziendale si affianca al Piano Operativo di Sicurezza (POS), che è il documento di cantiere redatto dall'impresa esecutrice e specifico per ogni singolo cantiere. Il POS descrive nel dettaglio le misure adottate per quel sito, le attrezzature utilizzate, i DPI, i nominativi del responsabile del cantiere, del preposto e degli addetti all'emergenza. Quando i lavori richiedono la nomina di un coordinatore (più imprese o lavori con rischi particolari), il committente deve nominare il CSP e il CSE e redigere il PSC, che coordina i POS delle varie imprese.

3. Lavori in quota — coperture inclinate e torri eoliche

I lavori in quota rappresentano il rischio più grave e statisticamente più frequente nei cantieri fotovoltaici ed eolici. L'art. 107 D.Lgs. 81/08 definisce "lavoro in quota" qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.

Per l'installazione fotovoltaica su coperture inclinate, i rischi specifici sono:

Per l'installazione di aerogeneratori eolici i rischi in quota assumono caratteristiche diverse e più severe:

La gerarchia delle misure di protezione imposta dall'art. 111 D.Lgs. 81/08 privilegia le misure collettive (ponteggi, parapetti, reti di sicurezza) rispetto ai DPI individuali. Nella pratica dei cantieri fotovoltaici, la soluzione più diffusa è la combinazione di linee vita permanenti conformi a UNI EN 795 (ancorate alla struttura della copertura o al tetto, in acciaio o in alluminio, con certificazione del carico di ancoraggio) e DPI anticaduta individuali (imbracatura EN 361 + dispositivo anticaduta EN 360 o EN 353-2). Per le fasi di accesso iniziale al tetto (prima che la linea vita sia installata), occorre predisporre misure transitorie (cintura di posizionamento, corda di assicurazione temporanea).

Per le torri eoliche, i costruttori forniscono sistemi di protezione anticaduta integrati nella torre (sistemi a binario, scala con gabbia e linea vita verticale EN 353-1); il datore di lavoro deve formare i tecnici manutentori all'uso di tali sistemi e predisporre un piano di emergenza per il recupero di un operatore infortunato in quota.

4. Rischio elettrico — corrente DC e AC

Il rischio elettrico negli impianti fotovoltaici ed eolici presenta specificità importanti rispetto ai comuni impianti elettrici di distribuzione. La norma CEI 11-27:2021 e la CEI EN 50110-1 definiscono il quadro operativo per i lavori elettrici su questi impianti.

Corrente continua (DC) nei sistemi fotovoltaici:

Tipo di tensioneLivello tipico (fotovoltaico)Classificazione CEI 11-27Rischio principale
DC stringa residenziale300–600 VAlta tensione DC (AT DC)Arco elettrico, tetanizzazione
DC stringa commerciale/industriale600–1500 VAlta tensione DC (AT DC)Arco elettrico persistente, incendio
AC lato inverter (BT)230/400 VBassa tensione AC (BT AC)Fibrillazione ventricolare
AC lato rete (MT)6–30 kVMedia tensione AC (MT AC)Arco elettrico, flashover, ustioni gravi

La procedura di messa fuori tensione (lock-out/tag-out, LOTO) ai sensi della CEI 11-27:2021 prevede per il lato DC fotovoltaico: (1) identificazione di tutte le sorgenti di tensione (stringhe, batterie, UPS); (2) apertura di tutti i disconnettitori DC e dei sezionatori di stringa; (3) verifica dell'assenza di tensione con strumento di misura idoneo (tester CAT IV per tensione DC fino al livello previsto); (4) messa a terra e in corto circuito dei tratti di cavo DC (per impianti di grande taglia); (5) apposizione di cartelli di blocco (tag) e dispositivi di blocco (lock) sugli organi di manovra. Anche dopo la messa fuori tensione, i moduli rimangono sorgenti di tensione: occorre schermarli con teli opachi o attendere condizioni di oscurità totale.

Negli impianti eolici, il rischio elettrico è presente nel generatore (AC di alta frequenza, poi convertita), nei convertitori di frequenza, nella cabina di trasformazione MT/BT a piè di torre e nella connessione alla rete MT. Le procedure operative della CEI EN 50110 e della CEI 11-27 si applicano integralmente.

