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Sicurezza sul lavoro per ATECO 20.30: Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 20.30.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 2 o 3Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda la produzione di pitture e vernici a solvente e all'acqua, smalti, inchiostri, mastici e adesivi. Le aziende con grandi quantità di prodotti infiammabili possono superare le soglie della normativa Seveso.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 2 o 3, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni.

Codice ATECO 2025

Il codice 20.30 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Travasi e cariche elettrostatiche

Nei travasi di solventi le cariche elettrostatiche possono innescare i vapori. Fusti, cisternette e serbatoi vanno collegati a terra e tra loro prima del travaso, gli operatori devono avere calzature antistatiche e le attrezzature devono essere adatte alla zona. I prodotti con isocianati richiedono aspirazione e DPI respiratori: sono una causa nota di asma professionale.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 20.30

  • Documento sulla protezione contro le esplosioni con classificazione delle zone (Titolo XI, art. 290 D.Lgs. 81/2008)
  • DVR con valutazione del rischio chimico, compresi sensibilizzanti e cancerogeni se presenti
  • Se lo stabilimento supera le soglie del D.Lgs. 105/2015 (Seveso): notifica, politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e, per la soglia superiore, rapporto di sicurezza
  • Certificato di prevenzione incendi per depositi e lavorazioni di liquidi infiammabili (DPR 151/2011)
  • Schede di sicurezza ed etichettatura CLP dei prodotti fabbricati
  • Autorizzazione per le emissioni di composti organici volatili

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 2: 8 h; livello 3: 16 hlivello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 20.30: livello 2 o 3.

Le aziende che producono e depositano prodotti a base di solventi infiammabili rientrano nel DPR 151/2011 (livello 2); livello 3 se lo stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/2015.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Gli stabilimenti soggetti alla normativa sui rischi di incidente rilevante rientrano nel gruppo A; per gli altri si applica la regola dell'indice infortunistico INAIL con più di 5 lavoratori.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 20.30. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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