Codice ATECO 2025
Il codice 01.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Ribaltamento del trattore, prima causa di infortuni mortali in agricoltura
- Organi in movimento di prese di potenza, alberi cardanici e mietitrebbie
- Esposizione ai prodotti fitosanitari durante preparazione e distribuzione
- Polveri di cereali durante la trebbiatura e nei silos
- Spazi confinati: silos e cisterne di cereali, con rischio di seppellimento
- Rumore e vibrazioni trasmesse al corpo intero dalle macchine
- Lavoro all'aperto in condizioni di caldo estremo
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Trattore e ribaltamento
Il trattore senza struttura di protezione contro il ribaltamento (ROPS) e senza cintura di sicurezza è la causa principale degli infortuni mortali nei campi. I trattori usati devono essere adeguati con i dispositivi previsti dalle linee guida INAIL, e la cintura va allacciata sempre quando il telaio di protezione è abbattibile e alzato. L'albero cardanico deve avere la protezione integra e la catenella che ne impedisce la rotazione.
Chi guida trattori agricoli o forestali come lavoratore deve avere l'abilitazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni sulle attrezzature, con aggiornamento quinquennale.
Silos e stagionali
Nei silos di cereali si può morire per seppellimento quando si entra per smuovere il prodotto o per mancanza di ossigeno dopo l'essiccazione. L'accesso deve seguire una procedura scritta, con imbracatura e una persona all'esterno.
Per i lavoratori stagionali che svolgono non più di 50 giornate l'anno l'art. 3, comma 13, D.Lgs. 81/2008 prevede semplificazioni per informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, secondo il decreto attuativo; gli obblighi però restano.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 01.11
- DVR, anche per l'impresa familiare con lavoratori dipendenti o stagionali
- Verifica dei requisiti di sicurezza delle macchine agricole (dispositivi di protezione contro il ribaltamento, cinture, protezioni dei cardani)
- Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari
- Controllo funzionale periodico delle macchine irroratrici (D.Lgs. 150/2012)
- Procedura per l'accesso a silos e cisterne di cereali
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio medio è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 8 h di formazione specifica (rischio medio) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012), da rinnovare ogni 5 anni
- Abilitazione per i carrelli elevatori e i sollevatori telescopici se utilizzati
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 01.11: livello 1.
Livello 1 per l'azienda agricola ordinaria. Diventa livello 2 se l'azienda ha attività soggette al DPR 151/2011, ad esempio depositi di gasolio agricolo oltre 1 m³ di capacità (attività 12) o grandi depositi di foraggi e paglia oltre le soglie del decreto.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le aziende agricole con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato rientrano nel gruppo A (art. 1 DM 388/2003); le altre nel gruppo B o C secondo l'organico.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Regione e organismi di controllo per l'uso dei prodotti fitosanitari
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Trattori senza ROPS o con cintura non allacciata
- Alberi cardanici senza protezione
- Patentino fitosanitario scaduto o assente per chi esegue i trattamenti
- Accesso ai silos senza procedura