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Sicurezza sul lavoro per ATECO 20.11: Fabbricazione di gas industriali

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 20.11.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 2 o 3Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda la produzione di ossigeno, azoto, argon, idrogeno, anidride carbonica, acetilene e miscele, il riempimento delle bombole e la loro distribuzione. Il pericolo più insidioso è la sottossigenazione: i gas inerti non si vedono e non hanno odore.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 2 o 3, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni.

Codice ATECO 2025

Il codice 20.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Gas inerti e ossigeno

Un ambiente con poco ossigeno fa perdere i sensi senza alcun segnale di allarme. Nei locali dove si travasano o si stoccano gas inerti servono ventilazione, rilevatori di ossigeno con allarme e procedure di accesso. All'opposto, un ambiente arricchito di ossigeno rende infiammabili indumenti e materiali normalmente sicuri: è vietato ingrassare raccordi e valvole dell'ossigeno.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 20.11

  • Se lo stabilimento supera le soglie del D.Lgs. 105/2015 (Seveso): notifica, politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e, per la soglia superiore, rapporto di sicurezza
  • Documento sulla protezione contro le esplosioni con classificazione delle zone (Titolo XI, art. 290 D.Lgs. 81/2008) per i gas infiammabili
  • Verifiche periodiche dei recipienti a pressione e dei serbatoi criogenici
  • Procedure per riempimento, collaudo e manutenzione delle bombole
  • Documentazione per il trasporto delle merci pericolose (ADR) e nomina del consulente ADR

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 2: 8 h; livello 3: 16 hlivello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 20.11: livello 2 o 3.

Gli impianti di produzione e i depositi di gas compressi e liquefatti rientrano nel DPR 151/2011 (livello 2); livello 3 per gli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Gli stabilimenti soggetti alla normativa sui rischi di incidente rilevante rientrano nel gruppo A; per gli altri si applica la regola dell'indice infortunistico INAIL con più di 5 lavoratori.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 20.11. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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