Codice ATECO 2025
Il codice 01.41 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Calci, schiacciamenti e incornate durante mungitura, spostamenti e cure degli animali
- Rischio biologico: zoonosi come brucellosi, tubercolosi, leptospirosi e febbre Q
- Spazi confinati: vasche e prevasche dei liquami con idrogeno solforato
- Sovraccarico degli arti superiori e posture nella sala di mungitura
- Ribaltamento di trattori e carri miscelatori
- Cadute dall'alto da fienili e silos a trincea
- Polveri organiche di fieno e mangimi
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Animali e strutture
Molti infortuni avvengono mentre si spostano o si contengono gli animali: tori e vacche con il vitello sono i più pericolosi. Corridoi di fuga, cancelli e autocatture funzionanti, divieto di entrare da soli nel box del toro sono misure di base. Chi lavora con gli animali deve conoscerne il comportamento: l'addestramento fa parte della formazione.
Vasche dei liquami
Nelle prevasche e nelle vasche coperte dei liquami si accumula idrogeno solforato, che a concentrazioni elevate fa perdere i sensi in pochi respiri. Molti incidenti coinvolgono più persone, perché chi interviene in soccorso viene colpito a sua volta. Nessuno deve entrare senza procedura, misura dei gas, autorespiratore o sistema di recupero dall'esterno.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 01.41
- DVR con valutazione del rischio biologico, del rischio da animali e degli spazi confinati
- Procedura per gli interventi su vasche dei liquami e prevasche (DPR 177/2011)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi individuati
- Registro dei farmaci veterinari e registrazioni previste dal servizio veterinario
- Registrazione per la produzione primaria del latte e controlli igienici (Reg. CE 852/2004 e 853/2004)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Formazione per lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011) per chi interviene su vasche e prevasche
- Abilitazione per i sollevatori telescopici se utilizzati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 01.41: livello 1.
Livello 1 per l'azienda agricola ordinaria. Diventa livello 2 se l'azienda ha attività soggette al DPR 151/2011, ad esempio depositi di gasolio agricolo oltre 1 m³ di capacità (attività 12) o grandi depositi di foraggi e paglia oltre le soglie del decreto.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le aziende agricole con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato rientrano nel gruppo A (art. 1 DM 388/2003); le altre nel gruppo B o C secondo l'organico.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Servizio veterinario della ASL
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Ingresso nelle prevasche senza misura dei gas né persona all'esterno
- Soccorso improvvisato a un collega caduto nella vasca
- Nessuna valutazione del rischio biologico per chi assiste ai parti