Profilo del codice ATECO 20.42
Il codice ATECO 20.42 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di profumi e cosmetici. Si tratta di un’attività della categoria chimica, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
La fabbricazione di profumi e cosmetici è regolata anche dal Reg. CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici, che impone la valutazione della sicurezza del prodotto (Safety Assessment) e la notifica al portale CPNP. Il rischio professionale da esposizione a fragranze è rilevante: alcune sostanze (es. limonene ossidato, alcool cinnamico) sono classificate sensibilizzanti cutanei e richiedono sorveglianza sanitaria mirata.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti (fragranze, conservanti), rischio incendio ed esplosione da solventi e alcoli (ATEX), rischio dermatologico e allergico professionale, movimenti ripetitivi alle linee di confezionamento, rischio chimico da ingredienti classificati (CMR, sensibilizzanti), contaminazione da batteri e lieviti nelle materie prime. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 20.42
- DVR con valutazione rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08) e ATEX per solventi e alcoli
- Documento sulla Protezione dalle Esplosioni (DPE) per aree di stoccaggio alcoli e profumi
- Schede SDS per tutti gli ingredienti e le miscele
- Sorveglianza sanitaria con test allergologici per i lavoratori esposti
- Registro DPI
- Nomine
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 20.42: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) o 16h (rischio alto se presenza ATEX) | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione ATEX per addetti alle aree con alcoli e solventi infiammabili | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 o 3 in funzione della presenza di depositi di alcoli | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 20.42 il riferimento operativo è generalmente:
medio
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 20.42 il riferimento applicabile è: base. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 20.42 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- INAIL
- ASL/SPRESAL
- ARPA (emissioni COV — Composti Organici Volatili)
- Ministero della Salute (notifica prodotti cosmetici — Reg. CE 1223/2009)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 20.42 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.
Come ti aiutiamo
123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 20.42 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.