Codice ATECO 2025
Il codice 33.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Lavori presso stabilimenti dei clienti con rischi da interferenza
- Fumi di saldatura e lavori a caldo in impianti dove possono esserci sostanze infiammabili
- Spazi confinati: serbatoi, silos e recipienti da riparare
- Lavori in quota su strutture e impianti
- Carichi sospesi
- Rumore e vibrazioni da molatura
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Spazi confinati e lavori a caldo
Molti infortuni mortali in Italia hanno coinvolto lavoratori di imprese di manutenzione entrati in serbatoi o vasche senza procedura. Il DPR 177/2011 consente di lavorare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati solo alle imprese qualificate, con personale formato e addestrato, procedura concordata con il committente e un rappresentante del committente che informa sui rischi.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 33.11
- DVR dell'impresa e scambio di informazioni con ogni committente (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Permessi di lavoro a caldo e procedure concordate con il committente
- Requisiti del DPR 177/2011 se si lavora in spazi confinati: almeno il 30% della forza lavoro con esperienza triennale e personale formato
- Valutazione dei fumi di saldatura (classificati cancerogeni per l'uomo dalla IARC) e delle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/2008)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) se pertinente
- Abilitazione per piattaforme di lavoro elevabili e formazione per DPI anticaduta
- Formazione e addestramento per l'uso di carriponte e gru; abilitazione per le gru nei casi previsti dall'Accordo Stato-Regioni
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 33.11: livello 1 o 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Committenti in sede di verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Ingresso in serbatoi senza procedura concordata con il committente
- Saldature su recipienti non bonificati