Codice ATECO 2025
Il codice 01.13 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Posture incongrue e movimenti ripetitivi nella raccolta a mano
- Caldo e radiazione solare nei campi e microclima nelle serre
- Esposizione ai prodotti fitosanitari, anche per rientro anticipato nelle colture trattate
- Movimentazione di cassette e bins
- Ribaltamento di trattori e macchine operatrici
- Trasporto dei lavoratori verso i campi
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Caldo e lavoro nei campi
Le ordinanze regionali degli ultimi anni hanno limitato il lavoro nei campi nelle ore più calde dei giorni a rischio. Indipendentemente dalle ordinanze, il DVR deve prevedere misure contro lo stress termico: orari anticipati, pause all'ombra, acqua fresca disponibile, attenzione ai lavoratori nuovi e non acclimatati.
Nelle serre il microclima e i trattamenti in ambiente chiuso aumentano l'esposizione: i tempi di rientro indicati in etichetta vanno rispettati e comunicati a tutti.
Manodopera stagionale e appalti
Chi utilizza manodopera fornita da terzi deve verificare che il fornitore sia un'agenzia autorizzata o un appaltatore regolare: l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro sono reati (art. 603-bis codice penale) anche per l'utilizzatore. I lavoratori stagionali devono ricevere informazione e formazione in una lingua che comprendono.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 01.13
- DVR con valutazione della movimentazione manuale e dello stress termico
- Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari, con i tempi di rientro nelle colture trattate
- Controllo funzionale periodico delle irroratrici (D.Lgs. 150/2012)
- Registrazioni previste per la produzione primaria (Reg. CE 852/2004, Allegato I)
- Registrazione dei lavoratori stagionali e verifica dei contratti di appalto o somministrazione
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012), da rinnovare ogni 5 anni
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 01.13: livello 1.
Livello 1 per l'azienda agricola ordinaria. Diventa livello 2 se l'azienda ha attività soggette al DPR 151/2011, ad esempio depositi di gasolio agricolo oltre 1 m³ di capacità (attività 12) o grandi depositi di foraggi e paglia oltre le soglie del decreto.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le aziende agricole con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato rientrano nel gruppo A (art. 1 DM 388/2003); le altre nel gruppo B o C secondo l'organico.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro
- Regione per l'uso dei prodotti fitosanitari
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Nessuna misura contro il caldo nei mesi estivi
- Rientro nelle serre prima del tempo indicato in etichetta
- Informazioni di sicurezza date solo in italiano a lavoratori stranieri