5. Rischio chimico — batterie al litio e moduli fotovoltaici

Il rischio chimico negli impianti fotovoltaici con sistema di accumulo e negli impianti eolici è legato principalmente a due fonti: le batterie al litio degli impianti di accumulo e i materiali presenti nei moduli fotovoltaici (principalmente nella fase di smaltimento o rottura accidentale).

Batterie al litio (sistemi BESS):

Moduli fotovoltaici: i moduli in silicio cristallino (monocristallino, policristallino) sono generalmente sicuri dal punto di vista chimico nelle normali condizioni di installazione. Il rischio chimico emerge in caso di:

Il rischio chimico da lubrificanti, sigillanti siliconici, primer e adesivi usati durante l'installazione va valutato in base alle SDS (Schede di Dati di Sicurezza) dei prodotti specifici utilizzati. Le SDS devono essere sempre disponibili in cantiere.

6. DPI anticaduta e DPI specifici per lavoratori elettrici

I DPI per gli installatori di impianti fotovoltaici ed eolici devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425, che classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio. I DPI anticaduta rientrano nella Categoria III (rischi che possono causare conseguenze molto gravi o irreversibili) e richiedono la valutazione di tipo UE da parte di un organismo notificato.

DPINorma di riferimentoUso tipicoNote
Imbracatura per il corpo interoEN 361:2002Arresto caduta su tetti e torriCat. III; da abbinare a dispositivo anticaduta e punto di ancoraggio certificato
Dispositivo anticaduta di tipo retrattileEN 360:2002Linea vita su tetti fotovoltaiciCat. III; limita il tirante d'aria; da verificare periodicamente
Dispositivo anticaduta su linea flessibileEN 353-2:2002Linea vita orizzontale su coperturaCat. III; compatibile con linee vita UNI EN 795 classe C
Dispositivo anticaduta su linea rigida (scala)EN 353-1:2014Torri eoliche con scala internaCat. III; integra il sistema di sicurezza della torre
Cordino con assorbitore di energiaEN 354 + EN 355Collegamento imbracatura-ancoraggioCat. III; la lunghezza totale determina il tirante d'aria necessario
Elmetto di protezione con mentonieraEN 397 + EN 12492Lavori in quota, caduta oggettiCat. II; la mentoniera è indispensabile in quota per evitare la perdita del casco
Guanti dieletticiEN 60903Lavori elettrici lato DC/ACCat. III; classificati per tensione (classe 0: 1000 V AC/1500 V DC; classe 1: 7500 V AC; ecc.)
Schermo facciale per arco elettricoEN 166 + EN 169Lavori in prossimità di parti in tensioneCat. II/III; necessario per lavori con rischio di arco elettrico

Il tirante d'aria è il parametro critico per i sistemi anticaduta: rappresenta lo spazio libero necessario sotto il lavoratore perché il sistema di arresto caduta possa funzionare senza che il lavoratore tocchi la struttura sottostante. Va calcolato prima di ogni installazione in base all'altezza del punto di ancoraggio, alla lunghezza del cordino, alla corsa del dispositivo retrattile e all'altezza del lavoratore. Se il tirante d'aria non è disponibile, il sistema anticaduta non è applicabile e occorre adottare misure alternative (ponteggio, parapetto).

Tutti i DPI anticaduta devono essere sottoposti a verifica periodica (visiva prima di ogni uso, periodica annuale secondo le indicazioni del costruttore) e devono essere ritirati dal servizio dopo ogni caduta arrestata, anche se apparentemente integri, e dopo il raggiungimento della vita utile indicata dal fabbricante (tipicamente 10 anni dall'anno di fabbricazione).

