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FAQ sicurezza nei lavori di demolizione

Obblighi per le demolizioni secondo il D.Lgs. 81/2008: verifiche preliminari, programma dei lavori, amianto, coordinamento, misure in cantiere.

Risposta rapida

Prima di demolire si verifica la stabilità delle strutture e la presenza di amianto (artt. 150 e 248 del D.Lgs. 81/2008). I lavori procedono dall’alto verso il basso secondo un programma contenuto nel POS (art. 151), con sbarramento delle zone sottostanti e convogliamento dei materiali.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo II, Sezione VIII (artt. 150-156); artt. 248 e 256 per l’amianto.

Domande frequenti sulle demolizioniFAQ

Cosa va fatto prima di iniziare una demolizione?
Verificare le condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e, in relazione all’esito, eseguire le opere di rafforzamento e puntellamento necessarie a evitare crolli imprevisti durante i lavori (art. 150 del D.Lgs. 81/2008). Vanno anche individuati e disattivati gli impianti (gas, elettricità, acqua) e verificata la presenza di amianto e di altri materiali pericolosi.
Serve un programma delle demolizioni?
Sì. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, dall’alto verso il basso, e la successione dei lavori deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, firmato dall’impresa esecutrice (art. 151). Il programma va tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Come si gestisce l’amianto?
Prima della demolizione il datore di lavoro deve individuare i materiali che possono contenere amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari (art. 248). Se c’è amianto, la rimozione va eseguita prima della demolizione da un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria della bonifica, previo piano di lavoro inviato all’ASL almeno 30 giorni prima (art. 256). Dal 24 gennaio 2026, con il D.Lgs. 213/2025 che recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, il valore limite di esposizione è 0,01 fibre/cm³.
È obbligatorio il coordinatore per la sicurezza?
Le demolizioni sono lavori edili del Titolo IV: se è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente deve nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione (art. 90). Con un’unica impresa non servono coordinatori, ma restano obbligatori POS, programma delle demolizioni e, nei casi previsti, la notifica preliminare.
Quali misure servono durante i lavori?
Sbarramento della zona sottostante e divieto di sosta e transito (art. 154), convogliamento del materiale di risulta in canali chiusi o con mezzi di sollevamento, senza gettarlo dall’alto (art. 153), bagnatura delle murature e dei materiali per ridurre le polveri, uso di attrezzature e macchine adeguate. La demolizione per rovesciamento è ammessa solo per parti di limitata altezza e con le cautele dell’art. 155.
Quali rischi per la salute vanno valutati?
Polveri contenenti silice cristallina respirabile, classificata come processo cancerogeno nell’Allegato XLII; rumore e vibrazioni di martelli demolitori e macchine; amianto e altri materiali pericolosi (vernici al piombo, fibre artificiali); movimentazione manuale. I DPI tipici sono casco, occhiali, protezione delle vie respiratorie (almeno FFP3 per le polveri di silice), otoprotettori, guanti e calzature di sicurezza.
Cosa fare se durante i lavori emergono materiali o situazioni impreviste?
Sospendere le lavorazioni nella zona interessata, mettere in sicurezza l’area e informare il preposto, il datore di lavoro e il coordinatore per l’esecuzione, se nominato. Serbatoi interrati, cavità, materiali sospetti di amianto o ordigni richiedono una valutazione specifica prima di riprendere; il coordinatore aggiorna il PSC e le imprese i POS.

Fonti normative

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