Codice ATECO 2025
Il codice 43.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Crolli imprevisti di strutture durante la demolizione
- Fibre di amianto in materiali non individuati prima dei lavori
- Polveri di silice e di materiali da costruzione
- Caduta di materiale e proiezione di detriti
- Ribaltamento e schiacciamento dei mezzi di demolizione
- Cadute dall'alto da solai e aperture
- Rumore e vibrazioni
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Prima di demolire
Il programma delle demolizioni stabilisce l'ordine dei lavori, le opere di puntellamento, le zone interdette e i mezzi da usare. Prima dell'inizio il datore di lavoro deve far individuare i materiali che possono contenere amianto: se presenti, vanno rimossi da un'impresa iscritta all'Albo gestori ambientali in categoria 10 con piano di lavoro approvato, prima della demolizione.
Le macchine per la demolizione devono avere cabine con protezione contro la caduta di oggetti e operare a distanza adeguata dalla struttura.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 43.11
- Verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture prima dei lavori (art. 150 D.Lgs. 81/2008)
- Programma delle demolizioni, parte del POS (art. 151)
- Individuazione dei materiali contenenti amianto prima della demolizione (art. 248) e, se presenti, rimozione preventiva con piano di lavoro
- POS (Piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere, con i contenuti dell'Allegato XV
- Patente a crediti per operare nei cantieri (art. 27 D.Lgs. 81/2008), salvo le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III
- Gestione dei rifiuti da demolizione con formulari di identificazione, registro di carico e scarico e iscrizione al RENTRI secondo le scadenze previste
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per escavatori, pale, terne e altre macchine movimento terra (Accordo Stato-Regioni), compresi gli escavatori con attrezzature da demolizione
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Allegato XXI D.Lgs. 81/2008) per chi monta i ponteggi
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 43.11: livello 1 o 2.
Nei cantieri il DM 02/09/2021 prevede il livello 2 quando si detengono o impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi i cantieri interamente all'aperto; negli altri casi il livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per conto del committente
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti e i rifiuti da demolizione
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Demolizione iniziata senza verifica dell'amianto
- Zone di caduta del materiale non interdette