Documenti minimi per un cantiere fotovoltaico — checklist sintetica

  • DVR aziendale con valutazione rischio caduta, elettrico DC/AC, MMC, chimico, stress termico
  • POS specifico per il singolo cantiere (Titolo IV D.Lgs. 81/08)
  • PSC e nomina CSP/CSE se cantiere con più imprese o rischi particolari
  • Notifica preliminare all'ASL e alla DTL se prevista
  • Qualifiche PES/PAV del personale elettrico con documentazione
  • Attestati formazione lavori in quota (4 ore teoria + 4 ore pratica)
  • Verbale di consegna DPI anticaduta con attestazione formazione
  • Documentazione delle linee vita (certificato UNI EN 795, relazione di calcolo)
  • Pi.M.U.S. se si utilizza ponteggio metallico fisso
  • Schede di sicurezza (SDS) dei prodotti chimici presenti in cantiere
  • Patente a crediti delle imprese esecutrici con almeno 15 crediti
  • Piano di emergenza con procedura di recupero lavoratore in quota

7. Formazione PES/PAV — norme CEI 11-27 e lavori in quota

La formazione degli installatori di impianti fotovoltaici ed eolici deve coprire due ambiti specifici e distinti: la formazione per i lavori in quota e la formazione per i lavori elettrici (qualifiche PES/PAV).

Formazione per i lavori in quota (D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 sui lavori in quota): il programma minimo prevede 8 ore (4 ore di teoria e 4 ore di pratica) per gli addetti all'uso dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (cordistes / rope access) o per addetti ai sistemi di arresto caduta. L'aggiornamento periodico è ogni 5 anni (4 ore). I contenuti minimi coprono: normativa di riferimento, tipologie di rischio caduta, sistemi di protezione collettiva e individuale, tipologie di DPI anticaduta e loro uso corretto, calcolo del tirante d'aria, ispezione pre-uso dei DPI, piano di emergenza e tecniche di recupero del lavoratore caduto trattenuto dall'imbracatura.

Formazione per i lavori elettrici — qualifiche PES/PAV: la Norma CEI 11-27:2021 definisce i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche:

L'attribuzione della qualifica PES o PAV è un atto formale del datore di lavoro (o del responsabile dell'impianto), documentato con lettera di attribuzione controfirmata dal lavoratore. Non esiste un corso ministeriale abilitante per PES/PAV: il riconoscimento dipende dalla formazione ricevuta e dall'esperienza documentata. Nella prassi del settore fotovoltaico, i principali organismi formativi (IMQ, CEI, ANIE) e le aziende di formazione specializzata erogano corsi specifici sulla norma CEI 11-27 che costituiscono la base documentale per l'attribuzione della qualifica.

La formazione generale dei lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 è di 12 ore per attività a rischio medio (come le imprese edili e affini nelle quali spesso rientrano gli installatori fotovoltaici, codice ATECO 43) o di 16 ore per attività a rischio alto. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore.

8. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.)

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è il documento obbligatorio previsto dall'art. 136 D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato XXII ogni volta che si utilizza un ponteggio metallico fisso (trabattello di altezza superiore a 2 m, ponteggi a telai prefabbricati, ponteggi a tubi e giunti) in un cantiere. Il Pi.M.U.S. deve essere redatto prima dell'inizio delle operazioni di montaggio del ponteggio.

Nei cantieri fotovoltaici, il Pi.M.U.S. è necessario quando si sceglie il ponteggio come soluzione di lavoro in sicurezza alternativa alle linee vita con DPI anticaduta, tipicamente nei casi di:

Il Pi.M.U.S. deve contenere (Allegato XXII D.Lgs. 81/08):

Il Pi.M.U.S. è distinto ma correlato al libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio: entrambi devono essere disponibili in cantiere durante tutta la durata dei lavori. Il preposto del ponteggio deve essere in possesso della formazione specifica per montatori, smontatori e trasformatori di ponteggi (corso da 28 ore ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08, con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni).

9. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti. Per gli installatori di impianti fotovoltaici ed eolici i trigger principali sono:

Il medico competente collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario in base ai rischi identificati, effettua la visita preventiva prima dell'assunzione o del cambio mansione e le visite periodiche con frequenza definita nel protocollo (annuale o biennale in funzione del rischio). Il giudizio di idoneità alla mansione specifica — idoneo, idoneo con prescrizioni/limitazioni, non idoneo temporaneo o permanente — è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. In caso di inidoneità va attivato il percorso di ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.

