Codice ATECO 2025
Il codice 19.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Incendio, esplosione e rilascio di sostanze pericolose
- Atmosfere esplosive in gran parte degli impianti
- Idrogeno solforato e altre sostanze tossiche
- Benzene e altri idrocarburi cancerogeni
- Spazi confinati: serbatoi, colonne, recipienti durante le fermate
- Lavori in quota su strutture e serbatoi
- Interferenze con le imprese appaltatrici durante le fermate generali
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Permessi di lavoro e fermate
Gran parte degli infortuni gravi nelle raffinerie avviene durante le manutenzioni e le fermate, quando lavorano molte imprese esterne. Il sistema dei permessi di lavoro stabilisce per ogni intervento la messa in sicurezza dell'impianto, la bonifica, la misura dei gas e le autorizzazioni necessarie. Le imprese che entrano in serbatoi e recipienti devono avere i requisiti del DPR 177/2011.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 19.20
- Se lo stabilimento supera le soglie del D.Lgs. 105/2015 (Seveso): notifica, politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e, per la soglia superiore, rapporto di sicurezza
- Documento sulla protezione contro le esplosioni con classificazione delle zone (Titolo XI, art. 290 D.Lgs. 81/2008)
- Registro degli esposti ad agenti cancerogeni (benzene) e sorveglianza sanitaria
- Sistema dei permessi di lavoro per lavori a caldo, in spazi confinati e su impianti in esercizio
- DUVRI e coordinamento delle imprese appaltatrici (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Certificato di prevenzione incendi (DPR 151/2011)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 3: 16 h | livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) per chi accede a serbatoi, reattori e silos
- Formazione e addestramento degli addetti alla squadra di emergenza interna
- Abilitazione per gru e piattaforme di lavoro elevabili
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 19.20: livello 3.
Le raffinerie e gli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 rientrano nel livello 3 del DM 02/09/2021, con attestato di idoneità tecnica per gli addetti.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Gli stabilimenti soggetti alla normativa sui rischi di incidente rilevante rientrano nel gruppo A; per gli altri si applica la regola dell'indice infortunistico INAIL con più di 5 lavoratori.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Comitato tecnico regionale per le ispezioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Permessi di lavoro rilasciati senza verifica in campo della bonifica
- Imprese appaltatrici non qualificate per gli spazi confinati