Codice ATECO 2025
Il codice 20.30 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Incendio ed esplosione di solventi infiammabili
- Esposizione a solventi organici, isocianati e altre sostanze sensibilizzanti
- Polveri di pigmenti e cariche nelle fasi di carico
- Organi in movimento di dispersori e mulini
- Movimentazione di fusti, sacchi e cisternette
- Cariche elettrostatiche nei travasi
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Travasi e cariche elettrostatiche
Nei travasi di solventi le cariche elettrostatiche possono innescare i vapori. Fusti, cisternette e serbatoi vanno collegati a terra e tra loro prima del travaso, gli operatori devono avere calzature antistatiche e le attrezzature devono essere adatte alla zona. I prodotti con isocianati richiedono aspirazione e DPI respiratori: sono una causa nota di asma professionale.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 20.30
- Documento sulla protezione contro le esplosioni con classificazione delle zone (Titolo XI, art. 290 D.Lgs. 81/2008)
- DVR con valutazione del rischio chimico, compresi sensibilizzanti e cancerogeni se presenti
- Se lo stabilimento supera le soglie del D.Lgs. 105/2015 (Seveso): notifica, politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e, per la soglia superiore, rapporto di sicurezza
- Certificato di prevenzione incendi per depositi e lavorazioni di liquidi infiammabili (DPR 151/2011)
- Schede di sicurezza ed etichettatura CLP dei prodotti fabbricati
- Autorizzazione per le emissioni di composti organici volatili
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) per chi accede a serbatoi, reattori e silos
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 20.30: livello 2 o 3.
Le aziende che producono e depositano prodotti a base di solventi infiammabili rientrano nel DPR 151/2011 (livello 2); livello 3 se lo stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/2015.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Gli stabilimenti soggetti alla normativa sui rischi di incidente rilevante rientrano nel gruppo A; per gli altri si applica la regola dell'indice infortunistico INAIL con più di 5 lavoratori.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Travasi di solventi senza collegamento equipotenziale
- Carrelli elevatori non adatti alle zone ATEX