Stress termico su coperture e torri eoliche

Nei mesi estivi le superfici di lamiere e moduli fotovoltaici in copertura possono raggiungere 60-80°C: il rischio da calore va valutato con gli indici WBGT o PHS ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08 e, se i valori superano i livelli di azione, il protocollo di sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione cardiovascolare e renale, con pause programmate, idratazione e rimodulazione degli orari nelle ore più calde. In inverno il lavoro in quota sulle torri eoliche espone a freddo estremo e rischio di ipotermia: il piano di lavoro deve prevedere anche una soglia inferiore di temperatura (e di velocità del vento) per la sospensione delle attività.

10. Sanzioni e ispezioni

I cantieri di installazione fotovoltaica ed eolica sono soggetti a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza: l'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza sul lavoro, l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro e la regolarità contributiva, i VVF per la prevenzione incendi nei cantieri soggetti a DPR 151/2011. Le violazioni più frequenti contestate nei cantieri fotovoltaici durante le ispezioni reali riguardano: mancanza o insufficienza dei sistemi anticaduta, assenza del POS o del Pi.M.U.S., mancata qualificazione elettrica del personale, assenza di formazione per i lavori in quota, mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione, mancanza della patente a crediti.

Le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 applicabili ai cantieri fotovoltaici sono:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 (emesse dall'organo di vigilanza in caso di violazioni sanabili) sospendono il procedimento penale: il datore di lavoro ottempera entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell'ammenda. Le violazioni che comportano un pericolo imminente per i lavoratori (assenza di protezioni anticaduta con lavoratori in quota) possono dar luogo a sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08, con divieto di riprendere i lavori fino alla regolarizzazione. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p. e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

