Il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recepisce la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, anche solo potenzialmente, sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle soglie indicate nell'Allegato 1.
Soglia inferiore e soglia superiore
L'Allegato 1 fissa per ogni categoria di pericolo (per esempio tossicità acuta, infiammabili, pericolosi per l'ambiente) e per alcune sostanze nominate due soglie di quantità. Lo stabilimento è:
- di soglia inferiore se raggiunge la prima soglia;
- di soglia superiore se raggiunge la seconda.
Quando sono presenti più sostanze si applica la regola della sommatoria indicata nell'allegato. La classificazione dipende dalle quantità massime che possono essere presenti, non da quelle medie.
Gli obblighi del gestore
Per tutti gli stabilimenti soggetti:
- notifica alle autorità competenti, da trasmettere e aggiornare quando cambiano sostanze, quantità o attività (art. 13);
- politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, attuata con un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli;
- informazione a lavoratori e popolazione sui rischi e sul comportamento da tenere in caso di incidente.
Per gli stabilimenti di soglia superiore, in più:
- rapporto di sicurezza (art. 15), valutato dal Comitato tecnico regionale e riesaminato periodicamente e in caso di modifiche;
- piano di emergenza interno (art. 20), predisposto con la consultazione del personale e riesaminato e sperimentato periodicamente;
- collaborazione con il Prefetto per il piano di emergenza esterno (art. 21).
Gli stabilimenti sono sottoposti a ispezioni periodiche programmate, più frequenti per quelli di soglia superiore.
Il collegamento con la sicurezza sul lavoro
Gli obblighi Seveso si sommano a quelli del D.Lgs. 81/2008: la valutazione dei rischi deve considerare gli scenari incidentali, la formazione dei lavoratori deve includere il piano di emergenza interno e gli addetti all'emergenza devono essere formati secondo il livello di rischio incendio (DM 2 settembre 2021). Per le aree con atmosfere esplosive valgono anche gli obblighi ATEX: vedi le FAQ ATEX. Sul ruolo del piano esterno vedi piano di emergenza esterno.
Errori frequenti
- Calcolare le quantità sulle giacenze medie invece che sulle massime possibili.
- Non aggiornare la notifica dopo l'introduzione di nuove sostanze o la riclassificazione CLP di quelle esistenti.
- Tenere il piano di emergenza interno senza esercitazioni.
Cosa fare in pratica
Verifica periodicamente l'inventario delle sostanze pericolose con le classificazioni aggiornate delle schede di sicurezza e confrontalo con le soglie dell'Allegato 1. Se lo stabilimento è soggetto, controlla che notifica, sistema di gestione e piani di emergenza siano allineati alla situazione reale.