Codice ATECO 2025
Il codice 01.47.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Polveri organiche ed endotossine nei capannoni
- Ammoniaca prodotta dalla lettiera
- Rischio biologico: Salmonella, Campylobacter, clamidiosi aviare, influenza aviaria
- Movimenti ripetitivi e posture nella cattura e nel carico degli animali
- Lavoro notturno durante le operazioni di carico
- Cadute nei capannoni e dai mezzi
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Capannoni, polveri e squadre di carico
L'aria dei capannoni contiene polveri di lettiera, piume e mangime ed endotossine batteriche, che possono causare disturbi respiratori cronici. I filtranti facciali di classe adeguata vanno usati nelle operazioni più polverose (cattura, rimozione della lettiera) e la ventilazione va mantenuta efficiente.
Quando la cattura è affidata a una ditta esterna, l'allevatore deve verificarne l'idoneità e scambiare con essa le informazioni sui rischi (art. 26 D.Lgs. 81/2008): percorsi dei mezzi, illuminazione, uso dei DPI.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 01.47.00
- DVR con valutazione delle polveri, dell'ammoniaca e del rischio biologico
- Procedure di biosicurezza dell'allevamento
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi individuati
- Registrazioni previste dal servizio veterinario
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i trattori e le pale caricatrici utilizzate per la pulizia dei capannoni
- Abilitazione per i carrelli elevatori se utilizzati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 01.47.00: livello 1.
Livello 1 per l'azienda agricola ordinaria. Diventa livello 2 se l'azienda ha attività soggette al DPR 151/2011, ad esempio depositi di gasolio agricolo oltre 1 m³ di capacità (attività 12) o grandi depositi di foraggi e paglia oltre le soglie del decreto.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le aziende agricole con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato rientrano nel gruppo A (art. 1 DM 388/2003); le altre nel gruppo B o C secondo l'organico.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Servizio veterinario della ASL
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Rimozione della lettiera senza protezione delle vie respiratorie
- Squadre di cattura esterne senza scambio di informazioni sui rischi