Risposta rapida
Nei lavori in ambienti confinati possono operare solo imprese e autonomi qualificati secondo il DPR 177/2011: almeno il 30% di personale con esperienza triennale, preposto esperto, formazione e addestramento specifici, procedure scritte che includono il soccorso. Il committente informa l’impresa sui rischi per almeno un giorno e nomina un proprio rappresentante.
Riferimenti: DPR 14 settembre 2011, n. 177; D.Lgs. 81/2008, artt. 66 e 121 e Allegato IV, punto 3.
Domande frequenti sugli spazi confinatiFAQ
Cosa sono gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
Sono luoghi con accessi limitati, ventilazione naturale sfavorevole e non progettati per la presenza continuativa di persone, in cui possono formarsi atmosfere pericolose (carenza di ossigeno, gas tossici, vapori infiammabili) o esserci rischi di seppellimento o annegamento. Esempi: pozzi, fogne, cisterne, serbatoi, silos, vasche, cunicoli, camere di combustione, stive. Gli artt. 66 e 121 e l’Allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008 ne regolano l’accesso; il DPR 177/2011 fissa la qualificazione delle imprese.
Quali requisiti deve avere un’impresa per lavorare in questi ambienti?
Il DPR 177/2011 (art. 2) richiede tra l’altro: valutazione dei rischi e procedure specifiche; presenza di personale con esperienza almeno triennale in ambienti confinati, in misura non inferiore al 30% della forza lavoro impiegata, e con il preposto in possesso di tale esperienza; formazione, informazione e addestramento specifici di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se impiegato nelle attività; DPI, strumenti di misura e attrezzature di soccorso adeguati e addestramento al loro uso; regolarità contributiva e applicazione dei contratti collettivi. Gli stessi requisiti valgono per i lavoratori autonomi.
Cosa deve fare il committente che affida lavori in uno spazio confinato?
Prima dell’accesso informa in modo dettagliato i lavoratori dell’impresa appaltatrice su tutti i rischi dell’ambiente, in un’attività di durata adeguata e comunque non inferiore a un giorno (art. 3 del DPR 177/2011); individua un proprio rappresentante, che conosca i rischi e vigili sulle attività; verifica la qualificazione dell’impresa. Il subappalto è ammesso solo se autorizzato dal committente e certificato secondo il D.Lgs. 276/2003.
Cosa prevede una procedura di lavoro corretta?
Autorizzazione all’ingresso con verifica dei requisiti; isolamento delle fonti di pericolo (sezionamento di tubazioni, energie e organi in movimento); bonifica e ventilazione; misura dell’atmosfera prima dell’ingresso e in continuo durante il lavoro (ossigeno, infiammabili, gas tossici prevedibili); presenza di un operatore all’esterno in contatto costante con chi è dentro; DPI e imbracatura con mezzi di recupero; piano di soccorso già organizzato e provato. Il DPR 177/2011 richiede che la procedura comprenda anche le fasi di soccorso e coinvolga i servizi sanitari ed emergenza.
Perché il soccorso è così critico?
Perché molti incidenti mortali negli spazi confinati coinvolgono più persone: colleghi che entrano senza protezione per soccorrere chi ha perso i sensi e vengono colpiti dalla stessa atmosfera. Il soccorso deve avvenire con mezzi di recupero dall’esterno o con autorespiratori, da personale addestrato; nessuno deve entrare improvvisando.
Quali DPI servono?
Quelli previsti dalla valutazione: rilevatori multigas portatili, imbracatura con punto di aggancio per il recupero, treppiede o verricello, apparecchi di protezione delle vie respiratorie isolanti (autorespiratori o adduzione d’aria) quando non è garantita un’atmosfera respirabile, perché i filtri non proteggono dalla carenza di ossigeno. Sono DPI di III categoria con addestramento obbligatorio.
Cosa rischia chi non rispetta il DPR 177/2011?
Le attività svolte senza i requisiti di qualificazione sono illegittime e il committente può essere chiamato a rispondere insieme all’impresa per le violazioni del D.Lgs. 81/2008 (artt. 26, 66, 121) e, in caso di infortunio, per i reati di lesioni o omicidio colposo. Il mancato rispetto delle procedure fa venir meno la qualificazione dell’impresa.
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