FAQ — Sicurezza impianti fotovoltaici ed eoliciFAQ

Chi sono PES e PAV e quando sono necessari nei cantieri fotovoltaici?
La Norma CEI 11-27:2021 definisce tre categorie di persone abilitate ai lavori su impianti elettrici: PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita) e PEI (Persona Idonea). La PES è una persona con istruzione tecnica elevata o comprovata esperienza pluriennale in impianti elettrici, in grado di valutare i rischi elettrici e di adottare le misure di sicurezza; normalmente è il caposquadra o il responsabile dei lavori elettrici. La PAV è una persona informata e istruita da una PES sui rischi elettrici e in grado di operare in sicurezza sotto la supervisione di una PES. La PEI è la persona che è stata valutata idonea dalla PES o da chi di competenza a svolgere specifiche attività elettriche. In un cantiere fotovoltaico o eolico, tutti coloro che entrano in contatto con parti in tensione — collegamento dei moduli in stringa, connessione agli inverter, cablaggi in corrente continua (DC), lavori sul quadro di rete — devono essere almeno PAV. Il responsabile della squadra elettrica deve essere PES. Il datore di lavoro è tenuto a verificare e a documentare queste qualifiche prima dell'avvio dei lavori.
Quando è obbligatorio il Pi.M.U.S. per l'installazione di pannelli fotovoltaici?
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è obbligatorio ogni volta che si utilizza un ponteggio metallico fisso ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 e dell'Allegato XXII. Nell'installazione fotovoltaica, l'obbligo scatta tipicamente quando il dislivello tra il piano di lavoro sul tetto e il piano di campagna supera i 2 m e si sceglie il ponteggio come opera provvisionale, anziché linee vita permanenti e DPI anticaduta. Il Pi.M.U.S. deve essere redatto dal preposto o dal capocantiere prima dell'inizio dei lavori e deve contenere: dati del cantiere e dell'opera provvisionale, descrizione del ponteggio con schema planimetrico e prospettico, calcolo dei carichi, descrizione delle fasi di montaggio, uso e smontaggio, misure di sicurezza (DPI, sistemi di accesso, ancoraggio), nominativo dell'addetto supervisore. Il Pi.M.U.S. è distinto dall'autorizzazione ministeriale del fabbricante del ponteggio (libretto del ponteggio): entrambi devono essere presenti in cantiere.
Qual è il rischio di fulminazione durante l'installazione su tetti fotovoltaici e come si gestisce?
Il rischio di fulminazione è concreto nei lavori in quota all'aperto, in particolar modo per l'installazione fotovoltaica su tetti inclinati, che espone i lavoratori per periodi prolungati a cielo aperto. La valutazione del rischio fulminazione è disciplinata dalla Norma CEI EN 62305-1/4 (protezione dei fulmini) e dal D.Lgs. 81/08. Le misure di prevenzione obbligatorie comprendono: consultazione del bollettino meteorologico prima di ogni turno di lavoro in quota; sospensione immediata delle attività in caso di avviso di temporali, avvicinamento di nubi temporalesche o vento forte; procedure di emergenza scritte per l'evacuazione rapida dal tetto; divieto assoluto di salire sul tetto in presenza di temporale attivo o imminente. Il rischio è amplificato dalla presenza di strutture metalliche (guide di montaggio, struttura portante) che possono fungere da conduttori; le stesse strutture, se correttamente messe a terra, contribuiscono invece alla protezione. Il DVR del cantiere deve esplicitamente contemplare il rischio atmosferico e le relative procedure di sospensione lavori.
I DPI anticaduta sono obbligatori per tutti i lavori su tetto fotovoltaico?
Sì. Ai sensi dell'art. 111 D.Lgs. 81/08, per lavori in quota (a partire da 2 m di dislivello rispetto a un piano stabile) devono essere adottate misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto. La gerarchia delle misure prevede: in primo luogo misure collettive (ponteggi, parapetti, reti di sicurezza); solo ove le misure collettive non siano tecnicamente applicabili o siano insufficienti si ricorre ai DPI anticaduta. In pratica, per l'installazione fotovoltaica su coperture a falde inclinate, la combinazione di linee vita permanenti (ancorate alla struttura in conformità alla UNI EN 795) e sistemi di arresto caduta individuali (imbracatura EN 361 + dispositivo anticaduta EN 360 o EN 353-2 su linea vita) rappresenta la soluzione standard. Il datore di lavoro deve: verificare che la copertura sia idonea a sopportare i carichi (inclusi i lavoratori con attrezzature); installare punti di ancoraggio certificati; fornire imbracature, cordini e dispositivi anticaduta con marcatura CE; formare i lavoratori all'uso corretto dei DPI; predisporre un piano di emergenza per il recupero di un lavoratore caduto e trattenuto dall'imbracatura.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori che installano pannelli su tetti?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni superiori ai valori di azione previsti dal D.Lgs. 81/08. Per gli installatori fotovoltaici i trigger più frequenti sono: (1) lavori in quota con rischio caduta — la sorveglianza sanitaria verifica l'assenza di vertigini, disturbi dell'equilibrio, epilessia e altre condizioni che controindicano il lavoro in altezza; (2) movimentazione manuale dei carichi (pannelli da 20-25 kg, strutture metalliche, inverter); (3) esposizione a raggiazione solare intensa e microclima caldo-umido nei mesi estivi (stress termico); (4) rischio elettrico — la norma CEI 11-27 non prevede un obbligo diretto di sorveglianza sanitaria specifica per il rischio elettrico, ma il D.Lgs. 81/08 obbliga il medico competente a valutare l'idoneità al lavoro elettrico, inclusa l'assenza di condizioni che aumentino la suscettibilità ai rischi (pace-maker, disturbi cardiaci, disturbi neurologici). Il protocollo sanitario va definito dal medico competente in base al profilo di rischio della mansione specifica.
Cos'è la patente a crediti e si applica agli installatori di impianti fotovoltaici?
La patente a crediti (o "patente per cantieri") è stata introdotta dall'art. 27 D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 19/2024 convertito dalla L. 56/2024, con efficacia dal 1° ottobre 2024. Consiste in un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs. 81/08), basato su un punteggio iniziale di 30 crediti che può aumentare o diminuire in base al comportamento dell'impresa (formazione, dotazione di attrezzature, incidentalità). Il possesso della patente con almeno 15 crediti è condizione per operare nei cantieri soggetti al Titolo IV. L'installazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti rientra in cantieri soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/08 quando sono presenti lavoratori subordinati e si svolgono lavori in quota con rischi significativi. La patente a crediti è richiesta alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (non ai committenti privati). La richiesta avviene tramite il portale INAIL. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e supportiamo la gestione documentale per l'ottenimento della patente.
Le batterie al litio degli impianti fotovoltaici con accumulo presentano rischi di incendio?
Sì, le batterie al litio (LiFePO4, NMC, LTO) utilizzate negli impianti di accumulo fotovoltaici presentano un rischio di incendio specifico noto come "thermal runaway" (fuga termica): un cortocircuito interno, un sovraccarico, un danno meccanico o un surriscaldamento possono innescare una reazione esotermica a catena difficile da estinguere con i normali agenti estinguenti. Il rischio chimico associato comprende l'emissione di gas tossici (fluoruro di idrogeno, ossido di carbonio, composti organici volatili) durante la combustione o il surriscaldamento. In fase di installazione e manutenzione i rischi per i lavoratori includono: cortocircuito durante il collegamento delle celle (rischio arco elettrico e incendio), inalazione di vapori chimici in caso di danneggiamento, contatto cutaneo con l'elettrolita. Le misure di prevenzione comprendono: procedure operative scritte per l'installazione e la sostituzione delle batterie; uso di DPI specifici (guanti dielettici categoria II per tensioni DC fino a 1000 V, occhiali a tenuta, DPI respiratori FFP3 in caso di operazioni su batterie danneggiate); sistemi di rilevazione fumi nel locale batterie; estintori a CO2 o a polvere ABC nelle immediate vicinanze; procedure di emergenza aggiornate in linea con le indicazioni del produttore e dei Vigili del Fuoco.
Quali sono le differenze di rischio tra corrente continua (DC) e corrente alternata (AC) nei cantieri fotovoltaici?
La corrente continua (DC) generata dai moduli fotovoltaici presenta caratteristiche di pericolo diverse dalla corrente alternata (AC) della rete. La DC non ha passaggi per lo zero come la AC, il che rende più difficile interrompere un arco elettrico una volta innescato: archi in DC tendono a autosostenersi e a causare incendi. A parità di tensione, la DC è generalmente considerata più pericolosa della AC per la tendenza a produrre contrazioni muscolari tetaniche più prolungate. Nei sistemi fotovoltaici, la tensione DC di stringa può raggiungere 600-1500 V in sistemi di grande taglia: a queste tensioni il rischio elettrocuzione è molto elevato. I moduli fotovoltaici non possono essere "spenti" dalla luce: anche in caso di emergenza, le stringhe DC rimangono in tensione fintanto che sono esposte alla luce solare. La norma CEI EN 50110 e la CEI 11-27:2021 classificano i lavori in prossimità di parti in tensione DC con le stesse zone di lavoro (zona di pericolo, zona di rispetto) previste per la AC, con distanze di sicurezza definite in funzione della tensione nominale. I lavoratori che operano sul lato DC dell'impianto devono essere almeno PAV e lavorare con strumenti e DPI idonei per la tensione presente.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro, Titolo IV (art. 111 ss. — lavori in quota), Titolo VIII Capo III (agenti fisici: radiazioni ottiche artificiali), Titolo IX (rischio chimico)
  • CEI EN 50110-1:2013 — Esercizio degli impianti elettrici (lavori sugli impianti elettrici in tensione e fuori tensione)
  • Norma CEI 11-27:2021 — Lavori su impianti elettrici: PES, PAV, PEI, zone di lavoro, distanze di sicurezza
  • EN 361:2002 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: imbracature per il corpo
  • UNI EN 795:2012 — Protezione contro le cadute dall'alto: dispositivi di ancoraggio — requisiti e prove
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (D.Lgs. 81/08)
  • D.L. 2 marzo 2024 n. 19 convertito dalla L. 29 aprile 2024 n. 56 — Patente a crediti per cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/08)
  • CEI EN 62305-1/4 — Protezione contro i fulmini: principi generali e sistemi di protezione
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI): requisiti essenziali e marcatura CE
  • IEC 61730 / CEI EN 61730 — Moduli fotovoltaici: requisiti di sicurezza
  • Guida CEI 82-25:2011 — Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di impianto, dall'altezza dei lavori, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, POS, Pi.M.U.S., qualifiche PES/PAV e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e supportiamo la gestione documentale.

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